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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2061/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 3
e nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Corso del Popolo, 21, int. 3 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Marzola (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/1940140 ovvero al proprio indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con il vincolo del reciproco rispetto.
1 2) Il figlio continuerà a risiedere presso la madre;
entrambi i genitori si impegnano a Per_1 contribuire direttamente al mantenimento del figlio secondo le rispettive disponibilità.
3) I ricorrenti, entrambi lavoratori dipendenti ed economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente ad un contributo per il proprio mantenimento.
4) I coniugi si danno atto di non aver altre questioni patrimoniali da disciplinare e dichiarano di aver regolato prima d'ora le vicende economiche loro intercorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 dicembre 2025.
In data 3 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16/11/1971, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Ferrara il 3 luglio 2003, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ferrara al n. 108 Parte 1 Anno 2003.
2 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2061/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 3
e nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Corso del Popolo, 21, int. 3 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Marzola (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/1940140 ovvero al proprio indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con il vincolo del reciproco rispetto.
1 2) Il figlio continuerà a risiedere presso la madre;
entrambi i genitori si impegnano a Per_1 contribuire direttamente al mantenimento del figlio secondo le rispettive disponibilità.
3) I ricorrenti, entrambi lavoratori dipendenti ed economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente ad un contributo per il proprio mantenimento.
4) I coniugi si danno atto di non aver altre questioni patrimoniali da disciplinare e dichiarano di aver regolato prima d'ora le vicende economiche loro intercorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 dicembre 2025.
In data 3 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
16/11/1971, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Ferrara il 3 luglio 2003, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ferrara al n. 108 Parte 1 Anno 2003.
2 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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