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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 06/09/1991, elettivamente dom. Parte_1 presso l'Avv. URZI' ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri di Cuneo- Controparte_2 legalmente domiciliato in Cuneo presso l' di via Massimo D'Azeglio CP_2
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente ha dedotto: Pt_1 di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo per gli anni scolastici_ CP_1
22/23, 23/24, 24/25 ; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docen- te, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo deter- minato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al rilascio in suo favore del- CP_1 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, leg- ge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elet- tronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione
(art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si
1 pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omolo- ghi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo qua- dro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_3 l'incompetenza territoriale del Giudice adito poiché secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 7, c.p.c., è competente nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. il giudi- ce nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel caso il ricorrente presta servizio dal 1° settembre 2024 a tutt'oggi presso l'Istituto Superiore “Umberto I” di Alba, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, e pertanto giudice territorialmente competente non è il Tribunale di Cuneo, ma il Tribunale di Asti;
nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
*
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è fondata e va accolta.
Invero in applicazione dell'art 413 comma 7 cpc nel caso appare competente il Tribunale di Asti posto che il ricorrente dal 1.9.24 dichiara e documenta di prestare servizio presso Istituto di Alba che seb- bene ubicata vin provincia di Cuneo appartiene alla circoscrizione del Tribunale di Asti.
Spese rimesse alla liquidazione del giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel con- traddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo rimette al giudice competente la liquidazione delle spese processuali.
Cuneo, 14/05/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli artt 429 e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 06/09/1991, elettivamente dom. Parte_1 presso l'Avv. URZI' ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri di Cuneo- Controparte_2 legalmente domiciliato in Cuneo presso l' di via Massimo D'Azeglio CP_2
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente ha dedotto: Pt_1 di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo per gli anni scolastici_ CP_1
22/23, 23/24, 24/25 ; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docen- te, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo deter- minato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al rilascio in suo favore del- CP_1 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, leg- ge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elet- tronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato;
con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione
(art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si
1 pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omolo- ghi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo qua- dro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha preliminarmente eccepito Controparte_3 l'incompetenza territoriale del Giudice adito poiché secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 7, c.p.c., è competente nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. il giudi- ce nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel caso il ricorrente presta servizio dal 1° settembre 2024 a tutt'oggi presso l'Istituto Superiore “Umberto I” di Alba, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, e pertanto giudice territorialmente competente non è il Tribunale di Cuneo, ma il Tribunale di Asti;
nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
*
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è fondata e va accolta.
Invero in applicazione dell'art 413 comma 7 cpc nel caso appare competente il Tribunale di Asti posto che il ricorrente dal 1.9.24 dichiara e documenta di prestare servizio presso Istituto di Alba che seb- bene ubicata vin provincia di Cuneo appartiene alla circoscrizione del Tribunale di Asti.
Spese rimesse alla liquidazione del giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel con- traddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo rimette al giudice competente la liquidazione delle spese processuali.
Cuneo, 14/05/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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