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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2569/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19307/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21171232192 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2022 indicato in epigrafe, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, addizionali e quota provinciale rifiuti indifferenziati, relativa all'anno di imposta 2022, per una somma di € 625,00, comprensiva di imposte, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica per l'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1/ a mq 35.
Società_1 Srl in liquidazione, con sede in Napoli alla Indirizzo_1, il cui liquidatore era stato l'avv. Ricorrente_1 fino al 08.04.2019, laddove il tributo riguardava il periodo che inizia dal 01.01.2021 (la società in liquidazione era stata cancellata dal lontano 08.04.2019).
Eccepiva il difetto di legittimazione della “società di progetto” come Napoli Obiettivo Valore s.r.l.
Nel merito deduceva che la società A & A partecipazioni in liquidazione era stata cancellata il 21/ 05/2019, deducendo l'inesistenza del credito, in quanto la società in liquidazione era stata cancellata il 8 aprile 2019
e l'immobile non era mai stato della società.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve evidenziarsi che la parte resistente ha emesso, in esercizio del potere in autotutela, provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, le stesse possono essere compensate, non risultando depositata l'obbligatoria dichiarazione di cessazione utenza TARI a carico dell'utente
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19307/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21171232192 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2022 indicato in epigrafe, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, addizionali e quota provinciale rifiuti indifferenziati, relativa all'anno di imposta 2022, per una somma di € 625,00, comprensiva di imposte, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica per l'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1/ a mq 35.
Società_1 Srl in liquidazione, con sede in Napoli alla Indirizzo_1, il cui liquidatore era stato l'avv. Ricorrente_1 fino al 08.04.2019, laddove il tributo riguardava il periodo che inizia dal 01.01.2021 (la società in liquidazione era stata cancellata dal lontano 08.04.2019).
Eccepiva il difetto di legittimazione della “società di progetto” come Napoli Obiettivo Valore s.r.l.
Nel merito deduceva che la società A & A partecipazioni in liquidazione era stata cancellata il 21/ 05/2019, deducendo l'inesistenza del credito, in quanto la società in liquidazione era stata cancellata il 8 aprile 2019
e l'immobile non era mai stato della società.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve evidenziarsi che la parte resistente ha emesso, in esercizio del potere in autotutela, provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, le stesse possono essere compensate, non risultando depositata l'obbligatoria dichiarazione di cessazione utenza TARI a carico dell'utente
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite