Ordinanza collegiale 21 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 8 luglio 2022
Ordinanza collegiale 1 aprile 2023
Ordinanza collegiale 28 agosto 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/05/2026, n. 8469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8469 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10028/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10028 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA RE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TA - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
ER OL, PP OP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 dell’11.06.2021: “Diario ammessi al colloquio”, pubblicata in data 17.06.2021 sulla pagina web del sito istituzionale dell'TA (relativa al “concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale”), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso, né per l’area A), né per l’area B;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.07.2020, con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l’Area A che per l’Area B;
- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto;
nonché per la condanna
dell'intimato Istituto all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 24.6.2021;
b) quanto ai primi motivi aggiunti:
- della nota di DCRU n. 0893577/21, con cui l’Istituto ha indicato alla Commissione giudicatrice in quali casi - reputati “anomali” - i titoli presentati dai candidati avrebbero dovuto essere ritenuti “non valutabili”;
- delle schede di valutazione Area A e Area B del ricorrente e del verbale di valutazione n. 34 riferito alla posizione di quest’ultimo;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
c) quanto ai secondi motivi aggiunti:
- dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40;
- delle schede di valutazione - allegate ai predetti verbali - dei candidati ammessi alla prova orale;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’TA - Istituto Nazionale di Statistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la DottoreSA IT CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 15.10.2021, il IG. RE, già dipendente di ruolo dell’TA con il profilo di Primo Tecnologo di I livello professionale, ha censurato la sua mancata ammissione al colloquio, in relazione alle Aree A e B, del “concorso pubblico, per titolo ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale” indetto dal predetto Ente, impugnando gli atti in epigrafe specificati. In base all’art. 6, comma 1, del bando, l’ammissione al colloquio richiedeva il raggiungimento del punteggio minimo di 60/75 nella valutazione dei titoli.
1.1. Questi i motivi di doglianza dedotti:
“Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli art. 97, comma 1, 24, 103 e 113 della costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 – violazione dei criteri di valutazione indicati nel bando di concorso – violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici (par condicio, trasparenza e non discriminazione) - eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, perplessità ed illogicità manifesta” .
1.1.1. Per poter garantire la trasparenza nei concorsi pubblici occorre la predeterminazione dei criteri di valutazione. L’eventuale articolazione dei criteri e delle macro-voci di valutazione deve consistere in una mera loro specificazione e non tradursi nell'introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi.
1.1.2. Nella specie la Commissione avrebbe invece “immotivatamente introdotto uno schema di “riproporzionamento” dei punteggi (per di più) del solo ambito di valutazione “Attività professionale” assolutamente non previsto nel Bando di concorso” e, nel fare ciò, non avrebbe “comunque mai specificato nel Verbale n. 3 quale formula matematica intendesse seguire per la riparametrazione del punteggio” .
1.1.3. Inoltre detto organo, sempre con riferimento al parametro “Attività professionale”, avrebbe escluso “dalla valutazione dei titoli (senza fornire la benché minima motivazione) le seguenti attività professionali (invece espreSAmente richiamate nel Bando di concorso): - Direzione di progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale; - Direzione di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali; - Coordinamento di strutture organizzative complesse; - Partecipazione a strutture organizzative complesse; - Partecipazione a progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale” e, con riguardo alla sottovoce “a) Direzione di strutture organizzative complesse”, avrebbe introdotto due vincoli: l’«elevato livello di autonomia» delle strutture organizzative complesse dirette dal candidato, “tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti”; un periodo minimo di occupazione «(almeno un anno)»; infine si contesta che per la voce “Giudizio complessivo” (previsti max 15 punti), esso ha previsto di “riconoscere particolare rilevanza al livello di coerenza del profilo presentato dal candidato agli ambiti di competenza richiesti dal bando” .
1.2. Con il ricorso è stata avanzata anche domanda risarcitoria.
1.3. Si è costituito in giudizio l’TA, depositando copiosa documentazione ed una memoria difensiva.
2. Successivamente, acquisiti il verbale e la relativa scheda contenente l'esito della valutazione dei titoli in suo possesso, nonché la nota di chiarimento in data 10.03.2021, con atto depositato in giudizio il 15.07.2022, l’odierno ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti avverso gli stessi:
“Violazione dell'art. 97 della Costituzione - violazione della lex specialis di gara - violazione del principio del favor partecipationis - violazione delle regole generali in tema di concorsi pubblici - mancata attivazione dello strumento del soccorso procedimentale - eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, sviamento di potere, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, perplessità” .
Il Dott. RE ha ottenuto, quanto all'Area B di concorso, soltanto 55,3 punti, mentre, riguardo all'Area A, addirittura 54,3 punti.
2.1. Lamenta, in particolare, che la Commissione ha valutato con punteggio “0” i titoli: n.5 - Partecipazione a progetti di ricerca per Eupolis Lombardia Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione; e n. 9 — Professore a contratto nell'ambito degli insegnamenti ufficiali di Statistica, anno accademico 2018/2019 per l'Università degli Studi di Milano. Ciò probabilmente perché ha ritenuto si fosse in presenza di titoli “multipli” e, quindi, “non valutabili”.
In proposito i CommiSAri hanno ritenuto, con la condivisione dell’Ente che ha indetto il concorso al quale avevano sottoposto la questione, che, poiché la partecipazione a progetti comporta intrinsecamente, non un'unica e specifica attività del candidato, bensì diverse e molteplici attività, non sarebbe possibile individuare - nell'ambito di tale esperienza “multipla” - il titolo “singolo” da valutare ai fini del concorso de quo . Spettava ai candidati inviare un numero massimo di 10 titoli, selezionandoli in base alla pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta, così come previsto dal bando.
La Commissione avrebbe dovuto invece attivare il soccorso procedimentale.
2.1.1. Si assume che la Commissione di gara avrebbe “elaborato nuove regole di giudizio, oltretutto sfavorevoli a gran parte dei candidati, assolutamente non previste dalla lex specialis (ed anzi in contrasto con le disposizioni del Bando), coniandole e introducendole illegittimamente ex post, per di più con l'avallo dell'TA e “a buste aperte”” .
2.1.2. Si contesta ancora una volta che sarebbero state escluse dalla valutazione una serie di attività professionali, tra cui, la “Partecipazione a progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale”.
2.1.3. Si lamenta altresì che il ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio quasi pari al massimo previsto per le pubblicazioni e per il giudizio complessivo, sia stato ritenuto inidoneo a sostenere il colloquio.
2.1.4. Viene poi fatto un confronto col punteggio ottenuto dalla DottoreSA ND per il giudizio complessivo e le competenze manageriali. Inoltre si contesta che per l’attività di “Responsabile del coordinamento delle attività (di personale RIT e di Back office) della rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit della Lombardia” la Commissione ha riconosciuto al RE 2 soli punti, mentre alla Dott.SA IG (risultata idonea nell'AREA B) “per la steSA identica mansione di coordinamento delle attività (di personale RIT e di Back office), in qualità di Responsabile URC del censimento della popolazione” , i CommiSAri hanno attribuito 4 punti.
2.2. Viene ribadita l’istanza risarcitoria già proposta col ricorso introduttivo.
3. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio il 30.06.2023, sono stati impugnati le schede di valutazione ed i verbali dei candidati ammessi alla prova orale.
3.1. Questi i vizi dedotti:
“Violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione delle regole generali in tema di concorsi pubblici (tra gli altri, violazione della par condicio fra i candidati, violazione del principio di segretezza delle offerte, violazione del principio di concentrazione e continuità delle sedute) - eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, perplessità, sotto altro profilo” .
3.1.1. Si contesta ancora una volta che, dopo aver aperto le buste ed esaminato i documenti presentati da tutti i candidati, con la nota del 15.02.2021 la Commissione ha sollevato precisi quesiti all’Istituto resistente, il quale, con la nota del 10.3.2021 già gravata con il primo atto di motivi aggiunti, avrebbe stabilito che i 10 titoli che (alla luce del bando) ciascun candidato avrebbe dovuto presentare (in numero massimo) per le categorie “pubblicazioni e lavori” e “attività professionali” avrebbero dovuto riferirsi esclusivamente a singole attività, ben definite e delineate, e non ad esperienze professionali involgenti diverse attività del candidato.
Ciò sarebbe in contraddizione con quanto previsto, tra le altre cose, dall’art. 5 del bando, a mente del quale, per il criterio “Attività professionale”, i candidati avrebbero dovuto indicare “Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell’attività lavorativa svolta, con particolare riferimento, tra gli altri, alla partecipazione alle attività di: - strutture organizzative complesse; - progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale” .
3.1.2. Si contesta nuovamente l’asserita riparametrazione, già censurata col gravame introduttivo.
3.1.3. Vengono poi messi a confronto i punteggi assegnati al ricorrente e ad alcuni candidati risultati idonei per i titoli asseritamente sovrapponibili, viene censurato il punteggio assegnato ad una candidata per il medesimo titolo - diverso per le due aree - e contestato quello assegnato ad altra candidata, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto essere pari a zero.
3.2. Viene infine ribadita l’istanza risarcitoria.
4. FiSAta l’udienza di smaltimento del 27.06.2025 per la trattazione del merito, con ordinanza collegiale n. 15862 del 28.08.2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, eseguita il 24.09.2025.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13.02.2026, tenutasi in modalità da remoto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1. Il ricorso è privo di fondamento per le ragioni di seguito esplicitate.
5.2. Stante appunto l’infondatezza del ricorso, può prescindersi dall’altrimenti neceSArio approfondimento in ordine al rispetto del termine perentorio di 10 giorni per inoltrare l’istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami assegnato con la predetta ordinanza n. 15862 del 28.08.2025 (non è stata prodotta alcuna prova di ciò).
6. Occorre partire dalla lettura ed esame della disciplina di gara, contenuta nel bando.
6.1. Secondo l’art. 5, comma 1, “Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti” , di cui 75 punti per i titoli e 25 punti per il colloquio.
6.2. Per l’ammissione a quest’ultima era prevista una soglia di sbarramento. Infatti, in base all’art. 6, comma 1: “Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 60/75” .
Il ricorrente si duole di non essere stato ammesso a sostenere il colloquio per non aver superato tale soglia, avendo conseguito, nella valutazione dei titoli in suo possesso fatti valere nella procedura concorsuale, 54,3 punti per l’Area A - Strategia e 55,3 punti per l’Area B - Gestione dei processi.
6.3. Quanto alle modalità di valutazione dei titoli, l’art. 5 del bando prevedeva:
“a) Pubblicazioni e lavori max 10 punti: Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici;
b) Attività professionale max 35 punti: Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell’attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione alle attività di: - strutture organizzative complesse; - progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale; - commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.
Nella valutazione dell’attività professionale, sarà dato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all’area concorsuale prescelta
c) Competenze manageriali max 15 punti: Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell’Istituto
d) Giudizio complessivo max 15 punti: Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l’introduzione di elementi di innovazione” .
Come risulta evidente, sono state individuate ex ante 4 categorie, ognuna suscettibile di autonoma valutazione, su cui si tornerà nel prosieguo della presente disamina.
6.4. Al fine di consentire la valutazione dei titoli, l’art. 3 del bando stabiliva che “i candidati d[ovessero] trasmettere copia in formato pdf del proprio curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto…” , nel quale “evidenziare le connessioni tra i titoli che dimostrano l’esperienza acquisita e i risultati ottenuti” , con il limite taSAtivo di numero massimo di 10 titoli per ciascuna delle categorie di titoli “Pubblicazioni e lavori” e “Attività professionale”, da selezionare “in base alla pertinenza, inerenza e rilevanza rispetto agli ambiti di competenze associati all’area concorsuale prescelta” .
Il richiamo alla rilevanza della pertinenza dei titoli rispetto agli ambiti di competenza associati all’area concorsuale prescelta si rinviene in modo specifico all’art. 5 ed all’art. 3 del bando con riguardo all’attività professionale ed all’art. 3 del bando in relazione alle pubblicazioni e lavori.
Ciò comporta che è possibile che il medesimo titolo sia diversamente valutato nelle due Aree di concorso, in ragione proprio dell’attinenza rispetto alle competenze di ciascuna area.
È altrettanto chiaro che il bando demandava ai singoli candidati l’individuazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione, stante il numero massimo di 10 prescritto sia per le “Pubblicazioni e lavori” sia per la “Attività professionale”, con ciò non potendo richiedersi a tale organo di eseguire una scelta o onerarsi lo stesso di procedere al soccorso procedimentale col candidato a tal fine.
7. In data 29.07.2020, giusta verbale 3 gravato specificamente col primo ricorso per motivi aggiunti, la Commissione ha specificato i criteri individuati nel bando, come sopra richiamati.
Di rilevanza per la decisione del ricorso in esame è, particolare, la specificazione dei criteri di valutazione dell’attività professionale, tenuto conto che per le pubblicazioni il ricorrente ha ottenuto, per entrambe le aree concorsuali, il punteggio di 9,8, vicinissimo a quello massimo di 10, e che non sono state articolate censure al riguardo.
Si legge nel verbale 3/2020 in primo luogo che “la commissione stabilisce che verranno considerate le attività prestate in riferimento a tematiche connesse ad almeno uno degli ambiti di competenza associati all’area concorsuale prescelta dai singoli candidati, da questi adeguatamente documentate o autodichiarate” , il che nulla aggiunge a quanto già contenuto nel bando, come già in precedenza evidenziato.
Prosegue il verbale: “La valutazione della commissione (per un punteggio massimo di 35) dovrà essere basata sull’analisi dei seguenti elementi: a) Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato); b) Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato); c) Coordinamento di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (massimo 2,5 punti per profilo A e 3,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato); d) Partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (massimo 1 punto per ogni titolo presentato)” .
7.1. Differentemente da quanto dedotto in ricorso, i sub-criteri non hanno portata innovativa rispetto ai criteri già fiSAti nel bando, ma ne costituiscono una specificazione, eseguita nell’esercizio dell’attività discrezionale propria della Commissione di concorso, che non risulta inficiata da manifesta illogicità e irrazionalità.
7.1.1. Occorre in primo luogo rammentare che l’art. 5 del bando, con riferimento all’attività professionale, si limitava a dare genericamente rilevanza alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione alle attività successivamente indicate, senza per ciò stesso stabilire che la direzione, il coordinamento e la partecipazione dovessero essere prese in considerazione sempre, in relazione a ciascuna di esse. In proposito decisivo è anche l’utilizzo delle congiunzioni “o” e “oppure” anziché “e”.
Perciò coerentemente la Commissione ha scelto di prevedere l’attribuzione del punteggio solo per la direzione (strutture organizzative complesse) o solo per il coordinamento (progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale) o per entrambi ma con un punteggio differente (commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.
7.1.2. Risulta poi ragionevole aver specificato che la Direzione di strutture organizzative complesse, per poter assumere rilevanza ai fini dell’attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 8 punti per ciascuno dei titoli presentati, dovesse presentare dei requisiti e delle caratteristiche minime: a) strutture con elevato livello di autonomia; b) durata minima di un anno; c) risultati positivi della funzione svolta desumibile per tabulas . Posto che la previsione del bando era estremamente generica e richiedeva la specificazione di subcriteri, quelli individuati dalla Commissione si presentano come assolutamente ragionevoli e coerenti con la finalità di selezionare candidati meritevoli anche sulla base delle esperienze pregresse. In altre parole, la durata minima è neceSAria per poter eseguire una valutazione attendibile e per verificare i risultati e non appare illogico evidenziare che la direzione di strutture organizzative complesse debba riguardare quelle con elevata autonomia, che è il proprium di tali strutture.
7.1.3. Quanto al giudizio complessivo, viene riconosciuta “particolare rilevanza al livello di coerenza del profilo presentato dal candidato agli ambiti di competenza richiesti dal bando” , il che non costituisce un elemento di novità rispetto al bando. Infatti, benchè tale coerenza sia specificata con riferimento alle pubblicazioni e lavori ed all’attività professionale, è evidente che il giudizio complessivo non può che essere il risultato della valutazione di ogni elemento che caratterizza il profilo del candidato, comprensivo quindi anche di tali titoli. La coerenza rispetto agli ambiti di competenza delle aree concorsuali risponde sempre alla ratio di individuare i candidati che abbiano un curriculum meritevole e più confacente al profilo da ricoprire, tenuto conto che i titoli pesano fino a un massimo di 75 punti su 100.
7.2. Quanto alla asserita mancata esplicitazione dei criteri di riparametrazione del punteggio per l’attività professionale in caso di attribuzione di un punteggio superiore (ipotesi che si sarebbe potuta verificare, per esempio, in caso di 10 titoli di Direzione di strutture organizzative complesse, per un totale di 80 punti), va detto in primo luogo che il punteggio di 8 punti era quello massimo attribuibile; in ogni caso è evidente che il punteggio massimo di 35 punti previsto per tale categoria di punti mai si sarebbe potuto superare. In altre parole, una volta raggiunto tale punteggio, gli eventuali altri titoli afferenti alla medesima categoria non sarebbero stati valutati, il che è quanto avviene sempre quando in un concorso è prevista la valutazione di una serie di titoli, con previsione di un punteggio assoluto o massimo per ciascuno di essi, ma con un limite massimo complessivo di punti da poter assegnare. Pertanto si tratta di un falso problema, non essendo neceSAria alcuna riparametrazione in caso di raggiungimento del punteggio massimo di 35 punti per la categoria di titoli de qua .
8. Va poi precisato che la nota di chiarimenti della Direzione Centrale Risorse Umane (DCRU) del 10.03.2021, impugnata col primo ricorso per motivi aggiunti, né rappresenta un’interferenza con l’attività della Commissione, che ha solo ritenuto di chiedere il punto di vista, condividendo con tale struttura una interpretazione già dalla steSA fornita circa la modalità di valutazione di titoli afferenti ad una medesima attività, né modifica i criteri di valutazione degli stessi.
8.1. È evidente che l’attività professionale, declinata nelle tipologie suscettibili di valutazione, ricomprende una pluralità di sub-attività che non possono essere valutate atomisticamente come titoli autonomi. Ciò è assolutamente coerente con le previsioni del bando e con la specificazione dei sub-criteri contenuta nel verbale 3/2020.
8.2. Ne deriva altresì che si palesa come corretta la valutazione eseguita dalla Commissione rispetto ad alcuni titoli vantati dal ricorrente e valutati zero proprio per le ragioni suindicate.
9. PaSAndo al vaglio dell’esame comparativo della valutazione dei titoli in possesso del ricorrente con quella relativa ai titoli allegati da alcuni candidati risultati idonei rispetto alla partecipazione al colloquio, in primo luogo deve puntualizzarsi che detta valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica da parte della Commissione, rispetto alla quale il sindacato di questo Giudice deve limitarsi a rinvenire delle palesi incongruenze, il cui onere dimostrativo è a carico del ricorrente.
9.1. Deve altresì evidenziarsi che il punteggio numerico integra idonea motivazione, laddove, come nella specie, vi siano a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati.
9.2. Infine va rilevato che il concorso in esame non prevedeva una valutazione comparativa tra i candidati, ma una valutazione riferita a ciascun candidato singolarmente individuato, il cui risultato assumeva rilevanza innanzi tutto per l’ammissione al colloquio e, in caso di ammissione e di superamento di quest’ultimo, ai fini del posizionamento nella graduatoria finale di merito.
9.2.1. Nella specie, come si è evidenziato sinora, il ricorrente non ha provato di essere stato illegittimamente ritenuto non idoneo a sostenere la prova orale, per cui non si ravvisa l’interesse a dedurre tali vizi.
Nella specie il ricorrente il più delle volte si è limitato a richiamare i titoli fatti valere dallo stesso e da altri candidati, non esattamente sovrapponibili, per evidenziare l’asserita illegittimità del punteggio assegnato ai medesimi dalla Commissione di concorso.
9.3. Scendendo nel dettaglio e prescindendo dall’esame di possibili profili di inammissibilità per mancata notifica a ciascuno dei soggetti con cui viene fatto tale confronto (non potendo l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami supplire a tale mancanza), nel primo ricorso per motivi aggiunti si contesta che, per le competenze manageriali, al ricorrente sono stati attribuiti 13 punti, mentre alla DottoreSA ND 15 punti, pur avendo il primo ottenuto quasi il massimo del punteggio per le pubblicazioni. In realtà si tratta di ambiti differenti, atteso che, come stabilito dall’art. 5 del bando, le competenze manageriali sono valutabili come “Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell’Istituto” .
Quanto al raffronto con la DottoreSA IG, l’attività di coordinamento valutata con riguardo al ricorrente è diversa e ben più circoscritta rispetto a quella vantata dalla suddetta candidata, che perciò legittimamente ha conseguito un punteggio più elevato.
Nel secondo ricorso per motivi aggiunti molteplici sono le valutazioni comparative censurate.
Nel confronto con la candidata FE il ricorrente si limita ad evidenziare l’attribuzione del medesimo punteggio di 4 punti per un titolo diverso posseduto, senza esplicitare alcunchè, per cui la deduzione è affetta da genericità.
Quanto alla candidata SS, la censura concerne unicamente la valutazione dello stesso titolo in riferimento alle due differenti aree concorsuali: al riguardo, a parte la carenza di interesse, deve rilevarsi che, come già più volte detto nel corso della presente disamina, l’attinenza rispetto alle competenze del profilo rappresentava un rilevante elemento di valutazione, per cui detto diverso punteggio è coerente con ciò e ragionevole.
Quanto alla candidata RT, si assume che il titolo 1 afferente all’attività professionale non avrebbe dovuto essere valutato in considerazione della data della lettera di incarico, senza tuttavia allegare tale lettera e far comprendere esattamente la portata anche temporale dell’attività svolta (che per ipotesi avrebbe potuto avere inizio anche prima).
Con riguardo al giudizio complessivo, nuovamente viene fatto un confronto con la DottoreSA IG, che ha ottenuto per entrambe le aree il punteggio massimo di 15 punti, differentemente dal ricorrente che ha conseguito 13 punti per l’area A e 14 per l’area B. Nel fare detto raffronto, il ricorrente ha individuato alcuni titoli che in molti casi sarebbero dallo stesso posseduti e dalla richiamata candidata non posseduti. Evidentemente la valutazione sottesa all’attribuzione del punteggio per tale categoria di titoli è molto ampia, comprendendo il percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, tenuto conto della pertinenza rispetto agli ambiti di competenze richiesti.
9.4. In conclusione anche la doglianza in ultimo esaminata è priva di fondamento.
10. Pertanto sono infondate e vanno respinte le domande annullatorie proposte col gravame introduttivo e con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.
11. Infine anche la pretesa risarcitoria è infondata sia in fatto che in diritto, atteso che, in assenza di atti illegittimi accertati, non sussiste il presupposto per la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione resistente.
12. In ragione della peculiarità delle questioni esaminate, si ravvisano, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei Magistrati:
IT CO, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CO |
IL SEGRETARIO