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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.983/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 marzo 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI PIETRO MARCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), già (a Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
seguito di mero cambio di denominazione sociale) già cessionaria di
[...]
assistito e difeso dall'Avv. PESENTI MARCO CP_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 339/2020 pubblicata il 21/12/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Catania adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello e disporre la riforma della sentenza impugnata;
2) revocare e/o annullare o dichiarare comunque inefficace l'opposto decreto ingiuntivo perché, per la causali espresse in narrativa, inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
3) dire e dichiarare che il sig. nulla deve per la causali di cui Parte_1 al decreto ingiuntivo opposto alla;
4) con vittoria di spese, CP_2 CP_1
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si reiterano tutte le richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio in questa sede da intendersi integralmente riportate.
Per Parte Appellata:
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nel presente atto e nei precedenti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 339/2020, pronunciata dal
Tribunale di Caltagirone pubblicata in data 21.12.2020 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 140/2013 (R.G. 100016672013). In via gradata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della
Sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore della somma di € 5.776,77, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo o comunque di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento della somma suindicata, oltre agli interessi come in decreto e spese. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'esponente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento, così come previsto dal D.M. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 339/2020 pubblicata il 21/12/2020, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 140/2013 emesso dal medesimo Tribunale in favore di CP_2 [...]
e da questa notificato al in data 31.07.2013, per il pagamento della CP_1 Pt_1
somma di € 5.776,77, oltre interessi e spese, relativo al contratto di finanziamento stipulato dal con EL TO in data 11.06.1999; Pt_1
pag. 2/8 confermava il decreto e condannava il al pagamento delle spese del Pt_1 giudizio.
In particolare il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente sia sotto il profilo dell'inapplicabilità nella fattispecie del termine di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., dovendosi viceversa applicare la prescrizione ordinaria decennale che nel caso in esame doveva decorrere dalla pagamento dell'ultima rata previsto per la data dell'11.06.2003, sia perché il suddetto termine risultava interrotto dalla comunicazione in data 04.02.2003 della cessione del credito e dalle lettere raccomandate inviate al debitore in data
01.02.2012 e in data 15.o3.2013, con consegna tentata in data 21.03.2013 e tornata al mittente in data 23.04.2013.
Il Tribunale riteneva, infine, rinunciate, perché non reiterate, le eccezioni relative alla carenza dei requisiti di certezza del credito e all'infondatezza della pretesa a causa della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del
TAEG.
Con atto di citazione notificato il 21/06/2021, ha proposto Parte_1
appello ritenendo errate le valutazioni del primo giudice in merito alla prescrizione del credito, concludendo come riportato in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, (già a Controparte_1 Controparte_1
seguito di mero cambio di denominazione sociale quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
ha rilevato, preliminarmente, che dovevano intendersi definitivamente
[...]
rinunciate - non essendo state reiterate neanche come motivo di impugnazione - le eccezioni relative alla carenza dei requisiti di certezza del credito e all'infondatezza della pretesa a causa della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
pag. 3/8 Indi, all'udienza del 28 marzo 2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo rilevare che si è formato il giudicato in merito al rigetto delle eccezioni formulate dall'appellante, riguardanti la carenza dei requisiti di certezza del credito e l'infondatezza della pretesa a causa della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, atteso che i motivi di appello sono tutti incentrati sull'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'appellata e nulla è stato dedotto in merito al predetto rigetto.
Con i motivi di appello, ha dedotto che ha errato il primo Parte_1
giudice nel ritenere:
1) che l'ultima rata del finanziamento sarebbe scaduta in data 11.06.2003 e non già nel dicembre 2002 e che dopo la prima richiesta di pagamento avvenuta con raccomandata del 04.02.2003 la diffida notificata il 23.04.2013 fosse tempestiva, essendo viceversa già decorsi più di 10 anni;
2) che la busta relativa a tale ultima comunicazione contenesse l'indicazione
“lasciato avviso in data 21.03.2023” e conseguentemente nel ritenere necessaria la proposizione di querela di falso, posto che la raccomandata prodotta non recava questa dicitura, e nel non rilevare che la predetta comunicazione non rispettasse le norme in materia di notificazione a mezzo posta, posto che erano del tutto assenti: le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna;
le ragioni della mancata effettuazione della consegna medesima e del conseguente deposito del plico presso l'ufficio postale;
l'emissione e la trasmissione dell'avviso di giacenza;
il mancato ritiro dello stesso e la data di restituzione al mittente, difettando le relative annotazioni debitamente sottoscritte dall'agente postale loro autore;
3) inapplicabile l'art. 2948 c.c. con riferimento agli interessi;
pag. 4/8 4) soccombente il , condannandolo alle spese del giudizio. Pt_1
I motivi sono tutti infondati.
Occorre premettere che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis Cass. n. 2086/2008 in tema di contratto di leasing e Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di "ratio" anche al contratto di finanziamento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo") e la natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione.
Invero, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n. 4232/2023).
Nel caso in esame, stante che il contratto di finanziamento è stato stipulato l'11.06.1999 e l'importo finanziato doveva essere restituito in 48 rate (quattro anni), la data di scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso deve farsi coincidere con il giorno 11.06.2003 e non nel dicembre del 2002.
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione si sarebbe compiuto, senza interruzioni, l'11.06.2013.
Tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato notificato il 31.07.2013, il termine di prescrizione risulta interrotto dall'invio della raccomandata datata
15.03.2013.
Ed invero, secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata pag. 5/8 dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. da ultimo Cass. 25/08/2020, n. 17720).
La giurisprudenza citata dall'appellante non si riferisce, infatti, all'invio di una lettera raccomandata bensì alla notificazione a mezzo posta, per la quale è richiesta la specifica procedura prevista dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. 20 novembre 1982, n. 890.
Nel caso in esame, l'appellata ha prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo copia della raccomandata e dell'avviso di ricevimento, riportante peraltro la dicitura “avviso 21.3.13” ed il timbro (per mancato ritiro) del
“23.4.13”.
Risulta, quindi, la prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.
L'invio della predetta raccomandata ha, quindi, interrotto i termini di prescrizione cui consegue la persistenza del debito al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Quanto agli interessi basta, anche qui, richiamare la più recente pronuncia della
Corte di Cassazione (22/04/2024, n.10859) secondo cui “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'articolo 2948,
pag. 6/8 n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti”.
L'appello è, pertanto, manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 339/2020 pubblicata in data
21/12/2020 così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 08/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.983/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
28 marzo 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI PIETRO MARCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), già (a Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
seguito di mero cambio di denominazione sociale) già cessionaria di
[...]
assistito e difeso dall'Avv. PESENTI MARCO CP_2
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 339/2020 pubblicata il 21/12/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Catania adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello e disporre la riforma della sentenza impugnata;
2) revocare e/o annullare o dichiarare comunque inefficace l'opposto decreto ingiuntivo perché, per la causali espresse in narrativa, inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
3) dire e dichiarare che il sig. nulla deve per la causali di cui Parte_1 al decreto ingiuntivo opposto alla;
4) con vittoria di spese, CP_2 CP_1
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si reiterano tutte le richieste istruttorie formulate nel primo grado di giudizio in questa sede da intendersi integralmente riportate.
Per Parte Appellata:
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse nel presente atto e nei precedenti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 339/2020, pronunciata dal
Tribunale di Caltagirone pubblicata in data 21.12.2020 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 140/2013 (R.G. 100016672013). In via gradata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della
Sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore della somma di € 5.776,77, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal dovuto sino al saldo o comunque di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento della somma suindicata, oltre agli interessi come in decreto e spese. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'esponente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento, così come previsto dal D.M. 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 339/2020 pubblicata il 21/12/2020, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 140/2013 emesso dal medesimo Tribunale in favore di CP_2 [...]
e da questa notificato al in data 31.07.2013, per il pagamento della CP_1 Pt_1
somma di € 5.776,77, oltre interessi e spese, relativo al contratto di finanziamento stipulato dal con EL TO in data 11.06.1999; Pt_1
pag. 2/8 confermava il decreto e condannava il al pagamento delle spese del Pt_1 giudizio.
In particolare il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente sia sotto il profilo dell'inapplicabilità nella fattispecie del termine di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., dovendosi viceversa applicare la prescrizione ordinaria decennale che nel caso in esame doveva decorrere dalla pagamento dell'ultima rata previsto per la data dell'11.06.2003, sia perché il suddetto termine risultava interrotto dalla comunicazione in data 04.02.2003 della cessione del credito e dalle lettere raccomandate inviate al debitore in data
01.02.2012 e in data 15.o3.2013, con consegna tentata in data 21.03.2013 e tornata al mittente in data 23.04.2013.
Il Tribunale riteneva, infine, rinunciate, perché non reiterate, le eccezioni relative alla carenza dei requisiti di certezza del credito e all'infondatezza della pretesa a causa della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del
TAEG.
Con atto di citazione notificato il 21/06/2021, ha proposto Parte_1
appello ritenendo errate le valutazioni del primo giudice in merito alla prescrizione del credito, concludendo come riportato in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, (già a Controparte_1 Controparte_1
seguito di mero cambio di denominazione sociale quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
ha rilevato, preliminarmente, che dovevano intendersi definitivamente
[...]
rinunciate - non essendo state reiterate neanche come motivo di impugnazione - le eccezioni relative alla carenza dei requisiti di certezza del credito e all'infondatezza della pretesa a causa della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
pag. 3/8 Indi, all'udienza del 28 marzo 2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo rilevare che si è formato il giudicato in merito al rigetto delle eccezioni formulate dall'appellante, riguardanti la carenza dei requisiti di certezza del credito e l'infondatezza della pretesa a causa della nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG, atteso che i motivi di appello sono tutti incentrati sull'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall'appellata e nulla è stato dedotto in merito al predetto rigetto.
Con i motivi di appello, ha dedotto che ha errato il primo Parte_1
giudice nel ritenere:
1) che l'ultima rata del finanziamento sarebbe scaduta in data 11.06.2003 e non già nel dicembre 2002 e che dopo la prima richiesta di pagamento avvenuta con raccomandata del 04.02.2003 la diffida notificata il 23.04.2013 fosse tempestiva, essendo viceversa già decorsi più di 10 anni;
2) che la busta relativa a tale ultima comunicazione contenesse l'indicazione
“lasciato avviso in data 21.03.2023” e conseguentemente nel ritenere necessaria la proposizione di querela di falso, posto che la raccomandata prodotta non recava questa dicitura, e nel non rilevare che la predetta comunicazione non rispettasse le norme in materia di notificazione a mezzo posta, posto che erano del tutto assenti: le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna;
le ragioni della mancata effettuazione della consegna medesima e del conseguente deposito del plico presso l'ufficio postale;
l'emissione e la trasmissione dell'avviso di giacenza;
il mancato ritiro dello stesso e la data di restituzione al mittente, difettando le relative annotazioni debitamente sottoscritte dall'agente postale loro autore;
3) inapplicabile l'art. 2948 c.c. con riferimento agli interessi;
pag. 4/8 4) soccombente il , condannandolo alle spese del giudizio. Pt_1
I motivi sono tutti infondati.
Occorre premettere che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis Cass. n. 2086/2008 in tema di contratto di leasing e Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di "ratio" anche al contratto di finanziamento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo") e la natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione.
Invero, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n. 4232/2023).
Nel caso in esame, stante che il contratto di finanziamento è stato stipulato l'11.06.1999 e l'importo finanziato doveva essere restituito in 48 rate (quattro anni), la data di scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso deve farsi coincidere con il giorno 11.06.2003 e non nel dicembre del 2002.
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione si sarebbe compiuto, senza interruzioni, l'11.06.2013.
Tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo sia stato notificato il 31.07.2013, il termine di prescrizione risulta interrotto dall'invio della raccomandata datata
15.03.2013.
Ed invero, secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata pag. 5/8 dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. da ultimo Cass. 25/08/2020, n. 17720).
La giurisprudenza citata dall'appellante non si riferisce, infatti, all'invio di una lettera raccomandata bensì alla notificazione a mezzo posta, per la quale è richiesta la specifica procedura prevista dall'art. 149 c.p.c. e dalla L. 20 novembre 1982, n. 890.
Nel caso in esame, l'appellata ha prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo copia della raccomandata e dell'avviso di ricevimento, riportante peraltro la dicitura “avviso 21.3.13” ed il timbro (per mancato ritiro) del
“23.4.13”.
Risulta, quindi, la prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.
L'invio della predetta raccomandata ha, quindi, interrotto i termini di prescrizione cui consegue la persistenza del debito al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Quanto agli interessi basta, anche qui, richiamare la più recente pronuncia della
Corte di Cassazione (22/04/2024, n.10859) secondo cui “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'articolo 2948,
pag. 6/8 n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti”.
L'appello è, pertanto, manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 339/2020 pubblicata in data
21/12/2020 così provvede: rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 08/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 7/8 pag. 8/8