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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3984/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con l'avv. Vittorio Romeo;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 13.12.2023, previo cumulo con il danno biologico da altra malattia professionale e da infortunio sul lavoro, già
indennizzato in capitale nella complessiva misura del 9%, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
1 domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (tendinopatia della cuffia dei rotatori e sindrome da conflitto subacromiale bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 5% che, cumulato a quello del 9% già
riconosciuto per altra malattia professionale e per infortunio sul lavoro, dà
luogo a un danno biologico complessivo del 14% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, con decorrenza dalla suddetta data.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da
2 riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 14% a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l a corrispondere in suo favore il relativo importo CP_1
differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Vittorio Romeo.
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3984/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con l'avv. Vittorio Romeo;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 13.12.2023, previo cumulo con il danno biologico da altra malattia professionale e da infortunio sul lavoro, già
indennizzato in capitale nella complessiva misura del 9%, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
1 domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che la denunziata malattia (tendinopatia della cuffia dei rotatori e sindrome da conflitto subacromiale bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 5% che, cumulato a quello del 9% già
riconosciuto per altra malattia professionale e per infortunio sul lavoro, dà
luogo a un danno biologico complessivo del 14% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, con decorrenza dalla suddetta data.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da
2 riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 14% a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l a corrispondere in suo favore il relativo importo CP_1
differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere CP_1
all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Vittorio Romeo.
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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