Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
I titolari di tabaccheria autorizzati alla riscossione di valori per conto dell'Erario vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della P.A. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti di gestore di tabaccheria, autorizzata alla riscossione di valori bollati e generi di monopolio, che si era appropriato di somme destinate all'Erario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 36656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36656 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
I 36 65 6 / 1 5 56 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 843Sent. n. sez. Giovanni Conti - Presidente - Giorgio Fidelbo - Relatore PU 4/6/2015 - Stefano Mogini R.G.N. 50025/14 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da OR OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9 aprile 2014 emessa dalla Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza dell'8 marzo 2011 con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato OR RT alla pena di due anni e due mesi di reclusione in ordine al reato di peculato, perché, quale gestore di una tabaccheria, autorizzata alla riscossione di valori bollati e generi di monopolio, si appropriava di somme destinate all'erario per un importo complessivo di euro 11.195,00. 2. L'avvocato Massimo Donzella, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p. Secondo il ricorrente tra i rivenditori di valori bollati e l'Ente riscossore intercorre un rapporto di servizio che colloca il soggetto privato in posizione di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa, con l'assunzione della qualità di agente contabile, nei cui confronti sussiste un obbligo di restituzione della somma riscossa, dedotto l'aggio, obbligazione restitutoria di un bene fungibile il cui inadempimento non produce alcuna interversione del possesso. Ne consegue che difetterebbe anche l'elemento soggettivo del reato. In sostanza, sarebbe ipotizzabile eventualmente il diverso reato di abuso d'ufficio, ma non il peculato. Con il secondo motivo censura la sentenza per avere escluso, immotivatamente, l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i titolari di tabaccheria, autorizzati alla riscossione di valori per conto dell'Erario, vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della pubblica amministrazione e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima (cfr., Sez. 6, n. 28974 del 11/06/2013, Palumbo, Rv. 255630; Sez. 2, n. 17109 del 22/03/2011, Venturi, Rv. 250315). In particolare, si è detto che l'art.
1-bis del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha introdotto alcune modifiche al d.P.R. n. 642 del 1972, prevedendo la possibilità di assolvere l'imposta di bollo mediante il pagamento ad intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, i quali rilasciano con modalità telematiche un apposito contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti le 2 да marche da bollo. Tale possibilità è stata estesa alle tasse di concessione governativa, nei casi in cui le stesse sono assolte tramite marche da bollo, dall'art. 7 del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Sulla base di tale normativa i rivenditori di valori bollati, autorizzati ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 642 del 1972, possono aderire alla apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate e vengono autorizzati dalla predetta Agenzia allo svolgimento del servizio all'esito delle verifica fideiussoriadella copertura prestata. Ne consegue che i rivenditori autorizzati di valori bollati, svolgendo un'attività di interesse pubblico, consistente nella riscossione di imposte di bollo destinate allo Stato e sulla scorta di una autorizzazione della pubblica amministrazione con la correlata attività di determinazione dell'imposta, siano da considerare, quanto meno, incaricati di un pubblico servizio, secondo una linea interpretativa conforme a quanto già statuito da questa Corte nella decisioni sopra citate. Pertanto, del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio e che appropriandosi delle somme destinate all'Erario si sia reso responsabile del reato di peculato, dovendo escludersi che nella specie possa ipotizzarsi il diverso e residuale reato di abuso d'ufficio. Infatti, il denaro versato dal contribuente o dal privato al pubblico ufficiale e da quest'ultimo riscosso nell'interesse della pubblica amministrazione, diventa di pertinenza di quest'ultima e quindi publica pecunia - al momento della riscossione. Ciò si - verifica anche quando si tratti di obbligazione di quantità, cui l'esattore sia tenuto verso l'ente impositore. Pertanto, l'imputato ha commesso il delitto di peculato appropriandosi delle somme destinate all'Erario, divenendo tali somme di pertinenza dell'amministrazione al momento del loro versamento nelle mani del gestore della tabaccheria autorizzata alla riscossione dei valori bollati. Infatti, il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, cioè all'amministrazione pubblica: sottraendo la res alla disponibilità di quest'ultima tale soggetto realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p. intesa come er 3 interversione del titolo di possesso di peculato (Sez. 6, n. 46745 del 12/11/2013, Martellone, Rv. 257523; Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, Provisani, Rv. 206364).
3.2. Generica è la doglianza relativa alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. limitandosi a far leva su una valutazione di fatto.
4. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
5. Non essendo stata disposta la pena accessoria, può procedersi in questa sede, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., all'applicazione della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi due, trattandosi di pena accessoria obbligatoria e predeterminata ex lege.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi due a norma dell'art. 317-bis c.p. Così deciso il 4 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti gluk DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 SET 2015 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito