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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in grado di appello, iscritto al N. 1680 R.G.
A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 156/2022 Giudice di Pace di Massa, promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MASSIMILIANO PAOLICCHI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. CRISTIANO GUADAGNUCCI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: appello richiesta pagamento contributo assistenza sindacale.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti costituite hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 03/03/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 12/03/2025, ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine 1 assegnato, per il deposito di memorie di replica, trattenendo la causa a decisione all'esito della scadenza del secondo termine così assegnato.
In data 05/06/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello telematico che lo scrivente ha appositamente predisposto in funzione di attuazione dei principi giuridici di tutela della ragionevole durata del processo e di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
***
RILEVATO CHE:
parte attrice-appellante, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 156/2022 Giudice di Pace di Massa, per i seguenti motivi: 1) l'atto di citazione nel giudizio di primo grado sarebbe stato nullo in quanto contenente l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni anteriori all'udienza di comparizione, termine non previsto nel
2 procedimento innanzi al Giudice di Pace, ed il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere tale nullità sanata dalla costituzione del convenuto;
2) la procura alle liti sarebbe nulla, in quanto priva di data ed il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere presunto che la sottoscrizione sia stata apposta contestualmente alla redazione dell'atto di citazione;
3) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non violati gli artt. 51 e 68 del Codice
Deontologico Forense;
4) il Giudice di primo grado avrebbe posto alla base della valutazione circa l'inattendibilità della teste solo la circostanza che Testimone_1
questa fosse la figlia della compagna del senza indicare ulteriori elementi;
5) Pt_1 diversamente da quanto argomentato dal Giudice di Pace, l'appellante non era stato informato dell'obbligo di versamento di alcun contributo e l'erogazione verso per CP_1
l'assistenza fornita nella vertenza contro il datore di lavoro costituirebbe mero atto di liberalità e non un'obbligazione che, non essendo di modico valore, avrebbe necessitato della forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 c.c.
Chiedeva: in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande formulate da in primo grado. Con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario.
parte convenuta-appellata, , si costituiva eccependo Controparte_1 che: 1) l'indicazione del termine per la costituzione di 20 giorni antecedenti la prima udienza sarebbe un mero refuso che non inciderebbe sulla validità dell'atto, in ogni caso ogni eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione del convenuto;
2) nell'atto di citazione in primo grado la procura è stata rilasciata a margine dell'atto stesso, di conseguenza varrebbe la presunzione di contestualità della data di sottoscrizione con la data dell'atto; 3) non vi sarebbe stata alcuna inosservanza del codice deontologico, in quanto l'oggetto dell'incarico conferito da all'avvocato sarebbe stato CP_1 CP_2
estraneo da quello espletato dallo stesso in favore del sig. in ogni caso Pt_1
l'eventuale violazione di norme deontologiche non inficerebbe in alcun modo la regolarità degli atti di giudizio, potendo rilevare solo sul piano disciplinare;
4) il Giudice del primo grado non avrebbe valutato l'inattendibilità della testimone solo Testimone_1
sulla base del rapporto di parentela con la compagna del ma su ulteriori elementi Pt_1
quali la sua convivenza con lo stesso e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni;
5) quello dovuto dal sig. a sarebbe un corrispettivo per il servizio di Pt_1 CP_1
assistenza nella controversia col datore di lavoro e non un atto di liberalità, di ciò
l'appellante sarebbe stato informato, anche mediante affissione del relativo avviso all'interno dei locali del sindacato.
3 Chiedeva: la conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Ai fini della decisione della presente causa, si procede, in applicazione del principio della ragione più liquida, direttamente all'esame del merito della controversia, di cui al quinto motivo di appello, ritenuto assorbente di ogni altra questione.
Secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Pacifico che il sig. non era tesserato col sindacato, si deve ritenere onere Pt_1 dell'associazione, che agisce per vedere soddisfatto il proprio diritto al compenso per la prestazione prestata, dimostrare gli elementi fondanti la propria pretesa.
attrice nel giudizio di primo grado, allega di aver fornito assistenza al sig. CP_1 Pt_1
per le somme dovute allo stesso dal suo datore di lavoro, informando lo stesso che sarebbe stata applicato “come ogni altra o.s. sul territorio, quale contributo a carico del lavoratore per l'assistenza prestata una percentuale sull'importo ottenuto attraverso la vertenza. La percentuale applicata dalla U.G.L. che viene comunicata a tutti gli assistiti tramite comunicazione posta ed evidenziata nella bacheca della sala d'attesa dei locali siti in Massa Via Giovanni Pascoli n. 57 nonché sulla stessa porta d'accesso alla stanza ove i lavoratori vengono normalmente ricevuti per l'istruttoria della vertenza”.
L'appellante, pur ammettendo di essersi rivolto al sindacato contesta di essere CP_1 stato “informato né in forma scritta né in forma orale dell'eventualità di versare tale somma al in caso di vittoria, ma veniva anche “rassicurato” dal Sig. il quale CP_1 Per_1
affermava dapprima che nulla avrebbe dovuto corrispondere per la causa e successivamente che l'Avv. in caso di successo avrebbe recuperato i propri CP_2 compensi direttamente dalla controparte”.
Risulta pacifico che le spese legali per il giudizio di lavoro, così come le spese di CTU siano state corrisposte dal datore di lavoro, così come da verbale di conciliazione prodotto dal sindacato (doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Nella sentenza impugnata, il Giudice di Pace ritiene “pacifico che l abbia fornito CP_1
adeguata informazione sulle proprie spettanze seguendo la prassi in vigore attraverso la quale vengono informati i cittadini che richiedono la sua assistenza”. A tal proposito ritiene provanti la testimonianza resa dal sig. , addetto del sindacato e Testimone_2
l'interrogatorio formale del Dott. , legale rappresentate di CP_3 CP_1
Il testimone, interrogato sul capitolo 7 di cui all'atto di citazione nel giudizio di primo grado:
“l'o.s. U.G.L. applica, come ogni altra o.s. sul territorio, quale contributo a carico del
4 lavoratore per l'assistenza prestata una percentuale sull'importo ottenuto attraverso la vertenza. La percentuale applicata dalla U.G.L. che viene comunicata a tutti gli assistiti tramite comunicazione posta ed evidenziata nella bacheca della sala d'attesa dei locali siti in Massa Via Giovanni Pascoli n. 57 nonché sulla stessa porta d'accesso alla stanza ove i lavoratori vengono normalmente ricevuti per l'istruttoria della vertenza”, pur rispondendo in maniera affermativa, dichiara: “non essendo in ufficio non so se venga fatto sottoscrivere un documento di sintesi delle condizioni, ribadisco che sulla porta dell'ufficio e in bacheca
è evidenziata la percentuale che deve versare l'iscritto e il non iscritto”. Interrogato sul capitolo 10, precisa di non aver mai visto il sig. Pt_1
Il sindacato, alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, depositata nel fascicolo di primo grado il 09/07/2019, produce alcune fotografie di un foglio in cui sarebbero riportati gli importi dovuti per l'assistenza e che sarebbero affisse sulla porta degli uffici del sindacato.
Il Giudice di primo grado pone a fondamento della sua decisione altresì le dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal Dott. : “al momento dell'avvio della causa CP_3
viene spiegato al lavoratore quali sono le percentuali come da tabulato affisso in bacheca
e sulla porta di entrata dell'ufficio vertenze, dovute al sindacato”.
Considerato che la documentazione fotografica, non sottoposta a riconoscimento di alcun testimone, non appare idonea a provare l'accordo contrattuale sul corrispettivo della prestazione da parte del sig. non essendo possibile neppure riconoscere dove Pt_1
dette foto siano state scattate, né se dette affissioni siano state effettivamente presenti nei locali del sindacato quando l'appellante si è recato nei suoi uffici;
considerato che
il collaboratore del sindacato, , pur dichiarando l'esistenza Testimone_2
di comunicazioni in bacheca e sulla porta, afferma di non sapere se venga fatto sottoscrivere un documento informativo delle condizioni e di non aver mai visto il sig.
Pt_1 considerato altresì che “Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione” (Cassazione civile sez. II, 30/08/2012, n.14724); si ritiene non raggiunta la prova del fatto che il sig. fosse stato adeguatamente Pt_1
informato delle condizioni contrattuali applicate, così da poter prestare adeguato consenso per la conclusione del contratto di assistenza.
Non avendo l'appellata, attrice in primo grado, raggiunto la prova del proprio diritto di credito, si ritiene di dover accogliere l'appello proposto ed, in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda di CP_1
5 Visto l'accoglimento di questo motivo di appello nel merito, tutti gli altri motivi proposti risultano essere assorbiti.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449,
Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022,
n.35195).
Tale orientamento principio di diritto è applicabile anche all'art. 5 D.M. 55/2014 comma 1, in quanto, in tema determinazione del valore della domanda di pagamento somme, dispone: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”, ricalcando sostanzialmente quanto prescritto dal precedente decreto.
6 Le spese processuali, poste a carico di parte appellata, , da Controparte_1
rifondere in favore di parte appellante, sono liquidate, ratione Parte_1
temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, con riferimento ai “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, scaglione di valore da €
1.101 a € 5.200 (valore della causa: Euro 1.400,00, somma richiesta da parte attrice nel giudizio di primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, in quanto non tenuta.
In applicazione di detti principi, le spese processuali del primo grado, poste a carico della appellata, da rifondere in favore dell'appellante, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie
Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.101 a Euro 5.000 (valore della causa: Euro 1.400,00 in relazione alla domanda proposta dalle attrici in primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
7 disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide, ciò che segue:
1. in accoglimento dell'appello proposto, da parte attrice-appellante, ed in conseguente RIFORMA della sentenza n. 156/2022 del Giudice di Pace di Massa,
RIGETTA la domanda di condanna al pagamento proposta da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, DA parte convenuta appellata,
, a rifondere a parte attrice-appellante, , Controparte_1 Parte_1
le spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in Euro 1.701,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, DA parte convenuta appellata, a rifondere a parte attrice-appellante, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in Euro 1.205,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 16.06.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
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in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in grado di appello, iscritto al N. 1680 R.G.
A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 156/2022 Giudice di Pace di Massa, promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. MASSIMILIANO PAOLICCHI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE - APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. CRISTIANO GUADAGNUCCI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
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Oggetto: appello richiesta pagamento contributo assistenza sindacale.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutte le parti costituite hanno formulato le loro conclusioni definitive come da rispettive note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 03/03/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 12/03/2025, ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali, e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine 1 assegnato, per il deposito di memorie di replica, trattenendo la causa a decisione all'esito della scadenza del secondo termine così assegnato.
In data 05/06/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello telematico che lo scrivente ha appositamente predisposto in funzione di attuazione dei principi giuridici di tutela della ragionevole durata del processo e di economia processuale – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
***
RILEVATO CHE:
parte attrice-appellante, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 156/2022 Giudice di Pace di Massa, per i seguenti motivi: 1) l'atto di citazione nel giudizio di primo grado sarebbe stato nullo in quanto contenente l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni anteriori all'udienza di comparizione, termine non previsto nel
2 procedimento innanzi al Giudice di Pace, ed il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere tale nullità sanata dalla costituzione del convenuto;
2) la procura alle liti sarebbe nulla, in quanto priva di data ed il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere presunto che la sottoscrizione sia stata apposta contestualmente alla redazione dell'atto di citazione;
3) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non violati gli artt. 51 e 68 del Codice
Deontologico Forense;
4) il Giudice di primo grado avrebbe posto alla base della valutazione circa l'inattendibilità della teste solo la circostanza che Testimone_1
questa fosse la figlia della compagna del senza indicare ulteriori elementi;
5) Pt_1 diversamente da quanto argomentato dal Giudice di Pace, l'appellante non era stato informato dell'obbligo di versamento di alcun contributo e l'erogazione verso per CP_1
l'assistenza fornita nella vertenza contro il datore di lavoro costituirebbe mero atto di liberalità e non un'obbligazione che, non essendo di modico valore, avrebbe necessitato della forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 c.c.
Chiedeva: in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande formulate da in primo grado. Con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario.
parte convenuta-appellata, , si costituiva eccependo Controparte_1 che: 1) l'indicazione del termine per la costituzione di 20 giorni antecedenti la prima udienza sarebbe un mero refuso che non inciderebbe sulla validità dell'atto, in ogni caso ogni eventuale nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione del convenuto;
2) nell'atto di citazione in primo grado la procura è stata rilasciata a margine dell'atto stesso, di conseguenza varrebbe la presunzione di contestualità della data di sottoscrizione con la data dell'atto; 3) non vi sarebbe stata alcuna inosservanza del codice deontologico, in quanto l'oggetto dell'incarico conferito da all'avvocato sarebbe stato CP_1 CP_2
estraneo da quello espletato dallo stesso in favore del sig. in ogni caso Pt_1
l'eventuale violazione di norme deontologiche non inficerebbe in alcun modo la regolarità degli atti di giudizio, potendo rilevare solo sul piano disciplinare;
4) il Giudice del primo grado non avrebbe valutato l'inattendibilità della testimone solo Testimone_1
sulla base del rapporto di parentela con la compagna del ma su ulteriori elementi Pt_1
quali la sua convivenza con lo stesso e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni;
5) quello dovuto dal sig. a sarebbe un corrispettivo per il servizio di Pt_1 CP_1
assistenza nella controversia col datore di lavoro e non un atto di liberalità, di ciò
l'appellante sarebbe stato informato, anche mediante affissione del relativo avviso all'interno dei locali del sindacato.
3 Chiedeva: la conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Ai fini della decisione della presente causa, si procede, in applicazione del principio della ragione più liquida, direttamente all'esame del merito della controversia, di cui al quinto motivo di appello, ritenuto assorbente di ogni altra questione.
Secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Pacifico che il sig. non era tesserato col sindacato, si deve ritenere onere Pt_1 dell'associazione, che agisce per vedere soddisfatto il proprio diritto al compenso per la prestazione prestata, dimostrare gli elementi fondanti la propria pretesa.
attrice nel giudizio di primo grado, allega di aver fornito assistenza al sig. CP_1 Pt_1
per le somme dovute allo stesso dal suo datore di lavoro, informando lo stesso che sarebbe stata applicato “come ogni altra o.s. sul territorio, quale contributo a carico del lavoratore per l'assistenza prestata una percentuale sull'importo ottenuto attraverso la vertenza. La percentuale applicata dalla U.G.L. che viene comunicata a tutti gli assistiti tramite comunicazione posta ed evidenziata nella bacheca della sala d'attesa dei locali siti in Massa Via Giovanni Pascoli n. 57 nonché sulla stessa porta d'accesso alla stanza ove i lavoratori vengono normalmente ricevuti per l'istruttoria della vertenza”.
L'appellante, pur ammettendo di essersi rivolto al sindacato contesta di essere CP_1 stato “informato né in forma scritta né in forma orale dell'eventualità di versare tale somma al in caso di vittoria, ma veniva anche “rassicurato” dal Sig. il quale CP_1 Per_1
affermava dapprima che nulla avrebbe dovuto corrispondere per la causa e successivamente che l'Avv. in caso di successo avrebbe recuperato i propri CP_2 compensi direttamente dalla controparte”.
Risulta pacifico che le spese legali per il giudizio di lavoro, così come le spese di CTU siano state corrisposte dal datore di lavoro, così come da verbale di conciliazione prodotto dal sindacato (doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Nella sentenza impugnata, il Giudice di Pace ritiene “pacifico che l abbia fornito CP_1
adeguata informazione sulle proprie spettanze seguendo la prassi in vigore attraverso la quale vengono informati i cittadini che richiedono la sua assistenza”. A tal proposito ritiene provanti la testimonianza resa dal sig. , addetto del sindacato e Testimone_2
l'interrogatorio formale del Dott. , legale rappresentate di CP_3 CP_1
Il testimone, interrogato sul capitolo 7 di cui all'atto di citazione nel giudizio di primo grado:
“l'o.s. U.G.L. applica, come ogni altra o.s. sul territorio, quale contributo a carico del
4 lavoratore per l'assistenza prestata una percentuale sull'importo ottenuto attraverso la vertenza. La percentuale applicata dalla U.G.L. che viene comunicata a tutti gli assistiti tramite comunicazione posta ed evidenziata nella bacheca della sala d'attesa dei locali siti in Massa Via Giovanni Pascoli n. 57 nonché sulla stessa porta d'accesso alla stanza ove i lavoratori vengono normalmente ricevuti per l'istruttoria della vertenza”, pur rispondendo in maniera affermativa, dichiara: “non essendo in ufficio non so se venga fatto sottoscrivere un documento di sintesi delle condizioni, ribadisco che sulla porta dell'ufficio e in bacheca
è evidenziata la percentuale che deve versare l'iscritto e il non iscritto”. Interrogato sul capitolo 10, precisa di non aver mai visto il sig. Pt_1
Il sindacato, alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, depositata nel fascicolo di primo grado il 09/07/2019, produce alcune fotografie di un foglio in cui sarebbero riportati gli importi dovuti per l'assistenza e che sarebbero affisse sulla porta degli uffici del sindacato.
Il Giudice di primo grado pone a fondamento della sua decisione altresì le dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal Dott. : “al momento dell'avvio della causa CP_3
viene spiegato al lavoratore quali sono le percentuali come da tabulato affisso in bacheca
e sulla porta di entrata dell'ufficio vertenze, dovute al sindacato”.
Considerato che la documentazione fotografica, non sottoposta a riconoscimento di alcun testimone, non appare idonea a provare l'accordo contrattuale sul corrispettivo della prestazione da parte del sig. non essendo possibile neppure riconoscere dove Pt_1
dette foto siano state scattate, né se dette affissioni siano state effettivamente presenti nei locali del sindacato quando l'appellante si è recato nei suoi uffici;
considerato che
il collaboratore del sindacato, , pur dichiarando l'esistenza Testimone_2
di comunicazioni in bacheca e sulla porta, afferma di non sapere se venga fatto sottoscrivere un documento informativo delle condizioni e di non aver mai visto il sig.
Pt_1 considerato altresì che “Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione” (Cassazione civile sez. II, 30/08/2012, n.14724); si ritiene non raggiunta la prova del fatto che il sig. fosse stato adeguatamente Pt_1
informato delle condizioni contrattuali applicate, così da poter prestare adeguato consenso per la conclusione del contratto di assistenza.
Non avendo l'appellata, attrice in primo grado, raggiunto la prova del proprio diritto di credito, si ritiene di dover accogliere l'appello proposto ed, in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda di CP_1
5 Visto l'accoglimento di questo motivo di appello nel merito, tutti gli altri motivi proposti risultano essere assorbiti.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese di lite, si ricorda il seguente principio di diritto:
“Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n.
140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5 D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023, n.8449,
Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI, 30/11/2022,
n.35195).
Tale orientamento principio di diritto è applicabile anche all'art. 5 D.M. 55/2014 comma 1, in quanto, in tema determinazione del valore della domanda di pagamento somme, dispone: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”, ricalcando sostanzialmente quanto prescritto dal precedente decreto.
6 Le spese processuali, poste a carico di parte appellata, , da Controparte_1
rifondere in favore di parte appellante, sono liquidate, ratione Parte_1
temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U.,
Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, con riferimento ai “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, scaglione di valore da €
1.101 a € 5.200 (valore della causa: Euro 1.400,00, somma richiesta da parte attrice nel giudizio di primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio, esclusa la fase di istruttoria/trattazione, in quanto non tenuta.
In applicazione di detti principi, le spese processuali del primo grado, poste a carico della appellata, da rifondere in favore dell'appellante, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie
Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 1.101 a Euro 5.000 (valore della causa: Euro 1.400,00 in relazione alla domanda proposta dalle attrici in primo grado) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
7 disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide, ciò che segue:
1. in accoglimento dell'appello proposto, da parte attrice-appellante, ed in conseguente RIFORMA della sentenza n. 156/2022 del Giudice di Pace di Massa,
RIGETTA la domanda di condanna al pagamento proposta da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, DA parte convenuta appellata,
, a rifondere a parte attrice-appellante, , Controparte_1 Parte_1
le spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in Euro 1.701,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, DA parte convenuta appellata, a rifondere a parte attrice-appellante, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in Euro 1.205,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta,
e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 16.06.2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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