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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice relatore estensore Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
NAZZARRI, RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LISA SARTI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.11.2025, da intendersi qui trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso ricorso nei confronti di chiedendo lo scioglimento Parte_1 CP_1 del matrimonio con la stessa contratto il 13.10.1998 a Tirana (Albania), debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barga all'atto n. 32, Parte seconda, Serie C, anno
1998, dal quale sono nati a Barga il 04.03.2001 il figlio e il 19.04.2004 la figlia Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alle seguenti condizioni: in tesi,
[...] revocare il contributo al mantenimento della a figlia previsto a carico dello stesso, Per_2 nonché confermare la revoca del contributo al mantenimento per il figlio concordata tra i Per_1 coniugi sin dal 2022, anno di raggiunta indipendenza economica del figlio;
in ipotesi, revocato come sopra l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio , ridurre l'importo del Per_1 contributo al mantenimento della figlia ad € 100,00 mensili, ovvero la somma ritenuta Per_2 di giustizia.
2. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, CP_1 ma contestando le condizioni richieste dal ricorrente relativamente al contributo al mantenimento della figlia del quale ha chiesto la conferma, non avendo quest'ultima ancora Per_2 raggiunto l'autosufficienza economica, con determinazione dell'importo nella misura di € 250,00 mensili.
3. Nella memoria depositata ex art. 473-bis. 17 c.p.c. il ricorrente ha aderito alla domanda di contribuzione della resistente, prendendo atto della frequentazione, da parte della figlia, dell'ultimo anno della scuola di estetica.
4. All'udienza del 19.11.2025, le parti, presenti personalmente, hanno concluso concordemente nei termini che seguono: “Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data 13 ottobre 1998 a Tirana (Albania), in Parte_1 CP_1 regime di separazione dei beni, e annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Barga al n. 32 Parte 2, Serie C , ordinando al Comune di Barga (Lu) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
voglia altresì disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre per il concorso nel mantenimento della figlia nella misura di €250,00 Per_2 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Spese compensate”.
2 Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
5. Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, verbale di separazione consensuale del 08.10.2020) e non essendo stata eccepita, né risultando,
l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ben emersa dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni congiuntamente rassegnate.
6. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
In particolare, in punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti e della pacifica autosufficienza economica del figlio maggiorenne nonché della Per_1 altrettanto pacifica condizione della figlia che tale indipendenza economica non ha Per_2 ancora raggiunto, come risulta per tabulas dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle stesse appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
7. Le spese processuali, in ragione dell'esito concordato della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra il 13.10.1998 a Tirana (Albania) tra nato a [...] il [...] e nata a [...]-Tirana (Albania) il Parte_1 CP_1
05.07.1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barga all'atto n. 32,
Parte seconda, Serie C, anno 1998, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2025, sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Barga di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3 - Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice relatore estensore Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
NAZZARRI, RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LISA SARTI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.11.2025, da intendersi qui trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso ricorso nei confronti di chiedendo lo scioglimento Parte_1 CP_1 del matrimonio con la stessa contratto il 13.10.1998 a Tirana (Albania), debitamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barga all'atto n. 32, Parte seconda, Serie C, anno
1998, dal quale sono nati a Barga il 04.03.2001 il figlio e il 19.04.2004 la figlia Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alle seguenti condizioni: in tesi,
[...] revocare il contributo al mantenimento della a figlia previsto a carico dello stesso, Per_2 nonché confermare la revoca del contributo al mantenimento per il figlio concordata tra i Per_1 coniugi sin dal 2022, anno di raggiunta indipendenza economica del figlio;
in ipotesi, revocato come sopra l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio , ridurre l'importo del Per_1 contributo al mantenimento della figlia ad € 100,00 mensili, ovvero la somma ritenuta Per_2 di giustizia.
2. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, CP_1 ma contestando le condizioni richieste dal ricorrente relativamente al contributo al mantenimento della figlia del quale ha chiesto la conferma, non avendo quest'ultima ancora Per_2 raggiunto l'autosufficienza economica, con determinazione dell'importo nella misura di € 250,00 mensili.
3. Nella memoria depositata ex art. 473-bis. 17 c.p.c. il ricorrente ha aderito alla domanda di contribuzione della resistente, prendendo atto della frequentazione, da parte della figlia, dell'ultimo anno della scuola di estetica.
4. All'udienza del 19.11.2025, le parti, presenti personalmente, hanno concluso concordemente nei termini che seguono: “Voglia il Tribunale Ill.mo, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in data 13 ottobre 1998 a Tirana (Albania), in Parte_1 CP_1 regime di separazione dei beni, e annotato nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Barga al n. 32 Parte 2, Serie C , ordinando al Comune di Barga (Lu) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
voglia altresì disporre l'assegno di mantenimento a carico del padre per il concorso nel mantenimento della figlia nella misura di €250,00 Per_2 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Spese compensate”.
2 Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
5. Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, verbale di separazione consensuale del 08.10.2020) e non essendo stata eccepita, né risultando,
l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, ben emersa dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni congiuntamente rassegnate.
6. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti.
In particolare, in punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti e della pacifica autosufficienza economica del figlio maggiorenne nonché della Per_1 altrettanto pacifica condizione della figlia che tale indipendenza economica non ha Per_2 ancora raggiunto, come risulta per tabulas dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle stesse appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
7. Le spese processuali, in ragione dell'esito concordato della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra il 13.10.1998 a Tirana (Albania) tra nato a [...] il [...] e nata a [...]-Tirana (Albania) il Parte_1 CP_1
05.07.1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barga all'atto n. 32,
Parte seconda, Serie C, anno 1998, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2025, sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Barga di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3 - Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
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