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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6053 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice AR AR NN UP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12356/2023 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] a [...]; , nato CP_1 Parte_2 il 18/08/1955 a Buenos Aires (Argentina); nato il Persona_1
09/04/1962 a Buenos Aires, Argentina;
nato il Persona_2
25/05/1982 a Buenos Aires (Argentina)¸ in proprio e unitamente a CP_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
[...]
, nato il [...] a Quilmes, a [...]; Persona_3
, nato il [...] a Buenos Aires (Argentina), in [...] e Persona_4 unitamente a nella qualità di genitori esercenti la Controparte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori: nata il [...] a Parte_3
Quilmes, provincia di Buenos Aires, Argentina e nata il [...] a Parte_4
Quilmes, provincia di Buenos Aires, Argentina, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Annamaria Zarrelli del Foro di Roma.
-Ricorrenti-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e Controparte_4 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di ( alias , cittadina Persona_5 Persona_6 Per_7 italiana nata il [...] nel Comune di Siracusa, poi emigrata in Argentina, ove decedeva nell'anno 1979 senza rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina argentina.
Hanno esposto che , in data 15/01/1923, contraeva matrimonio Persona_5 con e dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 12/01/1932, Persona_8
, che in data 24/06/1954 si univa in matrimonio con Persona_1 [...]
, e dalla loro unione nasceva a Buenos Aires, in data 18/08/1955, Persona_9 [...]
, il quale contraeva matrimonio, in data 22/10/1976, con Parte_2 Persona_10
e dalla loro unione nascevano a Buenos Aires: , in
[...] Parte_1 data 07/05/1977; , in data 14/07/1978; Persona_4 Persona_2
, in data 25/05/1982 e , in data
[...] Persona_1
09/04/1962, il quale contraeva matrimonio, in data 06/09/1985, con Per_11
.
[...]
Dall'unione tra e nasceva a Buenos Parte_1 Persona_12
Aires, in data 17/10/2005, ; dall'unione tra Controparte_1 Persona_4
e nascevano a Quilmes, provincia di Buenos
[...] Controparte_3
Aires: , in data 24/02/2008 e , in data Parte_3 Parte_4
18/10/2016.
si univa in matrimonio con e Persona_2 Controparte_2 dalla loro unione nasceva a Quilmes, in data 03/12/2009, . Persona_3
Parte ricorrente ha offerto in comunicazione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1)Certificato di nascita di Persona_5
2)Certificato negativo di naturalizzazione di Persona_5
3) Certificato di matrimonio di Persona_5
4) Certificato di morte di Persona_5
5) Certificato di nascita di;
Persona_1
6) Certificato di matrimonio di e Persona_1 Persona_9
;
[...]
7) Certificato di nascita di;
Persona_13
8) Certificato di nascita di;
Persona_1 9) Certificato di matrimonio di e;
Persona_10 Parte_2
10) Certificato di matrimonio di e Persona_11 Persona_1
;
[...]
11) Certificato di nascita di Parte_1
12) Certificato di nascita di;
Persona_4
13) Certificato di nascita di Persona_2
14) Certificato di nascita di;
Controparte_1
15 ) Certificato di nascita di;
Parte_3
16) Certificato di nascita di;
Parte_4
17) Certificato di nascita di Persona_3
18) Certificato di morte di . Persona_8
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_4 domanda, ma deducendo, in particolare, che l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza delle SS.UU. n. 4466/2009, in quanto, in detta sede, la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, inoltre, mentre permette, sulla base della dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori.
Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea femminile. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente Controparte_4 dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna ( “E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent.
n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno anche chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha infine affermato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nella specie, la domanda avanzata risulta pertanto fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e confermato dalla documentazione in atti, è , cittadina italiana, nata a Persona_5
Siracusa, in data 13.02.1903, emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadina argentina.
Deve, quindi, concludersi che sia provata la discendenza in linea retta da cittadina italiana, sicché la trasmissione deve ritenersi intervenuta in forza delle pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nulla è stato inoltre eccepito in ordine ad eventuali fattispecie interruttive. Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_4 argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12356 /2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1 [...]
, , , CP_1 Parte_2 Persona_1 [...]
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
e sono cittadini italiani. Pt_3 Parte_4
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 15/12/2025
Il Giudice
AR AR NN UP