CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Piazza Pertini 03040 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQT210000439 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQT210000439 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQT210000439 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente dichiara di rinunciare al giudizio perchè per mero errore era sato impugnato lo schema adatto prima della notifica dell'eventuale accertamento. L'ufficio conferma l'esattezza di ciò. La parte ricorrente chiede compensarsi le spese;
l'ufficio si associa tenuto conto del comportamento di parte ricorrente.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di RO, tempestivamente depositato, l'Ricorrente_1, in persona del suo legale rapp.te, adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento n. TKQT210000439/2024 notificato a mezzo del servizio postale in data 29.10.2024, meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto e l'erroneità della determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di RO, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parete ricorrente, all'udienza odierna, tramite il proprio legale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia al giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Compensa le spese di lite. RO lì 26.1.2026 Il
Relatore dott. Vittorio Misiti Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 40/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Piazza Pertini 03040 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQT210000439 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQT210000439 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQT210000439 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente dichiara di rinunciare al giudizio perchè per mero errore era sato impugnato lo schema adatto prima della notifica dell'eventuale accertamento. L'ufficio conferma l'esattezza di ciò. La parte ricorrente chiede compensarsi le spese;
l'ufficio si associa tenuto conto del comportamento di parte ricorrente.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di RO, tempestivamente depositato, l'Ricorrente_1, in persona del suo legale rapp.te, adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'atto di accertamento n. TKQT210000439/2024 notificato a mezzo del servizio postale in data 29.10.2024, meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto e l'erroneità della determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di RO, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parete ricorrente, all'udienza odierna, tramite il proprio legale, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito della rinuncia al giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Compensa le spese di lite. RO lì 26.1.2026 Il
Relatore dott. Vittorio Misiti Il V. Presidente dott. Carlo Zannini