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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10223 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR UI ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27225/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 263/2024- RGn. 491/2024 - pubblicata in data 29.11.2024 dal Giudice di Pace di Capri, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Fernanda Speranza (C.F. ) e dall'Avv. Fabrizio Niceforo (C.F. C.F._1
), in virtù di procura allegata agli atti C.F._2 appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
MA ON (C.F. ) e dall'avv. Emilio Orsini (C.F. C.F._4
), in virtù di procura allegata in atti C.F._5 appellata
NONCHE'
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Nicola Perrino (C.F.: ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._6 appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.d.P. di Napoli, spiegava Controparte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020240004948741000, dall'importo di euro 379,09 ed emessa a suo carico per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Citando in giudizio l' e la chiedeva che fosse Controparte_2 Parte_1
1 accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, annullata la cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 491/2024, si costituiva l' la quale, Controparte_4 eccependo la regolarità degli atti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva altresì la Pt_1
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della
[...]
Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché, nel merito, la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento e l'infondatezza della pretesa, stante la rituale notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione. Con sentenza n. 263/2024- RGn. 491/2024 - pubblicata in data 29.11.2024, il Giudice di Pace di Capri, accoglieva la domanda ritenendo prescritto il credito, attesa la mancata produzione di documentazione attestante l'interruzione del termine, ed annullava la cartella di pagamento n.
10020240004948741000; compensava le spese tra l'agente della riscossione ed il ricorrente e condannava la al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con Parte_1 attribuzione ai procuratori antistatari, che liquidava in complessivi € 450,00, di cui, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. La nell'appellare la prefata sentenza, eccepiva il difetto Parte_1 di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda stante la rituale e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento. Si costituiva che resisteva al gravame, chiedendo Controparte_5 al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nonché l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Deduceva, inoltre, la correttezza della sentenza di primo grado stante l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti.
Si costituiva altresì l' la quale, aderendo all'appello, deduceva il Controparte_6 difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia tributaria, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342
c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2 3. Ciò posto e venendo all'esame dei motivi di impugnazione, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio ha origine dalla domanda spiegata da avverso la Controparte_5 Pt_1
e l' per l'opposizione della cartella esattoriale n.
[...] Controparte_2
10020240004948741000, dall'importo di euro 379,09, emessa a carico della medesima per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Il credito azionato ha, dunque, natura tributaria.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica
3 della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr anche Cass. n 32539/24 ) .
Ciò premesso, va rilevato che, nella fattispecie in esame, l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace ha ad oggetto proprio la cartella di pagamento ed è stata eccepita la prescrizione del credito maturata fino alla notifica della cartella esattoriale (non la prescrizione successiva alla stessa).
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti e dovendosi tener conto del fatto che la cartella è un atto preesecutivo, deve ritenersi che già il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati (tassa automobilistica).
Va, dunque, accolto l'appello e, per l'effetto, va annullata la sentenza appellata e dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria.
4. Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico di in Controparte_1 considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva, euro 71,00 per quella decisionale), sia in favore dell' che della in base alle tariffe Controparte_2 Parte_1 forense fissate per lo scaglione fino ad euro 1100,00, ridotte al minimo in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
Anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di in Controparte_1 considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 232,00 (di cui 66,00 euro per la fase di studio, euro 66,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per quella decisionale), sia in favore dell' che in favore della in base alle Controparte_2 Parte_1 tariffe forense fissate per lo scaglione fino ad euro 1100,00, ridotte al minimo sempre in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
-condanna a corrispondere le spese del primo grado di giudizio, Controparte_1 quantificati in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore sia dell' che della in riforma della sentenza Controparte_2 Parte_1 appellata;
-condanna a corrispondere le spese del presente giudizio, quantificate in Controparte_1 euro 64,50 per esborsi, in euro 232,00 per compensi , oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore della nonché a corrispondere euro 232,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfettario, IVA e CAP, in favore dell . Controparte_2
Così deciso in Napoli il 6.11.2025
Il Giudice
AR UI ON
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AR UI ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27225/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 263/2024- RGn. 491/2024 - pubblicata in data 29.11.2024 dal Giudice di Pace di Capri, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Fernanda Speranza (C.F. ) e dall'Avv. Fabrizio Niceforo (C.F. C.F._1
), in virtù di procura allegata agli atti C.F._2 appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
MA ON (C.F. ) e dall'avv. Emilio Orsini (C.F. C.F._4
), in virtù di procura allegata in atti C.F._5 appellata
NONCHE'
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Nicola Perrino (C.F.: ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._6 appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.d.P. di Napoli, spiegava Controparte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020240004948741000, dall'importo di euro 379,09 ed emessa a suo carico per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Citando in giudizio l' e la chiedeva che fosse Controparte_2 Parte_1
1 accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato e, per l'effetto, annullata la cartella di pagamento, con vittoria delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 491/2024, si costituiva l' la quale, Controparte_4 eccependo la regolarità degli atti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva altresì la Pt_1
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della
[...]
Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché, nel merito, la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento e l'infondatezza della pretesa, stante la rituale notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione. Con sentenza n. 263/2024- RGn. 491/2024 - pubblicata in data 29.11.2024, il Giudice di Pace di Capri, accoglieva la domanda ritenendo prescritto il credito, attesa la mancata produzione di documentazione attestante l'interruzione del termine, ed annullava la cartella di pagamento n.
10020240004948741000; compensava le spese tra l'agente della riscossione ed il ricorrente e condannava la al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con Parte_1 attribuzione ai procuratori antistatari, che liquidava in complessivi € 450,00, di cui, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. La nell'appellare la prefata sentenza, eccepiva il difetto Parte_1 di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda stante la rituale e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento. Si costituiva che resisteva al gravame, chiedendo Controparte_5 al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nonché l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Deduceva, inoltre, la correttezza della sentenza di primo grado stante l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti.
Si costituiva altresì l' la quale, aderendo all'appello, deduceva il Controparte_6 difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia tributaria, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342
c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2 3. Ciò posto e venendo all'esame dei motivi di impugnazione, riveste carattere preliminare ed assorbente il motivo di appello con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il presente giudizio ha origine dalla domanda spiegata da avverso la Controparte_5 Pt_1
e l' per l'opposizione della cartella esattoriale n.
[...] Controparte_2
10020240004948741000, dall'importo di euro 379,09, emessa a carico della medesima per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Il credito azionato ha, dunque, natura tributaria.
Nel caso di specie, rileva l'articolo 23, comma 1 d.l. n. 504/1992, il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con d.P.R. n. 39/1953 e ss.mm.ii., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”. La stessa è da ritenersi, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale n. 288/2012, “tributo proprio derivato della Regione”.
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
La Cassazione a Sez. U - con Ordinanza n.7822 del 14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria, statuendo che:
“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica
3 della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr anche Cass. n 32539/24 ) .
Ciò premesso, va rilevato che, nella fattispecie in esame, l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace ha ad oggetto proprio la cartella di pagamento ed è stata eccepita la prescrizione del credito maturata fino alla notifica della cartella esattoriale (non la prescrizione successiva alla stessa).
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti e dovendosi tener conto del fatto che la cartella è un atto preesecutivo, deve ritenersi che già il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati (tassa automobilistica).
Va, dunque, accolto l'appello e, per l'effetto, va annullata la sentenza appellata e dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia tributaria.
4. Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico di in Controparte_1 considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva, euro 71,00 per quella decisionale), sia in favore dell' che della in base alle tariffe Controparte_2 Parte_1 forense fissate per lo scaglione fino ad euro 1100,00, ridotte al minimo in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
Anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di in Controparte_1 considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 232,00 (di cui 66,00 euro per la fase di studio, euro 66,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per quella decisionale), sia in favore dell' che in favore della in base alle Controparte_2 Parte_1 tariffe forense fissate per lo scaglione fino ad euro 1100,00, ridotte al minimo sempre in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
-condanna a corrispondere le spese del primo grado di giudizio, Controparte_1 quantificati in complessivi euro 139,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore sia dell' che della in riforma della sentenza Controparte_2 Parte_1 appellata;
-condanna a corrispondere le spese del presente giudizio, quantificate in Controparte_1 euro 64,50 per esborsi, in euro 232,00 per compensi , oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore della nonché a corrispondere euro 232,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfettario, IVA e CAP, in favore dell . Controparte_2
Così deciso in Napoli il 6.11.2025
Il Giudice
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