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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2146/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo, 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 0118773144 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29320210118773144000 (ruolo 2021/002471) relativa a tassa automobilistica anno 2016, importo complessivo € 262,00. Convine in giudizio DE e la
Regione Siciliana
Motivi del ricorso:
1. Alienazione del veicolo (Ford Escort AB789HS) nel 2004 → assenza presupposto impositivo soggettivo.
2. Pendenza di giudizio sull'accertamento presupposto (R.G. 1485/2020).
Regione Siciliana (controdeduzioni):
o Il veicolo risulta ancora intestato alla ricorrente al PRA.
o La mancata trascrizione della vendita genera un obbligo solidale fino all'annotazione.
o Fa riferimento a giurisprudenza costante: è dirimente la pubblicità costitutiva presso il PRA (Cass.
8737/2018; Corte Cost. 152/2018).
o La cartella è legittima e non prescritta.
Agenzia Entrate-Riscossione:
o Eccezione di difetto di legittimazione passiva (non titolare del credito).
o Chiede rigetto del ricorso e condanna alle spese.
La parte ricorrente depositava dispositivo di sentenza relativo al ricorso 1485/2020 con cui veniva accolto il ricorso con riferimento all'atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
IIl presupposto impositivo di cui all'art. 5 D.L. 953/1982 e alla L. 53/1983 prevede che l'obbligo tributario permane in capo all'intestatario PRA sino alla trascrizione del trasferimento. La ricorrente non ha provato l'avvenuta annotazione al PRA, sicché resta obbligata al pagamento.
La Giurisprudenza consolidata ( Cass. 8737/2018 e Corte Cost. 152/2018) conferma che la trascrizione al
PRA ha efficacia costitutiva e la mancata annotazione non è opponibile all'ente impositore.
Tuttavia si osserva che:
1. l'autovettura risulta venduta A Nominativo_1 16/12/2004 e regolarmente annotata nei registri dei beni mobili registrati con atto del notaio Nominativo_2 (vedasi certificazione rilasciata dall'Archivio Notarile Distrettuale di Catania
2.in data 09/12/2022 è stata emessa sentenza n. 30/2023 e stata depositata il 09/01/2023 con cui il ricorso
1485/2020 relativo all'atto prodromico è stato accolto con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio . Ne consegue che la cartella impugnata risuta priva di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Siciliana e ADER alle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge a carico di ciascuno degli enti resistenti.
Palermo, 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2146/2023 depositato il 14/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo, 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse, 51 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 0118773144 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29320210118773144000 (ruolo 2021/002471) relativa a tassa automobilistica anno 2016, importo complessivo € 262,00. Convine in giudizio DE e la
Regione Siciliana
Motivi del ricorso:
1. Alienazione del veicolo (Ford Escort AB789HS) nel 2004 → assenza presupposto impositivo soggettivo.
2. Pendenza di giudizio sull'accertamento presupposto (R.G. 1485/2020).
Regione Siciliana (controdeduzioni):
o Il veicolo risulta ancora intestato alla ricorrente al PRA.
o La mancata trascrizione della vendita genera un obbligo solidale fino all'annotazione.
o Fa riferimento a giurisprudenza costante: è dirimente la pubblicità costitutiva presso il PRA (Cass.
8737/2018; Corte Cost. 152/2018).
o La cartella è legittima e non prescritta.
Agenzia Entrate-Riscossione:
o Eccezione di difetto di legittimazione passiva (non titolare del credito).
o Chiede rigetto del ricorso e condanna alle spese.
La parte ricorrente depositava dispositivo di sentenza relativo al ricorso 1485/2020 con cui veniva accolto il ricorso con riferimento all'atto prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
IIl presupposto impositivo di cui all'art. 5 D.L. 953/1982 e alla L. 53/1983 prevede che l'obbligo tributario permane in capo all'intestatario PRA sino alla trascrizione del trasferimento. La ricorrente non ha provato l'avvenuta annotazione al PRA, sicché resta obbligata al pagamento.
La Giurisprudenza consolidata ( Cass. 8737/2018 e Corte Cost. 152/2018) conferma che la trascrizione al
PRA ha efficacia costitutiva e la mancata annotazione non è opponibile all'ente impositore.
Tuttavia si osserva che:
1. l'autovettura risulta venduta A Nominativo_1 16/12/2004 e regolarmente annotata nei registri dei beni mobili registrati con atto del notaio Nominativo_2 (vedasi certificazione rilasciata dall'Archivio Notarile Distrettuale di Catania
2.in data 09/12/2022 è stata emessa sentenza n. 30/2023 e stata depositata il 09/01/2023 con cui il ricorso
1485/2020 relativo all'atto prodromico è stato accolto con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio . Ne consegue che la cartella impugnata risuta priva di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Siciliana e ADER alle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge a carico di ciascuno degli enti resistenti.
Palermo, 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE