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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15168/2024, vertente TRA
(ROMA (RM), 19/02/1973), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PERCIACCANTE STEFANO;
E
(ROMA (RM), 13/07/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PERCIACCANTE STEFANO;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e Controparte_1 chiedono al Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in data 3 dicembre 1995 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 1995, p. 2, s. A01, atto 01774).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita sottoscritto in data 21.09.2020, munito dell'autorizzazione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 08.10.2020 n. prot. 1361/2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 3
dicembre 1995, matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Roma dell'anno 1995, parte 2, serie A01, atto n. 01774;
Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'Atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione di cui al successivo punto 2:
1) Si richiamano integralmente in questa sede le condizioni economiche e patrimoniali, anche relative alla prole, già concordate con accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/14, conv. con modifiche dalla L. n. 162/14, sottoscritto in data
21 settembre 2020 (si veda doc. 2), a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito dell'Autorizzazione del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2020,
Prot. N. 1361/2020 (si veda doc. 3), da intendersi come condizioni di divorzio;
2) A titolo di assegno divorzile, il Sig. ON MA MI NS verserà alla
Sig.ra BE MA la somma di Euro 795,00, somma che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 3 dicembre 1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15168/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 dicembre
1995 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno
1995, p. 2, s. A01, atto 01774) tra (ROMA (RM), 19/02/1973) Parte_1
(ROMA (RM), 13/07/1972), alle condizionie Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15168/2024, vertente TRA
(ROMA (RM), 19/02/1973), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PERCIACCANTE STEFANO;
E
(ROMA (RM), 13/07/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PERCIACCANTE STEFANO;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e Controparte_1 chiedono al Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in data 3 dicembre 1995 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 1995, p. 2, s. A01, atto 01774).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita sottoscritto in data 21.09.2020, munito dell'autorizzazione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 08.10.2020 n. prot. 1361/2020, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 3
dicembre 1995, matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Roma dell'anno 1995, parte 2, serie A01, atto n. 01774;
Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'Atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione di cui al successivo punto 2:
1) Si richiamano integralmente in questa sede le condizioni economiche e patrimoniali, anche relative alla prole, già concordate con accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/14, conv. con modifiche dalla L. n. 162/14, sottoscritto in data
21 settembre 2020 (si veda doc. 2), a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito dell'Autorizzazione del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2020,
Prot. N. 1361/2020 (si veda doc. 3), da intendersi come condizioni di divorzio;
2) A titolo di assegno divorzile, il Sig. ON MA MI NS verserà alla
Sig.ra BE MA la somma di Euro 795,00, somma che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 3 dicembre 1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15168/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 dicembre
1995 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno
1995, p. 2, s. A01, atto 01774) tra (ROMA (RM), 19/02/1973) Parte_1
(ROMA (RM), 13/07/1972), alle condizionie Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi