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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'AQUILA - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
- dott. Fabrizio Riga Presidente
- dott.ssa Anna Maria Tracanna Consigliere
- dott.ssa Alessandra De Marco Consigliere rel.
nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 426/2024 R.G vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Corbo e dall'avv. Oriana Di Girolamo, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del primo, giusta procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pescara presso lo studio dell'avv. Antonio Di Giandomenico, CP_1 dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO
all'udienza di discussione del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20.5.2023 dinanzi al Tribunale di Pescara, , dipendente dal CP_1 della società con le mansioni di “Macchinista”, inquadrato al livello B1 “Tecnici Parte_1
Specializzati” del C.C.N.L. Mobilità Area Contrattuale del 20.07.2012, ha lamentato la Parte_2 violazione del proprio diritto a percepire, durante tutti giorni di ferie fruiti nel periodo dall'anno 2007 al
31.12.2022, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto (c.d. nozione europea di retribuzione, comprendente qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore). Deduceva che dalla data di assunzione svolge attività lavorativa a bordo dei treni che conduce (c.d. condotta) su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio, svolgendo anche operazioni di
1 verifica e accertamento tecnico sui mezzi (prova-freno ecc.), effettua turni di servizio nei quali non conduce treni, ma resta a disposizione dell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di improvvise necessità (c.d. Riserva), non essendogli corrisposta dall'anno 2007 durante il periodo di ferie una retribuzione paragonabile a quella degli ordinari periodi di lavoro, con inclusione nella predetta retribuzione di tutte quelle indennità riconosciute durante il periodo di lavoro stesso, ovvero: IUP PDM KM COND. AG. SOLO
(Indennità utilizzazione professionale-personale di macchina di conduzione in singola unità) e IUP PDM KM
CONDOTTA (Indennità utilizzazione professionale -personale di macchina di conduzione in caso di più unità), IUP PDM COND. DIURNA 2 AGENTI (Indennità utilizzazione professionale condotta diurna con 2 agenti), IUP PDM COND. NOTTURNA 2 AGENTI, IUP PDM COND. DIURNA 1 AGENTE, IUP PDM
COND. NOTTURNA 1 AGENTE, IUP PDM COND. DIURNA AGENTE SOLO, IUP PDM COND.
NOTTURNA AGENTE SOLO. Chiedeva, pertanto, di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento da parte della società delle relative differenze retributive dall'anno 2007 al 31.12.2022 quantificate in € 12.346,50.
Con memoria difensiva depositata in data 29.11.2023, si costituiva in giudizio Parte_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo in primo luogo il rigetto del ricorso e, in subordine, la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs.
66/2003 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 numero 130, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio;
in ulteriore subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto.
Con sentenza n. 435 del 19.09.2024, il giudice del lavoro del Tribunale di Pescara, riconosciuto il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e ritenuta l'illegittimità delle clausole della contrattazione collettiva lesive di detto diritto, condannava la società al pagamento della predetta somma complessiva di €.12.346,50 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito, nonché delle spese del giudizio che liquidava in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso la suindicata sentenza di primo grado, ha interposto gravame, affidando Parte_1
l'appello ai seguenti motivi: - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., anche in relazione al diritto vivente in materia di autonomia sindacale e di rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché all'art. 36 Cost. sotto il profilo della delega alle OO.SS, in sede di contrattazione, di determinazione del salario equo e sufficiente per la remunerazione del lavoratore, con particolare riferimento al trattamento previsto per le ferie, avendo omesso il Tribunale di considerare la specificità dell'ordinamento nazionale e della assoluta diversità delle fattispecie giudicate dalla corte di giustizia europea;
- violazione e falsa applicazione dell'art.10 decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di ogni altra norma e principio in materia di ferie, poiché il Tribunale ha ritenuto che le indennità, invocate dai ricorrenti e non corrisposte durante il periodo di ferie, costituiscono un incentivo a non usufruire delle ferie per la loro incidenza sulla retribuzione ordinaria, avendo ai fini della quantificazione di detta incidenza ritenuto necessario operare una comparazione tra la retribuzione ordinaria e
2 quella erogata durante il periodo di ferie su base giornaliera;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 31.5 e
31.6 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo , dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, Controparte_2 dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale. Il Giudice di prima istanza avrebbe erroneamente dichiarato il diritto dei lavoratori alla inclusione della IUP variabile e della indennità di assenza dalla residenza nel calcolo della retribuzione per ferie, la nullità delle disposizioni del contratto collettivo aziendale del gruppo sul presupposto che tali indennità debbano Controparte_2 essere necessariamente considerate ai sensi dell'art. 7 della direttiva 1988/2003/CE, come interpretato dalla corte di giustizia;
- violazione e la falsa applicazione dell'art. 77. 2.4. dei CCNL della mobilità, area attività ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale, atteso che il Giudice ha ritenuto che il compenso per assenza dalla residenza abbia natura retributiva e che, essendo volta a compensare un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale mobile, rientri tra le componenti da considerare ai fini della nozione europea di retribuzione;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 22 p. 2.13
e dell'art. 35 p. 5 dei CCNL della mobilità, area attività ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, dell'art. 7 della direttiva 2003/88/ce, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale, avendo il Giudice ritenuto che il compenso per completamento corsa e per vendita titoli di viaggio a bordo treno ex art. 35 p. 5 abbia natura retributiva e che, essendo volta a compensare un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale mobile, rientri tra le componenti da considerare ai fini della nozione europea di retribuzione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva
2003/88/CE, essendo il Giudice incorso in una omessa pronuncia poiché non ha esaminato l'eccezione della scrivente difesa relativa al limite temporale di applicabilità dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE ai rapporti sorti anteriormente alla sentenza interpretativa di tale disposizione;
violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale, poiché il Tribunale ha ritenuto che il divisore da utilizzare debba essere quello dei “giorni effettivi”; violazione e falsa applicazione degli artt. nn. 2948 n. 4 c.c., 2955 n. 2 e 2956 n.1, dell'art 18 l. 300 del 1970, dell'art. 1 co. 42 l. 92/2012, dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione. il Tribunale, aderendo al recente orientamento della Corte di cassazione (sentenza 26246/2022) avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla scrivente difesa sul presupposto che a seguito delle riforme apportate dalla L. 92/2012 il termine di decorrenza della stessa debba ritenersi sospeso in corso di rapporto. nulla, invece, ha detto circa l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata negli scritti difensivi;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2 l. 130/2008, della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE nonché degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 10 del d.lgs. 66/2003 e all'art. 2 della l. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla corte di giustizia
3 e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 nella causa c-15/10 per violazione degli articoli
3, 39 e 41 della Costituzione.
Pertanto, la società appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
2) in subordine, rigettare comunque le domande avversarie in considerazione della inapplicabilità della interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva 2003/88/CE di cui alla sentenza ai rapporti giuridici già costituiti Per_1 alla data della sua emanazione;
3) in ogni caso, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e dell'art. 2 della L.
2 agosto 2008 n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia e quindi, nel caso concreto, con la sentenza 15 settembre 2001 (causa C-155/10), per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione, e previa sospensione del presente giudizio, rimetta gli atti alla
Corte Costituzionale adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio;
5) in ogni caso, limitare il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, ed in relazione alle ferie effettivamente spettanti, emendati gli errori di calcolo dedotti in giudizio. 6) Sempre in ogni caso, ma in via logicamente subordinata, ove ritenga di dover rigettare allo stato degli atti l'eccezione di prescrizione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 ed all'art. L. 92/2012, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, rimetta gli atti alla Corte
Costituzionale, adottando tutti i necessari provvedimenti ordinatori;
7) In ultimo e denegato subordine accogliere la domanda nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, pertanto € 4.842,74. Con vittoria di spese
e onorari di giudizio.”
Con memoria difensiva depositata il 18/04/2025 si è costituito il lavoratore, il quale contestando ex adverso quanto dedotto dalla società ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve essere osservato che le parti non sono comparse né alla prima udienza del 23.10.2025 né a quella odierna del 04.12.2025.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 comma 1 (così come modificato dall'art. 50 D.L.
25.06.2008, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133) e 309 c.p.c., la mancata comparizione delle parti costituite a due udienze consecutive comporta l'estinzione del giudizio.
Pertanto, essendo l'estinzione ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c. “dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, il presente giudizio deve dichiararsi estinto
4 e deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado devono essere compensate, atteso che l'abbandono della causa è stato
(verosimilmente) determinato dalla definizione in via transattiva della controversia, come sollecitato da questa
Corte.
P.Q.M.
- Dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- Compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco dott. Fabrizio Riga
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