Art. 10.
Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione composta dal direttore della scuola, che la presiede, e dai docenti delle singole materie.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.
Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione composta dal direttore della scuola, che la presiede, e dai docenti delle singole materie.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.