Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 901 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Stefano Lignite, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Fermo, Via Giuseppe Speranza n. 175, presso lo studiio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
-nata a [...] – Albania, il 25.08.1975; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 ss. e artt. 473 bis.47 e ss. c.p.c depositato il 27.06.2024, ha chiesto la pronuncia della separazione personale da , coniuge Parte_1 Controparte_1 per matrimonio celebrato in Burrel (Albania) in data 26.12.2007, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Grottazzolina (FM) - al Numero 2, Parte II, Serie C, Anno 2008, esponendo che dall'unione non sono nati figli.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha dedotto che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza delle condotte della resistente contrarie ai doveri coniugali. Ed invero, , da circa dieci anni, aveva ingiustificatamente Controparte_1
1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via principale nel merito: accertato l'abbandono della casa coniugale della Sig.ra e la sua irreperibilità, autorizzare i Controparte_1 coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi”.
La parte resistente non si costituiva in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 27.03.2025, dichiarata la contumacia di
, il Giudice istruttore ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di Controparte_1 conciliazione stante la mancata comparizione personale delle parti e ha omesso l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
All'esito, su richiesta della parte costituita, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito in applicazione dell'articolo 3 lett a) del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 che prevede, tra i vari criteri per individuare il Foro competente, quello del territorio in cui si trova l'ultima residenza dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Nel caso di specie, dal certificato in atti (cfr. doc. n.3 allegato al ricorso introduttivo), risulta che il ricorrente risiede in Grottazzolina (FM), alla Via Della Repubblica n. 3, presso l'immobile adibito dai coniugi a casa familiare.
Quanto alla legge applicabile alla domanda svolta dalla parte ricorrente, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 27.06.2024, è applicabile il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce, tra gli altri criteri, quello residuale per il quale, in mancanza di scelta operata dalle parti ex art. 5, la separazione personale o il divorzio tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
In mancanza della prova della ricorrenza degli altri criteri, non può che trovare applicazione la lett. d) del richiamato articolo, pertanto, deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito la domanda di separazione svolta dalla parte ricorrente deve essere accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione
2 conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
La natura della controversia e l'assenza di contestazioni sulla domanda da parte della resistente, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 901/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la separazione personale tra e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Burrel (Albania), in data 26.12.2007 e trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Grottazzolina;
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Grottazzolina (Numero 2, Parte II, Serie C, Anno 2008);
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.04.2025.
Il Presidente Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
3