TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 533
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; irragionevolezza; violazione art. 31 del PRG; violazione e falsa applicazione del punto 2) e 6) dell'avviso

    Il Collegio ritiene che non vi sia difetto di istruttoria o contraddittorietà. La valutazione dell'amministrazione, ampiamente discrezionale, ha ritenuto la proposta non conforme ai requisiti richiesti, sia sotto il profilo tecnico che economico-gestionale. La criticità relativa alla sostenibilità finanziaria, evidenziata dall'asseverazione, è sufficiente a sorreggere la decisione dell'amministrazione di non procedere.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c. 15 del DLGS 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 - Illogicità manifesta

    L'amministrazione ha ritenuto la proposta non conveniente sotto il profilo economico-finanziario e gestionale, come evidenziato anche dal parere di regolarità contabile sfavorevole che indicava una potenziale perdita per l'ente. L'ampia discrezionalità dell'amministrazione non consente al giudice di sostituire la propria valutazione di convenienza.

  • Rigettato
    Nullità del parere di regolarità contabile non favorevole ex art. 21 septies L. 241/1990

    La censura è infondata. Le risultanze agli atti consentono di ricondurre chiaramente il parere agli esperti e all'amministrazione procedente. Inoltre, la mancanza del parere di regolarità contabile non incide sulla legittimità del provvedimento adottato da un ente locale.

  • Rigettato
    Incompetenza degli atti impugnati – Violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta n. 187 del 12/10/2023

    La decisione di non procedere è sorretta da motivazioni ampiamente discrezionali relative alla convenienza economico-finanziaria e gestionale, escludendo la necessità di un'ulteriore valutazione nel merito da parte del giudice.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c. 15 del DLGS 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 - Illogicità manifesta

    La decisione di non procedere è sorretta da motivazioni ampiamente discrezionali relative alla convenienza economico-finanziaria e gestionale, escludendo la necessità di un'ulteriore valutazione nel merito da parte del giudice.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità ed irragionevolezza - Difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    La decisione di non procedere è sorretta da motivazioni ampiamente discrezionali relative alla convenienza economico-finanziaria e gestionale, escludendo la necessità di un'ulteriore valutazione nel merito da parte del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 533
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 533
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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