Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 36
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, dato che né la Regione Calabria (ente impositore) né ADER (agente della riscossione) hanno prodotto tale atto o provato la sua notifica. Di conseguenza, la cartella di pagamento è stata annullata.

  • Accolto
    Soccombenza della Regione Calabria

    La Corte ha condannato la Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Le spese tra parte ricorrente e ADER sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 36
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo