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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200003235155000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 12 luglio 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2020 00032351 55 000 relativa al pagamento della tassa automobilistica annualità 2015 notificatagli in data 30 giugno 2025 di importo complessivo pari a € 276,85 comprensivo di interessi e sanzioni. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo nonché la prescrizione del credito;
Rassegnava le seguenti conclusioni: < assoluta ed insanabile della cartella di pagamento impugnata, nonché di ogni altro atto presupposto, correlato, connesso o consequenziale;
- accogliere il presente ricorso e condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio. >>
Si costituiva in data 19 settembre 2025 ADER per contestare i motivi di ricorso. Evidenziava di aver ritualmente notificato la cartella e che ogni eventuale vizio risultava sanato con la costituzione in giudizio di Ricorrente_1; quanto all'eccepita prescrizione evidenziava che il termine era rimasto sospeso per effetto della normativa emergenziale covid -19. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< 1) Rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto 2) Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica della contestata cartella di pagamento n.13920200003235155000 3) Riconoscere e dichiarare che la pretesa impositiva sottesa alla contestata cartella di pagamento n.13920200003235155000 è perfettamente legittima e che nessun termine prescrizionale si è perfezionato. 4) Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'attività dell'Agente della IO. 5) Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della IO in ordine all'eccepita illegittimità, decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento n.13920200003235155000. 6) In subordine e solo per scrupolo difensivo nel caso di accoglimento del proposto ricorso per motivazioni attinenti la notifica degli atti presupposti all'opposta cartella di pagamento e la legittimità e la fondatezza della contestata pretesa impositiva condannare l'Ente impositore titolare della stessa a manlevare e garantire l'Agente della IO in ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a chiunque in relazione ed in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.>>
Regione Calabria non si costituiva.
In data 16 dicembre 2025 depositava memoria parte ricorrente in cui evidenziava di non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, con conseguente nullità della cartella, quale atto successivo.
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa in relazione all'annualità 2015 ed la ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità della cartella in quanto non preceduta da atto presupposto, ovvero dall'avviso di accertamento asseritamente notificato, da quanto indicato in cartella, in data 12 maggio 2018.
Regione Calabria non si è costituita e non ha prodotto detto atto, né lo ha prodotto ADER.
Il ricorso va pertanto accolto non risultando notificato l'atto presupposto.
Va pertanto dichiarata la nullità della cartella impugnata risultando violato il principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione: < formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).>>.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria, mentre possono trovare compensazione con ADER a cui non è imputabile alcun vizio. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
· compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed ADER e condanna Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di IB Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1160/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200003235155000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 12 luglio 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 139 2020 00032351 55 000 relativa al pagamento della tassa automobilistica annualità 2015 notificatagli in data 30 giugno 2025 di importo complessivo pari a € 276,85 comprensivo di interessi e sanzioni. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo nonché la prescrizione del credito;
Rassegnava le seguenti conclusioni: < assoluta ed insanabile della cartella di pagamento impugnata, nonché di ogni altro atto presupposto, correlato, connesso o consequenziale;
- accogliere il presente ricorso e condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio. >>
Si costituiva in data 19 settembre 2025 ADER per contestare i motivi di ricorso. Evidenziava di aver ritualmente notificato la cartella e che ogni eventuale vizio risultava sanato con la costituzione in giudizio di Ricorrente_1; quanto all'eccepita prescrizione evidenziava che il termine era rimasto sospeso per effetto della normativa emergenziale covid -19. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< 1) Rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto 2) Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica della contestata cartella di pagamento n.13920200003235155000 3) Riconoscere e dichiarare che la pretesa impositiva sottesa alla contestata cartella di pagamento n.13920200003235155000 è perfettamente legittima e che nessun termine prescrizionale si è perfezionato. 4) Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'attività dell'Agente della IO. 5) Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della IO in ordine all'eccepita illegittimità, decadenza e/o prescrizione della pretesa impositiva sottesa alla cartella di pagamento n.13920200003235155000. 6) In subordine e solo per scrupolo difensivo nel caso di accoglimento del proposto ricorso per motivazioni attinenti la notifica degli atti presupposti all'opposta cartella di pagamento e la legittimità e la fondatezza della contestata pretesa impositiva condannare l'Ente impositore titolare della stessa a manlevare e garantire l'Agente della IO in ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a chiunque in relazione ed in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.>>
Regione Calabria non si costituiva.
In data 16 dicembre 2025 depositava memoria parte ricorrente in cui evidenziava di non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, con conseguente nullità della cartella, quale atto successivo.
All'odierna udienza camerale monocratica del giorno 8 gennaio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa in relazione all'annualità 2015 ed la ricorrente ha eccepito in primo luogo la nullità della cartella in quanto non preceduta da atto presupposto, ovvero dall'avviso di accertamento asseritamente notificato, da quanto indicato in cartella, in data 12 maggio 2018.
Regione Calabria non si è costituita e non ha prodotto detto atto, né lo ha prodotto ADER.
Il ricorso va pertanto accolto non risultando notificato l'atto presupposto.
Va pertanto dichiarata la nullità della cartella impugnata risultando violato il principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione: < formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).>>.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria, mentre possono trovare compensazione con ADER a cui non è imputabile alcun vizio. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
· compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed ADER e condanna Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di IB Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)