Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/11/2025, n. 21009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21009 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2616 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SS BA, RE NR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo,
- del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell''''allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 167 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti;
- del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli;
- della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 27), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico;
- del verbale del 2016 e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la Sottocommissione di riferimento non ha valutato i titoli presentati dalla Ricorrente;
- di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti;
- dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia della dott.ssa IS CO” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali;
- dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 novembre 2024,
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.168 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2025,
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2025:
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B , con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 169 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa OB CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso, su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati (consistenti in sintesi nella moltiplicazione del punteggio per titoli originariamente ottenuto per il coefficiente di 8,5). Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierna ricorrente, in particolare, nella prima graduatoria era collocato nella posizione n. 160; ella, pertanto, era stata nominata vincitrice e aveva conseguito la qualifica dirigenziale, con sottoscrizione del relativo contratto.
Nella nuova graduatoria, invece, la ricorrente si trovava ora collocato nella posizione n. 167, non più utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale in ragione dell’esistenza di candidati aventi diritto a riserva, poiché, a seguito della rivalutazione dei titoli dei candidati con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, altri candidati si sono collocati in posizione poziore avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore. Di conseguenza, a seguito della nuova graduatoria anche per la ricorrente è stata dichiarata la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale, ed è stato poi ricostituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento da Funzionario.
3. Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale, la ricorrente si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono, descritte ed esaminate nella parte motiva della presente sentenza:
- 1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI VALUTABILI. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3, T.U.P.I. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, in quanto, in estrema sintesi, la nuova Commissione avrebbe proceduto a rivalutare i titoli dei candidati in esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo sulla base di un criterio gravemente viziato.
- 2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI NEL BANDO. MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL’ART. 7, CO. 2, LETT. B) DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, CO. 1, LETT. B), E 18, CO. 2, L. N. 241/1990, DELL’ART. 46, D.P.R. N. 445/2000, E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, in quanto illegittimamente non le sarebbe stato attribuito il corretto punteggio per alcuni titoli da essa posseduti.
3. IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, LOGICITÀ, PROPORZIONALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE
DELLA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, per erronea applicazione, nella nuova graduatoria, dei principi di bando in tema di collocazione dei riservatari.
4. Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in considerazione del fatto che, nelle more della proposizione dell’odierno ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto allo scorrimento di 39 posizioni nella graduatoria di merito del concorso a 175 posti di dirigente, scorrimento del quale la ricorrente ha beneficiato atteso che le è stato conferito l’incarico di Capo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Foggia con decorrenza 31 luglio 2024.
L’Agenzia ha del pari eccepito la tardività del gravame, nella parte in cui è volto a contestare la mancata favorevole valutazione dell’incarico di tutor dell’Ufficio e, più radicalmente, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la dottoressa IS CO ha già proposto ricorso avverso la valutazione dei titoli, gravando la prima graduatoria (rispetto alla quale si è operata una mera moltiplicazione in applicazione del meccanismo di riparametrazione di cui sopra) ricorso oramai deciso con sentenza passata in giudicato (cfr. memoria cautelare depositata quale allegato 36 in data 5 aprile 2024, pag. 3 e ss.).
5. Con ordinanza n. 1343 del 10 aprile 2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
6. La ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo; nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. A seguito della proposizione dei tre atti di motivi aggiunti avverso provvedimenti di rettifica della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo è stata nuovamente ordinata l’integrazione del contraddittorio, alla quale pure il ricorrente ha proceduto.
8. In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle difese svolte. In particolare l’Agenzia delle Entrate, con memoria e documenti depositati in data 11 novembre 2025, ha rappresentato di aver proceduto a riesaminare, alla luce della giurisprudenza formatasi sul filone giurisprudenziale nel quale si inserisce il ricorso in esame, le posizioni di alcuni ricorrenti, tra i quali la dottoressa CO, riconoscendo in favore della stessa la parziale fondatezza del gravame quanto al punteggio relativo al riconoscimento dell’incarico di componente del gruppo di lavoro “analisi e ricerca”. Ha chiesto, pertanto, con riferimento a detto titolo, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
9. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2024, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. Preliminarmente il Collegio ritiene di esaminare i rilievi in rito sollevati dalla difesa erariale.
In proposito va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a seguito di assunzione della ricorrente per scorrimento.
È infatti evidente come permanga, in capo alla ricorrente, l’interesse a un miglioramento della sua posizione in graduatoria in dipendenza dell’eventuale accoglimento del ricorso, con ogni ricaduta in tema di assegnazione della sede e di eventuali futuri effetti connessi alla sua collocazione nella graduatoria medesima.
È invece fondata, in ragione della peculiarità della fattispecie, che si differenzia da tutti gli altri casi finora esaminati dalla sezione, l’eccezione di inammissibilità per tardività e ne bis in idem del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (formulata dall’Agenzia delle Entrate e prospettata verbalmente dal Collegio alla parti presenti in udienza ai sensi dell’art. 73 c.p.a.), nella parte in cui hanno contestato il verbale del 2016 e l’allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale della ricorrente e con la quale la Sottocommissione di riferimento non avrebbe (in tesi) valutato i titoli presentati dalla Ricorrente, inammissibilità che si riverbera, per quanto appresso si dirà, sulla stessa graduatoria 2024.
Negli altri casi esaminati dal Collegio (e nei quali l’eccezione di tardività del motivo è stata respinta), infatti, i ricorrenti non avevano mai gravato la detta scheda, né la graduatoria redatta su tale scheda basata e redatta nel 2021, essendosi in tali casi ritenuto, in ragione del fatto che la valutazione dei titoli non era stata mai censurata, che l’interesse all’impugnativa fosse nato, anche quanto alla valutazione dei titoli, dal fatto di non figurare nella (sola) graduatoria dei vincitori redatta nel 2024, interesse connotato da tratti di novità rispetto a quello (a suo tempo non attivato) a migliorare la posizione in graduatoria (atteso che si trattava di soggetti vincitori del concorso nella graduatoria 2021).
Come evidenziato dalla difesa erariale, la ricorrente, diversamente dai concorrenti le cui posizioni sono state finora esaminate, ha già impugnato la vecchia graduatoria dinanzi a questo Tribunale amministrativo nel 2021, lamentando proprio l’errata valutazione di tali titoli, della quale ha chiesto un riesame al fine di essere inserita in graduatoria (interesse prospettato al momento di proposizione della domanda) e al fine di conseguire una migliore allocazione nella stessa (interesse rappresentato in corso di causa, quando si era verificato il suo ingresso in graduatoria a seguito di scorrimento).
Tale contenzioso si è concluso con sentenza di rigetto n. 2764 del 16 febbraio 2023, passata in giudicato.
Avendo la ricorrente già contestato la valutazione dei titoli fatta nel 2016 in quanto posta a base della graduatoria redatta nel 2021, decidendo, per sua scelta processuale, di contestare, in tale sede, la valutazione di alcuni titoli e non di altri, non può oggi la stessa ricorrente rimettere in discussione la medesima valutazione già gravata, per gli effetti spiegati sulla nuova graduatoria 2024, redatta sulla base di una operazione di mera moltiplicazione del punteggio già a suo tempo conseguito per il coefficiente di 8,5 (individuato dalla Commissione in sede di riedizione del potere a seguito dell’annullamento parziale dei criteri a opera del Tar)
La ricorrente ha infatti già consumato il potere processuale di contestare la scheda di valutazione dei titoli.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile quanto alle censure prospettate con il secondo motivo di ricorso (volte, appunto, a contestare la valutazione dei titoli) ad eccezione della censura (in tale motivo contenuta) di mancata valutazione dell’incarico di componente del gruppo di lavoro “analisi e ricerca”, il punteggio relativo al quale è stato riconosciuto alla ricorrente dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela come risulta dalla relazione versata in atti dalla difesa erariale in data 11 novembre 2025.
Con riferimento a tale specifica censure contenuta nel secondo motivo di gravame va emessa, come richiesto dalla stessa Avvocatura dello Stato, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione riconosciuto la spettanza alla ricorrente di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello originariamente riconosciuto nella graduatoria 2024, alla luce di consolidato orientamento di questo Tribunale amministrativo (si tratta in particolare delle sentenze n. 1983 del 3 febbraio 2023 e n. 20445 del 18 novembre 2024 relative al medesimo incarico qui invocato dalla ricorrente, orientamento giurisprudenziale alla luce del quale risulterebbe, in ogni caso, ancorchè in astratto e senza valutazioni in rito, la fondatezza, in parte qua, del motivo medesimo).
11. Il ricorso va invece respinto quanto al primo motivo di ricorso.
12. In proposito il Collegio rileva l’infondatezza del motivo, che si appunta sul nuovo (perché successivo all’annullamento giurisdizionale della precedente determinazione della Commissione di concorso) criterio di attribuzione ai candidati dei punteggi previsti dal bando di concorso che –secondo la prospettazione di parte ricorrente- si è concretato nella applicazione “orizzontale”, a tutti i pesi definiti dalla precedente commissione, di un unico moltiplicatore, pari a 8,50.
13. – L’esame della legittimità delle nuove determinazioni della Commissione in tema di assegnazione dei punteggi alle voci di valutazione previste dal bando non può prescindere da un breve excursus relativo alle precedenti vicende che hanno interessato il concorso in questione.
Come sopra ricordato, il bando, nella sua versione originaria, era stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, con ricorso accolto con sentenza T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 7636 del 2011 e conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale e, nelle more del giudizio di secondo grado, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che ha elevato a norma di legge la previsione di cui al regolamento di amministrazione dell’Agenzia contestata in quel giudizio.
Con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte Costituzionale, a seguito di rimessione di questione di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di Stato, ha ritenuto fondata la prospettata questione, affermando che l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, così come convertito, ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica: ne ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Pertanto, con sentenza n. 4641 del 2015 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando, per quanto qui rileva, che l’art. 7 del bando, relativo proprio alla valutazione dei titoli, era illegittimo nella parte in cui comprendeva (o non escludeva), tra i «titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di amministrazione.
In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell’8 gennaio 2016; tale atto è stato impugnato da un gruppo di candidati già destinatari di incarichi dirigenziali a tempo determinato, il cui ricorso è stato respinto da questo T.A.R. con la sentenza della Sezione II-Ter n. 7811 del 2017, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5522 del 2018.
La Commissione esaminatrice si è quindi riunita il 10 febbraio 2016 per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando, per il quale “La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti; e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 15 punti; f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti”.
14. – La determinazione dei criteri fissati nel 2016 da parte della Commissione esaminatrice è stata a sua volta oggetto di annullamento giurisdizionale, (tra tante, con sentenze n. 16628\2022, n. 14859\2022 di questa Sezione), in quanto l’attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, sono state ritenute compiute in violazione delle regole fissate dal bando di concorso e manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa.
In particolare, in numerose sentenze (ad esempio, n. 14858 e 14859 del 2022, confermate in appello, n. 6225 del 2023) il Collegio ha affermato che “… nel Bando era stabilito – sia per la valutazione dei titoli (art. 7), che per la valutazione del colloquio (art. 8) – che “la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100”; inoltre, e soprattutto, nel Bando era altresì stabilito che la votazione finale era conseguentemente espressa “in duecentesimi” e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale (art. 10).”
In altre pronunzie di annullamento dei criteri formulati dalla Commissione nel 2016, la Sezione ha sottolineato che “…il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in duecentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio). Ciò è derivato, come spiegato, da una contrazione dei vari punteggi indicati dalla Commissione…”
15. – A seguito dell’annullamento giurisdizionale dei criteri di attribuzione del punteggio per titoli di cui al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, l’Amministrazione, ha dunque disposto la riedizione del concorso.
La nuova commissione, nel “verbale di riunione n. 2” del 4 ottobre 2023 ha affermato, quale criterio principale di fissazione dei nuovi criteri: “tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10% del totale dei punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte il punteggio attribuito dalla precedente commissione”.
Al verbale risulta allegata una nuova “tabella recante i punteggi dei titoli”, sostitutiva di quella adottata nel 2016, nella quale si riportano esattamente tutte le voci precedenti, ma con un punteggio moltiplicato per 8,5; e ciò con esclusione della voce sub f) (“giudizio globale sul profilo culturale e professionale”).
16. – E dunque, per quanto attiene agli atti gravati nel presente giudizio, all’esito della (nuova) riedizione del concorso, con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito stilata dalla nuova Commissione d’esame, incaricata di rivalutare i titoli dei candidati secondo un diverso parametro valoriale.
17. – Il motivo in esame si articola in più censure, che per comodità espositiva qui possono essere schematicamente riassunte come segue:
- occorreva rivalutare i criteri prendendo separatamente in considerazione ciascuna voce di punteggio, e non, invece, “procedere in modo aggregato”;
- il moltiplicatore pari a 8,5 sarebbe “frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100, plausibile nelle gare d’appalto, non certo nei concorsi pubblici”;
- anche ad ammettere la c.d. riparametrazione, essa si baserebbe su presupposti di calcolo palesemente erronei;
- sussisterebbe violazione della regola dell’imparzialità, consentendo alla nuova Commissione di conoscere ex ante gli effetti del nuovo criterio sulla graduatoria;
- il criterio adottato, infine, sarebbe foriero di “distorsioni non minori di quelle già dimostrate dai precedenti criteri”, e ciò secondo una casistica riportata nella censura.
18. – Alcuna delle suddette censure può essere positivamente scrutinata.
Come già affermato dalla Sezione nelle precedenti occasioni in cui essa ha avuto modo di valutare la legittimità degli atti del concorso in questione, “l’ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell’ambito dei criteri-guida indicati dalla lex specialis (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell’art. 97 della Costituzione.”
Nel caso in esame, a differenza che in occasione della fissazione dei criteri posti nel 2016, la Commissione si è attenuta a tale principio, in quanto certamente non ha travalicato né i limiti posti alla sua discrezionalità dal bando di concorso, né quelli di ragionevolezza della sua azione.
L’organo straordinario di valutazione, infatti, ha preso atto della circostanza, sottolineata ripetutamente dalla Sezione, per cui il più alto punteggio per titoli raggiunto dai candidati precedentemente scrutinati è stato pari a 11,60\100; e, partendo da tale dato, ha ritenuto di adottare un mero criterio algebrico per il quale sarebbe stato possibile ai candidati, almeno in astratto, raggiungere il punteggio di 100\100 nella valutazione dei titoli.
Tale risultato teorico è stato ritenuto possibile mediante l’applicazione ai criteri precedentemente fissati del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5.
19. – Questa semplice operazione aritmetica ha consentito all’Amministrazione, in primo luogo, di rispettare il principio cardine del bando di concorso, che-come ripetuto- intendeva affidare la formulazione della graduatoria fra gli aspiranti non all’esito del solo colloquio (come, nella sostanza, era accaduta con la precedente edizione dei criteri di valutazione, che aveva, di fatto, svuotato di ogni rilevanza il peso dei titoli rispetto alla collocazione in graduatoria finale dei singoli aspiranti): si è detto, invero, che la lex specialis aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato.
20. – D’altro lato, sono stati nella circostanza rispettati i limiti alla discrezionalità tecnica che erano insiti nel fatto che si trattasse di una riedizione di una parte della procedura a seguito di un annullamento giurisdizionale.
Tale annullamento, infatti, aveva ancora più conformato il riesercizio del potere, indicando quale ragione d’illegittimità dei criteri del 2016 la impossibilità matematica di raggiungere, anche per i candidati che vantassero un numero insolitamente alto di titoli, il punteggio massimo di 100; potendo, al contrario, i più meritevoli attestarsi poco oltre il 10% di tale quota.
Infatti la Commissione si è avvalsa, per scongiurare tale –obiettivamente irragionevole- risultato, di un criterio correttivo di natura automatica e di assai immediata applicazione, in quanto legato all’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci di valutazione.
Si tratta, per quanto detto, di una soluzione che non presenta neppure margini di opinabilità, né quanto alla sua stessa scelta (perché, come detto, frutto dell’effetto conformativo delle sentenze che hanno censurato la diluizione dei punteggi operata illegittimamente nel 2016), e tanto meno nella sua pratica applicazione, che si è concretata nella mera applicazione di un unico coefficiente di moltiplicazione ai punteggi.
21. - Le censure proposte da parte ricorrente costituiscono, nella sostanza, indicazione di soluzioni alternative a quella adottata dalla Commissione nella riedizione dei criteri operata nel 2024.
Tali ventilate alternative, già per quanto detto sulla natura necessitata della soluzione adottata alla luce del precedente annullamento giurisdizionale, devono essere considerate non praticabili ed infondate, in quanto distoniche rispetto al risultato da perseguire, ossia l’astratta possibilità, almeno per i più meritevoli, di conseguire il pieno punteggio previsto dal bando.
In particolare, risultano smentiti gli assunti per cui sarebbe stato necessario rivalutare i criteri prendendo separatamente in considerazione ciascuna voce di punteggio, e non, invece, “procedendo in modo aggregato”, e che il moltiplicatore pari a 8,5 sarebbe “frutto di una abnorme riparametrazione a quota 100, plausibile nelle gare d’appalto, non certo nei concorsi pubblici”.
Ciò in quanto solo l’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci prefissate avrebbe potuto assicurare il risultato postulato dal bando (il possibile raggiungimento di quota 100 punti per i titoli); mentre prevedere diversi moltiplicatori per ciascuna voce avrebbe fatalmente sbilanciato il peso di alcune voci a discapito di quello di altre (dovendo il possibile risultato finale massimo dovere sempre essere pari a 100), in sostanziale violazione del bando, che aveva fissato i rapporti tra le voci stesse prevedendone il punteggio massimo raggiungibile per ciascuna di esse. Per questo motivo non risulta poi dirimente l’affermazione per cui “punteggi troppo elevati per ogni singolo titolo “ripetibile” porta facilmente a saturare il punteggio massimo di categoria o, comunque, ad assegnare un beneficio eccessivo a chi si trovi a vantare tali tipologie di titoli”, in quanto il rapporto tra titoli c.d. ripetibili e titoli c.d. non ripetibili è stato –come detto- prefissato dal bando, non impugnato sul punto.
Questo sistema, inoltre, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, proprio perché “lineare”, ossia applicato a tutte le voci, ha costituito garanzia di parità tra i concorrenti, in quanto non ha alterato il rapporto tra le varie categorie di titoli.
Rimane poi indimostrata l’affermazione per cui vi sarebbero stati candidati che nella passata edizione della valutazione avrebbero ottenuto punteggio maggiore di 11,60\100, almeno tra coloro che sono stati collocati nella graduatoria finale.
Infine, parimenti infondata è l’asserzione che il coefficiente di 8,5 applicato si sia rivelato fonte di ulteriori distorsioni nel calcolo dei punteggi, non diversamente che il precedente metodo: la casistica riportata in ricorso mira a dimostrare, per la maggior parte degli esempi portati, che adesso la valutazione sarebbe stata sbilanciata (non più) sul risultato del colloquio, bensì su quello derivante dal calcolo dei titoli; ma è evidente che tale doglianza avrebbe dovuto, semmai, essere proposta già contro il bando (cosa che non è accaduta), in quanto l’applicazione del moltiplicatore di 8,5 è stata utile a riportare i punteggi per le voci relative alla valutazione dei titoli a tendere verso il risultato massimo previsto dal bando, mentre il peso del colloquio non è stato intaccato dalla decisione della Commissione oggetto della presente impugnazione, essendo rimasto quello previsto dalla lex specialis della procedura; così che, in definitiva, anche il rapporto tra i due elementi di valutazione (titoli e colloquio) è rimasto (o meglio, è stato riportato) a quello previsto dal bando.
22. – Il motivo, in definitiva, deve essere respinto.
23. A seguito del parziale riconoscimento di fondatezza del secondo motivo di ricorso da parte dell’amministrazione (posto a base della declaratoria di cessazione della materia del contendere), può essere, infine, assorbito il terzo motivo di ricorso (svolto in via dichiaratamente subordinata), attesa la necessità di attendere l’esito della rivalutazione sulla graduatoria al fine di verificare la permanenza o meno all’interesse a contestare la posizione dei riservatari (nello stesso senso Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024, n. 20475).
24. Per le medesime ragioni i motivi aggiunti, affidati a censure di invalidità derivata, vanno in parte respinti, in parte dichiarati inammissibile e in parte fatti oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
25. – La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte li dichiara inammissibili e in parte li respingi nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
OB CC, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB CC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO