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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6183/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6183/2020 R.Gen.Aff.Cont, riservata in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 settembre 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 15.12.2025, vertente
TRA già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Paolo
ME, VA OM MA e SE RD, tutti elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec indicati nell'atto introduttivo;
- ATTRICE-
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_1 virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 28.01.2022, dall'avv. Rosa Balsamo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale, nella Piazza Municipio n. 1;
- CONVENUTO -
Oggetto: factoring.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 settembre 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 17/10/2020 (GIA' Parte_1 [...]
Part
, nel prosieguo per brevità “ ) premettendo di essere divenuta Parte_2 cessionaria del credito vantato dalle società “ e “ nei Parte_3 Controparte_2
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confronti del in forza dei contratti richiamati nell'atto introduttivo per Controparte_1 CP_1 il mancato pagamento del credito portato da alcune fatture rimaste insolute, ha chiesto il pagamento in suo favore, nella spiegata qualità, della somma: di € 33.287,57 per sorte capitale quale corrispettivo per le prestazioni di effettuate dalle società cedenti in favore del convenuto, di € 4.326,83, CP_1 alla data del 25/10/20 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, di € 720,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12. In via subordinata, ha chiesto la condanna del al pagamento delle predette somme ai sensi dell'art. 2041 c.c., vinte in ogni CP_1 caso le spese di lite.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio il che, contestando gli avversi Controparte_1 assunti, ha concluso per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
3. Tentata vanamente la composizione bonaria della vertenza ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, nel subentro dello scrivente magistrato, attesa la sua natura documentale, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
23 settembre 2025, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e deve essere respinta.
1.1. La società attrice assume di essersi resa cessionaria del credito vantato dalle società Parte_3
e nei confronti del , in forza di non
[...] Controparte_2 Controparte_1 meglio specificati contratti per la fornitura di servizi di manutenzione ed altre prestazioni.
A sostegno della propria domanda ha prodotto un elenco di fatture asseritamente rimaste insolute (poi integrato in sede di deposito della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. con l'allegazione delle singole fatture) e unicamente l'atto di cessione del credito stipulato tra Controparte_2 mediante scrittura privata con autentica notarile delle sottoscrizioni registrato il 3.06.2019, atto notificato alla convenuta a mezzo PEC, mentre non vi è traccia della cessione dei crediti asseritamente intervenuta tra la società e l'odierna attrice. Parte_3
Ed invero, sebbene la stessa venga richiamata nell'atto di citazione come acclusa al documento n. 4 del foliario rubricato “contratti di cessione del credito per sorte capitale”, e nella seconda memoria
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istruttoria come acclusa al documento n. 13 con la denominazione “cessioni del capitale”, dalla consultazione dei richiamati files emerge il deposito delle cessioni dei crediti stipulata con la
[...]
Pertanto, ritiene il Tribunale che la società attrice non abbia dimostrato la propria Controparte_2 legittimazione attiva con riferimento alla parte di credito in tesi derivante da tale cessione.
1.2. Quanto al credito derivante dalla (provata) cessione con la il Controparte_2 CP_1 ha eccepito fin dalla sua costituzione in giudizio la mancata produzione della fonte contrattuale in virtù del quale il credito sarebbe maturato.
1.3. Occorre muovere dalla premessa in base alla quale secondo il disposto di cui all'art. 1264 c.c. la cessione ha effetto, nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Si tratta, quindi, di un “negozio a causa variabile” non sottoposto a particolari oneri formali, così che sia la notificazione che l'accettazione sono qualificati come “atti a forma libera”: la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell'ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione (Cass. civ., sez. III, 26/04/2004, n. 7919 in
Giust. civ. Mass. 2004, 960, ma in generale, nel senso che la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera cfr.: Cass. 29 settembre 1999 n. 10788; Cass. 27 settembre 1999 n. 10688).
Tale regola viene tuttavia derogata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ove, come è noto, vige il principio opposto, tant'è vero che nei contratti stipulati dalla P.A. con soggetti privati, che prevedano l'esborso di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, è tassativamente richiesta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, pena la nullità del patto (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 23/02/2022, n. 5996, nonché, nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, 10/01/2019, n. 453; Cass. Civ., Sez. III, 17/06/2016, n. 12540; Cass.
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Civ., Sez. III, 6/02/2004, n. 2289) né tantomeno, la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam; sicché non è configurabile, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n. 22994/2015).
Ne consegue che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L. 52/1991.
Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico.
Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata.
Così, il R.D. 2440/1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato)
e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. 2240/1923 prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
La ratio di tale disciplina, che mira a garantire il coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione, risiede nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la
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cui tutela impone di evitare che durante l'esecuzione della stessa possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione statale e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso della amministrazione statale, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione.
Viceversa, qualora il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, troverà applicazione la ordinaria disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione.
E' infatti pacifico che la summenzionata regola del divieto di cessione senza l'adesione della p.a. – che si applica, in definitiva, solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) e non pure a un contratto, non di durata ma ad esecuzione istantanea, come per la compravendita o altro contratto ad esecuzione istantanea che soggiace, in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, co. 3 del R.D. n. 2440 del 1923), all'ordinaria disciplina codicistica
(Cass. civ., sez. III, 28/01/2002, n. 981 e Cass., 18 novembre 1994 n. 9789; di recente, Cass. civ., sez.
VI, 15/09/2021, n. 24758 in Foro Amm. 2022, 4, II, 472) – troverà applicazione solo fino a quando il contratto è in corso (Cass. Civ. 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass. Civ., 8 maggio 2008, n. 11475;
Cass. Civ., primo febbraio 2007, n. 2209).
Più nello specifico, si è detto che l'art. 69 così come il successivo art. 70, il cui comma 3 – che deroga al principio della generale cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, posto dall'art. 1260 cod. civ. deriva inequivocabilmente che per tali contratti (fra cui rientrano pacificamente quelli di fornitura) la necessità della adesione dell'amministrazione interessata, la cui mancanza comporta l'inefficacia della cessione – sussiste, esclusivamente, sino a quando il contratto è “in corso”, onde cessa allorquando questo presupposto viene meno, con la conclusione del rapporto contrattuale: in aderenza, del resto, alla finalità della norma rivolta alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione, al fine di garantirne la regolare esecuzione e di evitare che durante il suo svolgimento possano venirgli meno i mezzi finanziari, compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9;
e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 cod. civ. che per
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l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso
(Cass. civ., sez. I, 01/02/2007, n. 2209 in Foro amm. CDS 2007, 5, 1363 nonché Cass. n. 9789/94;
Cass. n. 8222/96).
In definitiva, quindi, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. n. 2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione. Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del Codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr.
Cass. n. 2541/07), il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. n. 2240/1923, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziare del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
La predetta disciplina speciale è stata poi integrata tramite le norme prescritte dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), oggi sostituito dal d.lgs. n.
36 del 2023, che relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”.
Tale norma individua la disciplina applicabile alle cessioni dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione, rispetto alle quali è stato introdotto un meccanismo di silenzio - assenso in forza del quale il contratto di cessione si considera efficace nei confronti del debitore ceduto a condizione che quest'ultimo non abbia espressamente rifiutato la cessione entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data della notifica.
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1.4. Poste tale premesse in punto di diritto, in deve in primo luogo osservarsi che nel caso in esame il debitore ceduto è un ente locale, pertanto, non appartiene alla categoria delle amministrazioni statali a cui appare essere limitato l'ambito di applicazione delle norme prescritte dal regio decreto n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti.
Difatti, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava di crediti vantati da una società nei confronti della Provincia di Ancona;
cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
Anche da ultimo la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 7 novembre
2018, n. 28390).
In altri termini, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prescritta dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 può trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali, nei confronti dei quali restano applicabili le disposizioni prescritte dal c.d. Codice dei contratti pubblici.
1.5. Tuttavia, nella specie, la società attrice non ha provato il titolo negoziale, ed il corrispondente impegno di spesa, posto a base credito azionato.
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Part Ed invero, non ha deposito (e per vero neanche specificamente individuato) il contratto di prestazione dei servizi di manutenzione stipulato tra il convenuto e la cedente, senza che CP_1 possa assumere alcun rilievo il parziale pagamento delle prestazioni pacificamente avvenuto anche in pendenza del giudizio: esso, infatti, non è invocabile quale ratifica per facta concludentia, sia perché di comportamento concludente non può parlarsi di fronte ad atti da provarsi per iscritto, sia perché l'impegno contabile deve necessariamente risultare da atti pubblici, non potendosi reputare esistente in via di fatto mediante accettazione delle forniture, non contestazione del titolo o condotta stragiudiziale o giudiziale astrattamente incompatibile con la mancanza del relativo provvedimento pubblicistico.
Al riguardo, costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340;
Cass., 5.3.2004, n. 5234; Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass., 19.12.2003, n.
19562; Cass., S.U., 27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.,
4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n. 7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in norme positive di legge (cfr. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e R.D. 23 maggio 1924 n.827, recante "Regolamento per
l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”), nonché in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della Pubblica Amministrazione ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale.
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Peraltro, va ulteriormente evidenziato che la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo da parte dei deputati organi amministrativi, che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dalla S.C. (cfr. Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195) che ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi
(cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540; Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998,
n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr. Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n.
1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A conforto di quanto detto depone l'attuale disciplina della gestione del bilancio e della contabilità pubblica locale.
Stando infatti a quanto previsto dall'art. 183 D.Lgs 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), “L'impegno [di spesa,
n.d.g.] costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”. L'art. 191, comma 1,
T.U.E.L. prevede inoltre che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Di talché l'assunzione di beni e servizi senza il rispetto dei menzionati cogenti obblighi (che attendono, peraltro, al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica trovano, peraltro, un diretto fondamento costituzionale) giammai potrebbe obbligare l' , tanto che il comma 4 del citato art. 191 T.U.E.L. prevede, in questi casi, Parte_4 che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non
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riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Secondo il consolidato insegnamento della S.C. (Cass. civ., nn. 6919/19, 33768/19, 22481/18), l'art. 191 del Testo Unico sugli Enti Locali, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di Legge
(cfr. S.U. n. 12195/05), presidia il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97
Cost. e quindi il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle
Amministrazioni Locali, in un quadro di certezza della spesa, secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. civ., n. 6919/19).
Dunque, nulla quaestio sulla condizione necessaria, affinchè l'atto dell'ente locale (comportante un obbligo contrattuale) sia vincolante nei confronti dell'ente medesimo: vale a dire l'atto deve essere accompagnato dal relativo impegno di spesa (cfr. anche Cass. civ., n. 15410/18).
In mancanza, è affetta da nullità tanto la deliberazione che autorizza il compimento, quanto il susseguente contratto (Cass. civ., nn. 24303/11, 26202/10).
Se, dunque, l'impegno contabile è fondamentale al punto che in sua assenza sia la deliberazione che il contratto sono nulli, esso va considerato come elemento costitutivo del diritto (come nel caso del documento scritto in caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam), con onere probatorio della sua esistenza ricadente in capo alla parte attrice. L'impegno di spesa, in altri termini, è fatto non estintivo, impeditivo o modificativo, bensì costitutivo del diritto fatto valere, per cui spetta a chi vuol far valere quest'ultimo provarne l'esistenza e non al convenuto dimostrarne l'assenza.
Con la conseguenza, già in precedenza osservata, della inoperatività del principio di non contestazione, pur invocato da parte attrice.
In tale contesto, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni (peraltro nella specie contestata) non riveste carattere decisivo, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, nel senso di una diretta obbligatorietà a carico dell'ente locale.
Invero, proprio in virtù della ratio sottesa alla normativa richiamata, l'esistenza di detta documentazione pubblicistica non può essere provata mediante mere presunzioni.
Ne deriva di conseguenza che, non risultando acquisito agli atti del giudizio l'originario contratto di fornitura, non risulta fornita prova del diritto fatto valere.
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Ne può ritenersi sufficiente ai predetti fini il deposito del contratto di cessione, essendo preciso obbligo del cedente, ai sensi dell'art. 1262 c.c., quello di “consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso” e, quindi, nel caso di specie il contratto intercorso tra la fornitrice ed il CP_1
1.6. In forza di quanto sinora esposto non solo il credito direttamente contrattuale non può essere riconosciuto, ma anche tutti quelli a esso consequenziali, quali gli interessi di mora, anatocistici, nonché l'importo di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale, trattandosi di poste direttamente consequenziali a crediti non ancora pagati e che, invece, per poter essere riconosciuti è necessario che a monte o sia stato già adempiuto il pagamento della sorta capitale o quest'ultima sia stata giudizialmente riconosciuta quale dovuta.
2. Va, infine, disattesa, anche la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta da parte attrice, per il rilievo, di carattere assorbente, del difetto del necessario requisito della sussidiarietà che deve, necessariamente, accompagnare l'azione in questa sede esperita.
Occorre riportarsi a quanto stabilito da Cass. civ., Sez. Un., 11/09/2008, n. 23385 in Resp. Civ., Prev.,
2009, 4, 850, secondo cui ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Si deve ammettere la proponibilità dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. anche nei confronti della p.a., ove questa abbia riconosciuto, sia pure implicitamente, l'utilità derivata dall'opera o dalla prestazione altrui.
L'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è quindi norma di chiusura a carattere sussidiario che arriva laddove gli altri strumenti abbiano fallito e non vi è dubbio che tale sussidiarietà vada accertata in astratto e non in concreto.
La stessa Suprema Corte, d'altronde, ha affermato che “l'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito;
la valutazione
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dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse”
(cfr. Cass. 20747/2007).
Ciò precisato, nella specie manca radicalmente il menzionato requisito della sussidiarietà in astratto, poiché non si è dinanzi a un'ipotesi per la quale manchi sin dall'inizio un rapporto (inesistenza), bensì in una circostanza in cui il credito non può essere riconosciuto per tutto quanto sinora esposto.
In altri termini, l'azione contrattuale era astrattamente attivabile, ma, in concreto, essa è da rigettare per mancata prova e del contratto e della sussistenza dell'impegno contabile. Inoltre, ancora in astratto, al creditore competevano almeno altre due azioni, quali lo strumento tutelativo previsto dall'art. 191, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e (come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997) l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. esercitabile dal contraente privato “utendo iuribus” del funzionario (o amministratore) suo debitore per l'azione 2041 c.c. che quest'ultimo avrebbe nei confronti della P.A..
La stessa Corte di Cassazione, d'altronde, ha precisato che la “impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della CP_1 sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal la proposta di conferimento dell'incarico CP_1 professionale, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario” (cfr. Cass. 15296/2007).
D'altronde, come di recente ribadito da Cass. civ., Sez. Un., 05/12/2023, n. 33954, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, le domande attoree vanno tutte rigettate.
3. Rimane assorbita nella presente decisione ogni altra questione sollevata dalle parti.
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4. Le spese seguono la soccombenza la soccombenza di sono liquidate come in Parte_1 dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014, nella versione vigente, ai parametri minimi (in ragione dell'attività in concreto svolta) secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria (non espletata, senza che il comune convenuto abbia neppure provveduto al deposito delle relative memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (gia' contro Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_3
1) rigetta le domande;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del , in persona del Sindaco p.t., che qui si liquidano in euro Controparte_1
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Nola, il 19/12/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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