Decreto cautelare 9 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2025, proposto da Teresa Veronica Gamarra Llanccaya, IO VI Aps, rappresentati e difesi dagli avvocati Aurelio Schiavone, Antonio Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di VIdrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) del provvedimento emesso dal Comune di VIdrone (MI), in persona del Sindaco in carica
pro-tempore, Ordinanza Sindacale n. 98 del 7.11.2025, notificato in data 7 novembre 2025, avente ad oggetto "limitazioni attività associazione culturale SPAZIO VIMO APS sita in Via dell'Artigiano 18" (doc. 1), con la quale il Sindaco del Comune di VIdrone ha disposto:
"1. La limitazione degli orari di apertura e svolgimento dell'attività dell'Associazione SPAZIO VIMO APS sita in Viadell'Artigianaton.18, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, con divieto assoluto di esercitare attività oltre tale orario, anche se in forma privata o associativa;
2. L'inibizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SC) presentata dall'associazione per somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 19, comma 3, L. 241/1990, per mancanza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali e difformità tra attività dichiarata e attività effettivamente esercitata, che configurano una mancanza dei requisiti sostanziali dichiarati nella SC e comportano la compromissione della sicurezza urbana, intesa come bene pubblico volto al rispetto del decoro, della tranquillità e della convivenza civile, determinando un concreto pregiudizio alla quiete e alla sicurezza del quartiere;
3. Che l'accesso sia riservato ai soli soci, previa identificazione;
4. Il divieto di organizzare trattenimenti musicali, danzanti o di pubblico spettacolo nei locali indicati, salvo rilascio delle prescritte licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.";
(ii) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ad oggi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di VIdrone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LU RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La “IO VI APS” è un’Associazione di Promozione Sociale (APS), no profit, costituita in data 28.09.2024, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 18.12.2024 con Repertorio n. 145505.
Lo Statuto indica quali siano gli scopi dell’associazione ossia realizzare “finalità sociali … e il pieno sviluppo della persona” ed in particolare “promuovere la cultura, la storia, le tradizioni, il folklore e le tipicità del Perù e dei Paesi dell’America Latina, la musica e le danze di varia natura ed etnia …” (art. 2).
IO VI svolge le proprie attività sociali di utilità sociale ed interesse generale all’interno dei locali siti in via dell’Artigiano n. 18, dal lunedì al giovedì. All’interno dei medesimi locali era tuttavia già attiva, dal 17.04.2023, la diversa e distinta Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata MA VI APS, la quale svolgeva le proprie attività sociali dal venerdì al sabato, fino alla sua estinzione avvenuta in data 12.09.2025 avvenuta a seguito di “procedimenti sanzionatori per violazione del T.U.L.P.S. e del Codice Penale” ex artt. 17-ter e 100 del r.d. n. 773/1931.
Il Sindaco del Comune di VIdrone, con ordinanza n. 98 del 07.11.2025, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, ha ordinato alla IO VI, quanto segue:
“1. La limitazione degli orari di apertura e svolgimento dell’attività dell’Associazione SPAZIO VIMO APS sita in Via dell’Artigianato n.18, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, con divieto assoluto di esercitare attività oltre tale orario, anche se in forma privata o associativa;
2. L’inibizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SC) presentata dall’associazione per somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 19, comma 3, L. 241/1990, per mancanza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali e difformità tra attività dichiarata e attività effettivamente esercitata, che configurano una mancanza dei requisiti sostanziali dichiarati nella SC e comportano la compromissione della sicurezza urbana, intesa come bene pubblico volto al rispetto del decoro, della tranquillità e della convivenza civile, determinando un concreto pregiudizio alla quiete e alla sicurezza del quartiere;
3. Che l’accesso sia riservato ai soli soci, previa identificazione;
4. Il divieto di organizzare trattenimenti musicali, danzanti o di pubblico spettacolo nei locali indicati, salvo rilascio delle prescritte licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.”.
L’ordinanza sindacale si fonda sui seguenti presupposti:
a) prosecuzione da parte di IO VI della “medesima attività di pubblico spettacolo, aperta a non soci, negli stessi luoghi, con gli stessi strumenti e stessi soggetti” svolta in precedenza da MA VI;
b) mancanza della “documentazione attestante i lavori eseguiti” a seguito della verifica (31.3.2025) condotta da ARPA in relazione di superamento del limite differenziale per l'attività musicale svolta in precedenza da MA VI “già destinataria di procedimenti sanzionatori per violazioni del T.U.L.P.S. e del Codice Penale: disturbo della quiete pubblica e assenza di titoli di pubblico spettacolo”;
c) “disturbo della quiete pubblica e problemi di ordine pubblico” derivante dall’attività dell’associazione condotta in orario notturni “come da copiosa documentazione depositata presso le diverse Autorità competenti”;
d) svolgimento di fatto di attività di “pubblico spettacolo in assenza delle prescritte licenze di cui agli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.”;
e) inefficacia della SC per somministrazione di alimenti e bevande in quanto i locali dove si effettuava la somministrazione sono privi di autonoma sorvegliabilità, ai sensi dell’art. 153 R.D. 635/1940 e dell’art. 1, comma 2, del Decreto Ministero dell’interno n. 564 del 17/12/1992 (“l’accesso ai locali coincide con quello dell’abitazione privata della presidente”).
Sulla base di questi presupposti, il Comune ha ritenuto che “la prosecuzione dell’attività … compromette la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico volto al rispetto del decoro, della tranquillità e della convivenza civile e determina un concreto pregiudizio alla quiete e alla sicurezza del quartiere”.
Pertanto, ha ritenuto necessario “adottare misure idonee a riequilibrare la convivenza civile, prevenire il reiterarsi di comportamenti contrari all’ordine pubblico e ripristinare le condizioni di vivibilità e sicurezza urbana, mediante la regolamentazione degli orari di apertura e l’inibizione degli effetti della SC”.
2.IO VI ha impugnato l’ordinanza sindacale affidando il gravame ai seguenti motivi:
“1. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e, quindi, mancato avvio del contraddittorio procedimentale, sotto il profilo squisitamente sostanziale”.
Si contesta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché non sarebbe stato comunicato all’associazione ricorrente l’avvio del procedimento prima della notifica dell’ordinanza sindacale n. 98/2025;
“2. Violazione dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L.. Eccesso di potere per mancanza di istruttoria, anche rispetto ai presupposti dettati dal legislatore in merito all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 50, comma 5, T.U.E.L. – Eccesso di potere per mancanza di idonea motivazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente. Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost e art. 1, l. 241/1990)”.
Si sostiene che non sarebbe stata configurabile alcuna situazione di pericolo grave ed imminente che potesse legittimare l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
“3. Violazione dell’art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000”, sul presupposto che “l’azione amministrativa dovesse essere sussunta in tale norma”.
“4. Violazione dell’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000, anche in combinato disposto con l’art. 7, legge 241/90”, anche in tal caso sul presupposto che l’azione amministrativa dovesse essere sussunta in tale norma”.
“5. Sotto altro profilo: Eccesso di potere per mancanza di istruttoria – Eccesso di potere per mancanza di idonea motivazione”.
Si evidenzia, in particolare, che l’ordinanza impugnata avrebbe considerato una prosecuzione dell’attività svolta dall’associazione MA VI da parte dell’associazione IO VI, nonostante che le attività sociali siano in parte differenti e nonostante che si tratti di due associazioni non costituite l’una alla cessazione dell’altra, ma già entrambe esistenti nel 2024.
“6. Violazione degli artt. 2, 3, 9, 14, 17, 18 e 118 Cost.. Violazione dell’art. 36 e ss. del Codice Civile. Violazione, erronea e falsa applicazione di legge afferente le Associazioni private, ossia Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (cd. Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, c. 2, lettera b), della L. 6 giugno 2016, n. 106). Violazione, erronea e falsa applicazione/interpretazione dell’art. 19, comma 1 n. 5), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà dell’azione amministrativa posta in essere in concreto, soprattutto riguardo ai fini perseguiti. Violazione del Principio di Legalità, Principio di Tassatività e del Divieto di Analogia”.
Si lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe violato l’art. 18 della Costituzione compromettendo l’esercizio della libertà di associazione.
“7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000. Violazione, erronea e falsa applicazione di legge del D.lsg. n. 117/2017 (c.d. Terzo Settore) oltre che degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, D.lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 e Decreti del Terzo Settore. – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio di proporzionalità”.
Si sostiene che l’ordinanza impugnata avrebbe violato l’art. 50 del d.lgs n. 267/2000, perché con un’ordinanza contingibile e urgente non potrebbero essere inibiti gli effetti di una SC (la censura viene ripresa anche nell’ottavo motivo).
“8. Violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 – Violazione dell’art. 19, L. 241/1990 – Violazione degli articoli 68, 80 e 100 T.U.L.P.S. – in particolare Violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. – Eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti”.
3.Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza, confutando puntualmente le censure di parte ricorrente.
4.La Sezione con ordinanza n. 1423/2025 ha accolto l’istanza di misure cautelari.
5.Le parti, in vista dell’udienza pubblica, hanno ulteriormente precisato, con memorie difensive, le rispettive posizioni.
6.All’udienza dell’11.3.2026 la causa è stata brevemente discussa e quindi trattenuta in decisione.
7.A seguito dell’approfondimento tipico della fase di merito, il Collegio ritiene di dover respingere in gran parte il ricorso, in base alle considerazioni che seguiranno al p. 8., e di poterlo invece accogliere esclusivamente con riferimento a un profilo di illegittimità dedotto con la sesta censura, nei limiti e con gli effetti che verranno precisati “infra” al p. 9.
8.Il primo motivo di ricorso non è fondato.
L’art. 7 della legge n. 241/1990 stabilisce che “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
La previsione sulla comunicazione di avvio del procedimento sancita nell’art. 7 cit. può essere omessa laddove le ragioni di urgenza, alla luce delle circostanze del caso, giustificano il mancato coinvolgimento dei soggetti interessati (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 245/2026).
Tali circostanze devono emergere dal provvedimento impugnato o comunque dagli atti del procedimento.
Nel caso di specie, il Comune nell’adottare il provvedimento gravato ha affermato che “la prosecuzione dell’attività, svolta in tali condizioni, compromette la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico volto al rispetto del decoro, della tranquillità e della convivenza civile e determina un concreto pregiudizio alla quiete e alla sicurezza del quartiere”.
Dalla motivazione posta a fondamento dell’atto è evidente come il Comune abbia agito al fine di evitare la prosecuzione dell’attività della ricorrente, ritenendo che la stessa, in base agli elementi istruttori raccolti, fosse illegittima.
Tanto è sufficiente per giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Il secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo, motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati contestualmente, sono infondati nei termini di seguito esposti.
La disciplina degli enti del terzo settore è contenuta, in particolare, nel decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (cd. Codice del Terzo Settore), oltre che nell’art. 36 e ss. c.c..
Il provvedimento impugnato ha pacificamente natura di ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 367/2000.
L’art. 50, comma 5, cit., stabilisce che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche …”.
Il provvedimento sindacale impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 367/2000, con cui il Comune ha conformato gli orari di apertura e lo svolgimento dell’attività associativa, vietando all’associazione lo svolgimento della (distinta) attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico e il conseguente svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande finalizzata a quest’ultima attività.
L’ordinanza contingibile e urgente è una misura amministrativa extra ordinem poiché ha contenuto atipico e può comportare anche una temporanea deroga alla disciplina ordinaria (e quindi al principio di legalità sostanziale).
I presupposti della sua adozione sono la contingibilità dell’evento cui far fronte e l’urgenza nel provvedere al fine di tutelare l’interesse pubblico messo in crisi o minacciato dall’evento.
La durata dei suoi effetti non è stabilita in astratto, ma è calibrata in relazione alla situazione di pericolo che si intende affrontare.
L’ordinanza contingibile e urgente non è ammessa in materie coperte da riserva assoluta di legge, ma al più in materie coperte da riserva relativa di legge (Corte cost. n. 26/1961), sempre che la legge delimiti la discrezionalità amministrativa impositiva dei comportamenti che incidono nella generale sfera di libertà dei consociati (Corte cost. n. 115/2011).
In considerazione della sua natura, l’ordinanza contingibile e urgente deve assumersi a seguito di una completa istruttoria, sulla base di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco e nel rispetto del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa laddove comporta l’incisione su diritti, spesso di natura fondamentale, dell’individuo o della collettività.
Fermo quanto sopra, rimane comunque propedeutico all’adozione di ogni provvedimento amministrativo, compreso quello contingibile e urgente, l’accertamento del fatto che costituisce il presupposto della sua adozione.
L’accertamento del fatto, che andrà condotto alla luce delle emergenze probatorie acquisite al procedimento, precede la qualificazione giuridica dello stesso che è rilevante per le implicazioni che comporta in ordine all’esercizio del potere.
L’accertamento del fatto, e conseguente la sua qualificazione giuridica, può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria che si risolve nel vizio dell’eccesso di potere.
Nel caso di specie, l’ordinanza sindacale impugnata è stata adottata sul presupposto che l’attività della ricorrente costituisse prosecuzione della precedente attività dell’associazione MA VI, “destinataria di procedimenti sanzionatori per violazioni del T.U.L.P.S. e del Codice Penale: disturbo della quiete pubblica e assenza di titoli di pubblico spettacolo” e che la stessa attività “compromette la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico volto al rispetto del decoro, della tranquillità e della convivenza civile e determina un concreto pregiudizio alla quiete e alla sicurezza del quartiere”.
Nella fattispecie vi sono i presupposti per ritenere legittima l’adozione del provvedimento sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.
In primo luogo, vi è evidenza fattuale che la IO VI svolge di fatto attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico per la quale è richiesto il possesso dell’autorizzazione di polizia di cui agli artt. 68 e 80 del r.d. n. 773/1931.
Il Comune ha accertato la presenza di un’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico in via indiretta.
Tra gli indici rilevanti della continuazione dell’attività si possono annoverare i seguenti: la coincidenza della sede (Via dell’Artigianato n. 18); il qualificato rapporto dei dirigenti (l’attuale presidente di IO VI era vicepresidente di MA VI ed è il coniuge dell’ex presidente di MA VI); l’utilizzo della medesima struttura logistica e della stessa denominazione commerciale MA VI nelle comunicazioni al pubblico.
Gli elementi addotti possono essere ritenuti indizi rilevanti della “continuità soggettiva e oggettiva tra le due associazioni” e quindi in grado di inferire dalla loro sussistenza lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico.
Sulla base di questa circostanza (prosecuzione di una precedente attività vietata) l’amministrazione ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente al fine di tutelare la “sicurezza urbana, intesa come bene pubblico volto al rispetto del decoro, della tranquillità e della convivenza civile e determina un concreto pregiudizio alla quiete e alla sicurezza del quartiere”.
Ricorrono in concreto i presupposti per l’adozione dell’ordinanza sindacale.
La contingibilità consiste nella ricorrenza di una circostanza imprevista, sussistente al momento dell’adozione dell’ordinanza, rappresentata dallo svolgimento di fatto di un’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico senza le prescritte autorizzazioni amministrative.
L’urgenza consiste, invece, nella necessità di reprimere o bloccare la predetta circostanza imprevista (lo svolgimento di fatto dell’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico) al fine di evitare o limitare il propagarsi del pregiudizio che deriva all’interesse pubblico rappresentato dalla tutela della “sicurezza pubblica”.
Il Comune ha peraltro correttamente impiegato i poteri extra ordinem per inibire lo svolgimento della SC per la somministrazione di alimenti e bevande poiché la somministrazione risultava strumentale ad un’attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico che si svolgeva in locali privi del requisito di sorvegliabilità ai sensi dell’art. 153 del r.d. n. 635/1940 e dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 564 del 17/12/1992.
Alla luce delle considerazioni su esposte, i primi motivi di ricorso, sopra raggruppati, non meritano pertanto accoglimento.
Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso non sono fondati.
Come si è anticipato, il Comune ha adottato, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, un provvedimento contingibile e urgente a tutela della “sicurezza urbana” e non già ai sensi di commi 7 o 7-bis dell’art. 50 del medesimo decreto legislativo che riguardano, invece, il potere di ordinanza in relazione alla disciplina degli esercizi commerciali.
Ne consegue che le censure in esame sono calibrate con riferimento ad una fattispecie diversa da quella di causa.
9.Il sesto motivo di ricorso è invece fondato per le ragioni, nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
L’art. 18 Cost. afferma che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
La disposizione costituzionale prevede una riserva di legge c.d. rinforzata per il suo contenuto in quanto contiene direttamente talune prescrizioni che si impongono sia al legislatore nell’esercizio del potere legislativo che all’amministrazione nell’esercizio del suo potere.
La libertà di associarsi, anche tramite formazioni collettive, non può essere limitata in alcun modo, se non laddove l’associazionismo avviene per raggiungere fini che sono “vietati ai singoli dalla legge penale”.
La disposizione ha natura precettiva e non programmatica e opera come un vero e proprio limite, di contenuto, rispetto al potere legislativo e amministrativo, consentendo di prevedere divieti alla libertà di associazione soltanto se la stessa si svolge per raggiungere fini che sono appunti puniti dal diritto penale.
Nel caso di specie, il Comune ha ordinato la “limitazione degli orari di apertura e svolgimento dell’attività dell’Associazione IO VI … dalle ore 8:00 alle ore 22:00, con divieto assoluto di esercitare attività oltre tale orario, anche se in forma privata o associativa”.
Con questa prescrizione, il Comune ha di fatto conformato, tramite un provvedimento extra ordinem, lo svolgimento della vita associativa della associazione ricorrente, limitando e circoscrivendo il diritto dei soci di associarsi liberamente, a prescindere dalla loro volontà.
La limitazione eteronoma imposta non risulta giustificata in base ai presupposti indicati nella clausola costituzionale e quindi si risolve in definitiva nella lesione del diritto di associazione dei soci che fanno parte dell’associazione ricorrente, la cui controversia rientra peraltro nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. q), c.p.a.).
Ne deriva che la misura impositiva, di natura restrittiva, stabilita dal Comune in violazione del limite costituzionale del rispetto del diritto di associarsi contrasta con il diritto di associarsi liberamente costituzionalmente garantito (art. 18 Cost.).
In conclusione, il ricorso è fondato soltanto con riferimento al sesto motivo del gravame, mentre per il resto è infondato; per l’effetto, va annullato il provvedimento del Comune di VIdrone n. 98 del 7.11.2025 esclusivamente con riferimento al punto 1) del dispositivo, là dove cioè prevede la “limitazione degli orari di apertura e svolgimento” dell’attività associativa, in forma privata, “dalle ore 8:00 alle ore 22:00”. Resta ferma la facoltà della Polizia locale di accertare che l’attività associativa della ricorrente – escluso lo svolgimento di pubblici spettacoli – sia effettivamente esercitata anche dopo le ore 22 in forme e con modalità tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica né problemi di ordine pubblico.
In considerazione dell’andamento del giudizio e dell’accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il punto 1) del dispositivo del provvedimento emesso dal Comune di VIdrone n. 98 del 7.11.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
LU RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | Marco LI |
IL SEGRETARIO