TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1283
TAR
Decreto cautelare 9 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa in presenza di ragioni di urgenza che giustificano il mancato coinvolgimento dei soggetti interessati. Nel caso di specie, il Comune ha agito per evitare la prosecuzione di un’attività ritenuta illegittima, giustificando l’omissione della comunicazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 50, comma 5, T.U.E.L. Eccesso di potere per mancanza di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza.

    L'ordinanza sindacale è stata adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, per tutelare la sicurezza urbana e la quiete pubblica. Si evidenzia la coincidenza della sede, il rapporto qualificato dei dirigenti e l'utilizzo della medesima struttura logistica e denominazione commerciale, quali indizi di continuità tra le associazioni. La contingibilità è data dallo svolgimento di fatto di un'attività di pubblico spettacolo senza autorizzazioni, e l'urgenza dalla necessità di bloccare tale attività per evitare pregiudizi alla sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 50, comma 7, d.lgs. 267/2000.

    Il Comune ha adottato il provvedimento ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 (tutela della sicurezza urbana), e non ai sensi del comma 7, che riguarda la disciplina degli esercizi commerciali. Pertanto, le censure calibrate su quest'ultima norma sono infondate.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000, anche in combinato disposto con l’art. 7, legge 241/90.

    Il Comune ha adottato il provvedimento ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 (tutela della sicurezza urbana), e non ai sensi del comma 7-bis, che riguarda la disciplina degli esercizi commerciali. Pertanto, le censure calibrate su quest'ultima norma sono infondate.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancanza di istruttoria – Eccesso di potere per mancanza di idonea motivazione.

    L'ordinanza sindacale è stata adottata sul presupposto della prosecuzione dell'attività della precedente associazione MA VI, destinataria di sanzioni, ritenendo che la nuova associazione IO VI svolgesse attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico, compromettendo la sicurezza urbana. Gli indizi di continuità soggettiva e oggettiva tra le due associazioni (coincidenza sede, rapporto dirigenti, uso denominazione commerciale) sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 2, 3, 9, 14, 17, 18 e 118 Cost.. Violazione dell’art. 36 e ss. del Codice Civile. Violazione, erronea e falsa applicazione di legge afferente le Associazioni private, ossia D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Violazione, erronea e falsa applicazione/interpretazione dell’art. 19, comma 1 n. 5), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Difetto dei presupposti. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del Principio di Legalità, Tassatività e del Divieto di Analogia.

    Il Comune ha ordinato la limitazione degli orari di apertura e svolgimento dell'attività associativa. Questa prescrizione, imponendo una limitazione eteronoma allo svolgimento della vita associativa, contrasta con il diritto di associazione liberamente garantito dall'art. 18 Cost., in quanto non giustificata dai presupposti indicati nella clausola costituzionale. Pertanto, il ricorso è fondato su questo punto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. 267/2000. Violazione, erronea e falsa applicazione di legge del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Terzo Settore) oltre che degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio di proporzionalità.

    L'ordinanza contingibile e urgente è una misura extra ordinem che può comportare una temporanea deroga alla disciplina ordinaria. Il Comune ha correttamente impiegato tali poteri per inibire lo svolgimento della SC per la somministrazione di alimenti e bevande, poiché la somministrazione risultava strumentale ad un'attività di pubblico spettacolo aperta al pubblico in locali privi del requisito di sorvegliabilità.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 – Violazione dell’art. 19, L. 241/1990 – Violazione degli articoli 68, 80 e 100 T.U.L.P.S. – Eccesso di potere per sviamento e carenza dei presupposti.

    L'ordinanza sindacale è stata adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, per tutelare la sicurezza urbana e la quiete pubblica. Si evidenzia la coincidenza della sede, il rapporto qualificato dei dirigenti e l'utilizzo della medesima struttura logistica e denominazione commerciale, quali indizi di continuità tra le associazioni. La contingibilità è data dallo svolgimento di fatto di un'attività di pubblico spettacolo senza autorizzazioni, e l'urgenza dalla necessità di bloccare tale attività per evitare pregiudizi alla sicurezza pubblica.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 18 Cost. e lesione del diritto di associazione.

    Il Comune ha ordinato la limitazione degli orari di apertura e svolgimento dell'attività associativa. Questa prescrizione, imponendo una limitazione eteronoma allo svolgimento della vita associativa, contrasta con il diritto di associazione liberamente garantito dall'art. 18 Cost., in quanto non giustificata dai presupposti indicati nella clausola costituzionale. Pertanto, il ricorso è fondato su questo punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1283
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1283
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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