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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA CC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Uditi gli AVV. GIUSEPPE PASSARELLO del foro di CATANIA e l'AVV. FLAVIO GIACOMO SALVO SINATRA del foro di GELA in difesa di CC IA che si riportano ai motivi di ricorso e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza di data 9 ottobre 2023 con cui il GIP di Caltanissetta aveva applicato la misura cautelare massima all'imputato in relazione ad episodi di estorsione, rapina e lesioni ai danni di ZI CO RÈ, nonché di porto illegale di armi. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale nisseno, la difesa dell'imputato formula 5 motivi, tutti incentrati su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.). In particolare: - con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiché si è dato indebito rilievo a verbali di sommarie informazioni testimoniali redatti con la tecnica del 'copia e incolla' e nonostante ciò caratterizzati da evidenti contrasti nelle versioni non superati da elementi di conferma esterni;
- con il secondo motivo si lamenta l'assenza dagli atti del procedimento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni eseguite ed utilizzate dal giudice;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11782 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 - con il terzo motivo si ribadisce la assenza nel provvedimento genetico della valutazione critica e non meramente adesiva alla richiesta cautelare da parte del giudice;
- con il quarto motivo si contesta la sussistenza dell'aggravante mafiosa di cui all'articolo 416 bis.1 c.p.p.; - con il quinto motivo si deduce, in relazione alla specifica posizione del ricorrente, l'assenza di condotte analoghe a quelle contestate a far tempo dal novembre 2022 nonché la insussistenza di altri indici di attualità delle esigenze di cautela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni. 2. Il primo motivo si risolve in sostanza nella pretesa della rivalutazione del fatto, operazione notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la lettura del motivo consente di rilevarne la natura di doglianza indistinta sull'attendibilità delle persone offese e sulla 'divergenza del molteplice' nelle varie deposizioni, senza nemmeno giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, che sono, in relazione alla motivazione, le uniche 'tre vie di accesso' al giudizio di legittimità. Il ricorrente in Cassazione ha l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di indicare quale sia, nella triade delineata nella lettera e) dell'art.606 c.p.p., il profilo rilevante non essendovi spazio per poteri suppletivi della Corte in materia (ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo). In difetto di tale sforzo defensionale, non si può dire che il motivo deduca una motivazione manifestamente illogica, carente o contraddittoria, ma una decisione errata, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Tuttavia, così facendo esso si pone inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio, dimenticando che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 e;
in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Per tali carenze, il motivo è manifestamente infondato e non è consentito. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce dei principi da tempo elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. Costituisce infatti ius recepeptum (fin da Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005 Imp. Ferrini Rv. 231083 - 01) che la mancata trasmissione (al g.i.p. e poi al tribunale) dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporti la perdita di efficacia della misura né la inutilizzabilità delle intercettazioni, se non nel caso di adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge. È altresì costante l'affermazione che è onere della parte richiedere l'ostensione dei provvedimenti indicati in tempo utile per la loro acquisizione e trasmissione. Infatti, va ricordato che non è previsto come necessario, a norma dell'art. 291, 2 comma 1, cod. proc. pen., l'inserimento dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni negli atti trasmessi dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, a sostegno della richiesta di emissione della misura cautelare che si avvalga dei risultati delle medesime intercettazioni, e che tali decreti neppure costituiscono compendio necessario degli atti da inoltrare, a cura dell'autorità giudiziaria procedente, al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.. Coerentemente si è ritenuto che «se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non sono stati allegati alla richiesta del Pubblico Ministero, la successiva omessa trasmissione degli stessi non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità» (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586; conformi: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, Gulisano, Rv. 238059). E, nel caso in esame, non risulta che la difesa di CO RA abbia inoltrato la suddetta richiesta. 4. Il terzo motivo di ricorso costituisce la pedissequa ripetizione della doglianza già formulata innanzi al tribunale del riesame ed adeguatamente risolta da tale istanza che ha opportunamente evidenziato, a pg.12 del provvedimento impugnato, la sussistenza di un autonomo, seppur sintetico, giudizio sul compendio probatorio offerto alla considerazione del g.i.p.. 5. Il quarto motivo non può trovare accoglimento in quanto infondato. Incentrato sulla sussistenza della contestata aggravante `mafiosa', si scontra con la motivazione già fornita dal primo e dal secondo giudice cautelare in una 'doppia conforme' sul punto che non può essere in questa sede contestata senza evidenziare la sussistenza di un vizio motivazionale appartenente alla triade già prima menzionata (art.606 lett. e c.p.p.). Giacché anche in questo caso, a dispetto di quanto potrebbe apparire dalla lettura della rubrica, la valutazione richiesta rientra nell'ambito del giudizio sul fatto. Sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale equivale a chiedere alla Corte la rivalutazione di un giudizio di fatto, e non la valutazione della legittimità della sentenza alla luce dei parametri della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nemmeno menzionati nel motivo. Come al punto 2, il motivo è manifestamente infondato e non è consentito. 6. L'ultimo motivo pecca di genericità ed anche di una certa carenza concettuale. Genericità, poiché esso, incentrato sulla sussistenza di "indici rilevanti in tema di attualità, proporzionalità ed adeguatezza delle ... esigenze di cautela" e sulla possibilità di applicare misure più miti rispetto alla custodia cautelare in carcere, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che è fondato sulla 'doppia presunzione' dell'art.275 comma 3 c.p.p.. Nel motivo tale profilo non è affrontato e ciò è sufficiente a sancirne la genericità ex art. 581 c.p., comma 1 lett.d) c.p.p. Quanto alla carenza concettuale, essa traspare dalla pretesa, a e 3 fronte del menzionato meccanismo presuntivo, che sia il giudice ad indicare la 'ragione per cui una diversa misura cautelare ... non sarebbe idonea a impedire fatti di analoga natura'. In ogni caso, i fattori positivamente indicati dalla difesa (condizione famigliare e lavorativa, incensuratezza, laurea) sono già stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame che li ha correttamente ritenuti recessivi rispetto a quelli impliciti nelle modalità della condotta alla luce del condivisibile conclusione per cui essi -già sussistenti all'epoca dei fatti- si sono dimostrati del tutto insufficienti a trattenere l'imputato dal commettere una grave azione delittuosa pur non avendone un diretto interesse. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presiden
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Uditi gli AVV. GIUSEPPE PASSARELLO del foro di CATANIA e l'AVV. FLAVIO GIACOMO SALVO SINATRA del foro di GELA in difesa di CC IA che si riportano ai motivi di ricorso e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza di data 9 ottobre 2023 con cui il GIP di Caltanissetta aveva applicato la misura cautelare massima all'imputato in relazione ad episodi di estorsione, rapina e lesioni ai danni di ZI CO RÈ, nonché di porto illegale di armi. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale nisseno, la difesa dell'imputato formula 5 motivi, tutti incentrati su violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.). In particolare: - con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiché si è dato indebito rilievo a verbali di sommarie informazioni testimoniali redatti con la tecnica del 'copia e incolla' e nonostante ciò caratterizzati da evidenti contrasti nelle versioni non superati da elementi di conferma esterni;
- con il secondo motivo si lamenta l'assenza dagli atti del procedimento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni eseguite ed utilizzate dal giudice;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11782 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/01/2024 - con il terzo motivo si ribadisce la assenza nel provvedimento genetico della valutazione critica e non meramente adesiva alla richiesta cautelare da parte del giudice;
- con il quarto motivo si contesta la sussistenza dell'aggravante mafiosa di cui all'articolo 416 bis.1 c.p.p.; - con il quinto motivo si deduce, in relazione alla specifica posizione del ricorrente, l'assenza di condotte analoghe a quelle contestate a far tempo dal novembre 2022 nonché la insussistenza di altri indici di attualità delle esigenze di cautela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni. 2. Il primo motivo si risolve in sostanza nella pretesa della rivalutazione del fatto, operazione notoriamente non consentita innanzi a questa Corte. Infatti, la lettura del motivo consente di rilevarne la natura di doglianza indistinta sull'attendibilità delle persone offese e sulla 'divergenza del molteplice' nelle varie deposizioni, senza nemmeno giungere ad enucleare, da tanta critica, un profilo di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità, che sono, in relazione alla motivazione, le uniche 'tre vie di accesso' al giudizio di legittimità. Il ricorrente in Cassazione ha l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di indicare quale sia, nella triade delineata nella lettera e) dell'art.606 c.p.p., il profilo rilevante non essendovi spazio per poteri suppletivi della Corte in materia (ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo). In difetto di tale sforzo defensionale, non si può dire che il motivo deduca una motivazione manifestamente illogica, carente o contraddittoria, ma una decisione errata, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Tuttavia, così facendo esso si pone inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio, dimenticando che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 e;
in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Per tali carenze, il motivo è manifestamente infondato e non è consentito. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce dei principi da tempo elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. Costituisce infatti ius recepeptum (fin da Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005 Imp. Ferrini Rv. 231083 - 01) che la mancata trasmissione (al g.i.p. e poi al tribunale) dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporti la perdita di efficacia della misura né la inutilizzabilità delle intercettazioni, se non nel caso di adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge. È altresì costante l'affermazione che è onere della parte richiedere l'ostensione dei provvedimenti indicati in tempo utile per la loro acquisizione e trasmissione. Infatti, va ricordato che non è previsto come necessario, a norma dell'art. 291, 2 comma 1, cod. proc. pen., l'inserimento dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni negli atti trasmessi dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, a sostegno della richiesta di emissione della misura cautelare che si avvalga dei risultati delle medesime intercettazioni, e che tali decreti neppure costituiscono compendio necessario degli atti da inoltrare, a cura dell'autorità giudiziaria procedente, al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.. Coerentemente si è ritenuto che «se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non sono stati allegati alla richiesta del Pubblico Ministero, la successiva omessa trasmissione degli stessi non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità» (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586; conformi: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, Gulisano, Rv. 238059). E, nel caso in esame, non risulta che la difesa di CO RA abbia inoltrato la suddetta richiesta. 4. Il terzo motivo di ricorso costituisce la pedissequa ripetizione della doglianza già formulata innanzi al tribunale del riesame ed adeguatamente risolta da tale istanza che ha opportunamente evidenziato, a pg.12 del provvedimento impugnato, la sussistenza di un autonomo, seppur sintetico, giudizio sul compendio probatorio offerto alla considerazione del g.i.p.. 5. Il quarto motivo non può trovare accoglimento in quanto infondato. Incentrato sulla sussistenza della contestata aggravante `mafiosa', si scontra con la motivazione già fornita dal primo e dal secondo giudice cautelare in una 'doppia conforme' sul punto che non può essere in questa sede contestata senza evidenziare la sussistenza di un vizio motivazionale appartenente alla triade già prima menzionata (art.606 lett. e c.p.p.). Giacché anche in questo caso, a dispetto di quanto potrebbe apparire dalla lettura della rubrica, la valutazione richiesta rientra nell'ambito del giudizio sul fatto. Sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale equivale a chiedere alla Corte la rivalutazione di un giudizio di fatto, e non la valutazione della legittimità della sentenza alla luce dei parametri della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nemmeno menzionati nel motivo. Come al punto 2, il motivo è manifestamente infondato e non è consentito. 6. L'ultimo motivo pecca di genericità ed anche di una certa carenza concettuale. Genericità, poiché esso, incentrato sulla sussistenza di "indici rilevanti in tema di attualità, proporzionalità ed adeguatezza delle ... esigenze di cautela" e sulla possibilità di applicare misure più miti rispetto alla custodia cautelare in carcere, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che è fondato sulla 'doppia presunzione' dell'art.275 comma 3 c.p.p.. Nel motivo tale profilo non è affrontato e ciò è sufficiente a sancirne la genericità ex art. 581 c.p., comma 1 lett.d) c.p.p. Quanto alla carenza concettuale, essa traspare dalla pretesa, a e 3 fronte del menzionato meccanismo presuntivo, che sia il giudice ad indicare la 'ragione per cui una diversa misura cautelare ... non sarebbe idonea a impedire fatti di analoga natura'. In ogni caso, i fattori positivamente indicati dalla difesa (condizione famigliare e lavorativa, incensuratezza, laurea) sono già stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame che li ha correttamente ritenuti recessivi rispetto a quelli impliciti nelle modalità della condotta alla luce del condivisibile conclusione per cui essi -già sussistenti all'epoca dei fatti- si sono dimostrati del tutto insufficienti a trattenere l'imputato dal commettere una grave azione delittuosa pur non avendone un diretto interesse. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il Presiden