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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9959 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20214/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. GHISLANDI FEDERICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/08/1961, rappresentata e difesa dagli avv. Flavia CAVALLIN e Carlo ISNARDI, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte resistente
E CON L'INTERVENTO dell' (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OGGETTO: Assegnazione quote pensione di reversibilità ex art. 9 e 9 bis L. 898/70 e successive modificazioni.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE
voglia l'Ill.mo Tribunale adito attribuire alla ricorrente, signora , ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 9 Legge 1.12.1970, n. 898, sussistendone i presupposti ex lege, tenuto conto delle condizioni personali di salute e di quelle economiche e patrimoniali della ricorrente ex coniuge e del coniuge superstite sig.ra una quota della pensione e di ogni altra competenza Controparte_1 spettanti al defunto ex coniuge sig. almeno pari alla misura del 80% Controparte_3 ovvero in altra misura, maggiore o minore che risulterà di giustizia, ordinando all' CP_4 territorialmente competente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla diretta corresponsione, in suo favore, della predetta somma, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme in ipotesi versate in eccesso. Con vittoria di spese e compensi di lite.
PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel migliore modo possibile per la Resistente, così GIUDICARE NEL MERITO: Attribuire alla Ricorrente ed alla Resistente, tenuto conto delle circostanze sopra dedotte, una quota della pensione di reversibilità e di ogni altra competenza spettante al Sig. sulla base del suo rapporto Controparte_3 pensionistico, nella misura del 50% ciascuna, o comunque nella misura ritenuta di giustizia
PER L' CP_4
Voglia l'On. le Tribunale adito, previi gli eventuali accertamenti del caso;
determinare in favore della ricorrente la quota di pensione di reversibilità indicando l'importo del pagamento disgiunto della quota a carico dell' in proporzione ai criteri di esigenza economica di ciascuna delle parti e CP_4 della durata dei rispettivi vincoli coniugali, con decorrenza secondo legge. Con vittoria di spese ed onorari.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, ex moglie di , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_3 deceduto il 03/02/2025, ha dedotto di aver contratto matrimonio con il predetto il 24/09/1969; di essersi separata consensualmente il 27/05/1997 e di aver divorziato con sentenza n. 6823/05 resa da questo
Tribunale in data 17/05/2005, con la quale veniva altresì previsto a suo favore un assegno divorzile di €
3.500,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT – mai modificato;
di non aver contratto nuove nozze.
La resistente, costituita regolarmente, ha allegato di aver contratto matrimonio con il il CP_3
15/09/2009 ma di esser andata a convivere con lo stesso fin dal 2003 - sei anni dopo la separazione dello stesso con la parte ricorrente.
L' , costituendosi, ha dedotto altresì che il era titolare delle CP_4 Controparte_3 seguenti pensioni di vecchiaia:
- pensione categoria VDAI ex Dirigenti importo mensile lordo di € 6.721,26 Per_1
- pensione categoria VOAUT, pensione parasubordinati, importo mensile lordo di € 916,91; la parte ricorrente è titolare della sola pensione di vecchiaia dell'importo mensile netto di Parte_1
Euro 284,70; mentre la resistente non aveva ancora raggiunto l'età Controparte_1 pensionabile e ha una posizione contributiva presso l' di circa 20 anni ed una posizione CP_4 assicurativa aperta e attiva presso la cassa dei Dentisti ed Odontoiatri.
L' ha, altresì dedotto che, a seguito del decesso del de cuius, al momento del deposito del ricorso CP_4 giudiziario, in favore della signora risultava liquidata una pensione di reversibilità pari a € CP_1
2.224,91 mensili netti, per quanto riguarda la pensione SDAI - gestione ex INPDAI (dirigenti) e di ulteriori € 312,25 netti per quella a carico della gestione lavoratori parasubordinati-Soaut.
All'udienza del giorno 22/10/2025 le parti non hanno raggiunto un accordo rispetto alla ripartizione CP_ della pensione di reversibilità del erogata dall' – ancorchè nel corso della medesima CP_3 udienza il procuratore di parte ricorrente, in un'ottica transattiva si dichiarava disponibile ad accettare la quota del 70% della pensione di reversibilità del marito. Di contro, il procuratore di parte resistente si dichiarava disponibile ad accettare una riduzione rispetto alle proprie domande iniziali del 60% in favore della signora Pt_1
Deve premettersi in diritto che il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 898/70, prevede che qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetta anche al coniuge divorziato del defunto - sempre che il coniuge pagina 3 di 6 divorziato sia titolare di un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile alla quota della pensione di reversibilità è poi un diritto proprio e autonomo riconosciuto dalla legge, come affermato ormai da tempo dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. I 19.9.2008 n. 23862), che richiede la quantificazione giudiziale nel caso in cui vi sia un coniuge superstite.
Il diritto dell'ex coniuge non è condizionato dalla scelta discrezionale del coniuge superstite di chiedere o meno la sua quota, non essendo tale condizione prevista dalla norma e in tal senso questo
Tribunale si è già più volte pronunciato (Tribunale Milano Sezione IX sentenza n. 4/2019 del
10/16.1.2019 Pres. Gasparini Est. Muscio).
Stabilisce altresì l'art. 9 comma 3 l.n. 898/70 e successive modifiche, che il Tribunale deve attribuire una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, in presenza di un coniuge superstite, “tenendo conto della durata del rapporto”.
Con sentenza n. 491 del 14 novembre 2000, la Corte Costituzionale ha chiarito che per “durata del rapporto” deve intendersi la durata legale del matrimonio – comprensiva quindi del periodo di separazione legale, essendo la separazione una semplice fase del rapporto coniugale.
La convivenza more uxorio eventualmente intercorsa tra il deceduto e il coniuge superstite, non potendo essere assimilata al matrimonio in quanto priva dei requisiti di stabilità, certezza, reciprocità dei diritti e dei doveri che solo del matrimonio nascono, deve essere esclusa dal calcolo relativo alla ripartizione del trattamento di reversibilità; essa, tuttavia, può essere compresa tra gli elementi valutativi ulteriori al fine di escludere gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente più debole (si vedano anche Cass. S.U.
159/98, Cass. 18199/06, 4867/06, 6272/04).
Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale, ed ancor prima con precedente pronuncia n. 419 del
1999, ha chiarito che il criterio della durata del rapporto, pur rimanendo l'elemento preponderante della valutazione giudiziale, deve essere temperato da ulteriori elementi valutativi correttivi della sola proporzione aritmetica, in un'ottica di maggiore equità economica e sociale.
Trattasi dunque, di un criterio preminente, ma non esclusivo, per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli aventi diritto, che deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
pagina 4 di 6 La ripartizione deve essere effettuata inoltre, considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr.
Cassazione n 23379/04, n. 6272/04, n. 1057/02).
Nel caso di specie, il matrimonio tra la ricorrente e è Parte_1 Controparte_3 durato 28 anni - che aumentano a 36 tenendo conto anche del periodo di separazione legale, mentre il successivo matrimonio tra il e la resistente è durato 16 anni. CP_3 Controparte_1
Risulta tuttavia provata alla luce delle risultanze anagrafiche in atti, la stabile convivenza intercorsa tra i due già da 6 anni prima, attestando un rapporto quindi della durata di 22 anni complessivi – elemento che sebbene non automaticamente rilevante ai fini della proporzione matematica – assume un significato correttivo equitativo, confermando la stabilità del rapporto e la continuità del legame affettivo ed economico instaurato con il de cuius.
.
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, la ricorrente vive in un immobile di proprietà in Milano via Eustachi n. 11, ma percepisce come si è detto, la sola pensione di vecchiaia di
€ 284,70, cui si aggiungeva l' assegno divorzile riconosciutole di € 3.500 mensili. Non dispone di significative giacenze bancarie;
la ricorrente versa inoltre in una precaria situazione di salute, essendo affetta da Parkinson e quindi necessitante di assistenza quotidiana con costi superiori ad euro 800 mensili.
La resistente al momento non è titolare di pensione;
è proprietaria dell'immobile in cui vive in Milano via Giovanni Prati n. 12 e al 31/08/2025 aveva una giacenza sul proprio conto corrente pari a €
61.954,45 e un rilevante portafoglio titoli di € 1.726.300,52 di cui oltre 1 milione di euro riferibili alla quota di ⅓ ricevuta in eredità dal la resistente dispone quindi di un ingente patrimonio CP_3 mobiliare e immobiliare, tale da garantirle un elevato grado di autonomia economica, anche in assenza di pensione diretta.
Tutto ciò premesso, considerate nel caso di specie, la durata dei due rapporti coniugali, nonché il notevole divario economico-patrimoniale esistente tra le aventi diritto;
considerato altresì l'importo dell'assegno divorzile determinato in favore della signora il Collegio ritiene equo attribuire alla Pt_1 signora il 70% della pensione di reversibilità e alla signora il 30% della medesima Pt_1 CP_1 prestazione.
Detta ripartizione, pur valorizzando in modo preponderante la durata del vincolo coniugale della prima moglie e le sue condizioni economiche e di salute, tiene conto in misura ragionevole della significativa pagina 5 di 6 durata della relazione personale e affettiva vissuta dal de cuius con la moglie signora e del CP_1 ruolo da lei svolto nella fase finale della vita del marito.
Pertanto deve farsi obbligo all' , istituto erogatore, di corrispondere in favore della la quota CP_4 Pt_1 del 70% della pensione di reversibilità spettante in morte di con Controparte_3 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del predetto ed alla la CP_1 quota del 30% della suddetta pensione.
In considerazione della necessarietà della causa, si ritiene giusto compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Attribuisce a nata a [...] il [...], la quota pari al 70% della pensione di Parte_1 reversibilità a seguito della morte di nato a [...] il [...] e Controparte_3 deceduto a Milano il 03.02.2025, titolare di pensione pensione categoria VDAI ex Dirigenti Per_1 importo mensile lordo di € 6.721,26 e pensione categoria VOAUT, pensione parasubordinati, importo mensile lordo di € 916,91ed a il rimanente 30%; Controparte_1
2. Ordina all' di corrispondere a la quota del 70% della pensione di reversibilità a lei CP_4 Parte_1 spettante con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del CP_3
3. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dr.ssa Laura Cosmai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20214/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. GHISLANDI FEDERICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/08/1961, rappresentata e difesa dagli avv. Flavia CAVALLIN e Carlo ISNARDI, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte resistente
E CON L'INTERVENTO dell' (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OGGETTO: Assegnazione quote pensione di reversibilità ex art. 9 e 9 bis L. 898/70 e successive modificazioni.
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE
voglia l'Ill.mo Tribunale adito attribuire alla ricorrente, signora , ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 9 Legge 1.12.1970, n. 898, sussistendone i presupposti ex lege, tenuto conto delle condizioni personali di salute e di quelle economiche e patrimoniali della ricorrente ex coniuge e del coniuge superstite sig.ra una quota della pensione e di ogni altra competenza Controparte_1 spettanti al defunto ex coniuge sig. almeno pari alla misura del 80% Controparte_3 ovvero in altra misura, maggiore o minore che risulterà di giustizia, ordinando all' CP_4 territorialmente competente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla diretta corresponsione, in suo favore, della predetta somma, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme in ipotesi versate in eccesso. Con vittoria di spese e compensi di lite.
PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel migliore modo possibile per la Resistente, così GIUDICARE NEL MERITO: Attribuire alla Ricorrente ed alla Resistente, tenuto conto delle circostanze sopra dedotte, una quota della pensione di reversibilità e di ogni altra competenza spettante al Sig. sulla base del suo rapporto Controparte_3 pensionistico, nella misura del 50% ciascuna, o comunque nella misura ritenuta di giustizia
PER L' CP_4
Voglia l'On. le Tribunale adito, previi gli eventuali accertamenti del caso;
determinare in favore della ricorrente la quota di pensione di reversibilità indicando l'importo del pagamento disgiunto della quota a carico dell' in proporzione ai criteri di esigenza economica di ciascuna delle parti e CP_4 della durata dei rispettivi vincoli coniugali, con decorrenza secondo legge. Con vittoria di spese ed onorari.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, ex moglie di , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_3 deceduto il 03/02/2025, ha dedotto di aver contratto matrimonio con il predetto il 24/09/1969; di essersi separata consensualmente il 27/05/1997 e di aver divorziato con sentenza n. 6823/05 resa da questo
Tribunale in data 17/05/2005, con la quale veniva altresì previsto a suo favore un assegno divorzile di €
3.500,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT – mai modificato;
di non aver contratto nuove nozze.
La resistente, costituita regolarmente, ha allegato di aver contratto matrimonio con il il CP_3
15/09/2009 ma di esser andata a convivere con lo stesso fin dal 2003 - sei anni dopo la separazione dello stesso con la parte ricorrente.
L' , costituendosi, ha dedotto altresì che il era titolare delle CP_4 Controparte_3 seguenti pensioni di vecchiaia:
- pensione categoria VDAI ex Dirigenti importo mensile lordo di € 6.721,26 Per_1
- pensione categoria VOAUT, pensione parasubordinati, importo mensile lordo di € 916,91; la parte ricorrente è titolare della sola pensione di vecchiaia dell'importo mensile netto di Parte_1
Euro 284,70; mentre la resistente non aveva ancora raggiunto l'età Controparte_1 pensionabile e ha una posizione contributiva presso l' di circa 20 anni ed una posizione CP_4 assicurativa aperta e attiva presso la cassa dei Dentisti ed Odontoiatri.
L' ha, altresì dedotto che, a seguito del decesso del de cuius, al momento del deposito del ricorso CP_4 giudiziario, in favore della signora risultava liquidata una pensione di reversibilità pari a € CP_1
2.224,91 mensili netti, per quanto riguarda la pensione SDAI - gestione ex INPDAI (dirigenti) e di ulteriori € 312,25 netti per quella a carico della gestione lavoratori parasubordinati-Soaut.
All'udienza del giorno 22/10/2025 le parti non hanno raggiunto un accordo rispetto alla ripartizione CP_ della pensione di reversibilità del erogata dall' – ancorchè nel corso della medesima CP_3 udienza il procuratore di parte ricorrente, in un'ottica transattiva si dichiarava disponibile ad accettare la quota del 70% della pensione di reversibilità del marito. Di contro, il procuratore di parte resistente si dichiarava disponibile ad accettare una riduzione rispetto alle proprie domande iniziali del 60% in favore della signora Pt_1
Deve premettersi in diritto che il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge 898/70, prevede che qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetta anche al coniuge divorziato del defunto - sempre che il coniuge pagina 3 di 6 divorziato sia titolare di un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile alla quota della pensione di reversibilità è poi un diritto proprio e autonomo riconosciuto dalla legge, come affermato ormai da tempo dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. I 19.9.2008 n. 23862), che richiede la quantificazione giudiziale nel caso in cui vi sia un coniuge superstite.
Il diritto dell'ex coniuge non è condizionato dalla scelta discrezionale del coniuge superstite di chiedere o meno la sua quota, non essendo tale condizione prevista dalla norma e in tal senso questo
Tribunale si è già più volte pronunciato (Tribunale Milano Sezione IX sentenza n. 4/2019 del
10/16.1.2019 Pres. Gasparini Est. Muscio).
Stabilisce altresì l'art. 9 comma 3 l.n. 898/70 e successive modifiche, che il Tribunale deve attribuire una quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, in presenza di un coniuge superstite, “tenendo conto della durata del rapporto”.
Con sentenza n. 491 del 14 novembre 2000, la Corte Costituzionale ha chiarito che per “durata del rapporto” deve intendersi la durata legale del matrimonio – comprensiva quindi del periodo di separazione legale, essendo la separazione una semplice fase del rapporto coniugale.
La convivenza more uxorio eventualmente intercorsa tra il deceduto e il coniuge superstite, non potendo essere assimilata al matrimonio in quanto priva dei requisiti di stabilità, certezza, reciprocità dei diritti e dei doveri che solo del matrimonio nascono, deve essere esclusa dal calcolo relativo alla ripartizione del trattamento di reversibilità; essa, tuttavia, può essere compresa tra gli elementi valutativi ulteriori al fine di escludere gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente più debole (si vedano anche Cass. S.U.
159/98, Cass. 18199/06, 4867/06, 6272/04).
Con la stessa sentenza la Corte Costituzionale, ed ancor prima con precedente pronuncia n. 419 del
1999, ha chiarito che il criterio della durata del rapporto, pur rimanendo l'elemento preponderante della valutazione giudiziale, deve essere temperato da ulteriori elementi valutativi correttivi della sola proporzione aritmetica, in un'ottica di maggiore equità economica e sociale.
Trattasi dunque, di un criterio preminente, ma non esclusivo, per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli aventi diritto, che deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
pagina 4 di 6 La ripartizione deve essere effettuata inoltre, considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr.
Cassazione n 23379/04, n. 6272/04, n. 1057/02).
Nel caso di specie, il matrimonio tra la ricorrente e è Parte_1 Controparte_3 durato 28 anni - che aumentano a 36 tenendo conto anche del periodo di separazione legale, mentre il successivo matrimonio tra il e la resistente è durato 16 anni. CP_3 Controparte_1
Risulta tuttavia provata alla luce delle risultanze anagrafiche in atti, la stabile convivenza intercorsa tra i due già da 6 anni prima, attestando un rapporto quindi della durata di 22 anni complessivi – elemento che sebbene non automaticamente rilevante ai fini della proporzione matematica – assume un significato correttivo equitativo, confermando la stabilità del rapporto e la continuità del legame affettivo ed economico instaurato con il de cuius.
.
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, la ricorrente vive in un immobile di proprietà in Milano via Eustachi n. 11, ma percepisce come si è detto, la sola pensione di vecchiaia di
€ 284,70, cui si aggiungeva l' assegno divorzile riconosciutole di € 3.500 mensili. Non dispone di significative giacenze bancarie;
la ricorrente versa inoltre in una precaria situazione di salute, essendo affetta da Parkinson e quindi necessitante di assistenza quotidiana con costi superiori ad euro 800 mensili.
La resistente al momento non è titolare di pensione;
è proprietaria dell'immobile in cui vive in Milano via Giovanni Prati n. 12 e al 31/08/2025 aveva una giacenza sul proprio conto corrente pari a €
61.954,45 e un rilevante portafoglio titoli di € 1.726.300,52 di cui oltre 1 milione di euro riferibili alla quota di ⅓ ricevuta in eredità dal la resistente dispone quindi di un ingente patrimonio CP_3 mobiliare e immobiliare, tale da garantirle un elevato grado di autonomia economica, anche in assenza di pensione diretta.
Tutto ciò premesso, considerate nel caso di specie, la durata dei due rapporti coniugali, nonché il notevole divario economico-patrimoniale esistente tra le aventi diritto;
considerato altresì l'importo dell'assegno divorzile determinato in favore della signora il Collegio ritiene equo attribuire alla Pt_1 signora il 70% della pensione di reversibilità e alla signora il 30% della medesima Pt_1 CP_1 prestazione.
Detta ripartizione, pur valorizzando in modo preponderante la durata del vincolo coniugale della prima moglie e le sue condizioni economiche e di salute, tiene conto in misura ragionevole della significativa pagina 5 di 6 durata della relazione personale e affettiva vissuta dal de cuius con la moglie signora e del CP_1 ruolo da lei svolto nella fase finale della vita del marito.
Pertanto deve farsi obbligo all' , istituto erogatore, di corrispondere in favore della la quota CP_4 Pt_1 del 70% della pensione di reversibilità spettante in morte di con Controparte_3 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del predetto ed alla la CP_1 quota del 30% della suddetta pensione.
In considerazione della necessarietà della causa, si ritiene giusto compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Attribuisce a nata a [...] il [...], la quota pari al 70% della pensione di Parte_1 reversibilità a seguito della morte di nato a [...] il [...] e Controparte_3 deceduto a Milano il 03.02.2025, titolare di pensione pensione categoria VDAI ex Dirigenti Per_1 importo mensile lordo di € 6.721,26 e pensione categoria VOAUT, pensione parasubordinati, importo mensile lordo di € 916,91ed a il rimanente 30%; Controparte_1
2. Ordina all' di corrispondere a la quota del 70% della pensione di reversibilità a lei CP_4 Parte_1 spettante con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del CP_3
3. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dr.ssa Laura Cosmai
pagina 6 di 6