Art. 4. Modalita' di coordinamento con altre amministrazioni 1. Per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili, ed accrescere l'effetto cumulativo degli investimenti pubblici in materia di edilizia sanitaria da qualunque istituzione disposti, e per consentire il controllo preventivo degli effetti tecnico-sanitari e gestionali delle opere finanziate con l'intervento di altre amministrazioni, e' costituito un comitato consultivo per il coordinamento.
Detto comitato e' composto da:
il Ministro della sanita', che lo coordina;
sette componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale tra i rappresentanti delle regioni, membri dello stesso Consiglio;
tre componenti designati dal nucleo di valutazione nel proprio ambito;
tre componenti designati dal Ministro della sanita';
un componente designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali: Bilancio e programmazione economica, Lavori pubblici, Interventi straordinari nel Mezzogiorno, Protezione civile, Aree urbane nonche' Universita' e ricerca scientifica e tecnologica ((e affari sociali)) ;
il dirigente generale di Servizio centrale della programmazione sanitaria.
Il comitato si avvale della segreteria del nucleo di valutazione.
2. Per gli apporti di amministrazioni locali o di istituzioni pubbliche di livello regionale, il coordinamento in sede di predisposizione del programma regionale degli investimenti e' realizzato dalle regioni o province autonome.
Detto comitato e' composto da:
il Ministro della sanita', che lo coordina;
sette componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale tra i rappresentanti delle regioni, membri dello stesso Consiglio;
tre componenti designati dal nucleo di valutazione nel proprio ambito;
tre componenti designati dal Ministro della sanita';
un componente designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali: Bilancio e programmazione economica, Lavori pubblici, Interventi straordinari nel Mezzogiorno, Protezione civile, Aree urbane nonche' Universita' e ricerca scientifica e tecnologica ((e affari sociali)) ;
il dirigente generale di Servizio centrale della programmazione sanitaria.
Il comitato si avvale della segreteria del nucleo di valutazione.
2. Per gli apporti di amministrazioni locali o di istituzioni pubbliche di livello regionale, il coordinamento in sede di predisposizione del programma regionale degli investimenti e' realizzato dalle regioni o province autonome.