TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da: con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTO MARIA che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti ALLORA PAOLA e PIFFERI PATRIZIA che Controparte_1 la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 13.6.2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 10.06.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 28.02.2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 1698/2023, pubblicata il 21.04.2023.
Con ricorso del 10.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva, in via preliminare, disporsi che il signor nulla dovesse corrispondere a titolo di assegno divorzile alla signora . In via subordinata, Pt_1 CP_1 chiedeva quantificarsi il suddetto assegno divorzile nella misura non superiore a 200,00 euro mensili.
Con decreto del 24.02.2025 il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
10.06.2025.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma chiedeva fissarsi il 700,00 euro mensili il quantum da corrispondersi a suo favore a titolo di assegno divorzile.
All'udienza del 10.06.2025, le parti, comparse personalmente, raggiungevano un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE che il signor versi alla signora la cifra di 500 euro al mese, da versarsi entro Pt_1 CP_1 il 5 di ogni mese, a titolo di assegno c.d. divorzile, a decorrere dal mese di luglio 2025, e da rivalutarsi secondo indice ISTAT.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a rivedere l'assegno quando la signora percepirà una CP_1 qualsiasi forma di assistenza previdenziale.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.6.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2869/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da: con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTO MARIA che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti ALLORA PAOLA e PIFFERI PATRIZIA che Controparte_1 la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 13.6.2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 10.06.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 28.02.2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione n. 1698/2023, pubblicata il 21.04.2023.
Con ricorso del 10.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva, in via preliminare, disporsi che il signor nulla dovesse corrispondere a titolo di assegno divorzile alla signora . In via subordinata, Pt_1 CP_1 chiedeva quantificarsi il suddetto assegno divorzile nella misura non superiore a 200,00 euro mensili.
Con decreto del 24.02.2025 il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
10.06.2025.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma chiedeva fissarsi il 700,00 euro mensili il quantum da corrispondersi a suo favore a titolo di assegno divorzile.
All'udienza del 10.06.2025, le parti, comparse personalmente, raggiungevano un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE che il signor versi alla signora la cifra di 500 euro al mese, da versarsi entro Pt_1 CP_1 il 5 di ogni mese, a titolo di assegno c.d. divorzile, a decorrere dal mese di luglio 2025, e da rivalutarsi secondo indice ISTAT.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a rivedere l'assegno quando la signora percepirà una CP_1 qualsiasi forma di assistenza previdenziale.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.6.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.