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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3890/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401502974 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12753/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente impugnava avviso di accertamento esecutivo n°112401502974 notificato l'8 novembre
2024 per l'importo di euro 806,00 in relazione al mancato pagamento della TARI per gli anni di imposta dal
2018 al 2022; relativo all'immobile in Indirizzo_1 e alla cantina annessa di proprietà del ricorrente.
Con un articolato motivo di ricorso la ricorrente lamentava di avere regolarmente provveduto al pagamento della tassa e allegava i bollettini. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto gravato.
Instauratosi il contraddittorio nessuno si costituiva per Roma Capitale.
Nelle more del processo, la parte depositava (in data 19 novembre) nota con provvedimento totale di annullamento dell'atto e chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere ma insisteva nel pagamento delle spese in forza del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del 10 dicembre 2025, dopo la discussione, la Corte, in composizione monocratica decideva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VaIl ricorso va sostanzialmente accolto tenuto conto del riconoscimento da parte dell'ente delle ragioni del contribuente. Non occorre disporre l'annullamento del provvedimento che nelle more, successivamente al deposito del ricorso, stato comunque sgravato così come la ricorrente ha dato atto con il deposito del documento.
Le spese in favore del contribuente seguono la soccombenza virtuale essendo l'annullamento intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso;
e vanno liquidate in applicazione delle tariffe ricorrenti ex DM
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 250,00 Roma li 10/12/2025 Il giudice Olga Pirone
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3890/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401502974 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12753/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente impugnava avviso di accertamento esecutivo n°112401502974 notificato l'8 novembre
2024 per l'importo di euro 806,00 in relazione al mancato pagamento della TARI per gli anni di imposta dal
2018 al 2022; relativo all'immobile in Indirizzo_1 e alla cantina annessa di proprietà del ricorrente.
Con un articolato motivo di ricorso la ricorrente lamentava di avere regolarmente provveduto al pagamento della tassa e allegava i bollettini. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto gravato.
Instauratosi il contraddittorio nessuno si costituiva per Roma Capitale.
Nelle more del processo, la parte depositava (in data 19 novembre) nota con provvedimento totale di annullamento dell'atto e chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere ma insisteva nel pagamento delle spese in forza del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del 10 dicembre 2025, dopo la discussione, la Corte, in composizione monocratica decideva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VaIl ricorso va sostanzialmente accolto tenuto conto del riconoscimento da parte dell'ente delle ragioni del contribuente. Non occorre disporre l'annullamento del provvedimento che nelle more, successivamente al deposito del ricorso, stato comunque sgravato così come la ricorrente ha dato atto con il deposito del documento.
Le spese in favore del contribuente seguono la soccombenza virtuale essendo l'annullamento intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso;
e vanno liquidate in applicazione delle tariffe ricorrenti ex DM
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 250,00 Roma li 10/12/2025 Il giudice Olga Pirone