CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2024, n. 39753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39753 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RI IN nato a [...] il [...] MA MA nato a [...] il [...] RI EL nato a [...] il [...] RI RL nato a [...] il [...] UN AN nato a [...] il [...] DA EM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 4 aprile 2024 dal Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI LD che ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Trani. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trani ha respinto l'istanza di riesame proposta congiuntamente dagli odierni ricorrenti e ha confermato per l'effetto il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trani I'll Marzo Penale Sent. Sez. 2 Num. 39753 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MA DANIELA Data Udienza: 13/09/2024 2024, avente ad oggetto un anello d'oro rinvenuto nella disponibilità di MA EL, cognata di IV AN e compagna di IV AR, in quanto ritenuto provento del reato di riciclaggio, essendo stato acquistato il 3 ottobre 2023 con il ricavo di un delitto contro il patrimonio commesso nella notte del 24 settembre 2023. Dal tenore del provvedimento e della richiesta del pubblico ministero emerge che gli odierni ricorrenti risultano indagati in un procedimento nell'ambito del quale sono stati disposti sequestri di diverse somme di denaro, in particolare 19.500 C rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione di IV AN e di quasi 200.000 C rinvenuti nella abitazione di AF IT, nonché di alcuni auto e motoveicoli e di un anello. L'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame oggetto del presente procedimento si riferiva al decreto dell'Il marzo 2024 con cui è stato convalidato il sequestro preventivo di un anello in oro, 2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso, con atto congiunto sottoscritto dal comune di difensore di fiducia, tutti i soggetti indicati in intestazione e indagati a vario titolo nell'ambito del medesimo procedimento per diversi reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 321, 125 comma tre cod.proc.pen. e 648 bis cod.pen. in relazione al fumus commissi delicti e per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive circa l'omessa individuazione del delitto presupposto del reato di riciclaggio. Secondo i ricorrenti il Tribunale del riesame non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali affermati in tema di riciclaggio in quanto nella ordinanza impugnata non risulta individuato il reato presupposto, mentre questa Corte di legittimità ha affermato che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio senza che si sia verificata l'esistenza di un delitto presupposto;
inoltre il provvedimento impugnato non ha fornito indicazioni circa le ragioni di esclusione della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis codice penale. 2.2 Violazione degli artt. 360 e 125 cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive circa l'inutilizzabilità dei dati estrapolati dal telefono cellulare di IT senza le garanzie prescritte dall'art. 360 cod.proc.pen..II ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo superato la specifica censura difensiva con cui si denunciava la inutilizzabilità dei dati ricavati in violazione delle forme previste dall'articolo 360 cod.proc.pen. così omettendo ogni motivazione. 2.3 Violazione degli articoli 512 bis e 648 bis cod.pen. e mancanza assoluta di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive con cui si evidenziava la o impossibilità che le condotte di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni possano concorrere in ragione della clausola di riserva contenuta nell'art. 512 bis codice penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile sotto diversi profili. Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. Inoltre giova ricordare che presupposto necessario e sufficiente per disporre una misura cautelare reale è il fumus del reato ipotizzato, nel caso di specie il riciclaggio, e non sono necessari gravi indizi di colpevolezza. Infine non va trascurato che il ricorso avverso un provvedimento di sequestro può essere proposto dall'indagato e da chi ha la possibilità di ottenere la restituzione del bene oggetto del sequestro, altrimenti l'impugnazione risulta carente di interesse. 1.1 Ciò posto va osservato che il Tribunale con articolata ed esaustiva motivazione ha rilevato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla consumazione da parte di IT e IV di un reato contro il patrimonio nella notte del 24 settembre 2023 che avrebbe procurato un ingente profitto ad entrambi, i quali nei mesi successivi hanno effettuato reiterati acquisti di beni mobili di pregio e dal valore ingente, a volte intestandoli a propri familiari. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la motivazione resa dal Tribunale in ordine al reato presupposto del riciclaggio non può certamente ritenersi carente e apparente, in quanto ha evidenziato gli elementi indiziari che dimostrano l'esecuzione di un delitto che ha cagionato proventi consistenti e le condotte successive degli indagati che palesano la loro disponibilità di denaro. Il ricorso non si confronta con detta motivazione e reitera la censura già dedotta e respinta dal Tribunale limitandosi ad osservare che non ricorre la prova della commissione del delitto presupposto del riciclaggio;
così facendo incorre anche nel vizio di genericità. 1.2 La seconda censura, relativa all'utilizzabilità del compendio costituto dai messaggi telefonici, non è stata dedotta con la memoria che illustrava i motivi di riesame, sicchè non può essere formulata per la prima volta in questa sede e il ricorrente non può dolersi dell'omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame. La doglianza è comunque manifestamente infondata poiché il ricorso lamenta la violazione dell'art. 360 cod.proc.pen. che si riferisce agli accertamenti irripetibili, mentre l'acquisizione dei messaggi whattsapp certamente non rientra nell'ambito applicativo di detta norma. La giurisprudenza di legittimità, facendo tesoro delle precise indicazioni della Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2023, ha abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp (i messaggi di posta elettronica e la messagistica istantanea) devono considerarsi alla stregua di documenti, e ha affermato il principio che i messaggi s di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente) (Sez. 2 , n. 25549 del 15/05/2024 Rv. 286467 - 01). Il motivo di ricorso è stato dedotto in modo generico ed errato e non supera il vaglio di a mm issi bilità. 1.3 Anche il terzo motivo non è stato formulato con la memoria depositata nell'udienza di riesame e pertanto non può essere dedotto per la prima volta in questa sede. Va comunque rilevato che la censura risulta del tutto eccentrica rispetto all'oggetto del sequestro di cui si era chiesto il riesame, e cioè un anello d'oro rinvenuto nella disponibilità di MA EL. Ed infatti l'imputazione di intestazione fittizia si riferisce ad alcuni veicoli che sono stati acquistati da soggetti familiari degli indagati che non li detenevano e che risultavano meri proprietari formali, al fine di coprire la effettiva disponibilità da parte dei loro congiunti, e non riguarda l'anello del cui sequestro si tratta nel presente giudizio, che sarebbe stato acquistato con i proventi del delitto contro il patrimonio. Il motivo è in effetti così generico da non indicare neppure a quali beni si riferisca la presunta coincidenza di contestazione, ex artt.512 bis e 648 bis cod.pen., e non consente al collegio di individuare l'oggetto e le ragioni poste sostegno della censura. In conclusione il motivo è generico e inconducente. Infine va osservato che il ricorso è proposto, oltre che dalla MA , da soggetti del tutto disinteressati alle sorti dell'anello, che risultano indagati in ordine ad altre condotte emerse nell'ambito del procedimento e che, pertanto, non risultano legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame. Per tutte queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene di determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente AR EL EL IO ER
udita la relazione svolta dal Consigliere MA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI LD che ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Trani. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trani ha respinto l'istanza di riesame proposta congiuntamente dagli odierni ricorrenti e ha confermato per l'effetto il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trani I'll Marzo Penale Sent. Sez. 2 Num. 39753 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MA DANIELA Data Udienza: 13/09/2024 2024, avente ad oggetto un anello d'oro rinvenuto nella disponibilità di MA EL, cognata di IV AN e compagna di IV AR, in quanto ritenuto provento del reato di riciclaggio, essendo stato acquistato il 3 ottobre 2023 con il ricavo di un delitto contro il patrimonio commesso nella notte del 24 settembre 2023. Dal tenore del provvedimento e della richiesta del pubblico ministero emerge che gli odierni ricorrenti risultano indagati in un procedimento nell'ambito del quale sono stati disposti sequestri di diverse somme di denaro, in particolare 19.500 C rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione di IV AN e di quasi 200.000 C rinvenuti nella abitazione di AF IT, nonché di alcuni auto e motoveicoli e di un anello. L'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame oggetto del presente procedimento si riferiva al decreto dell'Il marzo 2024 con cui è stato convalidato il sequestro preventivo di un anello in oro, 2. Avverso detta ordinanza propongono ricorso, con atto congiunto sottoscritto dal comune di difensore di fiducia, tutti i soggetti indicati in intestazione e indagati a vario titolo nell'ambito del medesimo procedimento per diversi reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 321, 125 comma tre cod.proc.pen. e 648 bis cod.pen. in relazione al fumus commissi delicti e per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive circa l'omessa individuazione del delitto presupposto del reato di riciclaggio. Secondo i ricorrenti il Tribunale del riesame non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali affermati in tema di riciclaggio in quanto nella ordinanza impugnata non risulta individuato il reato presupposto, mentre questa Corte di legittimità ha affermato che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio senza che si sia verificata l'esistenza di un delitto presupposto;
inoltre il provvedimento impugnato non ha fornito indicazioni circa le ragioni di esclusione della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis codice penale. 2.2 Violazione degli artt. 360 e 125 cod.proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive circa l'inutilizzabilità dei dati estrapolati dal telefono cellulare di IT senza le garanzie prescritte dall'art. 360 cod.proc.pen..II ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non ha in alcun modo superato la specifica censura difensiva con cui si denunciava la inutilizzabilità dei dati ricavati in violazione delle forme previste dall'articolo 360 cod.proc.pen. così omettendo ogni motivazione. 2.3 Violazione degli articoli 512 bis e 648 bis cod.pen. e mancanza assoluta di motivazione in ordine alle specifiche doglianze difensive con cui si evidenziava la o impossibilità che le condotte di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni possano concorrere in ragione della clausola di riserva contenuta nell'art. 512 bis codice penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile sotto diversi profili. Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. Inoltre giova ricordare che presupposto necessario e sufficiente per disporre una misura cautelare reale è il fumus del reato ipotizzato, nel caso di specie il riciclaggio, e non sono necessari gravi indizi di colpevolezza. Infine non va trascurato che il ricorso avverso un provvedimento di sequestro può essere proposto dall'indagato e da chi ha la possibilità di ottenere la restituzione del bene oggetto del sequestro, altrimenti l'impugnazione risulta carente di interesse. 1.1 Ciò posto va osservato che il Tribunale con articolata ed esaustiva motivazione ha rilevato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla consumazione da parte di IT e IV di un reato contro il patrimonio nella notte del 24 settembre 2023 che avrebbe procurato un ingente profitto ad entrambi, i quali nei mesi successivi hanno effettuato reiterati acquisti di beni mobili di pregio e dal valore ingente, a volte intestandoli a propri familiari. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la motivazione resa dal Tribunale in ordine al reato presupposto del riciclaggio non può certamente ritenersi carente e apparente, in quanto ha evidenziato gli elementi indiziari che dimostrano l'esecuzione di un delitto che ha cagionato proventi consistenti e le condotte successive degli indagati che palesano la loro disponibilità di denaro. Il ricorso non si confronta con detta motivazione e reitera la censura già dedotta e respinta dal Tribunale limitandosi ad osservare che non ricorre la prova della commissione del delitto presupposto del riciclaggio;
così facendo incorre anche nel vizio di genericità. 1.2 La seconda censura, relativa all'utilizzabilità del compendio costituto dai messaggi telefonici, non è stata dedotta con la memoria che illustrava i motivi di riesame, sicchè non può essere formulata per la prima volta in questa sede e il ricorrente non può dolersi dell'omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame. La doglianza è comunque manifestamente infondata poiché il ricorso lamenta la violazione dell'art. 360 cod.proc.pen. che si riferisce agli accertamenti irripetibili, mentre l'acquisizione dei messaggi whattsapp certamente non rientra nell'ambito applicativo di detta norma. La giurisprudenza di legittimità, facendo tesoro delle precise indicazioni della Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2023, ha abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp (i messaggi di posta elettronica e la messagistica istantanea) devono considerarsi alla stregua di documenti, e ha affermato il principio che i messaggi s di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente) (Sez. 2 , n. 25549 del 15/05/2024 Rv. 286467 - 01). Il motivo di ricorso è stato dedotto in modo generico ed errato e non supera il vaglio di a mm issi bilità. 1.3 Anche il terzo motivo non è stato formulato con la memoria depositata nell'udienza di riesame e pertanto non può essere dedotto per la prima volta in questa sede. Va comunque rilevato che la censura risulta del tutto eccentrica rispetto all'oggetto del sequestro di cui si era chiesto il riesame, e cioè un anello d'oro rinvenuto nella disponibilità di MA EL. Ed infatti l'imputazione di intestazione fittizia si riferisce ad alcuni veicoli che sono stati acquistati da soggetti familiari degli indagati che non li detenevano e che risultavano meri proprietari formali, al fine di coprire la effettiva disponibilità da parte dei loro congiunti, e non riguarda l'anello del cui sequestro si tratta nel presente giudizio, che sarebbe stato acquistato con i proventi del delitto contro il patrimonio. Il motivo è in effetti così generico da non indicare neppure a quali beni si riferisca la presunta coincidenza di contestazione, ex artt.512 bis e 648 bis cod.pen., e non consente al collegio di individuare l'oggetto e le ragioni poste sostegno della censura. In conclusione il motivo è generico e inconducente. Infine va osservato che il ricorso è proposto, oltre che dalla MA , da soggetti del tutto disinteressati alle sorti dell'anello, che risultano indagati in ordine ad altre condotte emerse nell'ambito del procedimento e che, pertanto, non risultano legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame. Per tutte queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene di determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente AR EL EL IO ER