TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3878/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr.ssa GI LO Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. CO OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, riservata in decisione con provvedimento dell'1.10.2025 all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco M. Parte_1 C.F._1
BO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, C.F._2
Piazza Castello, 12, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._3
OD (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, C.F._4
Piazza delle Biade, 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella CP_2 C.F._5
MI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Este (Pd), C.F._6 via Principe Umberto, 31 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- convenuta -
e pagina 1 di 20 (C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. ) e Controparte_4 C.F._7 Controparte_5 C.F._8 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Schio (Vi), via Lago di Lugano, 27 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- terza chiamata -
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. dell'1.10.2025 si riscontrava il deposito delle note del 30.9.2025, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“1) confermata l'adesione di tutte le parti al progetto divisionale n.1 procedersi in conformità alla divisione;
2) accertato e dichiarato che , per quanto attiene alla prima TU redatta dall'ing. Parte_1 Per_1
, ha pagato la metà delle spese versando, per i rapporti interni, la quota di 1/3 di sua spettanza e
[...] metà della stessa quota di spettanza di , come risulta dall'all.“A”, disporsi lo scomputo CP_2
/ compensazione del credito per spese di TU verso , da quanto dovrà CP_2 Parte_1 versare alla stessa dovrà a titolo di conguaglio previsto nel progetto divisionale condiviso. (ALL. A –
PAGAMENTI TU E PARCELLA EMESSA).
3) spese e competenze di causa rifuse”
Si riscontrava il deposito delle note del 26.9.2025, in cui la convenuta così precisava Controparte_1 le conclusioni:
“
1. Alla luce della sentenza non definitiva nr. 1009/2024 pubblicata in data 13.05.2024, disporsi la divisione della comunione ereditaria, prendendo atto di come all'udienza del 18.09.2025 tutte le parti abbiano espresso la preferenza per il progetto divisionale nr. 1) di cui alla perizia di stima depositata dal TU ing. . Persona_2
2. Accertato e dichiarato che ha provveduto al saldo, in tutto o in parte, anche della Controparte_1 quota parte di competenza della sorella delle spese liquidate di TU, scomputare dette CP_2 somme dal conguaglio dovuto a alla luce del progetto divisionale nr. 1) ed accertare la CP_2 differenza in avere.
3. Spese e competenze di lite interamente rifuse.
4. Spese di TU e di divisione pro quota.”
Si riscontrava il deposito delle note del 29.9.2025, in cui la convenuta così precisava le CP_2 conclusioni:
pagina 2 di 20 “1) disporsi la divisione della comunione ereditaria tra le parti, prendendo atto della concorde volontà espressa dalla stesse all'udienza del 18.09.2025 di preferenza del progetto divisionale n. 1 di cui alla perizia del C.T.U. Ing. ; Persona_2
2) spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi;
3) si chiede che la causa venga rimessa al Collegio ai fini della decisone, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica nulla opponendo alla riduzione dei termini stessi.”
Si riscontrava il deposito delle note del 29.9.2025, in cui così precisava le Controparte_3 conclusioni:
“1) disporsi la divisione della comunione ereditaria secondo il progetto divisionale n. 1 di cui alla perizia di stima del TU Ing. , progetto risultato preferito da tutte le parti in causa Persona_1 all'udienza dello scorso 18.09.2025;
2) disporsi, in applicazione dell'art. 2825 cc, che gli effetti delle iscrizioni ipotecarie eseguite a favore di contro (note di iscrizioni ipotecarie Rg n. 21713, Rp n. 3579 del Controparte_3 Parte_1
03.10.2019 e Rg n. 7407, Rp n. 1020 del 08.04.2024) si producano nei confronti dei beni e/o delle somme di denaro e/o dei conguagli che verranno assegnati/attribuiti alla SI.ra ; Parte_1
3) nell'ipotesi in cui a vengano attribuite somme di danaro in luogo di beni in natura e/o Parte_1 conguagli in danaro, disporsi che tutte dette somme vengano corrisposte dagli obbligati/onerati direttamente in favore di fino alla concorrenza dei crediti ipotecari;
Controparte_3
4) in ogni caso, spese e competenze di causa rifuse.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza parziale n. 1009/2024 del 9.5.2024, pubblicata il 13.5.2024, il Tribunale così provvedeva:
“i) rigetta le domande attoree, dirette ad accertare che nella comunione ereditaria sono inclusi i mobili
e gli arredi siti nell'immobile ubicato in LA (Vi), via Palladio, 57;
ii) rigetta la domanda attorea di “ordinarsi a e a di rendere il conto CP_2 Controparte_1 della gestione dei beni ereditari, anche dell'immobile di cui s'è chiesto il sequestro giudiziario, al fine di formare lo stato attivo e passivo dell'eredità, con condanna delle coeredi alla corresponsione nei confronti dell'attrice delle somme dovute per la gestione dei medesimi beni, con interessi dalla data di apertura della successione”;
iii) accerta e dichiara che ha sostenuto spese in dipendenza dei rapporti di comunione CP_2 per € 5.828,81, che gli eredi devono imputare pro quota ex art. 724, co. 2 c.c.; iv) accerta e dichiara l'obbligo di di collazione per imputazione degli immobili Controparte_1
pagina 3 di 20 donati da con atto del 14.4.2008 a rogito notaio rep. 16922 rac. 3121, siti in CP_6 Per_3
LA (Vi) e così censiti al C.F. di detto Comune: foglio 14, part. 487, sub 5, 6, 7 e 8;
v) accerta e dichiara l'obbligo di di collazione per imputazione degli immobili donati CP_2 da con atto del 14.4.2008 a rogito notaio rep. 16922 rac. 3121, siti in LA CP_6 Per_3
(Vi) e così censiti al C.F. di detto Comune: foglio 14, part. 487 sub. 11, sub. 12, sub. 13, sub. 14 e sub.
10; vi) rigetta la domanda attorea di cui al n. 1) delle conclusioni riportate in epigrafe;
vii) dichiara la falsità della scrittura prodotta da entrambe le convenute sub. doc. 2, perché costituente abusivo riempimento di foglio firmato in bianco da;
Parte_1 viii) ordina conseguentemente, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., che a cura del Cancelliere sia fatta menzione della qui dichiarata falsità dell'atto sull'originale del documento, in esito al passaggio al giudicato della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 675, co. 2 c.p.p. ix) accerta e dichiara che con la compravendita rep. 16.923 e racc.
3.122 del 14.4.2008
[...] ha indirettamente donato alla figlia la differenza di valore dell'usufrutto, per € CP_7 Parte_1
99.541,40 e conseguentemente accerta e dichiara l'obbligo di di collazione del predetto Parte_1 importo, ex art. 751 c.c.;
x) accerta e dichiara che la sottoscrizione apposta alla scrittura prodotta da parte sub. CP_2 doc. 1 appartiene alla mano di Controparte_7 xi) rigetta la domanda attorea di cui al n. 2) delle conclusioni riportate in epigrafe;
xii) rimette sul ruolo la causa, per procedersi, previe le operazioni di stima, alla divisione della comunione ereditaria, riservando la pronuncia delle spese di giudizio alla sentenza definitiva.”
Con separata ordinanza in pari data veniva quindi nominato il TU, Ing. cui Persona_2 veniva conferito il seguente incarico:
“il C.T.U., esaminati gli atti di causa e il contenuto della sentenza parziale e previo accesso ed esame dello stato dei luoghi, acquisita eventualmente presso i pubblici uffici la documentazione strettamente necessaria e connessa agli elementi già dedotti/documenti già depositati dalle parti, avvalendosi se ritenuto necessario di Ausiliario specializzato al fine della stima dei gioielli e dei titoli azionari, con nominativo da comunicarsi all'udienza di giuramento dinnanzi al Relatore, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.:
1) determini il valore, all'attualità e all'apertura delle successioni di e CP_6 Controparte_7 del compendio ereditario, costituito: (A) dai seguenti immobili: (i) fabbricato sito in EC ME
(C.F. foglio 18, mapp. 1937) (ii) fabbricato sito CO (fg. 10, mapp. 268, sub. 1, mapp. 439, sub. 1
e mapp. 629) (ii) 1/2 del terreno sito in NO (C.F. foglio 6, mapp. 321); B) saldo dei c.c. n. (i) pagina 4 di 20 213072 cointestato ai de cuius e (ii) del c.c. n. 101786 al momento della morte della de cuius;
C) i seguenti valori mobiliari: deposito titoli n. 00/97 e 5 azioni della Cassa Rurale e Artigiana di
LA; (D) gioielli in sequestro;
2) in particolare, quanto agli immobili:
i) descriva gli immobili da dividere dandone rappresentazione grafica e fotografica, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico;
ii) acquisisca l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi vent'anni, verificando la titolarità degli immobili e la provenienza ed accertando se vi siano creditori iscritti o altri comproprietari oltre agli attori;
iii) acquisisca i titoli abilitativi di cui all'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 (permesso a costruire/permesso in sanatoria) o, a seconda del caso di cui all'art. 40 l. 47/1985 (licenza o concessione ad edificare o concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 o stessa legge) o verifichi se sussistono le condizioni per la dichiarazione sostitutiva ex art. 4, l. 15/1968, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; iv) rilevi se gli immobili oggetto di causa presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e d.p.r. 380/2001;
v) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili (art. 29, co. 1bis, l- 52/1985); in caso sussistano difformità o abusi, precisi se si tratti di difformità insanabili;
in caso di abusi minori, indichi le spese di sanatoria;
vi) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità; vii) nello stimare i beni, sia all'attualità, sia al momento dell'apertura della successione, faccia riferimento al valore di mercato, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;
3) determini il valore, al momento dell'apertura della successione di , (i) degli immobili CP_6 che è tenuta a collazionare per imputazione (punto iv del dispositivo della sentenza) e Controparte_1
(ii) degli immobili che è tenuta a collazionare per imputazione (punto v del dispositivo CP_2 della sentenza), in entrambi i casi deducendo a favore dei donatari le migliorie e spese straordinarie realizzate sugli immobili tra il momento della loro donazione e l'apertura delle successioni;
4) predisponga quindi uno o più progetti divisionali;
a tal fine il TU dovrà:
(i) previamente, imputare alle quote delle eredi, considerando i valori dei beni al momento dell'apertura della successione (a) il valore degli immobili donati a e , per come CP_1 CP_2 determinato in risposta al quesito sub. 3), (b) la somma di € 99.541,40, che è tenuta a Parte_1 collazionare (dispositivo sentenza, punto ix); c) le spese sostenute da in dipendenza dei CP_2
pagina 5 di 20 rapporti di comunione, per € 5.828,81 (dispositivo sentenza, punto iii), applicando il sistema dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.,
(ii) determinare, all'esito delle predette operazioni, quale sia la consistenza della residua massa ereditaria da dividere e il suo valore attuale;
(iii) predisporre quindi il progetto divisionale dei beni residui all'esito di imputazione e prelevamenti, con eventuali conguagli in denaro”
Per conferimento incarico/giuramento del TU veniva fissata l'udienza dell'11.6.2024; nelle more
, rimasta contumace a seguito della morte del difensore e rituale riassunzione del CP_2 giudizio dalle altre parti, si costituiva tramite nuovo difensore. Prestato il giuramento dall'Ing. Per_1
questi depositava la relazione il 16.1.2025, articolando tre progetti divisionali. All'udienza per
[...] esame della TU, fissata per il 28.1.2025 difensore attoreo e di si riportavano alle CP_2 osservazioni del CTP e chiedevano chiamarsi a chiarimenti il TU.
Il GI chiedeva alle parti se avessero provveduto a trascrivere la domanda di divisione, constando in base alla TU una iscrizione di ipoteca nel 2023 sull'immobile censito al Fg. 10 map. 268 sub. 1; i difensori chiedevano termine per verificare e il Giudice rinviava, sia per riacquisire dal TU il fascicolo cartaceo, sia per esame della questione, al 12.2.2025.
A detta udienza, prodotta dal difensore attoreo la nota di trascrizione della domanda, il GI rilevava che non constasse che la stessa risultasse trascritta, tra l'altro, con riferimento a taluni beni oggetto di divisione (fabbricato censito al CF del Comune di Val Liona – CO (Vi) al Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1); i difensori chiedevano rinviarsi la causa ad altra udienza per svolgere un'analisi di dettaglio sui vari mappali, non potendosi escludere che nel corso degli anni gli stessi avessero assunto denominazioni diverse. La causa veniva rinviata al 4.3.2025.
A detta udienza i difensori davano atto che dopo verifiche era emerso che la trascrizione della domanda del 2017 aveva avuto ad oggetto solo taluni dei beni oggetto della domanda di divisione, rimettendosi sull'opportunità di integrare il contraddittorio. Il Giudice osservato “che, dall'esame degli atti, è emersa l'esistenza di creditori che vantano diritti reali di garanzia sui beni oggetto di causa (
[...]
), beni in relazione ai quali non risulta essere stata trascritta la domanda prima CP_3 dell'iscrizione dell'ipoteca;
considerato che
è opportuno che gli stessi partecipino al presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 1113, co. 3 c.c” ordinava ex art. 107 c.p.c. l'intervento di , Controparte_3 disponendone che l'attrice ne provvedesse alla chiamata, rinviando la causa al 24.6.2025.
Eseguita la chiamata, si costituiva con comparsa del 26.5.2025 evidenziando che Controparte_3
l'ipoteca risultava iscritta anche su altri mappali rispetto a quelli indicati dal TU e che questi non avesse dato atto di altre iscrizioni ipotecarie in favore di . All'udienza del 24.6.2025 il Giudice, CP_3
pagina 6 di 20 rilevato che la questione circa l'estensione delle ipoteche potesse dirsi risolta dalla produzione delle note di iscrizione da parte della chiamata, disponeva chiamarsi a chiarimenti il TU per l'udienza del
16.7.2025, su talune delle questioni sollevate dalle parti.
Comparso il TU, a detta udienza forniva i chiarimenti richiesti e all'esito la causa veniva rinviata per esame dei progetti divisionali al 18.9.2025. A detta udienza, discussi i progetti, le parti dichiaravano la preferenza per il primo progetto divisionale.
I difensori, tuttavia, davano atto che vi erano contestazioni in ordine al riparto delle spese di lite, tanto con riferimento alle domande decise con la sentenza parziale, quanto con riferimento all'ulteriore fase.
Ritenuto di non poter provvedere ex art. 789 c.p.c., la causa veniva rinviata per p.c. al 30.9.2025, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento adottato ai sensi della stessa disposizione, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il GI riservava di riferire al Collegio, trattenendo la causa in decisione, previa assegnazione di termini ridotti per conclusionali e di legge per repliche.
2. I beni oggetto di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti nella relazione di TU
del 16.1.2025, cui si rimanda per il dettaglio e che, in punto descrizione e individuazione Persona_1 dei beni, non è contestata dalle parti.
2.1. Trattasi anzitutto di vari immobili:
i) piena proprietà in capo a di un immobile ad uso residenziale con relativa autorimessa, CP_6 situato a CO, Comune di Val Liona (Vi) in via San Gaudenzio, 5 censito in Catasto Fabbricati del
Comune di Val Liona, con il seguente classamento:
- Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1,via San Gaudenzio, piano T-1°,Categoria A/3,Classe 3°, v. 4, R.C.
227.24 €.
- Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T ,Categoria C/6,Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 €.
Anche se nella relazione di TU non se ne dà atto, da un esame degli allegati e in particolare dall'ispezione catastale sub. 19 emerge che l'abitazione è identificata anche al foglio 10, mapp. 439, sub. 3.
I beni risultano accessibili da una stradina bianca gravata da servitù di passaggio in favore degli stessi e attraverso una corte comune, m.n. 267.
Il TU ne ha stimato il valore all'attualità in € 31.311,00, all'apertura della successione in € 33.120.20;
ii) piena proprietà in capo a di un terreno sempre in CO, della superficie di ca. CP_6
704 mq. Trattasi di un terreno esposto a sud-ovest, in leggera pendenza, attualmente abbandonato e inaccessibile, nelle vicinanze del primo immobile, così censito al C.T.:
Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 € pagina 7 di 20 Per un valore stimato all'attualità dal TU in € 2.720,00, all'apertura della successione in € 3.323,00;
iii) 1/2 della proprietà in capo a (l'altro 1/2 risultando di terzi) di un altro terreno sito in CP_6
NO (Vi), descritto dal TU come un “relitto stradale”, sito nell'abitato di NO alla fine di via
Mottarella Alta, così censito al C.T. di detto Comune: foglio 6, map. 321, sem. classe 2, 116 mq, R.D. 1.02 €, R.A. 0.54 €
Il TU (pag. 10) ha concluso trattarsi di bene dal valore nullo, sia all'attualità, sia all'epoca dell'apertura della successione, perché pur avendo una superficie di 116 mq è un relitto stradale rimasto in proprietà ma destinato al passaggio pedonale e carraio a favore degli edifici di terzi censiti ai mapp.
320 e 194 (in relazione il TU ha osservato trattarsi di terreno gravato da servitù e a seguito della chiamata a chiarimenti ha dichiarato che, pur non essendo formalmente trascritta una servitù di passaggio, si tratta di terreno in cui insiste una strada d'accesso ad altri immobili, i cui proprietari pacificamente esercitano il passaggio da più di quarant'anni, sicché ha confermato trattarsi di bene dal valore nullo); iv) di un edificio sito in EC ME (Vi), in prossimità di Contrà Borga dei Martiri, così censito al
C.F. di detto Comune:
- Fg. 18 map 1937, Contrà Borga dei Martiri, piano T-1°, Categoria A/4,Classe 4°, v. 2.5, R.C. 125.24
€.
Trattasi di edificio abbandonato da tempo, completamente sommerso da vegetazione infestante, sviluppato su due piani, con un piano terra costituito da un locale ad uso deposito, così come quello al sottotetto, non collegati da scala interna, che allo stato può essere adibito unicamente a deposito.
Per un valore stimato all'attualità e anche all'apertura della successione dal TU in € 4.840,00.
2.2. La massa è composta poi dalle seguenti componenti mobiliari:
i) il saldo del c.c. 213072 acceso presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa cointestato ai due de cuius, pari ad € 3945,11 alla morte di , ad € 23.481,64 alla CP_2 morte della e ad € 22.431,40 all'attualità (ossia al 6 dicembre 2024, quando l'Istituto Bancario, CP_7 consultato dal TU, gli fece pervenire le informazioni sul saldo del conto);
ii) il saldo del c.c. n. 101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, intestato alla sola pari ad € 18.600,26 alla morte della de cuius, € 17.875,69 CP_7 all'attualità (nuovamente al 6.12.2024);
iii) 5 azioni dell'allora CR LA ,oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, intestate a avevano alla data del decesso un valore nominale di 25.80 € ed CP_6 attualmente dello stesso valore;
iv) gioielli in sequestro, meglio descritti nella relazione dell'ausiliario orafo (all. 18 alla TU) per un pagina 8 di 20 valore pari all'apertura delle successioni ad € 3800.00 €, all'attualità ad € 10.160,00.
Quanto al dossier titoli n. 00-97 contenente i titoli IT0004739428 CR BRENDOLA 11/01.07.2014
STEP-UP FGO cointestato ai due de cuius, dal valore di € 45.649,72 alla morte di , il TU ha CP_6 accertato che successivamente alla morte del de cuius i titoli sono stati liquidati e il corrispettivo, per €
22.188,24 versato sul cc. 00-101786 di cui sopra della € 23.000,00 sul c.c. 213072. CP_7
3. Il TU ha anzitutto stimato il valore dei beni oggetto di divisione, al momento dell'apertura della successione e all'attualità. Ha poi concluso per la libera commerciabilità dei beni, circostanza non contestata dalle parti, e per la loro non comoda divisibilità (isolatamente considerati) (TU, pagg. 14-
15) evidenziando altresì che su taluni dei beni risulta iscritta un'ipoteca, successivamente alla proposizione del presente giudizio. Sul punto si tornerà di seguito.
4. Il TU ha quindi stimato il valore, all'apertura delle successioni (entrambe apertesi nel 2014), degli immobili che per effetto della sentenza parziale e sono tenute a collazionare CP_1 CP_2 per imputazione (stimati rispettivamente in € 65.314,40 e € 112.820,93, osservando che le eventuali migliorie realizzate da tra donazione 2008 e morte dei de cuius- 2014 – non incidono sui CP_1 valori dei beni e che non ha eseguito migliorie significative, cfr. relazione, pagg. 16-18). CP_2
Il TU, in applicazione di quanto demandato dal Tribunale, ha, prima di redigere i progetti divisionali, proceduto alla collazione e alle relative imputazioni alle quote delle eredi, considerando i valori dei beni al momento dell'apertura delle successioni e quindi ha imputato alle rispettive eredi: (a) il valore degli immobili donati a e per come su determinato (b) la somma di € 99.541,40, che CP_1 CP_2
è tenuta a collazionare in forza del dispositivo della sentenza, parziale punto ix); c) le Parte_1 spese sostenute da in dipendenza dei rapporti di comunione, per € 5.828,81 (dispositivo CP_2 sentenza, punto iii), chiarendo che alla morte della de cuius il valore della massa ereditaria ammontasse ad € 437.273,98, per un valore di ciascuna quota di € 145.757,99.
Eseguite le imputazioni ha quindi determinato la residua quota spettante alle singole eredi, procedendo quindi, in base al valore venale all'attualità dei beni, a predisporre tre progetti divisionali, di cui per sintesi, in ragione dell'adesione mostrata dalle parti, si riporta solo il primo che prevede che:
a) a vengano assegnati (i) i gioielli in sequestro, (ii) le 5 azioni dell'allora CR LA, CP_1 oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa, (iii) il terreno sito in
CO, con un conguaglio a favore di di € 347,63; Pt_1
b) a (i) l'edificio in CO, sito in via San Gaudenzio, 5 (ii) € 11.833,32 (da prelevarsi dal CP_2 saldo dei c/c ancora indiviso);
c) a (i) l'edificio sito a EC ME - Contrà Borga dei Martiri;
(ii) € 28.473,77 (residui dal Pt_1 saldo del cc), oltre al conguaglio da . CP_1
pagina 9 di 20 5. I CTP di e avevano mosso dei rilievi circa le stime del TU, in particolare sui valori Pt_1 CP_2 dei beni da dividere ( e , non sulle modalità di imputazione, non reiterati negli scritti CP_2 Pt_1 conclusivi dalle parti e comunque superati dal TU, sia nella risposta alle osservazioni, sia a verbale dell'udienza di chiarimenti, con argomentazioni cui si rimanda e che questo Tribunale ritiene senz'altro di fare propri.
6. Deve altresì osservarsi che nel corso della TU è emerso che successivamente all'introduzione del giudizio (la domanda introduttiva risultava trascritta solo su taluni beni, cfr. nota, all. sub. 1 a nota di deposito attorea del 28.1.2025) , creditrice di , ha iscritto due ipoteche Controparte_3 Parte_1 sia su alcuni beni di piena proprietà di quest'ultima, non oggetto della domanda di divisione (tra cui i beni in relazione ai quali è stato accertata solo la sussistenza di un negotium mixtum e per cui si è proceduto a collazione del solo valore monetario), sia sulla quota dell'attrice di soli alcuni dei beni oggetto della domanda di divisione.
In particolare:
i) con ipoteca fondata su d.i., iscritta con nota presentazione n. 1 del 3.10.2019, rg 21713, reg. part. n.
3579, ha iscritto ipoteca per l'importo totale di € 30.000,00, tra l'altro: CP_3
a) sulla quota di 1/3 di , dei fabbricati siti in Val Liona, CO, fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, Pt_1 fg. 10, part. 439, sub.
3. via San Gaudenzio, piano T-1°,Categoria A/3; via San Gaudenzio, piano T-
1°,Categoria A/3,Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €, Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T
,Categoria C/6,Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 € e sul terreno sempre sito in CO, censito al Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 €
b) sulla quota di 1/3 di , dei fabbricati siti in EC ME, Fg. 18 map 1937, Contrà Borga dei Pt_1
Martiri, piano T-1, Categoria A/4,Classe 4°, v. 2.5 , R.C. 125.24 €.
ii) con ipoteca fondata su sentenza di condanna, iscritta con nota presentazione n. 7 dell'8.4.2024, rg
7407, reg. part. n. 1020, ha iscritto ipoteca per l'importo totale di € 50.000,00, tra l'altro: CP_3
a) sulla quota di 1/3 di , dei fabbricati siti in Val Liona, CO, fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, Pt_1 fg. 10, part. 439, sub.
3. via San Gaudenzio, piano T-1°,Categoria A/3,Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €;
Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T ,Categoria C/6,Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 € e sul terreno sempre sito in CO, censito al Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D.
1.27 €, R.A. 2.00 € (in questo caso l'ipoteca non risulta iscritta sull'immobile di EC).
La creditrice ipotecaria ha concluso come in epigrafe e in conclusionale (pagg. 5-6) ha dedotto che “
[…] a norma dell'art. 2825 c.c., gli effetti delle suddette iscrizioni ipotecarie (note di iscrizioni ipotecarie Rg n. 21713, Rp n. 3579 del 03.10.2019 per € 30.000,00 e Rg n. 7407, Rp n. 1020 del
08.04.2024 per € 50.000,00) si produrranno nei confronti dei beni, delle somme di denaro e dei pagina 10 di 20 conguagli assegnati/attribuiti alla SI.ra , vale a dire, oltre che sull'immobile sito in Parte_1
EC ME - Contrà Borga dei Martiri (Fg. 18 – mapp. 1937, valore stimato dal TU € 4.840,00) già oggetto di iscrizione ipotecaria, altresì sulla somma di denaro di € 28.473,77 e sul conguaglio dovuto da di € 347,63. […]” chiedendo tra l'altro di prevedersi che il conguaglio Controparte_1 dovuto a sia versato direttamente al creditore ipotecario e che la somma di € 28.473,77, che in Pt_1 ragione del Progetto divisionale concordato tra le parti andrebbe assegnata a venga “vincolata al Pt_1 soddisfacimento dei crediti ipotecari di con conseguente obbligo di Banca delle Controparte_3
RE EN e/o degli istituiti di credito/finanziari o soggetti che dovessero detenere tali somme a corrisponderle/versarle direttamente a in luogo della SI.ra .”. Controparte_3 Parte_1
In conclusionale l'attrice ha dedotto che avrebbe duplicato l'iscrizione (posto che la sentenza CP_3 in virtù della quale è stata iscritta la seconda ipoteca avrebbe definito l'opposizione a d.i. in forza del quale fu iscritta la prima, sicché risulterebbe duplicata la somma capitale richiesta) riservandosi di chiedere in separata sede la riduzione.
7. Sotto un diverso profilo, e – che hanno insistito sulla richiesta di condanna alle spese Pt_1 CP_1 di lite delle sorelle – hanno rappresentato che si sarebbero fatte carico della quota di competenza di delle spese di TU eseguite in corso di causa e hanno chiesto la “compensazione” o CP_2 scomputarsi dette somme dal conguaglio dovuto da . CP_2
8. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Tanto premesso, dall'esame della TU emerge la non comoda divisibilità dei singoli beni che compongono la massa. Il TU ha redatto tre progetti divisionali;
le parti hanno concordemente optato per il primo progetto divisionale n.
1. Non v'è dunque ragione per discostarsi dalla volontà delle parti e deve disporsi in conformità lo scioglimento della comunione, con le seguenti precisazioni.
8.1. Anzitutto, anche se oggetto della comunione è anche l'1/2 della proprietà del terreno di NO
(Vi) già di proprietà di , il TU ha chiarito che detta quota ha valore pari a 0 (insistendo CP_6
pagina 11 di 20 su detto terreno una strada materialmente utilizzata per il passaggio verso proprietà limitrofe, sicché, al di là della sussistenza o meno di una formale servitù di passaggio, i proprietari si vedono esposti in ogni caso ad una causa di usucapione della medesima/non potrebbe in ogni modo godere del bene;
tali valutazioni, a seguito dei chiarimenti del TU, sono state condivise dalle parti).
Nessuno dei progetti divisionali previsti dal TU (incluso quello per cui le parti hanno concordemente optato) prevedeva l'assegnazione di detta quota all'una o all'altra erede, né nessuna delle ha CP_2 articolato richieste sulla stessa negli scritti conclusivi. Mediante l'adesione al progetto di divisione, la domanda di divisione della comunione, quanto a detto specifico bene, deve intendersi rinunciata
(sicché su tale quota, le parti rimarranno proprietarie indivise, salva la possibilità di risolvere, in separata sede, la comunione o avvalersi degli strumenti all'uopo previsti dall'ordinamento per dismettere la quota di cui risultano intestatarie).
8.2. In merito alle richieste di e di porre a carico del conguaglio previsto in favore di Pt_1 CP_1
quanto dalle stesse anticipato al TU per le relazioni in corso di causa, si rammenta che nel CP_2 procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti tesi a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie tra condividenti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1665 del 23/1/2017).
Tanto premesso, le spese relative alla prima TU (quella per cui è stato depositato l'elaborato in data
18.10.2023) non sono strettamente connesse alla divisione, perché detta TU si resa necessaria per vagliare la prospettazione delle convenute, circa l'esistenza di una donazione (poi accertata per effetto della sentenza parziale) anche in favore di Non trattandosi di spese della divisione non possono Pt_1 in ogni caso essere poste a carico della massa (sicché non potrebbero comunque influire su un diverso assetto dei conguagli/della ripartizione dei beni mobili); la loro ripartizione verrà comunque meglio chiarita nel liquidare le spese di lite.
Quanto alle spese per la seconda TU dell'Ing. essa era in effetti propedeutica alla Persona_1 divisione, sicché per esse la ripartizione (come meglio si vedrà in punto spese lite) opererà a carico delle parti per l'1/3 ciascuna. È poi documentato che ha anticipato la quota di per € CP_1 CP_2
1.367,50 (cfr. allegati alla note per l'udienza di p.c. del 30.9.2025).
Non può tuttavia scomputarsi detta somma da quanto spetta a in forza dell'assegno divisionale CP_2 previsto dalla proposta accettata dalle parti, per due ordini di ragioni: anzitutto, in forza della proposta divisionale accettata, deve versare un conguaglio a non a;
in secondo luogo, CP_2 Pt_1 CP_1 non è possibile garantire il rimborso scomputandolo dai saldi del cc direttamente assegnati a CP_2 perché in tal modo si altererebbe l'equilibrio della proposta accettata da tutte e tre le parti. Nondimeno, come si vedrà, il rimborso potrà essere comunque garantito, prevedendo una condanna accessoria, in pagina 12 di 20 sede di liquidazione delle spese di lite.
Non essendovi ragioni per alterare il progetto divisionale, a definizione della domanda di divisione alle tre sorelle dovranno essere assegnati i beni conformemente al primo progetto, cui hanno dato l'assenso e, dunque:
a) a vengano assegnati (i) i gioielli in sequestro, (ii) le 5 azioni dell'allora CR LA, CP_1 oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa, (iii) il terreno sito in
CO, con un conguaglio a favore di di € 347,63; Pt_1
b) a (i) l'edificio in CO, sito in via San Gaudenzio, 5 (ii) € 11.833,32 (da prelevarsi dal CP_2 saldo dei c/c ancora indiviso);
c) a (i) l'edificio sito a EC ME - Contrà Borga dei Martiri;
(ii) € 28.473,77 (residui dal Pt_1 saldo del cc), oltre al conguaglio da . CP_1
Ciò chiarito, il TU non ha meglio indicato a quali dei due conti correnti i cui saldi sono ricompresi nell'asse si riferiscono le somme da assegnare;
deve prevedersi che a le somme devono essere CP_2 assegnate dal c/c n. 101786 (dal saldo, pari al dicembre 2024 a 18.600,26), assegnandosi la differenza
(per € 6.766,94 = 18.600,26 – 11.833,32) a (cui in base al progetto divisionale spettano € Pt_1
28.473,77 e cui dunque va assegnato, per arrivare all'importo spettantele, integralmente il saldo del conto 213072 - pari, al dicembre 2024, a 22.431,40).
9. In definitiva, pertanto, le comunioni devono sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione dell'ipotesi divisionale n. 1, come da dispositivo.
10. Quanto alla posizione di , la sua chiamata si è resa opportuna per rendere opponibile la CP_3 divisione nei confronti di detto soggetto, ex art. 1113, p.c. c.c.; ciò perché la domanda di divisione non fu trascritta, da con riferimento a tutti i beni oggetto di divisione (ma unicamente su quelli donati Pt_1 alle sorelle, tuttavia collazionati per imputazione).
10.1. Anzitutto, quanto al destino delle ipoteche, si ricorda che“Ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art 2825 cod civ - deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, e risultato privo della facolta di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione.” (Cass. Sez. III, sent. n. 1062 del 17/2/1979).
Conseguentemente, giacché nel caso di specie la prima e la seconda ipoteca furono iscritte sulla quota di di tutti i beni in comunione (salvo quello in NO e salvo, per la seconda ipoteca, per quello Pt_1 in EC ME), a seguito dell'assegnazione alle altre sorelle dell'intera proprietà dei beni su cui risultano iscritte le ipoteche, sussistono le condizioni per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie pagina 13 di 20 eseguite, per detti beni, a carico della quota di , in riferimento a beni assegnati alle altre Parte_1 sorelle.
Più nello specifico, accertata e dichiarata l'intervenuta verificazione dei presupposti di legge, deve disporsi la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a carico della quota di e con Parte_1 riferimento ai beni assegnati alle sorelle;
deve dunque disporsi:
a) la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 21713 di Registro Generale e al n. 3579 di Registro particolare, presentazione n. 1 del 3/10/2019, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1 e al CT di detto Comune, foglio 10, part. 629;
b) la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 7407 di Registro Generale e al n. 1020 di Registro particolare, presentazione n. 7 dell'8/4/2024, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1.
L'ipoteca del 2019, iscritta anche con riferimento all'immobile di EC (assegnato a Pt_1 continuerà a produrre ex lege, ex art. 2825, co. 1 c.c., i suoi effetti sull'immobile assegnato all'attrice.
Quanto all'ipoteca del 2024, giacché la stessa risulta iscritta con riferimento alla quota di di beni Pt_1
– pure in comunione – diversi da quelli poi assegnatele (detta ipoteca, infatti, non fu iscritta sui beni in
EC) trova applicazione l'art. 2825 co. 2 c.c. che prevede il trasferimento dell'ipoteca sugli altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore in precedenza ipotecato
“purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima”.
Sarà dunque onere del creditore ipotecario, se lo riterrà opportuno e nei termini previsti dalla legge, procedere a richiedere una nuova iscrizione.
10.2. Nel costituirsi ha dedotto che “a norma dell'art. 2825 cc, gli effetti delle suddette CP_3 iscrizioni ipotecarie si produrranno nei confronti dei beni e/o delle somme di denaro e/o dei conguagli che verranno assegnati/attribuiti alla SI.ra .” (pag. 4). Parte_1
In conclusionale ha meglio sviluppato tale richiesta, chiedendo prevedersi che il conguaglio dovuto a sia versato direttamente a esso creditorie e di prevedersi che il saldo dei c/c spettante a Pt_1 Pt_1 venga vincolato al soddisfacimento dei crediti ipotecari, con obbligo per le Banche di corrispondere/versare i relativi importi direttamente a . Controparte_3
pagina 14 di 20 Tanto chiarito, ritiene il Tribunale non condivisibile l'assunto della terza chiamata, per cui ex art. 2825, co. 4 c.c. al creditore iscritto possa essere assegnata la somma dovuta a titolo di conguaglio al suo debitore da parte del condividente o le eventuali somme assegnate al primo.
Scopo della divisione (ordinaria) è unicamente lo scioglimento della comunione. La chiamata ex art. 1113 c.c. del creditore iscritto è unicamente tesa a rendere opponibile la divisione al creditore medesimo, e in tale sede il creditore si può limitare a vigilare lo svolgimento del procedimento divisionale, senza poteri dispositivi (Cass. Sez. II, sent. n. 19529 del 9/11/2012).
Essendo tali le finalità del giudizio di divisione, deve escludersi che nell'ambito dello stesso possano essere direttamente prevista, salva intesa tra le parti, l'assegnazione di somme (dovute al comunista/debitore, tanto a titolo di conguaglio, quanto quale parte della massa dividenda) al creditore ipotecario, presupponendo tale assegnazione anche una cognizione circa la sussistenza e consistenza del credito garantito, tipica della sede esecutiva.
A conferma di ciò militano varie considerazioni: l'assegnazione a seguito di esecuzione forzata presuppone la titolarità, in capo al debitore esecutato, del bene sottoposto ad esecuzione;
all'esito della divisione al dividente può essere assegnata una porzione di beni o una somma di denaro (peraltro con effetto retroattivo), ma la titolarità della proprietà si consolida solo al passaggio in giudicato della sentenza di divisione che può dunque costituire al più il presupposto per la (futura) azione esecutiva intrapresa dal creditore per il soddisfacimento coattivo del proprio credito.
In secondo luogo, in caso di contestazione sull'ammontare del credito spettante al creditore ipotecario
(contestazioni peraltro, ventilate da nella presente sede) le stesse non potrebbero essere Parte_1 risolte nell'ambito del procedimento di divisione, sia perché si rischierebbe diversamente di compromettere il diritto di difesa di debitore/creditore; sia perché, a voler ritenere ammissibile anche siffatta cognizione nell'ambito del giudizio di divisione, si costringerebbero gli altri condividenti
(estranei ai rapporti di debito) ad attendere la soluzione di una controversia che non li vede in alcun modo coinvolti.
Deve dunque concludersi che l'art. 2825, co 4 c.c. non consente dunque al creditore ipotecario, già nel giudizio divisorio, di farsi assegnare direttamente somme di denaro in suo favore, ma si limita a disciplinare una fattispecie di surrogazione reale assimilabile a quelle previste dall'art. 2742 e 2815 c.c.
In altri termini, giacché in caso di mancata assegnazione al debitore ipotecario dei beni immobili di cui era già comunista e su cui aveva iscritto ipoteca pro quota (o di altri beni, ex art. 2825, co. 2 c.c.) il creditore ipotecario verrebbe del tutto compromessa la garanzia del proprio credito, il legislatore ha previsto, con l'art. 2825 co. 4 c.c., che il creditore, già iscritto, possa far valere le proprie ragioni sulle somme dovute a titolo di conguaglio al suo debitore, prevedendo una prelazione legale sugli stessi pagina 15 di 20 determinata dalla data di iscrizione d'ipoteca.
Questo è un effetto della divisione discendente direttamente dalla legge ex art. 2825, co. 4 c.c., che non deve tuttavia essere accertato né dichiarato dal Giudice della divisione: spetterà direttamente al creditore avvalersi di detta prelazione, promuovendo le iniziative e azioni opportune nelle sedi naturali al soddisfacimento coattivo del credito.
Deve dunque essere dichiarata inammissibile, nella presente sede, la richiesta di di vedersi CP_3 assegnate/attribuite le somme spettanti a a titolo di conguaglio/ripartizione della massa. Parte_1
11. Nelle conclusioni rassegnate prima dell'emissione della sentenza 1009/2024, il 12.12.2023, l'attrice aveva chiesto “la conferma dei sequestri giudiziari disposti in corso di causa”, aventi ad oggetto i gioielli e l'immobile di via San Gaudenzio, 5 in CO (per cui, come meglio riassunto nella sentenza 1009/2024, erano stati nominati custodi – dei gioielli – e per l'immobile, dapprima CP_1
poi sostituita dalle altre sorelle). CP_2
Nella sentenza parziale si dava atto che deve osservarsi che i sequestri sarebbero permasti fino alla definizione del giudizio.
In questa sede va osservato che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento é stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia ( cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, sent. n. 14765 del 4/6/2008).
Per effetto della decisione (pur di carattere dichiarativo/retroattivo) i gioielli vengono assegnati a
, l'immobile di CO a sicché, definito il giudizio, il sequestro perderà efficacia al CP_1 CP_2 passaggio in giudicato della presente sentenza.
12. Quanto alle spese di lite questo giudizio, oltre alla domanda di divisione in senso stretto, ha avuto ad oggetto vari incidenti di cognizione, di cui deve essere ricapitolata la soccombenza.
12.1. è risultata soccombente (virtualmente) quanto alla domanda tesa ad accertare la Pt_1 donazione/la distrazione di somme di denaro dai c/c dei de cuius (punto 8.1. sentenza parziale), proposta contro entrambe le sorelle;
sulla domanda di invalidità/inefficacia/inopponibilità del vincolo ex art. 2645 ter c.c. istituito da su beni donati dal padre (punto 9 sentenza parziale); sulla CP_2 richiesta di ricomprendere nell'asse il camper della de cuius (diretta nei confronti di e per cui si CP_2
è reso necessario procedere a verificazione della scrittura, tramite TU grafologica).
Su richiesta dell'attrice sono stati disposti il sequestro dei gioielli (poi assegnati a ) e CP_1
pagina 16 di 20 dell'immobile di CO, via S. Gaudenzio (poi assegnato a originariamente nominata CP_2 custode giudiziario, che tuttavia con la sua condotta rese necessario la sostituzione con le sorelle che pur tuttavia sono risultate soccombenti quanto alla richiesta di rendiconto dell'immobile, cfr. sentenza parziale, punto 8.3).
è risultata vittoriosa sulla querela di falso, proposta incidentalmente, su documento prodotto dalle Pt_1 convenute e teso a confortare la richiesta delle stesse di ricomprendere tra le somme da sottoporre a collazione anche € 90.000,00 asseritamente donatigli dal padre (le convenute avevano prospettato, indistintamente, che il padre avesse donato a detta somma di denaro o comunque la sussistenza di Pt_1 un negotium mixtum cum donatione, come alla fine accertato dalla sentenza parziale, sicché quanto a detto profilo è risultata soccombente nei confronti di entrambe le sorelle). Pt_1
è risultata soccombente nella querela di falso, vittoriosa verso quanto alla CP_1 Pt_1 prospettazione del negotium, così come quest'ultima risulta vittoriosa verso anche circa CP_2 Pt_1 la questione del camper e del vincolo.
Emergendo dunque la soccombenza reciproca delle tre sorelle, con riferimento alle varie questioni oggetto degli incidenti di cognizione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le sorelle ex art. 92, co. 2 c.p.c., anche per i subprocedimenti cautelari di sequestro CP_2 giudiziario in corso di causa.
12.2. Quanto a , la stessa – vista la peculiare posizione processuale – non può dirsi CP_3 soccombente né vittoriosa nei confronti delle altre parti;
deve pertanto disporsi la compensazione delle spese, anche con riferimento alla terza chiamata.
13. Sussistono i presupposti per discostarsi dalla compensazione per talune delle TU eseguite in corso di causa.
13.1. Quanto alla TU grafologica, Dott.ssa le spese vanno poste nei rapporti interni tra le Per_4 parti definitivamente a carico di , ferma la responsabilità solidale delle sorelle Parte_1 CP_2 verso l'ausiliario, trattandosi di TU resasi necessaria in ragione della richiesta di di Parte_1 ricomprendere nella massa il camper, domanda disattesa.
13.2. Quanto ai compensi per il TU relativi alla prima consulenza (depositata il Persona_1
17.10.2023, liquidata con separato decreto del 10.11.2023), vanno poste nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di , ferma la responsabilità solidale delle parti verso l'ausiliario, Parte_1 trattandosi di TU resasi necessaria per vagliare la sussistenza di un negotium mixtum, su cui l'attrice è risultata soccombente.
Unitamente alla nota di p.c. parte ha allegato documentazione da cui emergerebbe che Controparte_1 avrebbe saldato al TU, parte delle somme dovute anche dalla sorella (per € 739,62), e ha CP_2
pagina 17 di 20 chiesto condannarsi la sorella al rimborso di detta spesa;
tuttavia, nei rapporti interni tra sorelle è al più
a dover rimborsare l'eccedenza versata al TU;
nulla può essere disposto poiché non Pt_1 CP_1 ha tuttavia articolato, in questa sede, analoga domanda verso Pt_1
13.3. Quanto ai compensi per il TU relativi alla seconda consulenza (depositata il Persona_1
16.1.2025, liquidata con separata decreto del 4.3.2025), vanno poste a carico delle tre nella CP_2 misura dell'1/3 ciascuna, ferma la responsabilità solidale delle verso l'ausiliario, trattandosi di CP_2
TU diretta alla divisione.
Giacché, come chiarito, ha poi documentato di aver anticipato la quota di per € CP_1 CP_2
1.367,50 (cfr. allegati alla note per l'udienza di p.c. del 30.9.2025), nei rapporti interni tra le parti quest'ultima deve essere condannata a rimborsare la spesa alla sorella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(I) in parziale accoglimento delle domande attoree e dei convenuti, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di e sugli immobili Val Liona, località CP_6 Controparte_7
CO (Vi) (così censiti al C.F. di detto Comune: Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, part. 439, sub. 3, via San Gaudenzio, piano T-1°, Categoria A/3, Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €.; Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T ,Categoria C/6, Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 € e al CT: Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 €) e in EC ME (Vi) (così censito al
CF di detto Comune: Fg. 18 map 1937, Contrà Borga dei Martiri, piano T-1, Categoria A/4,Classe 4°, v.
2.5 , R.C. 125.24 €) e dei seguenti beni mobili: il saldo del c.c. 213072 acceso presso la Banca delle
RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa cointestato ai due de cuius; il saldo del c.c. n.
101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa, intestato alla sola 5 azioni dell'allora CR LA, oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - CP_7
Società Cooperativa, intestate a;
i gioielli meglio descritti nella relazione dell'ausiliario CP_6 orafo (all. 18 alla TU dell'Ing. del 16.1.2025) e per l'effetto: Persona_1
1) assegna a : Parte_1
i) l'immobile sito in EC ME (Vi) e così censito al C.F. di detto Comune Fg. 18 map 1937,
Contrà Borga dei Martiri, piano T-1, Categoria A/4, Classe 4°, v. 2.5, R.C. 125.24 €;
ii) quanto residua del saldo del c.c. n. 101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo -
Società Cooperativa, intestato a a seguito dell'attribuzione delle somme assegnate a Controparte_7
, per € 6.766,94 ed il saldo del c.c. 213072 acceso presso la Banca delle RE EN CP_2
Credito Cooperativo - Società Cooperativa cointestato ai due de cuius; pagina 18 di 20 2) assegna a : Controparte_1
i) il terreno sito in Val Liona, Località CO (Vi) e così censito al C.T. del Comune di Val Liona Fg.
10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 €;
ii) i gioielli meglio descritti nella relazione dell'ausiliario orafo (all. 18 alla TU dell'Ing. Persona_1 del 16.1.2025);
iii) le 5 azioni dell'allora CR LA, oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, intestate a;
CP_6
3) assegna a : CP_2
i) gli immobili siti in Val Liona, Località CO (Vi), via San Gaudenzio n. 5 e così censiti al C.F. di detto Comune: Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, part. 439, sub. 3, via San Gaudenzio, piano T-
1°,Categoria A/3, Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €.; Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T
,Categoria C/6, Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 €:
ii) € 11.833,32 del saldo del c.c. n. 101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo -
Società Cooperativa, intestato a Controparte_7
4) dispone che l'assegnataria versi un conguaglio in denaro in favore di CP_2 Parte_1 pari ad € 347,63;
(II) ordina alla Conservatoria RR.II. di provvedere, sulla scorta del capo I, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(III) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza:
a) alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 21713 di Registro Generale e al n. 3579 di Registro particolare, presentazione n. 1 del 3/10/2019, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1 e al CT di detto Comune, foglio 10, part. 629;
b) alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 7407 di Registro Generale e al n. 1020 di Registro particolare, presentazione n. 7 dell'8/4/2024, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1.
(IV) dichiara inammissibili le domande di con cui è stato chiesto di disporsi Controparte_3
pagina 19 di 20 che tutte le somme spettanti a “vengano corrisposte dagli obbligati/onerati direttamente Parte_1 in favore di fino alla concorrenza dei crediti ipotecari”; Controparte_3
(V) dà atto della rinuncia delle parti alla domanda di divisione, nella parte in cui aveva ad oggetto anche l'1/2 della proprietà già di titolarità di del terreno in NO (Vi), così censito al CP_6
C.T. di detto Comune: foglio 6, map. 321, sem. classe 2, 116 mq, R.D. 1.02 €, R.A. 0.54 €;
(VI) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(VII) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese per la TU Parte_1
ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; Per_4 CP_2
(VIII) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese per il TU Parte_1 Per_1
(relative alla prima consulenza, depositata il 17.10.2023, liquidata con separato decreto del
[...]
10.11.2023), ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; CP_2
(IX) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico delle tre in solido (e, dunque, nella CP_2 misura dell'1/3 ciascuna) le spese per il TU (relative alla seconda consulenza, depositata Persona_1 il 16.1.2025, liquidata con separato decreto del 4.3.2025), ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; CP_2
(X) condanna a rimborsare a la somma da quest'ultima anticipata a CP_2 Controparte_1 saldo delle spese per la seconda TU , per € 1.367,50, oltre interessi al saggio ex art. 1284, Persona_1 co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al soddisfo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
CO OS
Il Presidente
GI LO
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr.ssa GI LO Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. CO OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, riservata in decisione con provvedimento dell'1.10.2025 all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco M. Parte_1 C.F._1
BO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, C.F._2
Piazza Castello, 12, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1 C.F._3
OD (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, C.F._4
Piazza delle Biade, 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella CP_2 C.F._5
MI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Este (Pd), C.F._6 via Principe Umberto, 31 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- convenuta -
e pagina 1 di 20 (C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. ) e Controparte_4 C.F._7 Controparte_5 C.F._8 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Schio (Vi), via Lago di Lugano, 27 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- terza chiamata -
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. dell'1.10.2025 si riscontrava il deposito delle note del 30.9.2025, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“1) confermata l'adesione di tutte le parti al progetto divisionale n.1 procedersi in conformità alla divisione;
2) accertato e dichiarato che , per quanto attiene alla prima TU redatta dall'ing. Parte_1 Per_1
, ha pagato la metà delle spese versando, per i rapporti interni, la quota di 1/3 di sua spettanza e
[...] metà della stessa quota di spettanza di , come risulta dall'all.“A”, disporsi lo scomputo CP_2
/ compensazione del credito per spese di TU verso , da quanto dovrà CP_2 Parte_1 versare alla stessa dovrà a titolo di conguaglio previsto nel progetto divisionale condiviso. (ALL. A –
PAGAMENTI TU E PARCELLA EMESSA).
3) spese e competenze di causa rifuse”
Si riscontrava il deposito delle note del 26.9.2025, in cui la convenuta così precisava Controparte_1 le conclusioni:
“
1. Alla luce della sentenza non definitiva nr. 1009/2024 pubblicata in data 13.05.2024, disporsi la divisione della comunione ereditaria, prendendo atto di come all'udienza del 18.09.2025 tutte le parti abbiano espresso la preferenza per il progetto divisionale nr. 1) di cui alla perizia di stima depositata dal TU ing. . Persona_2
2. Accertato e dichiarato che ha provveduto al saldo, in tutto o in parte, anche della Controparte_1 quota parte di competenza della sorella delle spese liquidate di TU, scomputare dette CP_2 somme dal conguaglio dovuto a alla luce del progetto divisionale nr. 1) ed accertare la CP_2 differenza in avere.
3. Spese e competenze di lite interamente rifuse.
4. Spese di TU e di divisione pro quota.”
Si riscontrava il deposito delle note del 29.9.2025, in cui la convenuta così precisava le CP_2 conclusioni:
pagina 2 di 20 “1) disporsi la divisione della comunione ereditaria tra le parti, prendendo atto della concorde volontà espressa dalla stesse all'udienza del 18.09.2025 di preferenza del progetto divisionale n. 1 di cui alla perizia del C.T.U. Ing. ; Persona_2
2) spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi;
3) si chiede che la causa venga rimessa al Collegio ai fini della decisone, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica nulla opponendo alla riduzione dei termini stessi.”
Si riscontrava il deposito delle note del 29.9.2025, in cui così precisava le Controparte_3 conclusioni:
“1) disporsi la divisione della comunione ereditaria secondo il progetto divisionale n. 1 di cui alla perizia di stima del TU Ing. , progetto risultato preferito da tutte le parti in causa Persona_1 all'udienza dello scorso 18.09.2025;
2) disporsi, in applicazione dell'art. 2825 cc, che gli effetti delle iscrizioni ipotecarie eseguite a favore di contro (note di iscrizioni ipotecarie Rg n. 21713, Rp n. 3579 del Controparte_3 Parte_1
03.10.2019 e Rg n. 7407, Rp n. 1020 del 08.04.2024) si producano nei confronti dei beni e/o delle somme di denaro e/o dei conguagli che verranno assegnati/attribuiti alla SI.ra ; Parte_1
3) nell'ipotesi in cui a vengano attribuite somme di danaro in luogo di beni in natura e/o Parte_1 conguagli in danaro, disporsi che tutte dette somme vengano corrisposte dagli obbligati/onerati direttamente in favore di fino alla concorrenza dei crediti ipotecari;
Controparte_3
4) in ogni caso, spese e competenze di causa rifuse.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza parziale n. 1009/2024 del 9.5.2024, pubblicata il 13.5.2024, il Tribunale così provvedeva:
“i) rigetta le domande attoree, dirette ad accertare che nella comunione ereditaria sono inclusi i mobili
e gli arredi siti nell'immobile ubicato in LA (Vi), via Palladio, 57;
ii) rigetta la domanda attorea di “ordinarsi a e a di rendere il conto CP_2 Controparte_1 della gestione dei beni ereditari, anche dell'immobile di cui s'è chiesto il sequestro giudiziario, al fine di formare lo stato attivo e passivo dell'eredità, con condanna delle coeredi alla corresponsione nei confronti dell'attrice delle somme dovute per la gestione dei medesimi beni, con interessi dalla data di apertura della successione”;
iii) accerta e dichiara che ha sostenuto spese in dipendenza dei rapporti di comunione CP_2 per € 5.828,81, che gli eredi devono imputare pro quota ex art. 724, co. 2 c.c.; iv) accerta e dichiara l'obbligo di di collazione per imputazione degli immobili Controparte_1
pagina 3 di 20 donati da con atto del 14.4.2008 a rogito notaio rep. 16922 rac. 3121, siti in CP_6 Per_3
LA (Vi) e così censiti al C.F. di detto Comune: foglio 14, part. 487, sub 5, 6, 7 e 8;
v) accerta e dichiara l'obbligo di di collazione per imputazione degli immobili donati CP_2 da con atto del 14.4.2008 a rogito notaio rep. 16922 rac. 3121, siti in LA CP_6 Per_3
(Vi) e così censiti al C.F. di detto Comune: foglio 14, part. 487 sub. 11, sub. 12, sub. 13, sub. 14 e sub.
10; vi) rigetta la domanda attorea di cui al n. 1) delle conclusioni riportate in epigrafe;
vii) dichiara la falsità della scrittura prodotta da entrambe le convenute sub. doc. 2, perché costituente abusivo riempimento di foglio firmato in bianco da;
Parte_1 viii) ordina conseguentemente, ai sensi degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., che a cura del Cancelliere sia fatta menzione della qui dichiarata falsità dell'atto sull'originale del documento, in esito al passaggio al giudicato della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 675, co. 2 c.p.p. ix) accerta e dichiara che con la compravendita rep. 16.923 e racc.
3.122 del 14.4.2008
[...] ha indirettamente donato alla figlia la differenza di valore dell'usufrutto, per € CP_7 Parte_1
99.541,40 e conseguentemente accerta e dichiara l'obbligo di di collazione del predetto Parte_1 importo, ex art. 751 c.c.;
x) accerta e dichiara che la sottoscrizione apposta alla scrittura prodotta da parte sub. CP_2 doc. 1 appartiene alla mano di Controparte_7 xi) rigetta la domanda attorea di cui al n. 2) delle conclusioni riportate in epigrafe;
xii) rimette sul ruolo la causa, per procedersi, previe le operazioni di stima, alla divisione della comunione ereditaria, riservando la pronuncia delle spese di giudizio alla sentenza definitiva.”
Con separata ordinanza in pari data veniva quindi nominato il TU, Ing. cui Persona_2 veniva conferito il seguente incarico:
“il C.T.U., esaminati gli atti di causa e il contenuto della sentenza parziale e previo accesso ed esame dello stato dei luoghi, acquisita eventualmente presso i pubblici uffici la documentazione strettamente necessaria e connessa agli elementi già dedotti/documenti già depositati dalle parti, avvalendosi se ritenuto necessario di Ausiliario specializzato al fine della stima dei gioielli e dei titoli azionari, con nominativo da comunicarsi all'udienza di giuramento dinnanzi al Relatore, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.:
1) determini il valore, all'attualità e all'apertura delle successioni di e CP_6 Controparte_7 del compendio ereditario, costituito: (A) dai seguenti immobili: (i) fabbricato sito in EC ME
(C.F. foglio 18, mapp. 1937) (ii) fabbricato sito CO (fg. 10, mapp. 268, sub. 1, mapp. 439, sub. 1
e mapp. 629) (ii) 1/2 del terreno sito in NO (C.F. foglio 6, mapp. 321); B) saldo dei c.c. n. (i) pagina 4 di 20 213072 cointestato ai de cuius e (ii) del c.c. n. 101786 al momento della morte della de cuius;
C) i seguenti valori mobiliari: deposito titoli n. 00/97 e 5 azioni della Cassa Rurale e Artigiana di
LA; (D) gioielli in sequestro;
2) in particolare, quanto agli immobili:
i) descriva gli immobili da dividere dandone rappresentazione grafica e fotografica, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico;
ii) acquisisca l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi vent'anni, verificando la titolarità degli immobili e la provenienza ed accertando se vi siano creditori iscritti o altri comproprietari oltre agli attori;
iii) acquisisca i titoli abilitativi di cui all'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 (permesso a costruire/permesso in sanatoria) o, a seconda del caso di cui all'art. 40 l. 47/1985 (licenza o concessione ad edificare o concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 o stessa legge) o verifichi se sussistono le condizioni per la dichiarazione sostitutiva ex art. 4, l. 15/1968, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; iv) rilevi se gli immobili oggetto di causa presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e d.p.r. 380/2001;
v) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili (art. 29, co. 1bis, l- 52/1985); in caso sussistano difformità o abusi, precisi se si tratti di difformità insanabili;
in caso di abusi minori, indichi le spese di sanatoria;
vi) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità; vii) nello stimare i beni, sia all'attualità, sia al momento dell'apertura della successione, faccia riferimento al valore di mercato, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;
3) determini il valore, al momento dell'apertura della successione di , (i) degli immobili CP_6 che è tenuta a collazionare per imputazione (punto iv del dispositivo della sentenza) e Controparte_1
(ii) degli immobili che è tenuta a collazionare per imputazione (punto v del dispositivo CP_2 della sentenza), in entrambi i casi deducendo a favore dei donatari le migliorie e spese straordinarie realizzate sugli immobili tra il momento della loro donazione e l'apertura delle successioni;
4) predisponga quindi uno o più progetti divisionali;
a tal fine il TU dovrà:
(i) previamente, imputare alle quote delle eredi, considerando i valori dei beni al momento dell'apertura della successione (a) il valore degli immobili donati a e , per come CP_1 CP_2 determinato in risposta al quesito sub. 3), (b) la somma di € 99.541,40, che è tenuta a Parte_1 collazionare (dispositivo sentenza, punto ix); c) le spese sostenute da in dipendenza dei CP_2
pagina 5 di 20 rapporti di comunione, per € 5.828,81 (dispositivo sentenza, punto iii), applicando il sistema dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.,
(ii) determinare, all'esito delle predette operazioni, quale sia la consistenza della residua massa ereditaria da dividere e il suo valore attuale;
(iii) predisporre quindi il progetto divisionale dei beni residui all'esito di imputazione e prelevamenti, con eventuali conguagli in denaro”
Per conferimento incarico/giuramento del TU veniva fissata l'udienza dell'11.6.2024; nelle more
, rimasta contumace a seguito della morte del difensore e rituale riassunzione del CP_2 giudizio dalle altre parti, si costituiva tramite nuovo difensore. Prestato il giuramento dall'Ing. Per_1
questi depositava la relazione il 16.1.2025, articolando tre progetti divisionali. All'udienza per
[...] esame della TU, fissata per il 28.1.2025 difensore attoreo e di si riportavano alle CP_2 osservazioni del CTP e chiedevano chiamarsi a chiarimenti il TU.
Il GI chiedeva alle parti se avessero provveduto a trascrivere la domanda di divisione, constando in base alla TU una iscrizione di ipoteca nel 2023 sull'immobile censito al Fg. 10 map. 268 sub. 1; i difensori chiedevano termine per verificare e il Giudice rinviava, sia per riacquisire dal TU il fascicolo cartaceo, sia per esame della questione, al 12.2.2025.
A detta udienza, prodotta dal difensore attoreo la nota di trascrizione della domanda, il GI rilevava che non constasse che la stessa risultasse trascritta, tra l'altro, con riferimento a taluni beni oggetto di divisione (fabbricato censito al CF del Comune di Val Liona – CO (Vi) al Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1); i difensori chiedevano rinviarsi la causa ad altra udienza per svolgere un'analisi di dettaglio sui vari mappali, non potendosi escludere che nel corso degli anni gli stessi avessero assunto denominazioni diverse. La causa veniva rinviata al 4.3.2025.
A detta udienza i difensori davano atto che dopo verifiche era emerso che la trascrizione della domanda del 2017 aveva avuto ad oggetto solo taluni dei beni oggetto della domanda di divisione, rimettendosi sull'opportunità di integrare il contraddittorio. Il Giudice osservato “che, dall'esame degli atti, è emersa l'esistenza di creditori che vantano diritti reali di garanzia sui beni oggetto di causa (
[...]
), beni in relazione ai quali non risulta essere stata trascritta la domanda prima CP_3 dell'iscrizione dell'ipoteca;
considerato che
è opportuno che gli stessi partecipino al presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 1113, co. 3 c.c” ordinava ex art. 107 c.p.c. l'intervento di , Controparte_3 disponendone che l'attrice ne provvedesse alla chiamata, rinviando la causa al 24.6.2025.
Eseguita la chiamata, si costituiva con comparsa del 26.5.2025 evidenziando che Controparte_3
l'ipoteca risultava iscritta anche su altri mappali rispetto a quelli indicati dal TU e che questi non avesse dato atto di altre iscrizioni ipotecarie in favore di . All'udienza del 24.6.2025 il Giudice, CP_3
pagina 6 di 20 rilevato che la questione circa l'estensione delle ipoteche potesse dirsi risolta dalla produzione delle note di iscrizione da parte della chiamata, disponeva chiamarsi a chiarimenti il TU per l'udienza del
16.7.2025, su talune delle questioni sollevate dalle parti.
Comparso il TU, a detta udienza forniva i chiarimenti richiesti e all'esito la causa veniva rinviata per esame dei progetti divisionali al 18.9.2025. A detta udienza, discussi i progetti, le parti dichiaravano la preferenza per il primo progetto divisionale.
I difensori, tuttavia, davano atto che vi erano contestazioni in ordine al riparto delle spese di lite, tanto con riferimento alle domande decise con la sentenza parziale, quanto con riferimento all'ulteriore fase.
Ritenuto di non poter provvedere ex art. 789 c.p.c., la causa veniva rinviata per p.c. al 30.9.2025, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento adottato ai sensi della stessa disposizione, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il GI riservava di riferire al Collegio, trattenendo la causa in decisione, previa assegnazione di termini ridotti per conclusionali e di legge per repliche.
2. I beni oggetto di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti nella relazione di TU
del 16.1.2025, cui si rimanda per il dettaglio e che, in punto descrizione e individuazione Persona_1 dei beni, non è contestata dalle parti.
2.1. Trattasi anzitutto di vari immobili:
i) piena proprietà in capo a di un immobile ad uso residenziale con relativa autorimessa, CP_6 situato a CO, Comune di Val Liona (Vi) in via San Gaudenzio, 5 censito in Catasto Fabbricati del
Comune di Val Liona, con il seguente classamento:
- Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1,via San Gaudenzio, piano T-1°,Categoria A/3,Classe 3°, v. 4, R.C.
227.24 €.
- Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T ,Categoria C/6,Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 €.
Anche se nella relazione di TU non se ne dà atto, da un esame degli allegati e in particolare dall'ispezione catastale sub. 19 emerge che l'abitazione è identificata anche al foglio 10, mapp. 439, sub. 3.
I beni risultano accessibili da una stradina bianca gravata da servitù di passaggio in favore degli stessi e attraverso una corte comune, m.n. 267.
Il TU ne ha stimato il valore all'attualità in € 31.311,00, all'apertura della successione in € 33.120.20;
ii) piena proprietà in capo a di un terreno sempre in CO, della superficie di ca. CP_6
704 mq. Trattasi di un terreno esposto a sud-ovest, in leggera pendenza, attualmente abbandonato e inaccessibile, nelle vicinanze del primo immobile, così censito al C.T.:
Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 € pagina 7 di 20 Per un valore stimato all'attualità dal TU in € 2.720,00, all'apertura della successione in € 3.323,00;
iii) 1/2 della proprietà in capo a (l'altro 1/2 risultando di terzi) di un altro terreno sito in CP_6
NO (Vi), descritto dal TU come un “relitto stradale”, sito nell'abitato di NO alla fine di via
Mottarella Alta, così censito al C.T. di detto Comune: foglio 6, map. 321, sem. classe 2, 116 mq, R.D. 1.02 €, R.A. 0.54 €
Il TU (pag. 10) ha concluso trattarsi di bene dal valore nullo, sia all'attualità, sia all'epoca dell'apertura della successione, perché pur avendo una superficie di 116 mq è un relitto stradale rimasto in proprietà ma destinato al passaggio pedonale e carraio a favore degli edifici di terzi censiti ai mapp.
320 e 194 (in relazione il TU ha osservato trattarsi di terreno gravato da servitù e a seguito della chiamata a chiarimenti ha dichiarato che, pur non essendo formalmente trascritta una servitù di passaggio, si tratta di terreno in cui insiste una strada d'accesso ad altri immobili, i cui proprietari pacificamente esercitano il passaggio da più di quarant'anni, sicché ha confermato trattarsi di bene dal valore nullo); iv) di un edificio sito in EC ME (Vi), in prossimità di Contrà Borga dei Martiri, così censito al
C.F. di detto Comune:
- Fg. 18 map 1937, Contrà Borga dei Martiri, piano T-1°, Categoria A/4,Classe 4°, v. 2.5, R.C. 125.24
€.
Trattasi di edificio abbandonato da tempo, completamente sommerso da vegetazione infestante, sviluppato su due piani, con un piano terra costituito da un locale ad uso deposito, così come quello al sottotetto, non collegati da scala interna, che allo stato può essere adibito unicamente a deposito.
Per un valore stimato all'attualità e anche all'apertura della successione dal TU in € 4.840,00.
2.2. La massa è composta poi dalle seguenti componenti mobiliari:
i) il saldo del c.c. 213072 acceso presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa cointestato ai due de cuius, pari ad € 3945,11 alla morte di , ad € 23.481,64 alla CP_2 morte della e ad € 22.431,40 all'attualità (ossia al 6 dicembre 2024, quando l'Istituto Bancario, CP_7 consultato dal TU, gli fece pervenire le informazioni sul saldo del conto);
ii) il saldo del c.c. n. 101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, intestato alla sola pari ad € 18.600,26 alla morte della de cuius, € 17.875,69 CP_7 all'attualità (nuovamente al 6.12.2024);
iii) 5 azioni dell'allora CR LA ,oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, intestate a avevano alla data del decesso un valore nominale di 25.80 € ed CP_6 attualmente dello stesso valore;
iv) gioielli in sequestro, meglio descritti nella relazione dell'ausiliario orafo (all. 18 alla TU) per un pagina 8 di 20 valore pari all'apertura delle successioni ad € 3800.00 €, all'attualità ad € 10.160,00.
Quanto al dossier titoli n. 00-97 contenente i titoli IT0004739428 CR BRENDOLA 11/01.07.2014
STEP-UP FGO cointestato ai due de cuius, dal valore di € 45.649,72 alla morte di , il TU ha CP_6 accertato che successivamente alla morte del de cuius i titoli sono stati liquidati e il corrispettivo, per €
22.188,24 versato sul cc. 00-101786 di cui sopra della € 23.000,00 sul c.c. 213072. CP_7
3. Il TU ha anzitutto stimato il valore dei beni oggetto di divisione, al momento dell'apertura della successione e all'attualità. Ha poi concluso per la libera commerciabilità dei beni, circostanza non contestata dalle parti, e per la loro non comoda divisibilità (isolatamente considerati) (TU, pagg. 14-
15) evidenziando altresì che su taluni dei beni risulta iscritta un'ipoteca, successivamente alla proposizione del presente giudizio. Sul punto si tornerà di seguito.
4. Il TU ha quindi stimato il valore, all'apertura delle successioni (entrambe apertesi nel 2014), degli immobili che per effetto della sentenza parziale e sono tenute a collazionare CP_1 CP_2 per imputazione (stimati rispettivamente in € 65.314,40 e € 112.820,93, osservando che le eventuali migliorie realizzate da tra donazione 2008 e morte dei de cuius- 2014 – non incidono sui CP_1 valori dei beni e che non ha eseguito migliorie significative, cfr. relazione, pagg. 16-18). CP_2
Il TU, in applicazione di quanto demandato dal Tribunale, ha, prima di redigere i progetti divisionali, proceduto alla collazione e alle relative imputazioni alle quote delle eredi, considerando i valori dei beni al momento dell'apertura delle successioni e quindi ha imputato alle rispettive eredi: (a) il valore degli immobili donati a e per come su determinato (b) la somma di € 99.541,40, che CP_1 CP_2
è tenuta a collazionare in forza del dispositivo della sentenza, parziale punto ix); c) le Parte_1 spese sostenute da in dipendenza dei rapporti di comunione, per € 5.828,81 (dispositivo CP_2 sentenza, punto iii), chiarendo che alla morte della de cuius il valore della massa ereditaria ammontasse ad € 437.273,98, per un valore di ciascuna quota di € 145.757,99.
Eseguite le imputazioni ha quindi determinato la residua quota spettante alle singole eredi, procedendo quindi, in base al valore venale all'attualità dei beni, a predisporre tre progetti divisionali, di cui per sintesi, in ragione dell'adesione mostrata dalle parti, si riporta solo il primo che prevede che:
a) a vengano assegnati (i) i gioielli in sequestro, (ii) le 5 azioni dell'allora CR LA, CP_1 oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa, (iii) il terreno sito in
CO, con un conguaglio a favore di di € 347,63; Pt_1
b) a (i) l'edificio in CO, sito in via San Gaudenzio, 5 (ii) € 11.833,32 (da prelevarsi dal CP_2 saldo dei c/c ancora indiviso);
c) a (i) l'edificio sito a EC ME - Contrà Borga dei Martiri;
(ii) € 28.473,77 (residui dal Pt_1 saldo del cc), oltre al conguaglio da . CP_1
pagina 9 di 20 5. I CTP di e avevano mosso dei rilievi circa le stime del TU, in particolare sui valori Pt_1 CP_2 dei beni da dividere ( e , non sulle modalità di imputazione, non reiterati negli scritti CP_2 Pt_1 conclusivi dalle parti e comunque superati dal TU, sia nella risposta alle osservazioni, sia a verbale dell'udienza di chiarimenti, con argomentazioni cui si rimanda e che questo Tribunale ritiene senz'altro di fare propri.
6. Deve altresì osservarsi che nel corso della TU è emerso che successivamente all'introduzione del giudizio (la domanda introduttiva risultava trascritta solo su taluni beni, cfr. nota, all. sub. 1 a nota di deposito attorea del 28.1.2025) , creditrice di , ha iscritto due ipoteche Controparte_3 Parte_1 sia su alcuni beni di piena proprietà di quest'ultima, non oggetto della domanda di divisione (tra cui i beni in relazione ai quali è stato accertata solo la sussistenza di un negotium mixtum e per cui si è proceduto a collazione del solo valore monetario), sia sulla quota dell'attrice di soli alcuni dei beni oggetto della domanda di divisione.
In particolare:
i) con ipoteca fondata su d.i., iscritta con nota presentazione n. 1 del 3.10.2019, rg 21713, reg. part. n.
3579, ha iscritto ipoteca per l'importo totale di € 30.000,00, tra l'altro: CP_3
a) sulla quota di 1/3 di , dei fabbricati siti in Val Liona, CO, fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, Pt_1 fg. 10, part. 439, sub.
3. via San Gaudenzio, piano T-1°,Categoria A/3; via San Gaudenzio, piano T-
1°,Categoria A/3,Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €, Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T
,Categoria C/6,Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 € e sul terreno sempre sito in CO, censito al Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 €
b) sulla quota di 1/3 di , dei fabbricati siti in EC ME, Fg. 18 map 1937, Contrà Borga dei Pt_1
Martiri, piano T-1, Categoria A/4,Classe 4°, v. 2.5 , R.C. 125.24 €.
ii) con ipoteca fondata su sentenza di condanna, iscritta con nota presentazione n. 7 dell'8.4.2024, rg
7407, reg. part. n. 1020, ha iscritto ipoteca per l'importo totale di € 50.000,00, tra l'altro: CP_3
a) sulla quota di 1/3 di , dei fabbricati siti in Val Liona, CO, fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, Pt_1 fg. 10, part. 439, sub.
3. via San Gaudenzio, piano T-1°,Categoria A/3,Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €;
Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T ,Categoria C/6,Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 € e sul terreno sempre sito in CO, censito al Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D.
1.27 €, R.A. 2.00 € (in questo caso l'ipoteca non risulta iscritta sull'immobile di EC).
La creditrice ipotecaria ha concluso come in epigrafe e in conclusionale (pagg. 5-6) ha dedotto che “
[…] a norma dell'art. 2825 c.c., gli effetti delle suddette iscrizioni ipotecarie (note di iscrizioni ipotecarie Rg n. 21713, Rp n. 3579 del 03.10.2019 per € 30.000,00 e Rg n. 7407, Rp n. 1020 del
08.04.2024 per € 50.000,00) si produrranno nei confronti dei beni, delle somme di denaro e dei pagina 10 di 20 conguagli assegnati/attribuiti alla SI.ra , vale a dire, oltre che sull'immobile sito in Parte_1
EC ME - Contrà Borga dei Martiri (Fg. 18 – mapp. 1937, valore stimato dal TU € 4.840,00) già oggetto di iscrizione ipotecaria, altresì sulla somma di denaro di € 28.473,77 e sul conguaglio dovuto da di € 347,63. […]” chiedendo tra l'altro di prevedersi che il conguaglio Controparte_1 dovuto a sia versato direttamente al creditore ipotecario e che la somma di € 28.473,77, che in Pt_1 ragione del Progetto divisionale concordato tra le parti andrebbe assegnata a venga “vincolata al Pt_1 soddisfacimento dei crediti ipotecari di con conseguente obbligo di Banca delle Controparte_3
RE EN e/o degli istituiti di credito/finanziari o soggetti che dovessero detenere tali somme a corrisponderle/versarle direttamente a in luogo della SI.ra .”. Controparte_3 Parte_1
In conclusionale l'attrice ha dedotto che avrebbe duplicato l'iscrizione (posto che la sentenza CP_3 in virtù della quale è stata iscritta la seconda ipoteca avrebbe definito l'opposizione a d.i. in forza del quale fu iscritta la prima, sicché risulterebbe duplicata la somma capitale richiesta) riservandosi di chiedere in separata sede la riduzione.
7. Sotto un diverso profilo, e – che hanno insistito sulla richiesta di condanna alle spese Pt_1 CP_1 di lite delle sorelle – hanno rappresentato che si sarebbero fatte carico della quota di competenza di delle spese di TU eseguite in corso di causa e hanno chiesto la “compensazione” o CP_2 scomputarsi dette somme dal conguaglio dovuto da . CP_2
8. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Tanto premesso, dall'esame della TU emerge la non comoda divisibilità dei singoli beni che compongono la massa. Il TU ha redatto tre progetti divisionali;
le parti hanno concordemente optato per il primo progetto divisionale n.
1. Non v'è dunque ragione per discostarsi dalla volontà delle parti e deve disporsi in conformità lo scioglimento della comunione, con le seguenti precisazioni.
8.1. Anzitutto, anche se oggetto della comunione è anche l'1/2 della proprietà del terreno di NO
(Vi) già di proprietà di , il TU ha chiarito che detta quota ha valore pari a 0 (insistendo CP_6
pagina 11 di 20 su detto terreno una strada materialmente utilizzata per il passaggio verso proprietà limitrofe, sicché, al di là della sussistenza o meno di una formale servitù di passaggio, i proprietari si vedono esposti in ogni caso ad una causa di usucapione della medesima/non potrebbe in ogni modo godere del bene;
tali valutazioni, a seguito dei chiarimenti del TU, sono state condivise dalle parti).
Nessuno dei progetti divisionali previsti dal TU (incluso quello per cui le parti hanno concordemente optato) prevedeva l'assegnazione di detta quota all'una o all'altra erede, né nessuna delle ha CP_2 articolato richieste sulla stessa negli scritti conclusivi. Mediante l'adesione al progetto di divisione, la domanda di divisione della comunione, quanto a detto specifico bene, deve intendersi rinunciata
(sicché su tale quota, le parti rimarranno proprietarie indivise, salva la possibilità di risolvere, in separata sede, la comunione o avvalersi degli strumenti all'uopo previsti dall'ordinamento per dismettere la quota di cui risultano intestatarie).
8.2. In merito alle richieste di e di porre a carico del conguaglio previsto in favore di Pt_1 CP_1
quanto dalle stesse anticipato al TU per le relazioni in corso di causa, si rammenta che nel CP_2 procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti tesi a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie tra condividenti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1665 del 23/1/2017).
Tanto premesso, le spese relative alla prima TU (quella per cui è stato depositato l'elaborato in data
18.10.2023) non sono strettamente connesse alla divisione, perché detta TU si resa necessaria per vagliare la prospettazione delle convenute, circa l'esistenza di una donazione (poi accertata per effetto della sentenza parziale) anche in favore di Non trattandosi di spese della divisione non possono Pt_1 in ogni caso essere poste a carico della massa (sicché non potrebbero comunque influire su un diverso assetto dei conguagli/della ripartizione dei beni mobili); la loro ripartizione verrà comunque meglio chiarita nel liquidare le spese di lite.
Quanto alle spese per la seconda TU dell'Ing. essa era in effetti propedeutica alla Persona_1 divisione, sicché per esse la ripartizione (come meglio si vedrà in punto spese lite) opererà a carico delle parti per l'1/3 ciascuna. È poi documentato che ha anticipato la quota di per € CP_1 CP_2
1.367,50 (cfr. allegati alla note per l'udienza di p.c. del 30.9.2025).
Non può tuttavia scomputarsi detta somma da quanto spetta a in forza dell'assegno divisionale CP_2 previsto dalla proposta accettata dalle parti, per due ordini di ragioni: anzitutto, in forza della proposta divisionale accettata, deve versare un conguaglio a non a;
in secondo luogo, CP_2 Pt_1 CP_1 non è possibile garantire il rimborso scomputandolo dai saldi del cc direttamente assegnati a CP_2 perché in tal modo si altererebbe l'equilibrio della proposta accettata da tutte e tre le parti. Nondimeno, come si vedrà, il rimborso potrà essere comunque garantito, prevedendo una condanna accessoria, in pagina 12 di 20 sede di liquidazione delle spese di lite.
Non essendovi ragioni per alterare il progetto divisionale, a definizione della domanda di divisione alle tre sorelle dovranno essere assegnati i beni conformemente al primo progetto, cui hanno dato l'assenso e, dunque:
a) a vengano assegnati (i) i gioielli in sequestro, (ii) le 5 azioni dell'allora CR LA, CP_1 oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa, (iii) il terreno sito in
CO, con un conguaglio a favore di di € 347,63; Pt_1
b) a (i) l'edificio in CO, sito in via San Gaudenzio, 5 (ii) € 11.833,32 (da prelevarsi dal CP_2 saldo dei c/c ancora indiviso);
c) a (i) l'edificio sito a EC ME - Contrà Borga dei Martiri;
(ii) € 28.473,77 (residui dal Pt_1 saldo del cc), oltre al conguaglio da . CP_1
Ciò chiarito, il TU non ha meglio indicato a quali dei due conti correnti i cui saldi sono ricompresi nell'asse si riferiscono le somme da assegnare;
deve prevedersi che a le somme devono essere CP_2 assegnate dal c/c n. 101786 (dal saldo, pari al dicembre 2024 a 18.600,26), assegnandosi la differenza
(per € 6.766,94 = 18.600,26 – 11.833,32) a (cui in base al progetto divisionale spettano € Pt_1
28.473,77 e cui dunque va assegnato, per arrivare all'importo spettantele, integralmente il saldo del conto 213072 - pari, al dicembre 2024, a 22.431,40).
9. In definitiva, pertanto, le comunioni devono sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione dell'ipotesi divisionale n. 1, come da dispositivo.
10. Quanto alla posizione di , la sua chiamata si è resa opportuna per rendere opponibile la CP_3 divisione nei confronti di detto soggetto, ex art. 1113, p.c. c.c.; ciò perché la domanda di divisione non fu trascritta, da con riferimento a tutti i beni oggetto di divisione (ma unicamente su quelli donati Pt_1 alle sorelle, tuttavia collazionati per imputazione).
10.1. Anzitutto, quanto al destino delle ipoteche, si ricorda che“Ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art 2825 cod civ - deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, e risultato privo della facolta di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione.” (Cass. Sez. III, sent. n. 1062 del 17/2/1979).
Conseguentemente, giacché nel caso di specie la prima e la seconda ipoteca furono iscritte sulla quota di di tutti i beni in comunione (salvo quello in NO e salvo, per la seconda ipoteca, per quello Pt_1 in EC ME), a seguito dell'assegnazione alle altre sorelle dell'intera proprietà dei beni su cui risultano iscritte le ipoteche, sussistono le condizioni per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie pagina 13 di 20 eseguite, per detti beni, a carico della quota di , in riferimento a beni assegnati alle altre Parte_1 sorelle.
Più nello specifico, accertata e dichiarata l'intervenuta verificazione dei presupposti di legge, deve disporsi la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a carico della quota di e con Parte_1 riferimento ai beni assegnati alle sorelle;
deve dunque disporsi:
a) la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 21713 di Registro Generale e al n. 3579 di Registro particolare, presentazione n. 1 del 3/10/2019, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1 e al CT di detto Comune, foglio 10, part. 629;
b) la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 7407 di Registro Generale e al n. 1020 di Registro particolare, presentazione n. 7 dell'8/4/2024, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1.
L'ipoteca del 2019, iscritta anche con riferimento all'immobile di EC (assegnato a Pt_1 continuerà a produrre ex lege, ex art. 2825, co. 1 c.c., i suoi effetti sull'immobile assegnato all'attrice.
Quanto all'ipoteca del 2024, giacché la stessa risulta iscritta con riferimento alla quota di di beni Pt_1
– pure in comunione – diversi da quelli poi assegnatele (detta ipoteca, infatti, non fu iscritta sui beni in
EC) trova applicazione l'art. 2825 co. 2 c.c. che prevede il trasferimento dell'ipoteca sugli altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore in precedenza ipotecato
“purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima”.
Sarà dunque onere del creditore ipotecario, se lo riterrà opportuno e nei termini previsti dalla legge, procedere a richiedere una nuova iscrizione.
10.2. Nel costituirsi ha dedotto che “a norma dell'art. 2825 cc, gli effetti delle suddette CP_3 iscrizioni ipotecarie si produrranno nei confronti dei beni e/o delle somme di denaro e/o dei conguagli che verranno assegnati/attribuiti alla SI.ra .” (pag. 4). Parte_1
In conclusionale ha meglio sviluppato tale richiesta, chiedendo prevedersi che il conguaglio dovuto a sia versato direttamente a esso creditorie e di prevedersi che il saldo dei c/c spettante a Pt_1 Pt_1 venga vincolato al soddisfacimento dei crediti ipotecari, con obbligo per le Banche di corrispondere/versare i relativi importi direttamente a . Controparte_3
pagina 14 di 20 Tanto chiarito, ritiene il Tribunale non condivisibile l'assunto della terza chiamata, per cui ex art. 2825, co. 4 c.c. al creditore iscritto possa essere assegnata la somma dovuta a titolo di conguaglio al suo debitore da parte del condividente o le eventuali somme assegnate al primo.
Scopo della divisione (ordinaria) è unicamente lo scioglimento della comunione. La chiamata ex art. 1113 c.c. del creditore iscritto è unicamente tesa a rendere opponibile la divisione al creditore medesimo, e in tale sede il creditore si può limitare a vigilare lo svolgimento del procedimento divisionale, senza poteri dispositivi (Cass. Sez. II, sent. n. 19529 del 9/11/2012).
Essendo tali le finalità del giudizio di divisione, deve escludersi che nell'ambito dello stesso possano essere direttamente prevista, salva intesa tra le parti, l'assegnazione di somme (dovute al comunista/debitore, tanto a titolo di conguaglio, quanto quale parte della massa dividenda) al creditore ipotecario, presupponendo tale assegnazione anche una cognizione circa la sussistenza e consistenza del credito garantito, tipica della sede esecutiva.
A conferma di ciò militano varie considerazioni: l'assegnazione a seguito di esecuzione forzata presuppone la titolarità, in capo al debitore esecutato, del bene sottoposto ad esecuzione;
all'esito della divisione al dividente può essere assegnata una porzione di beni o una somma di denaro (peraltro con effetto retroattivo), ma la titolarità della proprietà si consolida solo al passaggio in giudicato della sentenza di divisione che può dunque costituire al più il presupposto per la (futura) azione esecutiva intrapresa dal creditore per il soddisfacimento coattivo del proprio credito.
In secondo luogo, in caso di contestazione sull'ammontare del credito spettante al creditore ipotecario
(contestazioni peraltro, ventilate da nella presente sede) le stesse non potrebbero essere Parte_1 risolte nell'ambito del procedimento di divisione, sia perché si rischierebbe diversamente di compromettere il diritto di difesa di debitore/creditore; sia perché, a voler ritenere ammissibile anche siffatta cognizione nell'ambito del giudizio di divisione, si costringerebbero gli altri condividenti
(estranei ai rapporti di debito) ad attendere la soluzione di una controversia che non li vede in alcun modo coinvolti.
Deve dunque concludersi che l'art. 2825, co 4 c.c. non consente dunque al creditore ipotecario, già nel giudizio divisorio, di farsi assegnare direttamente somme di denaro in suo favore, ma si limita a disciplinare una fattispecie di surrogazione reale assimilabile a quelle previste dall'art. 2742 e 2815 c.c.
In altri termini, giacché in caso di mancata assegnazione al debitore ipotecario dei beni immobili di cui era già comunista e su cui aveva iscritto ipoteca pro quota (o di altri beni, ex art. 2825, co. 2 c.c.) il creditore ipotecario verrebbe del tutto compromessa la garanzia del proprio credito, il legislatore ha previsto, con l'art. 2825 co. 4 c.c., che il creditore, già iscritto, possa far valere le proprie ragioni sulle somme dovute a titolo di conguaglio al suo debitore, prevedendo una prelazione legale sugli stessi pagina 15 di 20 determinata dalla data di iscrizione d'ipoteca.
Questo è un effetto della divisione discendente direttamente dalla legge ex art. 2825, co. 4 c.c., che non deve tuttavia essere accertato né dichiarato dal Giudice della divisione: spetterà direttamente al creditore avvalersi di detta prelazione, promuovendo le iniziative e azioni opportune nelle sedi naturali al soddisfacimento coattivo del credito.
Deve dunque essere dichiarata inammissibile, nella presente sede, la richiesta di di vedersi CP_3 assegnate/attribuite le somme spettanti a a titolo di conguaglio/ripartizione della massa. Parte_1
11. Nelle conclusioni rassegnate prima dell'emissione della sentenza 1009/2024, il 12.12.2023, l'attrice aveva chiesto “la conferma dei sequestri giudiziari disposti in corso di causa”, aventi ad oggetto i gioielli e l'immobile di via San Gaudenzio, 5 in CO (per cui, come meglio riassunto nella sentenza 1009/2024, erano stati nominati custodi – dei gioielli – e per l'immobile, dapprima CP_1
poi sostituita dalle altre sorelle). CP_2
Nella sentenza parziale si dava atto che deve osservarsi che i sequestri sarebbero permasti fino alla definizione del giudizio.
In questa sede va osservato che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento é stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia ( cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, sent. n. 14765 del 4/6/2008).
Per effetto della decisione (pur di carattere dichiarativo/retroattivo) i gioielli vengono assegnati a
, l'immobile di CO a sicché, definito il giudizio, il sequestro perderà efficacia al CP_1 CP_2 passaggio in giudicato della presente sentenza.
12. Quanto alle spese di lite questo giudizio, oltre alla domanda di divisione in senso stretto, ha avuto ad oggetto vari incidenti di cognizione, di cui deve essere ricapitolata la soccombenza.
12.1. è risultata soccombente (virtualmente) quanto alla domanda tesa ad accertare la Pt_1 donazione/la distrazione di somme di denaro dai c/c dei de cuius (punto 8.1. sentenza parziale), proposta contro entrambe le sorelle;
sulla domanda di invalidità/inefficacia/inopponibilità del vincolo ex art. 2645 ter c.c. istituito da su beni donati dal padre (punto 9 sentenza parziale); sulla CP_2 richiesta di ricomprendere nell'asse il camper della de cuius (diretta nei confronti di e per cui si CP_2
è reso necessario procedere a verificazione della scrittura, tramite TU grafologica).
Su richiesta dell'attrice sono stati disposti il sequestro dei gioielli (poi assegnati a ) e CP_1
pagina 16 di 20 dell'immobile di CO, via S. Gaudenzio (poi assegnato a originariamente nominata CP_2 custode giudiziario, che tuttavia con la sua condotta rese necessario la sostituzione con le sorelle che pur tuttavia sono risultate soccombenti quanto alla richiesta di rendiconto dell'immobile, cfr. sentenza parziale, punto 8.3).
è risultata vittoriosa sulla querela di falso, proposta incidentalmente, su documento prodotto dalle Pt_1 convenute e teso a confortare la richiesta delle stesse di ricomprendere tra le somme da sottoporre a collazione anche € 90.000,00 asseritamente donatigli dal padre (le convenute avevano prospettato, indistintamente, che il padre avesse donato a detta somma di denaro o comunque la sussistenza di Pt_1 un negotium mixtum cum donatione, come alla fine accertato dalla sentenza parziale, sicché quanto a detto profilo è risultata soccombente nei confronti di entrambe le sorelle). Pt_1
è risultata soccombente nella querela di falso, vittoriosa verso quanto alla CP_1 Pt_1 prospettazione del negotium, così come quest'ultima risulta vittoriosa verso anche circa CP_2 Pt_1 la questione del camper e del vincolo.
Emergendo dunque la soccombenza reciproca delle tre sorelle, con riferimento alle varie questioni oggetto degli incidenti di cognizione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese tra le sorelle ex art. 92, co. 2 c.p.c., anche per i subprocedimenti cautelari di sequestro CP_2 giudiziario in corso di causa.
12.2. Quanto a , la stessa – vista la peculiare posizione processuale – non può dirsi CP_3 soccombente né vittoriosa nei confronti delle altre parti;
deve pertanto disporsi la compensazione delle spese, anche con riferimento alla terza chiamata.
13. Sussistono i presupposti per discostarsi dalla compensazione per talune delle TU eseguite in corso di causa.
13.1. Quanto alla TU grafologica, Dott.ssa le spese vanno poste nei rapporti interni tra le Per_4 parti definitivamente a carico di , ferma la responsabilità solidale delle sorelle Parte_1 CP_2 verso l'ausiliario, trattandosi di TU resasi necessaria in ragione della richiesta di di Parte_1 ricomprendere nella massa il camper, domanda disattesa.
13.2. Quanto ai compensi per il TU relativi alla prima consulenza (depositata il Persona_1
17.10.2023, liquidata con separato decreto del 10.11.2023), vanno poste nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di , ferma la responsabilità solidale delle parti verso l'ausiliario, Parte_1 trattandosi di TU resasi necessaria per vagliare la sussistenza di un negotium mixtum, su cui l'attrice è risultata soccombente.
Unitamente alla nota di p.c. parte ha allegato documentazione da cui emergerebbe che Controparte_1 avrebbe saldato al TU, parte delle somme dovute anche dalla sorella (per € 739,62), e ha CP_2
pagina 17 di 20 chiesto condannarsi la sorella al rimborso di detta spesa;
tuttavia, nei rapporti interni tra sorelle è al più
a dover rimborsare l'eccedenza versata al TU;
nulla può essere disposto poiché non Pt_1 CP_1 ha tuttavia articolato, in questa sede, analoga domanda verso Pt_1
13.3. Quanto ai compensi per il TU relativi alla seconda consulenza (depositata il Persona_1
16.1.2025, liquidata con separata decreto del 4.3.2025), vanno poste a carico delle tre nella CP_2 misura dell'1/3 ciascuna, ferma la responsabilità solidale delle verso l'ausiliario, trattandosi di CP_2
TU diretta alla divisione.
Giacché, come chiarito, ha poi documentato di aver anticipato la quota di per € CP_1 CP_2
1.367,50 (cfr. allegati alla note per l'udienza di p.c. del 30.9.2025), nei rapporti interni tra le parti quest'ultima deve essere condannata a rimborsare la spesa alla sorella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(I) in parziale accoglimento delle domande attoree e dei convenuti, dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di e sugli immobili Val Liona, località CP_6 Controparte_7
CO (Vi) (così censiti al C.F. di detto Comune: Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, part. 439, sub. 3, via San Gaudenzio, piano T-1°, Categoria A/3, Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €.; Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T ,Categoria C/6, Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 € e al CT: Fg. 10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 €) e in EC ME (Vi) (così censito al
CF di detto Comune: Fg. 18 map 1937, Contrà Borga dei Martiri, piano T-1, Categoria A/4,Classe 4°, v.
2.5 , R.C. 125.24 €) e dei seguenti beni mobili: il saldo del c.c. 213072 acceso presso la Banca delle
RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa cointestato ai due de cuius; il saldo del c.c. n.
101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società Cooperativa, intestato alla sola 5 azioni dell'allora CR LA, oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - CP_7
Società Cooperativa, intestate a;
i gioielli meglio descritti nella relazione dell'ausiliario CP_6 orafo (all. 18 alla TU dell'Ing. del 16.1.2025) e per l'effetto: Persona_1
1) assegna a : Parte_1
i) l'immobile sito in EC ME (Vi) e così censito al C.F. di detto Comune Fg. 18 map 1937,
Contrà Borga dei Martiri, piano T-1, Categoria A/4, Classe 4°, v. 2.5, R.C. 125.24 €;
ii) quanto residua del saldo del c.c. n. 101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo -
Società Cooperativa, intestato a a seguito dell'attribuzione delle somme assegnate a Controparte_7
, per € 6.766,94 ed il saldo del c.c. 213072 acceso presso la Banca delle RE EN CP_2
Credito Cooperativo - Società Cooperativa cointestato ai due de cuius; pagina 18 di 20 2) assegna a : Controparte_1
i) il terreno sito in Val Liona, Località CO (Vi) e così censito al C.T. del Comune di Val Liona Fg.
10 map. 629, semin. arborato,Classe 6°, 704 mq, R.D. 1.27 €, R.A. 2.00 €;
ii) i gioielli meglio descritti nella relazione dell'ausiliario orafo (all. 18 alla TU dell'Ing. Persona_1 del 16.1.2025);
iii) le 5 azioni dell'allora CR LA, oggi Banca delle RE EN Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, intestate a;
CP_6
3) assegna a : CP_2
i) gli immobili siti in Val Liona, Località CO (Vi), via San Gaudenzio n. 5 e così censiti al C.F. di detto Comune: Fg. 10 mapp. 269 - 268 sub. 1, part. 439, sub. 3, via San Gaudenzio, piano T-
1°,Categoria A/3, Classe 3°, v. 4, R.C. 227.24 €.; Fg. 10 map. 439 sub. 1, via San Gaudenzio, piano T
,Categoria C/6, Classe 2,14 mq, R.C. 13.74 €:
ii) € 11.833,32 del saldo del c.c. n. 101786 presso la Banca delle RE EN Credito Cooperativo -
Società Cooperativa, intestato a Controparte_7
4) dispone che l'assegnataria versi un conguaglio in denaro in favore di CP_2 Parte_1 pari ad € 347,63;
(II) ordina alla Conservatoria RR.II. di provvedere, sulla scorta del capo I, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(III) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza:
a) alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 21713 di Registro Generale e al n. 3579 di Registro particolare, presentazione n. 1 del 3/10/2019, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1 e al CT di detto Comune, foglio 10, part. 629;
b) alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta presso la Direzione Provinciale di Vicenza Ufficio
Provinciale – Territorio, al n. 7407 di Registro Generale e al n. 1020 di Registro particolare, presentazione n. 7 dell'8/4/2024, a favore di e contro , nella parte in cui Controparte_3 Parte_1 essa risulta iscritta sulla quota di 1/3 sugli immobili censiti al C.F. del Comune di Val Liona, foglio 10, part. 268, sub. 1, part. 269, part. 439, sub. 3, part 439, sub. 1.
(IV) dichiara inammissibili le domande di con cui è stato chiesto di disporsi Controparte_3
pagina 19 di 20 che tutte le somme spettanti a “vengano corrisposte dagli obbligati/onerati direttamente Parte_1 in favore di fino alla concorrenza dei crediti ipotecari”; Controparte_3
(V) dà atto della rinuncia delle parti alla domanda di divisione, nella parte in cui aveva ad oggetto anche l'1/2 della proprietà già di titolarità di del terreno in NO (Vi), così censito al CP_6
C.T. di detto Comune: foglio 6, map. 321, sem. classe 2, 116 mq, R.D. 1.02 €, R.A. 0.54 €;
(VI) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(VII) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese per la TU Parte_1
ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; Per_4 CP_2
(VIII) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese per il TU Parte_1 Per_1
(relative alla prima consulenza, depositata il 17.10.2023, liquidata con separato decreto del
[...]
10.11.2023), ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; CP_2
(IX) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico delle tre in solido (e, dunque, nella CP_2 misura dell'1/3 ciascuna) le spese per il TU (relative alla seconda consulenza, depositata Persona_1 il 16.1.2025, liquidata con separato decreto del 4.3.2025), ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; CP_2
(X) condanna a rimborsare a la somma da quest'ultima anticipata a CP_2 Controparte_1 saldo delle spese per la seconda TU , per € 1.367,50, oltre interessi al saggio ex art. 1284, Persona_1 co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al soddisfo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
CO OS
Il Presidente
GI LO
pagina 20 di 20