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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/09/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3855/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Cicerone, Parte_1 giusta procura in atti
attore
e
rappresentato e difeso dall'avv. Piero Marra, giusta Controparte_1 procura in atti
convenuto
Controparte_2
convenuta contumace
Conclusioni di parte attrice: “
1. Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
possiede ininterrottamente da oltre venti anni in via esclusiva,
[...] pubblicamente e pacificamente il fabbricato identificato nel catasto fabbricati del
Comune di AS al foglio 27 particella 380 subalterno 2, cat. A/7 di cl.1^, vani
6,6 (superficie catastale: totale mq 159; totale escluse aree scoperte mq 138, Rendita
Euro 654,61), Contrada Pizziferro sn, nonché il giardino riportato nel catasto terreni del Comune di AS al foglio 27, p.lla 380, ente urbano di are 10,46 e, per
l'effetto, dichiarare in favore dell'attore l'acquisto della proprietà di detti immobili per intervenuta usucapione.
2. Ordinare alla competente conservatoria dei RR II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni.
3. Con compensazione delle spese di giudizio, stante la mancata opposizione dei convenuti.”
1 Conclusioni di parte convenuta ( : “accogliere la domanda Controparte_1 attorea in quanto fondata in fatto e in diritto, con compensazione delle spese di lite”.
°°°°°°°
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio e comproprietari ciascuno per la Controparte_1 Controparte_2 metà indivisa dell'immobile, sito nel Comune di AS (Ta), alla Contrada
Pizziferro s.n., censito in Catasto Fabbricati al foglio 27, particella 380 subalterno
2, cat. A/7 di cl.1^, vani 6,6, nonché del giardino riportato in Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 27, p.lla 380, ente urbano di are 10,46, per sentirne accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore, dopo aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.
In punto di legittimazione passiva, ha precisato che la titolarità in capo ai convenuti
è da rinvenirsi nell'atto pubblico notarile del 23/06/1986 Rep. 8398, con cui e acquistavano, ciascuno per la metà indivisa, Controparte_1 Parte_2
i terreni siti in AS identificati in Catasto Terreni al fg. 27, p.lla 381 sub 1 ed alla P.lla 380 (già p.lle 182 e 180); che a , deceduto il 2.03.2014, Parte_2
è succeduta – quale erede universale – la moglie, a sostegno Controparte_2 dell'invocata usucapione, ha dedotto che, sin dalla stipula dell'atto di compravendita dei terreni, l'attore ha posseduto uti dominus la p.lla 380 mentre il la p.lla 381; che si è sempre disinteressato del terreno _2 Controparte_1
e dell'immobile su di esso costruito;
che, solo per mero errore commesso dalla
CJ in fase di successione, l'immobile risulta a lei catastalmente attribuito, pur non avendo ella mai usufruito della particella di cui oggi è titolare;
che l'attore possiede le chiavi di accesso al terreno e all'immobile, non avendo P_ mai rivendicato – sin dal 1986 - il proprio diritto di accesso, di fatto
[...] acconsentendo al pacifico utilizzo da parte del deducente dell'abitazione, con annesso terreno pertinenziale, costruita con risorse provenienti dallo stesso attore, il quale – per l'effetto - è nel possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo da oltre vent'anni del fabbricato sito in AS, alla contrada Pizziferro, accatastato al foglio n. 27, nr 380, sub. 2, ex. p.lla 180, mq. 137,42, 6,5 vani, cat a/7 e del relativo terreno, avendo sempre curato in via esclusiva di la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2 Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
5.11.2021, prestando sostanziale adesione alla domanda attorea, mentre
[...]
è rimasta contumace. _2
La causa è stata istruita con prove testimoniali e con integrazione della produzione documentale mediante deposito della certificazione notarile relativa alle iscrizioni e trascrizioni inerenti gli immobili di cui è causa, idonea a coprire il ventennio antecedente la trascrizione della domanda di usucapione, atteso il valore meramente indiziario delle visure catastali allegate a corredo dell'atto introduttivo, nonché della documentazione attestante la qualità erede universale di _2 in capo alla convenuta
[...] Controparte_2
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 cpc (trattandosi di procedimento pendente alla data del 28.02.2023), la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire all'attore sia di regolarizzare gli atti con l'indicazione dei propri dati anagrafici, sia di rendere chiarimenti sulle risultanze della allegata certificazione notarile, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate.
********
La domanda non ha trovato nel merito idoneo supporto probatorio e, pertanto, non può essere accolta.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico,
3 inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo LE (Cass. civ. Sez. 2 n. 20539 del 30/08/2017).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui
(in tal senso, CdA Reggio Calabria n. 102/2023). Ne consegue "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
La prova rigorosa è richiesta ancor di più quando colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione, deve superare la presunzione di tolleranza, “laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con chi è
4 proprietario del bene sul quale viene esercitato il possesso” (Cass. civ. sez. II n.
16371/2015). La Suprema Corte ha rafforzato il concetto, statuendo che il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela (cfr. Cass. civ. n.
20508/2019).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone -tra gli elementi costitutivi dell'usucapione- proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale. Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
11.07.2003, n. 10947; n. 14860/2013).
Nella fattispecie, è opportuno sottolineare che è il padre di Parte_1
e agisce per la declaratoria di usucapione in proprio favore Controparte_1 dell'immobile destinato ad uso abitativo e dell'area adibita a giardino ad esso pertinenziale, siti nel Comune di AS e rispettivamente contraddistinti in
Catasto Fabbricati al fg. 27 p.lla 380 sub 2 ed in Catasto Terreni al foglio 27, p.lla
380, di cui sono oggi sono comproprietari il figlio, e l'unica Controparte_1 erede di , in quanto costruito sul terreno Parte_2 Controparte_2 acquistato con atto pubblico del 23.6.1986 in comunione dai suddetti P_
e da .
[...] Parte_2
Nulla ha specificato l'attore in ordine alla data di costruzione del fabbricato, del quale oggi invoca l'acquisto a titolo originario, limitandosi ad asserire di aver posseduto uti dominus ed in via esclusiva - dal tempo della stipula – la p.lla 380, affermando che, per errore in fase di successione, all'erede di , oggi _2
5 convenuta, sarebbe stata attribuita una particella mai di fatto dalla medesima posseduta, senza precisare quale.
Non solo, ma l'attore ha anche omesso di riferire -nonostante vi sia produzione documentale in atti- di aver stipulato un contratto preliminare di compravendita con il figlio, costituito dalla scrittura privata datata 29.01.1987, allegata in calce all'atto notarile del 23.6.1986 ed alle certificazioni urbanistiche relative al terreno agricolo compravenduto, sottoscritta dalle parti e mai disconosciuta, con cui prometteva di vendere a lo stesso terreno Controparte_1 Parte_1
(come è facile desumere dalla descrizione delle proprietà confinanti peraltro coincidenti con quella di cui alla relazione notarile dell'11.9.2024 di cui infra), al prezzo convenuto tra le parti di “Lire 9.000.000 (novemilioni), di cui Lire
6.000.000 (seimilioni) alla stipula dello stesso, e la restante somma di Lire
3.000.000 (tremilioni) all'atto pubblico notarile che avverrà entro il 31.12.1987”.
Entrambe le circostanze assumono pregnante rilievo ai fini del decidere, incidendo sull'onere probatorio.
Ed invero, sotto il primo profilo va evidenziato che, giusta relazione notarile sull'esame ventennale a tutto il giorno 11 settembre 2024, l'unità immobiliare di cui si invoca l'acquisto a titolo originario è costituita da un “villino ad uso abitazione in contrada Pizziferro senza civico, posto al piano terra, composto di sei virgola cinque vani catastali, con circostante giardino pertinenziale, confinante nell'insieme con la strada, con proprietà , con Parte_3 proprietà e con proprietà salvo altri o Persona_1 Persona_2 aventi causa;
riportato in catasto fabbricati del Comune di AS al foglio 27 particella 380 subalterno 2, cat. A/7 di cl.1^, vani 6,5 (superficie catastale: totale mq 159; totale escluse aree scoperte mq 138), Rendita Euro 654,61), Contrada
Pizziferro n. SN, piano T. Si precisa che l'attuale particella 380 sub n. 2 deriva dalla originaria p.lla 380 sub n. 1 giusta variazione del 3 giugno 2013 pratica n.
TA0065783 per ampliamento – ultimazione fabbricato urbano (n.
10148.1/2013). - Il giardino circostante è anche riportato nel catasto terreni del
Comune di AS al foglio 27, particella 380, ente urbano di are 10,46. Detto immobile appartiene, per una quota pari alla metà indivisa ciascuno in utile dominio, ai sigg.ri nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e , nata in [...] il 12 ottobre C.F._1 Controparte_2
1958 (c.f.: ), stante il diritto del concedente spettante alla C.F._2
6 sig.ra , gravante sul suolo sul quale è stato edificato l'immobile in CP_3 oggetto, a loro pervenuto al ventennio come segue: al ventennio il suolo, di maggiore consistenza, sul quale è stato edificato l'immobile in oggetto apparteneva per metà indivisa ciascuno in utile dominio, ai sigg.ri
sopra generalizzato, e nato a Controparte_1 Parte_2
AS (Ta) il 9 dicembre 1937 (c.f.: ) per averlo C.F._3 acquistato dal sig. nato a [...] il 4 aprile Persona_3
1954 con atto di compravendita a rogito del notaio già di Persona_4
AS del 23 giugno 1986, registrato a Taranto e ivi trascritto in data 4 luglio
1986 ai nn. 10302/9146”.
Risulta dunque pacifico che l'immobile ad uso abitativo oggetto della domanda è stato costruito sul suolo, di titolarità del convenuto e del defunto P_
, in forza di atto pubblico del 23.6.1986, e per effetto dell'accessione, i _2 medesimi ne hanno acquisito la proprietà in via originaria.
La giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di affrontare la questione della compatibilità tra usucapione ed accessione, precisando che “in relazione ai modi di acquisto della proprietà della costruzione eseguita sul fondo altrui,
l'usucapione e l'accessione operano con modalità diverse, perché l'accessione si perfeziona "ipso iure" nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare solo dopo il decorso del termine (ventennale o decennale) previsto dagli artt. 1158 e
1159 cod. civ.; ne consegue che l'usucapione non esclude l'operatività dell'accessione, ma si limita, semplicemente, a farne venire meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo” (Cass. civ. 2^ sez. n. 5739 -
10/03/2011) e che “nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore” (Cass. civ. Sez. 2 n. 21933 - 30/07/2021).
Più di recente, la Suprema Corte ha inoltre chiarito che “in tema di usucapione di edificio realizzato su terreno altrui, non è configurabile l'acquisto della proprietà per usucapione quando l'edificazione sia avvenuta con il consenso del proprietario del suolo e in assenza di una chiara e inequivocabile interversione del possesso.
7 Infatti, in virtù del principio dell'accessione ex art. 934 c.c., la proprietà dell'edificio si estende automaticamente al proprietario del suolo sul quale è stato costruito. La mera edificazione, anche se effettuata a proprie spese, non è di per sé idonea a determinare l'acquisto della proprietà in capo al costruttore, dovendo quest'ultimo provare l'esistenza di un possesso esclusivo, continuato e non interrotto per il tempo necessario all'usucapione, nonché il momento preciso in cui si sarebbe verificata l'interversione del possesso” (In tal senso, Cass. civ. Sez.
II n. 10040/15.04.2024).
In sintesi, secondo i principi appena ricordati, l'accessione si perfeziona nel momento stesso in cui la costruzione viene realizzata, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare in modo esclusivo dopo il decorso del termine di vent'anni. Di conseguenza, l'usucapione non esclude l'operatività dell'accessione, ma si limita a farne venire meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo.
Sarebbe stato dunque dirimente stabilire non solo se l'attore abbia – come sostiene
- realizzato la costruzione a sue cure e spese, ma soprattutto il momento in cui il fabbricato sia stato completato, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'invocata usucapione dell'immobile e del suolo su cui lo stesso è stato edificato.
Nella specie, l'unico elemento certo è quello certificato dal notaio nella citata relazione dell'11.9.2024, laddove precisa che l'attale particella identificativa dell'immobile (380 sub 2) deriva dalla originaria p.lla 380 sub 1, giusta variazione catastale per ultimazione del fabbricato del 3.06.2013, sicché solo da questa data – in assenza di diversi riscontri probatori – potrebbe al più farsi decorrere il ventennio per l'eventuale usucapione, fermo restando l'onere di provare gli ulteriori requisiti imposti affinché detta modalità di acquisto a titolo originario si sostituisca a quella ipso iure di cui all'art. 934 c.c.
Le prove testimoniali non hanno aggiunto alcun elemento utile a sostegno della domanda nei termini appena specificati;
le dichiarazioni dei due testi escussi si lasciano apprezzare per assoluta genericità e risultano del tutto carenti in punto di data e/o epoca di realizzazione del fabbricato, come attualmente identificato in catasto.
Sotto il secondo profilo, ovvero con riferimento al contratto preliminare intercorso tra l'attore e è pacifico l'orientamento della Suprema Corte Controparte_1
8 (cfr. ord.za n. 11470 del 30 aprile 2021), secondo cui la relazione tra promissario acquirente e bene deve essere qualificata in termini di detenzione e non di possesso.
La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che
“nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (Cass. civ. S. U. n. 7930/2008;
n. 1296/2010; n. 9896/ 2010; Sez. 2, n. 5211 -16/03/2016; n. 389- 8/1/2025).
Applicando tali principi al caso in esame, intanto non è stato in alcun modo provato che il promittente venditore abbia consegnato il bene al padre, promissario acquirente, e pertanto, pare ragionevole affermare che la disponibilità della quota del terreno di titolarità del convenuto debba essere qualificata come detenzione funzionalmente collegata al preliminare.
Sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'avvenuta interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione, onere cui lo stesso non ha adempiuto, non avendo fornito la prova del mutamento del titolo né per fatto del terzo, né in forza di opposizione contro il possessore. Infatti, il mero disinteresse mostrato dal convenuto, da questi attribuito al deteriorarsi dei rapporti familiari, come dallo stesso precisato in sede di costituzione in giudizio, ove ha anche riferito esservi stato un recente riavvicinamento a seguito della notifica dell'avverso atto di citazione, non rappresenta un atto di interversione del possesso, che tutt'al più potrà essere identificato con l'adesione alla domanda prestata con il deposito della comparsa di costituzione e, quindi, a far data dal 5.11.2021.
In questo caso, l'attore non ha neppure dedotto, ancor prima che provato, la sussistenza di elementi tali da comportare interversione del possesso ex art. 1141
c.c. ai fini della vantata usucapione, così come l'istruttoria orale non ha fornito elementi circa il momento in cui collocare l'eventuale mutamento della detenzione in possesso, da cui far decorrere il ventennio ad usucapionem.
9 Quanto alla posizione della convenuta nella citata relazione notarile _2 dell'11.2.2024 è stato precisato che “in data 2 marso 2014 è deceduto, senza lasciare disposizioni di ultima volontà, il predetto comproprietario sig. _2
, e sua unica erede è stata la moglie sig.ra , sopra
[...] Controparte_2 generalizzata (dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Taranto in data 24 marzo 2014 al n. 1443 volume 9990, con certificato di denunciata successione trascritto a Taranto il 20 maggio 2014 ai nn.
10736/8764).
In punto di accettazione dell'eredità del da parte della convenuta, giova _2 altresì osservare che, sebbene non risulti la relativa trascrizione nei pubblici registri
(come riferito nella stessa certificazione notarile almeno fino al giorno
11.09.2024), deve darsi atto che la ha provveduto alla voltura catastale del _2 bene (come dedotto dalla stessa parte attrice) e che per costante orientamento della
Suprema Corte “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare
l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto LE dal de cuius a sé stesso” (da ultimo, Cass. civ. sez. III n. 22769/13.8.2024, che richiama Cass. n. 11478/2021; n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002).
Sussiste, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo all'unica erede del comproprietario del suolo, sul quale è sorto l'immobile per cui è causa, la quale - allo stato – è intestataria per la metà indivisa dello stesso, unitamente all'altro convenuto.
Alla stregua di tanto, la domanda non può essere accolta per difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
I rilievi esclusivamente officiosi e il comportamento processuale delle parti convenute giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla
10 domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso addì 20 settembre 2025
Il Giudice – G. On. Lucia Santoro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3855/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Cicerone, Parte_1 giusta procura in atti
attore
e
rappresentato e difeso dall'avv. Piero Marra, giusta Controparte_1 procura in atti
convenuto
Controparte_2
convenuta contumace
Conclusioni di parte attrice: “
1. Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
possiede ininterrottamente da oltre venti anni in via esclusiva,
[...] pubblicamente e pacificamente il fabbricato identificato nel catasto fabbricati del
Comune di AS al foglio 27 particella 380 subalterno 2, cat. A/7 di cl.1^, vani
6,6 (superficie catastale: totale mq 159; totale escluse aree scoperte mq 138, Rendita
Euro 654,61), Contrada Pizziferro sn, nonché il giardino riportato nel catasto terreni del Comune di AS al foglio 27, p.lla 380, ente urbano di are 10,46 e, per
l'effetto, dichiarare in favore dell'attore l'acquisto della proprietà di detti immobili per intervenuta usucapione.
2. Ordinare alla competente conservatoria dei RR II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni.
3. Con compensazione delle spese di giudizio, stante la mancata opposizione dei convenuti.”
1 Conclusioni di parte convenuta ( : “accogliere la domanda Controparte_1 attorea in quanto fondata in fatto e in diritto, con compensazione delle spese di lite”.
°°°°°°°
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio e comproprietari ciascuno per la Controparte_1 Controparte_2 metà indivisa dell'immobile, sito nel Comune di AS (Ta), alla Contrada
Pizziferro s.n., censito in Catasto Fabbricati al foglio 27, particella 380 subalterno
2, cat. A/7 di cl.1^, vani 6,6, nonché del giardino riportato in Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 27, p.lla 380, ente urbano di are 10,46, per sentirne accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore, dopo aver esperito la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.
In punto di legittimazione passiva, ha precisato che la titolarità in capo ai convenuti
è da rinvenirsi nell'atto pubblico notarile del 23/06/1986 Rep. 8398, con cui e acquistavano, ciascuno per la metà indivisa, Controparte_1 Parte_2
i terreni siti in AS identificati in Catasto Terreni al fg. 27, p.lla 381 sub 1 ed alla P.lla 380 (già p.lle 182 e 180); che a , deceduto il 2.03.2014, Parte_2
è succeduta – quale erede universale – la moglie, a sostegno Controparte_2 dell'invocata usucapione, ha dedotto che, sin dalla stipula dell'atto di compravendita dei terreni, l'attore ha posseduto uti dominus la p.lla 380 mentre il la p.lla 381; che si è sempre disinteressato del terreno _2 Controparte_1
e dell'immobile su di esso costruito;
che, solo per mero errore commesso dalla
CJ in fase di successione, l'immobile risulta a lei catastalmente attribuito, pur non avendo ella mai usufruito della particella di cui oggi è titolare;
che l'attore possiede le chiavi di accesso al terreno e all'immobile, non avendo P_ mai rivendicato – sin dal 1986 - il proprio diritto di accesso, di fatto
[...] acconsentendo al pacifico utilizzo da parte del deducente dell'abitazione, con annesso terreno pertinenziale, costruita con risorse provenienti dallo stesso attore, il quale – per l'effetto - è nel possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo da oltre vent'anni del fabbricato sito in AS, alla contrada Pizziferro, accatastato al foglio n. 27, nr 380, sub. 2, ex. p.lla 180, mq. 137,42, 6,5 vani, cat a/7 e del relativo terreno, avendo sempre curato in via esclusiva di la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2 Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
5.11.2021, prestando sostanziale adesione alla domanda attorea, mentre
[...]
è rimasta contumace. _2
La causa è stata istruita con prove testimoniali e con integrazione della produzione documentale mediante deposito della certificazione notarile relativa alle iscrizioni e trascrizioni inerenti gli immobili di cui è causa, idonea a coprire il ventennio antecedente la trascrizione della domanda di usucapione, atteso il valore meramente indiziario delle visure catastali allegate a corredo dell'atto introduttivo, nonché della documentazione attestante la qualità erede universale di _2 in capo alla convenuta
[...] Controparte_2
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 cpc (trattandosi di procedimento pendente alla data del 28.02.2023), la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire all'attore sia di regolarizzare gli atti con l'indicazione dei propri dati anagrafici, sia di rendere chiarimenti sulle risultanze della allegata certificazione notarile, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate.
********
La domanda non ha trovato nel merito idoneo supporto probatorio e, pertanto, non può essere accolta.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico,
3 inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo LE (Cass. civ. Sez. 2 n. 20539 del 30/08/2017).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui
(in tal senso, CdA Reggio Calabria n. 102/2023). Ne consegue "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
La prova rigorosa è richiesta ancor di più quando colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione, deve superare la presunzione di tolleranza, “laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con chi è
4 proprietario del bene sul quale viene esercitato il possesso” (Cass. civ. sez. II n.
16371/2015). La Suprema Corte ha rafforzato il concetto, statuendo che il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela (cfr. Cass. civ. n.
20508/2019).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone -tra gli elementi costitutivi dell'usucapione- proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale. Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
11.07.2003, n. 10947; n. 14860/2013).
Nella fattispecie, è opportuno sottolineare che è il padre di Parte_1
e agisce per la declaratoria di usucapione in proprio favore Controparte_1 dell'immobile destinato ad uso abitativo e dell'area adibita a giardino ad esso pertinenziale, siti nel Comune di AS e rispettivamente contraddistinti in
Catasto Fabbricati al fg. 27 p.lla 380 sub 2 ed in Catasto Terreni al foglio 27, p.lla
380, di cui sono oggi sono comproprietari il figlio, e l'unica Controparte_1 erede di , in quanto costruito sul terreno Parte_2 Controparte_2 acquistato con atto pubblico del 23.6.1986 in comunione dai suddetti P_
e da .
[...] Parte_2
Nulla ha specificato l'attore in ordine alla data di costruzione del fabbricato, del quale oggi invoca l'acquisto a titolo originario, limitandosi ad asserire di aver posseduto uti dominus ed in via esclusiva - dal tempo della stipula – la p.lla 380, affermando che, per errore in fase di successione, all'erede di , oggi _2
5 convenuta, sarebbe stata attribuita una particella mai di fatto dalla medesima posseduta, senza precisare quale.
Non solo, ma l'attore ha anche omesso di riferire -nonostante vi sia produzione documentale in atti- di aver stipulato un contratto preliminare di compravendita con il figlio, costituito dalla scrittura privata datata 29.01.1987, allegata in calce all'atto notarile del 23.6.1986 ed alle certificazioni urbanistiche relative al terreno agricolo compravenduto, sottoscritta dalle parti e mai disconosciuta, con cui prometteva di vendere a lo stesso terreno Controparte_1 Parte_1
(come è facile desumere dalla descrizione delle proprietà confinanti peraltro coincidenti con quella di cui alla relazione notarile dell'11.9.2024 di cui infra), al prezzo convenuto tra le parti di “Lire 9.000.000 (novemilioni), di cui Lire
6.000.000 (seimilioni) alla stipula dello stesso, e la restante somma di Lire
3.000.000 (tremilioni) all'atto pubblico notarile che avverrà entro il 31.12.1987”.
Entrambe le circostanze assumono pregnante rilievo ai fini del decidere, incidendo sull'onere probatorio.
Ed invero, sotto il primo profilo va evidenziato che, giusta relazione notarile sull'esame ventennale a tutto il giorno 11 settembre 2024, l'unità immobiliare di cui si invoca l'acquisto a titolo originario è costituita da un “villino ad uso abitazione in contrada Pizziferro senza civico, posto al piano terra, composto di sei virgola cinque vani catastali, con circostante giardino pertinenziale, confinante nell'insieme con la strada, con proprietà , con Parte_3 proprietà e con proprietà salvo altri o Persona_1 Persona_2 aventi causa;
riportato in catasto fabbricati del Comune di AS al foglio 27 particella 380 subalterno 2, cat. A/7 di cl.1^, vani 6,5 (superficie catastale: totale mq 159; totale escluse aree scoperte mq 138), Rendita Euro 654,61), Contrada
Pizziferro n. SN, piano T. Si precisa che l'attuale particella 380 sub n. 2 deriva dalla originaria p.lla 380 sub n. 1 giusta variazione del 3 giugno 2013 pratica n.
TA0065783 per ampliamento – ultimazione fabbricato urbano (n.
10148.1/2013). - Il giardino circostante è anche riportato nel catasto terreni del
Comune di AS al foglio 27, particella 380, ente urbano di are 10,46. Detto immobile appartiene, per una quota pari alla metà indivisa ciascuno in utile dominio, ai sigg.ri nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e , nata in [...] il 12 ottobre C.F._1 Controparte_2
1958 (c.f.: ), stante il diritto del concedente spettante alla C.F._2
6 sig.ra , gravante sul suolo sul quale è stato edificato l'immobile in CP_3 oggetto, a loro pervenuto al ventennio come segue: al ventennio il suolo, di maggiore consistenza, sul quale è stato edificato l'immobile in oggetto apparteneva per metà indivisa ciascuno in utile dominio, ai sigg.ri
sopra generalizzato, e nato a Controparte_1 Parte_2
AS (Ta) il 9 dicembre 1937 (c.f.: ) per averlo C.F._3 acquistato dal sig. nato a [...] il 4 aprile Persona_3
1954 con atto di compravendita a rogito del notaio già di Persona_4
AS del 23 giugno 1986, registrato a Taranto e ivi trascritto in data 4 luglio
1986 ai nn. 10302/9146”.
Risulta dunque pacifico che l'immobile ad uso abitativo oggetto della domanda è stato costruito sul suolo, di titolarità del convenuto e del defunto P_
, in forza di atto pubblico del 23.6.1986, e per effetto dell'accessione, i _2 medesimi ne hanno acquisito la proprietà in via originaria.
La giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di affrontare la questione della compatibilità tra usucapione ed accessione, precisando che “in relazione ai modi di acquisto della proprietà della costruzione eseguita sul fondo altrui,
l'usucapione e l'accessione operano con modalità diverse, perché l'accessione si perfeziona "ipso iure" nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare solo dopo il decorso del termine (ventennale o decennale) previsto dagli artt. 1158 e
1159 cod. civ.; ne consegue che l'usucapione non esclude l'operatività dell'accessione, ma si limita, semplicemente, a farne venire meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo” (Cass. civ. 2^ sez. n. 5739 -
10/03/2011) e che “nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del costruttore” (Cass. civ. Sez. 2 n. 21933 - 30/07/2021).
Più di recente, la Suprema Corte ha inoltre chiarito che “in tema di usucapione di edificio realizzato su terreno altrui, non è configurabile l'acquisto della proprietà per usucapione quando l'edificazione sia avvenuta con il consenso del proprietario del suolo e in assenza di una chiara e inequivocabile interversione del possesso.
7 Infatti, in virtù del principio dell'accessione ex art. 934 c.c., la proprietà dell'edificio si estende automaticamente al proprietario del suolo sul quale è stato costruito. La mera edificazione, anche se effettuata a proprie spese, non è di per sé idonea a determinare l'acquisto della proprietà in capo al costruttore, dovendo quest'ultimo provare l'esistenza di un possesso esclusivo, continuato e non interrotto per il tempo necessario all'usucapione, nonché il momento preciso in cui si sarebbe verificata l'interversione del possesso” (In tal senso, Cass. civ. Sez.
II n. 10040/15.04.2024).
In sintesi, secondo i principi appena ricordati, l'accessione si perfeziona nel momento stesso in cui la costruzione viene realizzata, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare in modo esclusivo dopo il decorso del termine di vent'anni. Di conseguenza, l'usucapione non esclude l'operatività dell'accessione, ma si limita a farne venire meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo.
Sarebbe stato dunque dirimente stabilire non solo se l'attore abbia – come sostiene
- realizzato la costruzione a sue cure e spese, ma soprattutto il momento in cui il fabbricato sia stato completato, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'invocata usucapione dell'immobile e del suolo su cui lo stesso è stato edificato.
Nella specie, l'unico elemento certo è quello certificato dal notaio nella citata relazione dell'11.9.2024, laddove precisa che l'attale particella identificativa dell'immobile (380 sub 2) deriva dalla originaria p.lla 380 sub 1, giusta variazione catastale per ultimazione del fabbricato del 3.06.2013, sicché solo da questa data – in assenza di diversi riscontri probatori – potrebbe al più farsi decorrere il ventennio per l'eventuale usucapione, fermo restando l'onere di provare gli ulteriori requisiti imposti affinché detta modalità di acquisto a titolo originario si sostituisca a quella ipso iure di cui all'art. 934 c.c.
Le prove testimoniali non hanno aggiunto alcun elemento utile a sostegno della domanda nei termini appena specificati;
le dichiarazioni dei due testi escussi si lasciano apprezzare per assoluta genericità e risultano del tutto carenti in punto di data e/o epoca di realizzazione del fabbricato, come attualmente identificato in catasto.
Sotto il secondo profilo, ovvero con riferimento al contratto preliminare intercorso tra l'attore e è pacifico l'orientamento della Suprema Corte Controparte_1
8 (cfr. ord.za n. 11470 del 30 aprile 2021), secondo cui la relazione tra promissario acquirente e bene deve essere qualificata in termini di detenzione e non di possesso.
La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che
“nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (Cass. civ. S. U. n. 7930/2008;
n. 1296/2010; n. 9896/ 2010; Sez. 2, n. 5211 -16/03/2016; n. 389- 8/1/2025).
Applicando tali principi al caso in esame, intanto non è stato in alcun modo provato che il promittente venditore abbia consegnato il bene al padre, promissario acquirente, e pertanto, pare ragionevole affermare che la disponibilità della quota del terreno di titolarità del convenuto debba essere qualificata come detenzione funzionalmente collegata al preliminare.
Sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'avvenuta interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione, onere cui lo stesso non ha adempiuto, non avendo fornito la prova del mutamento del titolo né per fatto del terzo, né in forza di opposizione contro il possessore. Infatti, il mero disinteresse mostrato dal convenuto, da questi attribuito al deteriorarsi dei rapporti familiari, come dallo stesso precisato in sede di costituzione in giudizio, ove ha anche riferito esservi stato un recente riavvicinamento a seguito della notifica dell'avverso atto di citazione, non rappresenta un atto di interversione del possesso, che tutt'al più potrà essere identificato con l'adesione alla domanda prestata con il deposito della comparsa di costituzione e, quindi, a far data dal 5.11.2021.
In questo caso, l'attore non ha neppure dedotto, ancor prima che provato, la sussistenza di elementi tali da comportare interversione del possesso ex art. 1141
c.c. ai fini della vantata usucapione, così come l'istruttoria orale non ha fornito elementi circa il momento in cui collocare l'eventuale mutamento della detenzione in possesso, da cui far decorrere il ventennio ad usucapionem.
9 Quanto alla posizione della convenuta nella citata relazione notarile _2 dell'11.2.2024 è stato precisato che “in data 2 marso 2014 è deceduto, senza lasciare disposizioni di ultima volontà, il predetto comproprietario sig. _2
, e sua unica erede è stata la moglie sig.ra , sopra
[...] Controparte_2 generalizzata (dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Taranto in data 24 marzo 2014 al n. 1443 volume 9990, con certificato di denunciata successione trascritto a Taranto il 20 maggio 2014 ai nn.
10736/8764).
In punto di accettazione dell'eredità del da parte della convenuta, giova _2 altresì osservare che, sebbene non risulti la relativa trascrizione nei pubblici registri
(come riferito nella stessa certificazione notarile almeno fino al giorno
11.09.2024), deve darsi atto che la ha provveduto alla voltura catastale del _2 bene (come dedotto dalla stessa parte attrice) e che per costante orientamento della
Suprema Corte “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare
l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto LE dal de cuius a sé stesso” (da ultimo, Cass. civ. sez. III n. 22769/13.8.2024, che richiama Cass. n. 11478/2021; n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002).
Sussiste, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo all'unica erede del comproprietario del suolo, sul quale è sorto l'immobile per cui è causa, la quale - allo stato – è intestataria per la metà indivisa dello stesso, unitamente all'altro convenuto.
Alla stregua di tanto, la domanda non può essere accolta per difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
I rilievi esclusivamente officiosi e il comportamento processuale delle parti convenute giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla
10 domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso addì 20 settembre 2025
Il Giudice – G. On. Lucia Santoro
11