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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4520 / 2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
Il giorno 10/12/2025 alle ore 11:05 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini per la causa di cui in epigrafe sono presenti:
-per , l'avv. dello Stato Parte_1
UGO ADORNO;
l'avv. FEDERICO CE, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
CE IO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni:
- l'avv. dello Stato Adorno come da atto di appello;
- l'avv. Monacelli come da comparsa;
Visto l'articolo 429 cod. proc. civ. il giudice ordina la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando le tesi espresse negli scritti difensivi e facendosi reciproche contestazioni. Rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 18:45 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da provvedimento allegato al presente verbale.
Perugia il 10/12/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 1 di 9 N. 4520 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2021 al numero 4520, e vertente
TRA
, domiciliata ex lege in Parte_1
via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di che lo Pt_1 Pt_1 assiste e difende per legge;
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliata in via XIV Settembre n. 73, Controparte_1 Pt_1 presso in l'avv. Mario Monacelli che la assiste e difende giusta procura allegatata telematicamente all'atto di appello;
APPELLATO
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pt_1
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa designazione del giudice istruttore e fissazione dell'udienza di discussione con de-creto in calce al presente atto, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di-chiarare inammissibile, o, comunque, rigettare il ricorso proposto in primo grado. Con il favore delle spese di lite del presente grado”.
PER L'APPELLATO
Pagina 2 di 9 “rigettare integralmente, per i motivi meglio rappresentati nella presente comparsa, l'appello proposto dall' , poiché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente Parte_1 conferma della sentenza n. 233/21 pronunciata in data 09/04/2021 e pubblicata in data 16/04/2021 dall'ufficio del Giudice di Pace di;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi Pt_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con Processo verbale di accertamento e di notificazione di illecito amministrativo del
15 dicembre 2020, prot. n. VO/084/091/23478, l' Controparte_2 ha comminato a quale trasgressore, e alla ditta
[...] Persona_1 CP_1
quale obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.535 (ridotta
[...] ad euro 1.774,50 se pagata entro 60 giorni) a norma dell'art. 174 co. 7 e 8 del d.lgs. 285/92, esponendo che il trasgressore, quale autista di mezzi di trasporto, nelle settimane concluse rispettivamente alle 23:59 del 26 gennaio 2020, del 2 febbraio 2020, del 22 marzo 2020, del
29 marzo 2020 e del 9 agosto 2020, non aveva goduto di alcun riposo settimanale esteso nell'arco di due settimane (sanzione aumentata perché commessa tra le 22 e le 7 del giorno seguente).
Ciò perché, appunto, nell'arco di due settimane consecutive – secondo quanto ritenuto nel provvedimento sanzionatorio – l'autista deve fruire “di due periodi di riposo settimanale regolare” (di almeno 45 ore) e/o “di un periodo di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto (tempo di riposo di almeno 24 ore), la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva”, a norma dell'art. 8 reg. CE 561/2006.
2. – Con ricorso proposto senza ministero di avvocato, la società ha proposto opposizione avverso i due verbali di contestazione (l'uno pervenuto al trasgressore e l'altro alla società) sostenendo che non vi sia stata alcuna violazione perché “dalla circolare 12/08/2010 Prot. N.
300/A/11310/10/101/3/3/9 è considerato un riposo settimanale regolare anche quello compreso tra ore 44,59 e 41,30 senza alcun obbligo di riposo compensativo, sicchè, si sostiene, nella stessa settimana o nelle settimane precedenti a quelle cui si riferiscono le contestazioni, sarebbe stato effettuato un “riposo regolare”. Al riguardo, in punto di diritto, ha richiamato la disciplina sovranazionale, nazionale ed amministrativa applicabile.
In particolare, quanto alla settimana finita il 26 gennaio 2022, sarebbe stato effettuato un riposo di 44 ore e 46 minuti;
nella settimana del 2 febbraio 2022 sarebbe stato effettuato un riposo di 42 ore 2 32 minuti;
nella settimana precedente a quella del 22 marzo 2020 sarebbe
Pagina 3 di 9 stato fruito un riposo di 86 ore;
nella settimana del 29 marzo 2020 sarebbe stato fruito un riposo di 44 ore e 50 minuti;
nella settimana del 9 agosto 2020 sarebbe stato fruito un riposo di 43 ore e 8 minuti.
Ha poi sostenuto che le violazioni sarebbero state contestate oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 201 cod. strada di 90 giorni, assumendo che il dies a quo dovrebbe essere computato a partire dal giorno della violazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito l' Parte_1 rimettendosi alle deduzioni dell'organo accertatore ed alle conclusioni da questo formulate, fermo che a quanto consta tuttavia nulla veniva rimesso al Giudice di Pace dall' CP_2
.
[...]
In esito all'udienza del 9 aprile 2021 il Giudice di Pace di pronunciava sentenza di Pt_1 annullamento del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese, con sentenza depositata il 14 aprile 2021.
Ha ritenuto il primo giudice che, poiché non è assoggettabile a sanzione la riduzione del riposo regolare fino a che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le 40 ore e 30 minuti
(in forza dell'art. 174 co. 7 cod. strada), allora il conducente non aveva commesso alcuna violazione, alla luce della tabella riepilogativa allegata dal ricorrente al ricorso.
3. – Avverso detta sentenza ha proposto appello l Parte_1
con il ministero .
[...] Parte_2
Ha sostenuto:
a) che il verbale di accertamento contiene rilievi di fatto sulla base del meccanismo di rilevazione TIS WEB (una piattaforma di rilevazione del periodi di riposo degli autisti di autotrasporto) e che tale sistema (che consente all'azzeramento delle ore di guida effettuate solo a fronte di un riposo correttamente fruito) e la metodologia logica sottesa sarebbe conforme alla disciplina dettata dal legislatore comunitario ed escluderebbe errori;
b) che la disposizione comunitaria (il regolamento n. 561/06) prevede che il riposo settimanale regolare è pari a 45 ore, e che ogni periodo di riposo inferiore è “ridotto”: ha quindi esposto la disciplina europea esaminando poi la c.d. tolleranza del 10% ed esponendo che – e questo è il nucleo della divergenza interpretativa proposta dalle parti – la legge n. 122/10 che ha introdotto l'art. 174 co. 7 cod. strada non ha modificato la disposizione comunitaria che qualifica come regolare il solo riposo di almeno 45 ore e non ha individuato il limite del c.d. riposo regolare in 40 ore e 30 minuti, derivandone in ogni caso che se il riposo è inferiore alle 45 ore comunque deve essere compensato secondo i
Pagina 4 di 9 commi 6 e 6 ter. In tesi di parte, dunque, se pure la tolleranza del 10% consente di non sanzionare le c.d. microinfrazioni, “non può consentire la deroga al rispetto della norma generale che impone, comunque, nella concatenazione dei periodi, il rispetto dei tempi di riposo fissati dal legislatore comunitario”.
c) per ogni violazione accertata, la corretta ricostruzione dei tempi di riposo, e dunque esponendo la correttezza dell'operato dell' , la sussistenza del fatto e la Controparte_2 legittimità della sanzione (pag.
6-9 appello);
d) che in ogni caso, l'ulteriore motivo di opposizione in prime cure, che viene riferito erroneamente come accolto dal primo giudice, in ordine alla tardività dell'accertamento, sarebbe infondato, posto che l'attività ispettiva non è certamente svolta su strada ma all'esito dell'acquisizione dei dati presso le imprese di trasporto e quindi in esito al controllo da effettuarsi secondo specifiche modalità tecnico-informatico, sicchè il dies a quo non potrebbe computarsi dalla data del fatto, bensì dal termine dell'elaborazione dei dati, sola circostanza che mette l'amministrazione in condizione di procedere alla contestazione.
Ha concluso per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del grado.
4. – Instaurato il contraddittorio si è costituita l'appellata società, sostenendo:
a) che sarebbe irrilevante la questione dell'affidabilità dei sistemi di misurazione del tempo di guida e dei tempi di riposo, per non essere stata messa in discussione la correttezza dei dati restituiti dal sistema in informativo, bensì la correttezza dell'attività di taratura del sistema, impostato in base a parametri in tesi errati;
b) che, secondo la propria prospettazione, la disciplina di settore si compone del regolamento comunitario n. 561 del 2006 (art. 4) e dell'art. 174 cod. strada, come modificato dalla legge n. 122 del 2010 che contiene deroga alla disciplina europea: in tesi di parte, dunque, l'art. 174 co. 7 cod. strada avrebbe introdotto una deroga, peraltro consentita dal legislatore europeo, di modo che “l'art. 174 comma 7 C.d.S. sancisce un nuovo limite entro il quale il periodo di riposo deve essere ritenuto “regolare” ed è quello che rientra nell'ambito di tolleranza del 10% rispetto alle 45 ore stabilite dalla normativa comunitaria.” (pag. 8 comparsa in appello) come del resto riconosciuto da Circolare del Ministero dell'interno, che riterrebbe non sanzionabile un riposo inferiore alle 45 ore ma compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le
40 ore e 30 minuti.
c) che neppure la tesi di controparte in ordine alla esigenza di compensazione sarebbe corretta, posto che, come del resto già esposto, secondo la tesi di parte appellata, il riposo sarebbe regolare anche se inferiore alle 45 ore, sicchè si tratterebbe non già di
Pagina 5 di 9 ““microinfrazioni” (come definite da controparte), bensì condotte non sanzionabili poiché rispettose del periodo di riposo “regolare”, come concepito dal legislatore nazionale.”
d) che, in tesi, dovrebbe esistere un doppio binario, l'uno che esamini i dati dei tempi di riposo e di guida sulla base dei parametri nazionali derogatori di quelli comunitari e l'altro che invece tenga conto della sola disciplina europea: ciò, comunque, facendo rilevare che i soli dati di fatto sarebbero quelli inerenti l'attività giornaliera degli autisti (il c.d. report attività giornaliera) mentre sarebbe invece frutto di errata valutazione dei parametri di riferimento il report (generato dal sistema informatico) delle infrazioni;
e) in via subordinata, che, in ogni caso, ove dovesse accedersi all'interpretazione prospettata dall'autorità amministrativa, dovrebbe essere esclusa la violazione per difetto dell'elemento soggettivo, stante la particolare difficoltà interpretativa della disciplina di settore;
f) in ogni caso, ha sostenuto parte appellata l'illegittimità dei verbali per violazione dell'art. 201 cod. strada per essere stati notificati oltre i novanta giorni dall'acquisizione dei dati del cronotachigrafo, avvenuta il 28 agosto 2020, circostanza mai messa in discussione dalla controparte e dunque da intendersi pacifica.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del doppio grado.
5. – La causa è stata da ultimo chiamata per l'odierna udienza di discussione, alla quale, fatte precisare le conclusioni la stessa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni come da verbale che precede.
6. – Deve preliminarmente esaminarsi la questione della tempestività della notificazione del verbale di contestazione e di accertamento, posto che la relativa questione è stata riproposta in appello dall'appellato vittorioso in prime cure.
La questione è ammissibile, pur non essendo introdotta con appello incidentale, perché
l'appellato, appunto, era integralmente vittorioso e dunque non era tenuto all'appello o all'appello incidentale per gravare la decisione in ordine a tale aspetto, sul quale il primo giudice non ha esposto alcunchè pur a fronte della relativa deduzione nell'atto di opposizione (cft. Cass. civ., Sez. III, 1° dicembre 2023, n. 33649; Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 2021, n. 25840, dove si legge, in massima ufficiale: “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”).
Pagina 6 di 9 Con l'atto di opposizione in prime cure, con il quale, in parte espositiva di fatto aveva narrato che l'accesso ispettivo era avvenuto il 28 agosto 2020, la società aveva richiamato il decorso del termine di novanta giorni con riferimento all'art. 201 cod. strada, sostenendo che il dies a quo dovesse essere computato partendo dal giorno di ciascuna violazione e tenendo conto del giorno della spedizione del plico contenente il verbale di contestazione.
In difetto di difesa sul punto in prime cure, con l'atto di appello l'amministrazione – posto che non si tratta di controllo su strada e dunque non può immaginarsi la contestazione immediata – ha sostenuto che il termine, di 90 giorni, per la notificazione della contestazione non decorrerebbe né del momento dell'infrazione, né dal momento dell'acquisizione dei dati con l'accesso presso l'impresa, bensì dal momento nel quale i dati acquisiti vengono processati mediante l'applicativo ufficiale in uso al Ministero del Lavoro
(denominato piattaforma TIS-WEB), applicativo che genera due report, l'uno contenente l'illustrazione delle attività compiute dall'autista ed uno delle eventuali infrazioni.
Sicchè, in tesi “il dies a quo va computato con riguardo la momento in cui ha termine l'elaborazione dei dati che fa emergere la sussistenza delle violazioni stesse e pone l'organo accertatore in condizione di effettuare la contestazione”, come si sostiene esposto dalla stessa Circolare congiunta del
Ministero delle infrastrutture e dell'interno del 22 luglio 2011: ne deriverebbe, in tesi che nel caso di specie, il report infrazioni sarebbe stato elaborato il 10 dicembre 2020 e dunque la notificazione spedita il 14 dicembre 2020 sarebbe tempestiva.
La questione della tardività della contestazione dell'accertamento è fondata.
Giova in primo luogo evidenziare che la prova della tempestività della notificazione dell'accertamento – con termine di 90 giorni secondo la giurisprudenza di legittimità da ricondursi a quello per le infrazioni al codice della strada, v. Cass. civ., Sez. VI-2, 7 ottobre
2014, n. 21062, ma in ogni caso congruente con quello previsto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – spetta, quantomeno in caso di espressa contestazione, all'amministrazione, che è tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti procedurali e di fatto della pretesa sanzionatoria che esercita.
Deve quindi osservarsi che, quanto ai fatti di causa, emerge come incontestato anche ex art. 115 cod. proc. civ. che l'accesso presso l'impresa è avvenuto, come esposto dal ricorrente, il
28 agosto 2020 e che – come esposto dall'appellante (salvi in riferimenti all'anno 2017 che devono intendersi frutto di un refuso) – il report attività giornaliere (cioè l'elaborazione delle attività compiute dall'autista) è stato formato, con l'ausilio della piattaforma software
Pagina 7 di 9 ministeriale il 26 ottobre 2020 mentre il report infrazioni (cioè l'elaborazione delle infrazioni commesse) è stato formato il 10 dicembre 2020.
Ebbene, già sulla base della disciplina generale non può che ritenersi che, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione, il dies a quo del termine di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio deve collegarsi certamente al momento nel quale l'amministrazione sia effettivamente in condizione di percepire l'illecito e quindi di sanzionarlo, ma che tale condizione avviene al momento nel quale l'amministrazione estrae i dati informatici dai sistemi dell'impresa, perché è da quel momento che ben può procedere a processarli con i software ufficiali per verificare l'esistenza di illeciti amministrativi.
In altri termini, la tesi che collega l'avvio dei 90 giorni di tempo al momento in cui l'amministrazione, di fatto, proceda all'esame dei dati acquisiti con accesso ispettivo presso l'impresa si palesa infondata, sia per la ragione ora esposta (e cioè perché l'amministrazione
è concretamente in condizione di esaminare i dati dal momento dell'estrazione) sia perché, altrimenti opinando, il dies a quo sarebbe imponderabile e comunque, trattandosi di ipotesi nella quale la contestazione immediata può non essere possibile (specie ed in particolar modo se il controllo avviene su strada), il soggetto verso il quale viene esperita l'attività di ispezione rimarrebbe soggetto senza alcun termine all'organizzazione dell'attività amministrativa di controllo, senza appunto che sussista un termine effettivo di necessaria conclusione delle attività, termine che invece evidentemente il legislatore ha voluto imporre quando ha stabilito un termine di 90 giorni per la contestazione dell'accertamento.
Del resto, che questa sia l'interpretazione corretta della disciplina sanzionatoria in ordine al termine di contestazione dell'accertamento di un illecito amministrativo in materia è confermato anche dalla stessa prassi amministrativa posto che la Circolare 22 luglio 2011, prot. n. 17598 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero nterno, Pt_2 recante “Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011 3579 del
7.6.2011” al paragrafo 13 rubricato “notifiche delle violazioni al regolamento CE n.
561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale” prevede al terzo periodo che “Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 869, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione”.
In questo senso si era espressa peraltro la stessa giurisprudenza di legittimità, con sentenza
Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2021, n. 36429, che aveva appunto ritenuto – in quel caso
Pagina 8 di 9 – tempestiva la contestazione differita in quanto effettuata entro i 90 giorni dal download dei dati.
In ordine a tale – determinante – momento di acquisizione dei dati “grezzi”
l'amministrazione, nel presente procedimento, non ha esposto alcuna data precisa e, in ogni caso, non ha prodotto alcun atto di accertamento con indicazione dell'estrazione dei dati, atto facente fede fino a querela di falso di tale attività, sicchè non può dirsi abbia dimostrato la data di decorso del termine in suo favore.
Ne deriva che l'appello, proposto dall'amministrazione, è in ogni caso infondato, perché è invece fondata la questione – preliminare – della tardività della contestazione dell'accertamento, proposta in sede di opposizione in prime cure dall'appellato che l'ha riproposta in grado di appello, questione che impedisce il riesame nel merito della vicenda sottesa conseguendone la conferma dell'impugnata sentenza.
7. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società CP_1 tenendo conto del valore della controversia (pari alla misura della sanzione di 2.535
[...] euro) e allo svolgimento di tutte le fasi processuali, con applicazione del d.m. 55/2014
(minimi:
1.278 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello così definitivamente provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in misura di euro 1.278 oltre spese generali Controparte_1
(15%), iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia all'udienza del 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
Il giorno 10/12/2025 alle ore 11:05 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini per la causa di cui in epigrafe sono presenti:
-per , l'avv. dello Stato Parte_1
UGO ADORNO;
l'avv. FEDERICO CE, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
CE IO;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni:
- l'avv. dello Stato Adorno come da atto di appello;
- l'avv. Monacelli come da comparsa;
Visto l'articolo 429 cod. proc. civ. il giudice ordina la discussione orale della causa.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando le tesi espresse negli scritti difensivi e facendosi reciproche contestazioni. Rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 18:45 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da provvedimento allegato al presente verbale.
Perugia il 10/12/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 1 di 9 N. 4520 / 2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2021 al numero 4520, e vertente
TRA
, domiciliata ex lege in Parte_1
via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di che lo Pt_1 Pt_1 assiste e difende per legge;
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliata in via XIV Settembre n. 73, Controparte_1 Pt_1 presso in l'avv. Mario Monacelli che la assiste e difende giusta procura allegatata telematicamente all'atto di appello;
APPELLATO
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pt_1
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'On. Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa designazione del giudice istruttore e fissazione dell'udienza di discussione con de-creto in calce al presente atto, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di-chiarare inammissibile, o, comunque, rigettare il ricorso proposto in primo grado. Con il favore delle spese di lite del presente grado”.
PER L'APPELLATO
Pagina 2 di 9 “rigettare integralmente, per i motivi meglio rappresentati nella presente comparsa, l'appello proposto dall' , poiché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente Parte_1 conferma della sentenza n. 233/21 pronunciata in data 09/04/2021 e pubblicata in data 16/04/2021 dall'ufficio del Giudice di Pace di;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi Pt_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con Processo verbale di accertamento e di notificazione di illecito amministrativo del
15 dicembre 2020, prot. n. VO/084/091/23478, l' Controparte_2 ha comminato a quale trasgressore, e alla ditta
[...] Persona_1 CP_1
quale obbligata in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.535 (ridotta
[...] ad euro 1.774,50 se pagata entro 60 giorni) a norma dell'art. 174 co. 7 e 8 del d.lgs. 285/92, esponendo che il trasgressore, quale autista di mezzi di trasporto, nelle settimane concluse rispettivamente alle 23:59 del 26 gennaio 2020, del 2 febbraio 2020, del 22 marzo 2020, del
29 marzo 2020 e del 9 agosto 2020, non aveva goduto di alcun riposo settimanale esteso nell'arco di due settimane (sanzione aumentata perché commessa tra le 22 e le 7 del giorno seguente).
Ciò perché, appunto, nell'arco di due settimane consecutive – secondo quanto ritenuto nel provvedimento sanzionatorio – l'autista deve fruire “di due periodi di riposo settimanale regolare” (di almeno 45 ore) e/o “di un periodo di riposo settimanale regolare (tempo di riposo di almeno 45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto (tempo di riposo di almeno 24 ore), la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva”, a norma dell'art. 8 reg. CE 561/2006.
2. – Con ricorso proposto senza ministero di avvocato, la società ha proposto opposizione avverso i due verbali di contestazione (l'uno pervenuto al trasgressore e l'altro alla società) sostenendo che non vi sia stata alcuna violazione perché “dalla circolare 12/08/2010 Prot. N.
300/A/11310/10/101/3/3/9 è considerato un riposo settimanale regolare anche quello compreso tra ore 44,59 e 41,30 senza alcun obbligo di riposo compensativo, sicchè, si sostiene, nella stessa settimana o nelle settimane precedenti a quelle cui si riferiscono le contestazioni, sarebbe stato effettuato un “riposo regolare”. Al riguardo, in punto di diritto, ha richiamato la disciplina sovranazionale, nazionale ed amministrativa applicabile.
In particolare, quanto alla settimana finita il 26 gennaio 2022, sarebbe stato effettuato un riposo di 44 ore e 46 minuti;
nella settimana del 2 febbraio 2022 sarebbe stato effettuato un riposo di 42 ore 2 32 minuti;
nella settimana precedente a quella del 22 marzo 2020 sarebbe
Pagina 3 di 9 stato fruito un riposo di 86 ore;
nella settimana del 29 marzo 2020 sarebbe stato fruito un riposo di 44 ore e 50 minuti;
nella settimana del 9 agosto 2020 sarebbe stato fruito un riposo di 43 ore e 8 minuti.
Ha poi sostenuto che le violazioni sarebbero state contestate oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 201 cod. strada di 90 giorni, assumendo che il dies a quo dovrebbe essere computato a partire dal giorno della violazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito l' Parte_1 rimettendosi alle deduzioni dell'organo accertatore ed alle conclusioni da questo formulate, fermo che a quanto consta tuttavia nulla veniva rimesso al Giudice di Pace dall' CP_2
.
[...]
In esito all'udienza del 9 aprile 2021 il Giudice di Pace di pronunciava sentenza di Pt_1 annullamento del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese, con sentenza depositata il 14 aprile 2021.
Ha ritenuto il primo giudice che, poiché non è assoggettabile a sanzione la riduzione del riposo regolare fino a che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le 40 ore e 30 minuti
(in forza dell'art. 174 co. 7 cod. strada), allora il conducente non aveva commesso alcuna violazione, alla luce della tabella riepilogativa allegata dal ricorrente al ricorso.
3. – Avverso detta sentenza ha proposto appello l Parte_1
con il ministero .
[...] Parte_2
Ha sostenuto:
a) che il verbale di accertamento contiene rilievi di fatto sulla base del meccanismo di rilevazione TIS WEB (una piattaforma di rilevazione del periodi di riposo degli autisti di autotrasporto) e che tale sistema (che consente all'azzeramento delle ore di guida effettuate solo a fronte di un riposo correttamente fruito) e la metodologia logica sottesa sarebbe conforme alla disciplina dettata dal legislatore comunitario ed escluderebbe errori;
b) che la disposizione comunitaria (il regolamento n. 561/06) prevede che il riposo settimanale regolare è pari a 45 ore, e che ogni periodo di riposo inferiore è “ridotto”: ha quindi esposto la disciplina europea esaminando poi la c.d. tolleranza del 10% ed esponendo che – e questo è il nucleo della divergenza interpretativa proposta dalle parti – la legge n. 122/10 che ha introdotto l'art. 174 co. 7 cod. strada non ha modificato la disposizione comunitaria che qualifica come regolare il solo riposo di almeno 45 ore e non ha individuato il limite del c.d. riposo regolare in 40 ore e 30 minuti, derivandone in ogni caso che se il riposo è inferiore alle 45 ore comunque deve essere compensato secondo i
Pagina 4 di 9 commi 6 e 6 ter. In tesi di parte, dunque, se pure la tolleranza del 10% consente di non sanzionare le c.d. microinfrazioni, “non può consentire la deroga al rispetto della norma generale che impone, comunque, nella concatenazione dei periodi, il rispetto dei tempi di riposo fissati dal legislatore comunitario”.
c) per ogni violazione accertata, la corretta ricostruzione dei tempi di riposo, e dunque esponendo la correttezza dell'operato dell' , la sussistenza del fatto e la Controparte_2 legittimità della sanzione (pag.
6-9 appello);
d) che in ogni caso, l'ulteriore motivo di opposizione in prime cure, che viene riferito erroneamente come accolto dal primo giudice, in ordine alla tardività dell'accertamento, sarebbe infondato, posto che l'attività ispettiva non è certamente svolta su strada ma all'esito dell'acquisizione dei dati presso le imprese di trasporto e quindi in esito al controllo da effettuarsi secondo specifiche modalità tecnico-informatico, sicchè il dies a quo non potrebbe computarsi dalla data del fatto, bensì dal termine dell'elaborazione dei dati, sola circostanza che mette l'amministrazione in condizione di procedere alla contestazione.
Ha concluso per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del grado.
4. – Instaurato il contraddittorio si è costituita l'appellata società, sostenendo:
a) che sarebbe irrilevante la questione dell'affidabilità dei sistemi di misurazione del tempo di guida e dei tempi di riposo, per non essere stata messa in discussione la correttezza dei dati restituiti dal sistema in informativo, bensì la correttezza dell'attività di taratura del sistema, impostato in base a parametri in tesi errati;
b) che, secondo la propria prospettazione, la disciplina di settore si compone del regolamento comunitario n. 561 del 2006 (art. 4) e dell'art. 174 cod. strada, come modificato dalla legge n. 122 del 2010 che contiene deroga alla disciplina europea: in tesi di parte, dunque, l'art. 174 co. 7 cod. strada avrebbe introdotto una deroga, peraltro consentita dal legislatore europeo, di modo che “l'art. 174 comma 7 C.d.S. sancisce un nuovo limite entro il quale il periodo di riposo deve essere ritenuto “regolare” ed è quello che rientra nell'ambito di tolleranza del 10% rispetto alle 45 ore stabilite dalla normativa comunitaria.” (pag. 8 comparsa in appello) come del resto riconosciuto da Circolare del Ministero dell'interno, che riterrebbe non sanzionabile un riposo inferiore alle 45 ore ma compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le
40 ore e 30 minuti.
c) che neppure la tesi di controparte in ordine alla esigenza di compensazione sarebbe corretta, posto che, come del resto già esposto, secondo la tesi di parte appellata, il riposo sarebbe regolare anche se inferiore alle 45 ore, sicchè si tratterebbe non già di
Pagina 5 di 9 ““microinfrazioni” (come definite da controparte), bensì condotte non sanzionabili poiché rispettose del periodo di riposo “regolare”, come concepito dal legislatore nazionale.”
d) che, in tesi, dovrebbe esistere un doppio binario, l'uno che esamini i dati dei tempi di riposo e di guida sulla base dei parametri nazionali derogatori di quelli comunitari e l'altro che invece tenga conto della sola disciplina europea: ciò, comunque, facendo rilevare che i soli dati di fatto sarebbero quelli inerenti l'attività giornaliera degli autisti (il c.d. report attività giornaliera) mentre sarebbe invece frutto di errata valutazione dei parametri di riferimento il report (generato dal sistema informatico) delle infrazioni;
e) in via subordinata, che, in ogni caso, ove dovesse accedersi all'interpretazione prospettata dall'autorità amministrativa, dovrebbe essere esclusa la violazione per difetto dell'elemento soggettivo, stante la particolare difficoltà interpretativa della disciplina di settore;
f) in ogni caso, ha sostenuto parte appellata l'illegittimità dei verbali per violazione dell'art. 201 cod. strada per essere stati notificati oltre i novanta giorni dall'acquisizione dei dati del cronotachigrafo, avvenuta il 28 agosto 2020, circostanza mai messa in discussione dalla controparte e dunque da intendersi pacifica.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del doppio grado.
5. – La causa è stata da ultimo chiamata per l'odierna udienza di discussione, alla quale, fatte precisare le conclusioni la stessa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni come da verbale che precede.
6. – Deve preliminarmente esaminarsi la questione della tempestività della notificazione del verbale di contestazione e di accertamento, posto che la relativa questione è stata riproposta in appello dall'appellato vittorioso in prime cure.
La questione è ammissibile, pur non essendo introdotta con appello incidentale, perché
l'appellato, appunto, era integralmente vittorioso e dunque non era tenuto all'appello o all'appello incidentale per gravare la decisione in ordine a tale aspetto, sul quale il primo giudice non ha esposto alcunchè pur a fronte della relativa deduzione nell'atto di opposizione (cft. Cass. civ., Sez. III, 1° dicembre 2023, n. 33649; Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 2021, n. 25840, dove si legge, in massima ufficiale: “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”).
Pagina 6 di 9 Con l'atto di opposizione in prime cure, con il quale, in parte espositiva di fatto aveva narrato che l'accesso ispettivo era avvenuto il 28 agosto 2020, la società aveva richiamato il decorso del termine di novanta giorni con riferimento all'art. 201 cod. strada, sostenendo che il dies a quo dovesse essere computato partendo dal giorno di ciascuna violazione e tenendo conto del giorno della spedizione del plico contenente il verbale di contestazione.
In difetto di difesa sul punto in prime cure, con l'atto di appello l'amministrazione – posto che non si tratta di controllo su strada e dunque non può immaginarsi la contestazione immediata – ha sostenuto che il termine, di 90 giorni, per la notificazione della contestazione non decorrerebbe né del momento dell'infrazione, né dal momento dell'acquisizione dei dati con l'accesso presso l'impresa, bensì dal momento nel quale i dati acquisiti vengono processati mediante l'applicativo ufficiale in uso al Ministero del Lavoro
(denominato piattaforma TIS-WEB), applicativo che genera due report, l'uno contenente l'illustrazione delle attività compiute dall'autista ed uno delle eventuali infrazioni.
Sicchè, in tesi “il dies a quo va computato con riguardo la momento in cui ha termine l'elaborazione dei dati che fa emergere la sussistenza delle violazioni stesse e pone l'organo accertatore in condizione di effettuare la contestazione”, come si sostiene esposto dalla stessa Circolare congiunta del
Ministero delle infrastrutture e dell'interno del 22 luglio 2011: ne deriverebbe, in tesi che nel caso di specie, il report infrazioni sarebbe stato elaborato il 10 dicembre 2020 e dunque la notificazione spedita il 14 dicembre 2020 sarebbe tempestiva.
La questione della tardività della contestazione dell'accertamento è fondata.
Giova in primo luogo evidenziare che la prova della tempestività della notificazione dell'accertamento – con termine di 90 giorni secondo la giurisprudenza di legittimità da ricondursi a quello per le infrazioni al codice della strada, v. Cass. civ., Sez. VI-2, 7 ottobre
2014, n. 21062, ma in ogni caso congruente con quello previsto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – spetta, quantomeno in caso di espressa contestazione, all'amministrazione, che è tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti procedurali e di fatto della pretesa sanzionatoria che esercita.
Deve quindi osservarsi che, quanto ai fatti di causa, emerge come incontestato anche ex art. 115 cod. proc. civ. che l'accesso presso l'impresa è avvenuto, come esposto dal ricorrente, il
28 agosto 2020 e che – come esposto dall'appellante (salvi in riferimenti all'anno 2017 che devono intendersi frutto di un refuso) – il report attività giornaliere (cioè l'elaborazione delle attività compiute dall'autista) è stato formato, con l'ausilio della piattaforma software
Pagina 7 di 9 ministeriale il 26 ottobre 2020 mentre il report infrazioni (cioè l'elaborazione delle infrazioni commesse) è stato formato il 10 dicembre 2020.
Ebbene, già sulla base della disciplina generale non può che ritenersi che, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione, il dies a quo del termine di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio deve collegarsi certamente al momento nel quale l'amministrazione sia effettivamente in condizione di percepire l'illecito e quindi di sanzionarlo, ma che tale condizione avviene al momento nel quale l'amministrazione estrae i dati informatici dai sistemi dell'impresa, perché è da quel momento che ben può procedere a processarli con i software ufficiali per verificare l'esistenza di illeciti amministrativi.
In altri termini, la tesi che collega l'avvio dei 90 giorni di tempo al momento in cui l'amministrazione, di fatto, proceda all'esame dei dati acquisiti con accesso ispettivo presso l'impresa si palesa infondata, sia per la ragione ora esposta (e cioè perché l'amministrazione
è concretamente in condizione di esaminare i dati dal momento dell'estrazione) sia perché, altrimenti opinando, il dies a quo sarebbe imponderabile e comunque, trattandosi di ipotesi nella quale la contestazione immediata può non essere possibile (specie ed in particolar modo se il controllo avviene su strada), il soggetto verso il quale viene esperita l'attività di ispezione rimarrebbe soggetto senza alcun termine all'organizzazione dell'attività amministrativa di controllo, senza appunto che sussista un termine effettivo di necessaria conclusione delle attività, termine che invece evidentemente il legislatore ha voluto imporre quando ha stabilito un termine di 90 giorni per la contestazione dell'accertamento.
Del resto, che questa sia l'interpretazione corretta della disciplina sanzionatoria in ordine al termine di contestazione dell'accertamento di un illecito amministrativo in materia è confermato anche dalla stessa prassi amministrativa posto che la Circolare 22 luglio 2011, prot. n. 17598 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero nterno, Pt_2 recante “Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011 3579 del
7.6.2011” al paragrafo 13 rubricato “notifiche delle violazioni al regolamento CE n.
561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale” prevede al terzo periodo che “Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento ex art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 869, e che da tale data decorre il termine di 90 giorni per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione”.
In questo senso si era espressa peraltro la stessa giurisprudenza di legittimità, con sentenza
Cass. Civ., Sez. II, 24 novembre 2021, n. 36429, che aveva appunto ritenuto – in quel caso
Pagina 8 di 9 – tempestiva la contestazione differita in quanto effettuata entro i 90 giorni dal download dei dati.
In ordine a tale – determinante – momento di acquisizione dei dati “grezzi”
l'amministrazione, nel presente procedimento, non ha esposto alcuna data precisa e, in ogni caso, non ha prodotto alcun atto di accertamento con indicazione dell'estrazione dei dati, atto facente fede fino a querela di falso di tale attività, sicchè non può dirsi abbia dimostrato la data di decorso del termine in suo favore.
Ne deriva che l'appello, proposto dall'amministrazione, è in ogni caso infondato, perché è invece fondata la questione – preliminare – della tardività della contestazione dell'accertamento, proposta in sede di opposizione in prime cure dall'appellato che l'ha riproposta in grado di appello, questione che impedisce il riesame nel merito della vicenda sottesa conseguendone la conferma dell'impugnata sentenza.
7. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società CP_1 tenendo conto del valore della controversia (pari alla misura della sanzione di 2.535
[...] euro) e allo svolgimento di tutte le fasi processuali, con applicazione del d.m. 55/2014
(minimi:
1.278 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello così definitivamente provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in misura di euro 1.278 oltre spese generali Controparte_1
(15%), iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia all'udienza del 10 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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