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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice TR GE ZZ, nella causa iscritta al numero 3139 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa da (Avv. Massimiliano Capoluongo) contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, avente ad oggetto la domanda di Controparte_1 riconoscimento della Carta elettronica del docente, per l'a.s. 2022/2023, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 maggio 2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, in persona del legale rappresentante, chiedendo al giudice il Controparte_1 riconoscimento del suo diritto alla Carta elettronica del docente, per l'a.s. 2022/2023, e la condanna del convenuto alla attribuzione del beneficio, in suo favore.
2. Alla prima udienza dell'8 aprile 2025, il giudice ha rilevato la irregolarità della notifica e assegnato alla lavoratrice un termine per il suo rinnovo.
All'udienza del 3 giugno 2025, il giudice ha nuovamente dichiarato la invalidità della notifica rinnovata, dando ulteriore termine per la notifica.
All'udienza del 16 settembre 2025 la parte ricorrente è comparsa, dopo aver eseguito nuovamente la notifica, ma parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
2.1. All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusion rassegnate in atti.
2.3. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine assegnato dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Deve essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 cod. proc. civ. - da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma (Cass.
10 aprile 2000, n. 4529); inoltre, la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 del c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia a oggetto un ricorso per cassazione,
l'inammissibilità del medesimo, restando esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine stante la sua perentorietà e la conseguente improrogabilità di quello già concesso e non rinnovabile (Cass. 11 novembre 2003, n. 16924).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato al ricorrente, all'udienza dell'8 aprile
2025, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo comma c.p.c., per il rinnovo della notifica, che la ricorrente non ha rispettato.
3.3. Dal mancato rispetto del termine perentorio (cui va equiparata la rinnovazione della notifica in maniera invalida) consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
4. Deve pertanto essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto, CP_1 resa all'udienza del 16 settembre 2025 e dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il giudice
TR GE ZZ