CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile UR PP nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: RI ON GI nato a [...] il [...] RI SE nato a [...] il [...] inoltre: CATTOLICA ASSICURAZIONE S.P.A. avverso la sentenza del 22/02/2024 del GIUDICE DI PACE di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. E' presente l'avvocato NASCIMBENI GIANCARLO del foro di MACERATA in difesa di: CATTOLICA ASSICURAZIONE S.P.A. il quale chiede il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato DI TOMASSI GIORGIO del foro di MACERATA in difesa di: Penale Sent. Sez. 4 Num. 2989 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 21/11/2024 RI ON GI RI SE Il quale si associa per le conclusioni all'avvocato NASCIMBENI chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/02/2024, il Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON EP IS e di EB IS in ordine al reato loro ascritto ai sensi dell'art.590 cod.pen., commesso nei confronti di IL LE e NC AL, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela el in ordine al reato contestato nei confronti delle altre persone offese, per insussistenza del fatto;
il reato era stato ascritto ai predetti imputati in quanto - quali soci e legali rappresentanti della società agricola loro intestata - avevano posto in vendita formaggio contenente ON Enteritis", cagionando lesioni personali derivanti dalla successiva ingestione nei confronti di MA RC e di GI RI, la quale - in conseguenza dello stato di debilitazione conseguente alla gastroenterite acuta - era caduta in terra riportando la rottura del femore;
cagionando altresì lesioni personali, derivanti dal medesimo agente, a Mauro AL, alla moglie IL LE e al figlio NC AL (fatto commesso il 31/03/2020). Il Giudice procedente ha premesso che, in relazione alla posizione delle persone offese IL LE e FR AL, il difensore e procuratore speciale aveva rimesso la querela già presentata nei confronti degli imputati. In ordine alle rimanenti persone offese, ha rilevato che - nel corso dell'istruttoria - non erano emersi elementi di prova in ordine alla ascrivibilità nei confronti degli imputati in relazione alla accertata contaminazione del !atto crudo derivante dalla ON Enteriditis"; in particolare, ha esposto che, dagli accertamenti compiuti, era risultato che nell'allevamento dei IS solo due animali, poi abbattuti, erano portatori di salmonella e che la fonte di contaminazione era rimasta ignota;
avendo i suddetti accertatori, in sede testimoniale, affermato che la contaminazione potesse essere stata accidentale e derivante dal contatto con specie avicole;
essendo pure emerso che l'azienda aveva rispettato tutti i requisiti previsti dalla normativa riguardante la lavorazione del latte, dal conferimento ai controlli periodici;
ha quindi concluso che nessun addebito di negligenza, imperizia o inosservanza di legge o regolamenti potesse essere ascritta nei confronti degli imputati. iv 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la parte civile GI RI, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, per avere il 3 giudice di merito valutato la fonte del contagio e non gli omessi controlli e cautele nella produzione e vendita dell'alimento, come indicato in sede di capo di imputazione. Ha dedotto che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato l'attività dei prevenuti quali "operatori alimentari", limitandosi a esaminare il profilo - posto a monte - della fonte di contaminazione;
non esaminando quindi il profilo attinente all'osservanza delle disposizioni in materia di produzione e vendita del latte crudo, con specifico riferimento all'art.5, lett.c) e d), della I. n.283/1962, che a propria volta rimanda al regolamento CE 852/2004 e a quello n.2073/2005, imponenti l'adozione di un piano di controllo specifico contro la salmonella;
conseguendone l'insufficienza della motivazione nella parte in cui aveva valutato unicamente il dato rappresentato dalla non identificazione della fonte di contaminazione, esimendosi dall'esaminare l'eventuale violazione delle disposizioni attinenti all'immissione di prodotti contaminati nel circuito distributivo. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di omessa motivazione in relazione alle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato EB IS. Ha dedotto che, in sede di esame reso il 07/07/2022, il suddetto imputato aveva dichiarato che il tecnico incaricato dall'azienda agricola non aveva compiuto nessun tipo di controllo per la salmonella;
esponendo, quindi, che il giudice di merito non avrebbe tenuto adeguato conto del valore confessorio di tali affermazioni in ordine alla violazione dei necessari obblighi imposti agli operatori alimentari in riferimento alla necessaria assenza della salmonella. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 2. In relazione al quadro processuale di riferimento, va quindi rilevato che - in riferimento alle sentenze inappellabili emesse da parte del giudice di pace - e sulla base di quanto desumibile dal disposto dell'art.39bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 nonché dell'art.606, comma 2bis, cod.proc.pen. (inserito dall'art.5, comma 6, d.lgs. 6 febbraio 2008, n.11) - il ricorso per cassazione può essere proposto dalle parti, ivi compresa la parte civile, per tutti i motivi elencati nell'art.606 cod.proc.pen. (in tal senso, con specifico riferimento all'impugnazione 4 proposta dal p.m., Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, El Baji, Rv. 277462; Sez. 5, Sentenza n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262). 3. Ciò posto, il primo motivo - inerente a un complessivo difetto di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla materialità del fatto contestato agli imputati - è complessivamente fondato. Difatti, nell'atto di esercizio dell'azione penale era stato contestato agli imputati di avere prodotto e posto in vendita formaggio - derivante dalla lavorazione effettuata presso la loro azienda agricola - in assenza dei dovuti "controlli e cautele", in tal modo cagionando le sopradescritte lesioni personali. Va quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata ha specificamente dato atto della causalità sottesa alla originaria contaminazione del latte crudo;
sul punto facendo riferimento alle testimonianze rese dagli operanti presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dalle quali era emerso che, nell'allevamento gestito dalla suddetta azienda agricola, vi erano soltanto due animali, poi abbattuti, portatori di salmonella e che la correlativa fonte di contaminazione era da considerarsi ignota, essendo presumibile che la stessa fosse stata di natura accidentale e derivanti da animali avicoli selvatici. In tal modo, peraltro, il giudice di primo grado ha mancato di considerare - incorrendo quindi nel denunciato vizio di omessa motivazione - l'ulteriore profilo ascritto nell'atto di esercizio dell'azione penale, ovvero quello attinente alla successiva attività di controllo propedeutica rispetto alla somministrazione del prodotto lavorato nei confronti dell'utente finale;
in tal modo omettendo di considerare l'effettiva conformità del comportamento dei produttori nella fase di vendita e tanto in relazione al disposto dell'art.5, lett.d), I. 30 aprile 1962, n.283, in relazione al quale è vietato distribuire per il consumo sostanze alimentari «insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione». Sul punto, difatti, risulta del tutto generico il mero riferimento alle dichiarazioni rese dai consulenti dell'azienda per la sicurezza alimentare e che avrebbero evidenziato il rispetto dei requisiti previsti per la lavorazione del latte in riferimento ai controlli periodici. 4. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha altresì dedotto l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte dell'imputato EB IS, nella parte in cui lo stesso aveva esposto che, nell'azienda, non veniva effettuato alcun controllo specifico per la contaminazione da salmonella. 5 Il motivo è fondato. Sul punto, va ricordato che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457). Nel caso di specie, va quindi rilevato come il giudice di primo grado abbia omesso ogni considerazione in ordine alla potenziale valenza di tali dichiarazioni in punto di fondatezza dell'imputazione e proprio con specifico riferimento all'aspetto - da ritenersi, sulla base delle predette considerazioni, del tutto pretermesso - attinente all'effettivo controllo dell'omessa contaminazione del prodotto somministrato per la vendita al pubblico. 5. In considerazione delle suddette omissioni motivazionali, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio - ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen. - al giudice civile competente in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preiqnte
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. E' presente l'avvocato NASCIMBENI GIANCARLO del foro di MACERATA in difesa di: CATTOLICA ASSICURAZIONE S.P.A. il quale chiede il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato DI TOMASSI GIORGIO del foro di MACERATA in difesa di: Penale Sent. Sez. 4 Num. 2989 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 21/11/2024 RI ON GI RI SE Il quale si associa per le conclusioni all'avvocato NASCIMBENI chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/02/2024, il Giudice di Pace di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON EP IS e di EB IS in ordine al reato loro ascritto ai sensi dell'art.590 cod.pen., commesso nei confronti di IL LE e NC AL, in quanto estinto per intervenuta remissione di querela el in ordine al reato contestato nei confronti delle altre persone offese, per insussistenza del fatto;
il reato era stato ascritto ai predetti imputati in quanto - quali soci e legali rappresentanti della società agricola loro intestata - avevano posto in vendita formaggio contenente ON Enteritis", cagionando lesioni personali derivanti dalla successiva ingestione nei confronti di MA RC e di GI RI, la quale - in conseguenza dello stato di debilitazione conseguente alla gastroenterite acuta - era caduta in terra riportando la rottura del femore;
cagionando altresì lesioni personali, derivanti dal medesimo agente, a Mauro AL, alla moglie IL LE e al figlio NC AL (fatto commesso il 31/03/2020). Il Giudice procedente ha premesso che, in relazione alla posizione delle persone offese IL LE e FR AL, il difensore e procuratore speciale aveva rimesso la querela già presentata nei confronti degli imputati. In ordine alle rimanenti persone offese, ha rilevato che - nel corso dell'istruttoria - non erano emersi elementi di prova in ordine alla ascrivibilità nei confronti degli imputati in relazione alla accertata contaminazione del !atto crudo derivante dalla ON Enteriditis"; in particolare, ha esposto che, dagli accertamenti compiuti, era risultato che nell'allevamento dei IS solo due animali, poi abbattuti, erano portatori di salmonella e che la fonte di contaminazione era rimasta ignota;
avendo i suddetti accertatori, in sede testimoniale, affermato che la contaminazione potesse essere stata accidentale e derivante dal contatto con specie avicole;
essendo pure emerso che l'azienda aveva rispettato tutti i requisiti previsti dalla normativa riguardante la lavorazione del latte, dal conferimento ai controlli periodici;
ha quindi concluso che nessun addebito di negligenza, imperizia o inosservanza di legge o regolamenti potesse essere ascritta nei confronti degli imputati. iv 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la parte civile GI RI, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, per avere il 3 giudice di merito valutato la fonte del contagio e non gli omessi controlli e cautele nella produzione e vendita dell'alimento, come indicato in sede di capo di imputazione. Ha dedotto che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato l'attività dei prevenuti quali "operatori alimentari", limitandosi a esaminare il profilo - posto a monte - della fonte di contaminazione;
non esaminando quindi il profilo attinente all'osservanza delle disposizioni in materia di produzione e vendita del latte crudo, con specifico riferimento all'art.5, lett.c) e d), della I. n.283/1962, che a propria volta rimanda al regolamento CE 852/2004 e a quello n.2073/2005, imponenti l'adozione di un piano di controllo specifico contro la salmonella;
conseguendone l'insufficienza della motivazione nella parte in cui aveva valutato unicamente il dato rappresentato dalla non identificazione della fonte di contaminazione, esimendosi dall'esaminare l'eventuale violazione delle disposizioni attinenti all'immissione di prodotti contaminati nel circuito distributivo. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di omessa motivazione in relazione alle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato EB IS. Ha dedotto che, in sede di esame reso il 07/07/2022, il suddetto imputato aveva dichiarato che il tecnico incaricato dall'azienda agricola non aveva compiuto nessun tipo di controllo per la salmonella;
esponendo, quindi, che il giudice di merito non avrebbe tenuto adeguato conto del valore confessorio di tali affermazioni in ordine alla violazione dei necessari obblighi imposti agli operatori alimentari in riferimento alla necessaria assenza della salmonella. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 2. In relazione al quadro processuale di riferimento, va quindi rilevato che - in riferimento alle sentenze inappellabili emesse da parte del giudice di pace - e sulla base di quanto desumibile dal disposto dell'art.39bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 nonché dell'art.606, comma 2bis, cod.proc.pen. (inserito dall'art.5, comma 6, d.lgs. 6 febbraio 2008, n.11) - il ricorso per cassazione può essere proposto dalle parti, ivi compresa la parte civile, per tutti i motivi elencati nell'art.606 cod.proc.pen. (in tal senso, con specifico riferimento all'impugnazione 4 proposta dal p.m., Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, El Baji, Rv. 277462; Sez. 5, Sentenza n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262). 3. Ciò posto, il primo motivo - inerente a un complessivo difetto di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla materialità del fatto contestato agli imputati - è complessivamente fondato. Difatti, nell'atto di esercizio dell'azione penale era stato contestato agli imputati di avere prodotto e posto in vendita formaggio - derivante dalla lavorazione effettuata presso la loro azienda agricola - in assenza dei dovuti "controlli e cautele", in tal modo cagionando le sopradescritte lesioni personali. Va quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata ha specificamente dato atto della causalità sottesa alla originaria contaminazione del latte crudo;
sul punto facendo riferimento alle testimonianze rese dagli operanti presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dalle quali era emerso che, nell'allevamento gestito dalla suddetta azienda agricola, vi erano soltanto due animali, poi abbattuti, portatori di salmonella e che la correlativa fonte di contaminazione era da considerarsi ignota, essendo presumibile che la stessa fosse stata di natura accidentale e derivanti da animali avicoli selvatici. In tal modo, peraltro, il giudice di primo grado ha mancato di considerare - incorrendo quindi nel denunciato vizio di omessa motivazione - l'ulteriore profilo ascritto nell'atto di esercizio dell'azione penale, ovvero quello attinente alla successiva attività di controllo propedeutica rispetto alla somministrazione del prodotto lavorato nei confronti dell'utente finale;
in tal modo omettendo di considerare l'effettiva conformità del comportamento dei produttori nella fase di vendita e tanto in relazione al disposto dell'art.5, lett.d), I. 30 aprile 1962, n.283, in relazione al quale è vietato distribuire per il consumo sostanze alimentari «insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione». Sul punto, difatti, risulta del tutto generico il mero riferimento alle dichiarazioni rese dai consulenti dell'azienda per la sicurezza alimentare e che avrebbero evidenziato il rispetto dei requisiti previsti per la lavorazione del latte in riferimento ai controlli periodici. 4. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha altresì dedotto l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte dell'imputato EB IS, nella parte in cui lo stesso aveva esposto che, nell'azienda, non veniva effettuato alcun controllo specifico per la contaminazione da salmonella. 5 Il motivo è fondato. Sul punto, va ricordato che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457). Nel caso di specie, va quindi rilevato come il giudice di primo grado abbia omesso ogni considerazione in ordine alla potenziale valenza di tali dichiarazioni in punto di fondatezza dell'imputazione e proprio con specifico riferimento all'aspetto - da ritenersi, sulla base delle predette considerazioni, del tutto pretermesso - attinente all'effettivo controllo dell'omessa contaminazione del prodotto somministrato per la vendita al pubblico. 5. In considerazione delle suddette omissioni motivazionali, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio - ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen. - al giudice civile competente in grado di appello, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preiqnte