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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/05/2024, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 3374/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto " regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
nata a [...] il [...], 4/C, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Eleonora Guerriero
RICORRENTE
E
, nato in [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dagli avv. Elvira e Vincenzo Matarazzo
RESISTENTE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Con ricorso del 27.10.2023, ha chiesto la modifica del decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Avellino in data 8.6.2021, in particolare modificando il diritto di visita della piccola con il padre e imponendo a quest'ultimo l'erogazione della somma di euro Per_1 Controparte_1
400,00 mensili in luogo degli € 250,00 previsti;
ha chiesto altresì un provvedimento con cui si autorizzi la ricorrente a delegare al prelevamento della figlia presso l'istituto scolastico un familiare di fiducia della madre.
A giustificazione di tale richiesta, ha dedotto che il diritto di visita da parte del padre viene fruito in maniera di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto e che pertanto su di lei incombono oneri di mantenimento della figlia molto maggiori.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo Controparte_1
l'insussistenza di sopravvenienze giustificative e, in riconvenzionale, ha chiesto la riduzione della contribuzione ad euro 200,00 a causa di una situazione reddituale peggiorativa rispetto al 2021.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 27.3.2024, dove il Tribunale aveva proposto una soluzione conciliativa che è stata accolta da entrambe le parti solamente per quanto riguarda la rimodulazione del diritto di visita, ossia “il padre sarà con due fine settimana al mese e Per_1
quando il mese ne prevede 5 trascorrerà con la bambina tre fine settimana al mese. Le parti si
potranno liberamente accordare affinché il padre trascorra con un pomeriggio alla Per_1
settimana sempre che ci sia la possibilità da parte di entrambi”.
ha, inoltre, prestato il proprio consenso a che la bambina possa essere Controparte_1
prelevata da scuola da parte della nonna materna, e di tanto il Tribunale prende atto.
Non è possibile un'autorizzazione generica, invece, al prelievo della piccola da parte di non identificato parente di riferimento che, in assenza di accordo da parte di entrambi i genitori, non può
essere disposta in bianco da parte del Tribunale.
In ogni caso il collegio auspica che, per il superiore interesse della figlia, i genitori non si ostacolino vicendevolmente sulla gestione della vita quotidiana della piccola onde evitare un accesso frequente al Tribunale che creerà indubbiamente ulteriori attriti e tensioni. Tanto premesso con riguardo alla richiesta di modifica della contribuzione mensile, osserva il tribunale che granitica giurisprudenza richiede, per la stessa ammissibilità delle domande di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, l'intervento di sopravvenienze significative (Cass. 2953/2017). Tale giurisprudenza è applicabile anche ai provvedimenti dettati per figli nati al di fuori del matrimonio
Il giudice non potrà quindi procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma, in linea con le valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, dovrà limitarsi a verificare se, ed eventualmente in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e dunque adeguare l'importo (o l'obbligo della contribuzione) alla nuova situazione patrimoniale.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: «Qualora
sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi
ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, va rilevato quanto segue.
Osserva il Tribunale che nessun elemento giustificativo ai fini dell'accoglimento della domanda principale o di quella riconvenzionale è emersa per giustificare le rispettive pretese. Il decreto di cui si chiede la modifica è stato, infatti, adottato nel 2021, ossia circa 3 anni fa,
ma -elemento da valutare- ciò che conta è che è ancora piccola. Per_1
Un'eventuale aumento della contribuzione potrebbe essere giustificato proprio dall'incremento delle sue esigenze anche di carattere sociale. E' consapevole, infatti, il tribunale che più i figli crescono e più aumentano le loro esigenze ma in questa fase specifica della vita di Per_1
ancora non si può parlare di una modifica effettiva rispetto a quanto già autonomamente valutato nel 2021 dal Tribunale.
Il fatto che le visite vengano sfruttate in maniera totale o parziale non è elemento che il
Tribunale può considerare, poiché non si tratta di un'equazione perfetta di tipo economico ma di un apporto generale alle esigenze della piccola.
Nemmeno è stato fornita prova concreta della sussistenza di un elemento sostanziale di peggioramento delle condizioni reddituali del visto che un nuovo matrimonio potrebbe CP_1
addirittura rafforzare la sua posizione contributiva perché magari potrebbe godere anche dell'ausilio nella gestione della vita quotidiana da parte della nuova moglie.
A questo va aggiunto che in ogni caso, decorsi circa tre anni dal decreto emesso dal
Tribunale di Avellino nel 2021, l'interrogativo è sul se sia giunto il momento di aumentare la contribuzione -domanda a cui si è già fornita risposta negativa-ma non certamente una riduzione della stessa in assenza di elementi forti e importanti che giustifichino la pretesa.
Il tenore della decisione e la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Dà atto che le parti si sono accordate come da udienza del 27 Marzo 2024 con riferimento al diritto di visita e con riferimento alla possibilità che venga prelevata a scuola da parte della nonna Per_1
materna;
rigetta ogni altra richiesta;
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Avellino, 22/5/2024
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 3374/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto " regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
nata a [...] il [...], 4/C, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Eleonora Guerriero
RICORRENTE
E
, nato in [...], il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dagli avv. Elvira e Vincenzo Matarazzo
RESISTENTE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Con ricorso del 27.10.2023, ha chiesto la modifica del decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Avellino in data 8.6.2021, in particolare modificando il diritto di visita della piccola con il padre e imponendo a quest'ultimo l'erogazione della somma di euro Per_1 Controparte_1
400,00 mensili in luogo degli € 250,00 previsti;
ha chiesto altresì un provvedimento con cui si autorizzi la ricorrente a delegare al prelevamento della figlia presso l'istituto scolastico un familiare di fiducia della madre.
A giustificazione di tale richiesta, ha dedotto che il diritto di visita da parte del padre viene fruito in maniera di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto e che pertanto su di lei incombono oneri di mantenimento della figlia molto maggiori.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo Controparte_1
l'insussistenza di sopravvenienze giustificative e, in riconvenzionale, ha chiesto la riduzione della contribuzione ad euro 200,00 a causa di una situazione reddituale peggiorativa rispetto al 2021.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 27.3.2024, dove il Tribunale aveva proposto una soluzione conciliativa che è stata accolta da entrambe le parti solamente per quanto riguarda la rimodulazione del diritto di visita, ossia “il padre sarà con due fine settimana al mese e Per_1
quando il mese ne prevede 5 trascorrerà con la bambina tre fine settimana al mese. Le parti si
potranno liberamente accordare affinché il padre trascorra con un pomeriggio alla Per_1
settimana sempre che ci sia la possibilità da parte di entrambi”.
ha, inoltre, prestato il proprio consenso a che la bambina possa essere Controparte_1
prelevata da scuola da parte della nonna materna, e di tanto il Tribunale prende atto.
Non è possibile un'autorizzazione generica, invece, al prelievo della piccola da parte di non identificato parente di riferimento che, in assenza di accordo da parte di entrambi i genitori, non può
essere disposta in bianco da parte del Tribunale.
In ogni caso il collegio auspica che, per il superiore interesse della figlia, i genitori non si ostacolino vicendevolmente sulla gestione della vita quotidiana della piccola onde evitare un accesso frequente al Tribunale che creerà indubbiamente ulteriori attriti e tensioni. Tanto premesso con riguardo alla richiesta di modifica della contribuzione mensile, osserva il tribunale che granitica giurisprudenza richiede, per la stessa ammissibilità delle domande di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, l'intervento di sopravvenienze significative (Cass. 2953/2017). Tale giurisprudenza è applicabile anche ai provvedimenti dettati per figli nati al di fuori del matrimonio
Il giudice non potrà quindi procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma, in linea con le valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, dovrà limitarsi a verificare se, ed eventualmente in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e dunque adeguare l'importo (o l'obbligo della contribuzione) alla nuova situazione patrimoniale.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: «Qualora
sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi
ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, va rilevato quanto segue.
Osserva il Tribunale che nessun elemento giustificativo ai fini dell'accoglimento della domanda principale o di quella riconvenzionale è emersa per giustificare le rispettive pretese. Il decreto di cui si chiede la modifica è stato, infatti, adottato nel 2021, ossia circa 3 anni fa,
ma -elemento da valutare- ciò che conta è che è ancora piccola. Per_1
Un'eventuale aumento della contribuzione potrebbe essere giustificato proprio dall'incremento delle sue esigenze anche di carattere sociale. E' consapevole, infatti, il tribunale che più i figli crescono e più aumentano le loro esigenze ma in questa fase specifica della vita di Per_1
ancora non si può parlare di una modifica effettiva rispetto a quanto già autonomamente valutato nel 2021 dal Tribunale.
Il fatto che le visite vengano sfruttate in maniera totale o parziale non è elemento che il
Tribunale può considerare, poiché non si tratta di un'equazione perfetta di tipo economico ma di un apporto generale alle esigenze della piccola.
Nemmeno è stato fornita prova concreta della sussistenza di un elemento sostanziale di peggioramento delle condizioni reddituali del visto che un nuovo matrimonio potrebbe CP_1
addirittura rafforzare la sua posizione contributiva perché magari potrebbe godere anche dell'ausilio nella gestione della vita quotidiana da parte della nuova moglie.
A questo va aggiunto che in ogni caso, decorsi circa tre anni dal decreto emesso dal
Tribunale di Avellino nel 2021, l'interrogativo è sul se sia giunto il momento di aumentare la contribuzione -domanda a cui si è già fornita risposta negativa-ma non certamente una riduzione della stessa in assenza di elementi forti e importanti che giustifichino la pretesa.
Il tenore della decisione e la reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Dà atto che le parti si sono accordate come da udienza del 27 Marzo 2024 con riferimento al diritto di visita e con riferimento alla possibilità che venga prelevata a scuola da parte della nonna Per_1
materna;
rigetta ogni altra richiesta;
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Avellino, 22/5/2024
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)