Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2735/2025 promossa da:
, c.f. ass. Avv. Silvia Boldrini - Parte_1 C.F._1
Giacomo Lesca, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 25.3.2025, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS maturato nel periodo CP_1
1.4.1993 – 30.4.2022 e quantificato in euro 36.827,12 lordi, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente, CP_1 rappresentando di aver provveduto al pagamento in data 5.5.2025.
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Istituto provveduto al pagamento;
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dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento attesa l'estrema semplicità delle questioni proposte e trattate, vanno poste a carico dell' , con la richiesta CP_1 distrazione di onorari e spese in favore dell'avv. Boldrini di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.291,00, oltre spese forfettarie al 15
%, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Boldrini.
Torino, 19.06.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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