Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2653 del 2025, proposto da
AR SA AS, RA ST e RA LU ST, rappresentati e difesi dall'avvocato LU Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro Clarenza, Cattolica Assicurazioni Spa e Generali Assicurazioni Spa, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
- dell’estinzione per prescrizione del diritto del Comune di pretendere il pagamento degli oneri concessori liquidati e richiesti in forza delle concessioni edilizie n. 364/2000 e n. 10/2000;
- della conseguenziale estinzione dell’obbligo di garanzia della Compagnia Cattolica Assicurazione nascente dalla polizza n. 150/91/304054 del 18 settembre 2000, emessa in relazione alla C.E. n. 364/2000, e dalla polizza n.150/91/20255, emessa in relazione alla C.E. n. 10/2000, con correlativa estinzione del diritto della Compagnia di richiedere ai ricorrenti il pagamento della rata semestrale di rinnovo delle polizze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AO NA ZO e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno agito per l’accertamento dell’estinzione degli oneri concessori liquidati e richiesti dal Comune di San Pietro Clarenza in forza delle concessioni edilizie n. 364/2000 e n. 10/2000, per intervenuta prescrizione.
2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato, in fatto ed in diritto, che:
a) con nota del 18 giugno 2025, il Comune ha richiesto agli odierni ricorrenti – ritenuti debitori solidali, in proprio e in qualità di aventi causa degli originari titolari delle suddette concessioni edilizie, il pagamento della somma di euro 10.563,76;
b) gli originari titolari dei predetti titoli urbanistici avevano stipulato con la società Cattolica Assicurazioni S.p.a., a garanzia del pagamento dei relativi oneri, la polizza n. 150/91/304054 del 18 settembre 2000 per la C.E. n. 364/2000 e la polizza n.150/91/20255 per la C.E. n. 10/2000;
c) non essendo mai intervenuto il formale atto di svincolo da parte del Comune resistente, la suddetta compagnia di assicurazioni continua a tutt’oggi ad inviare al ricorrente ST RA (nato il [...]) la liquidazione del premio semestrale per il rinnovo delle suddette polizze;
d) con nota del 17 luglio 2025, gli odierni deducenti hanno contestato la pretesa creditoria avanzata dal Comune di San Pietro Clarenza con la suddetta nota del 18 giugno 2025, rilevando che il diritto dell’Amministrazione a riscuotere gli oneri concessori nascente dalla convenzione urbanistica del 23 dicembre 1993 deve ritenersi estinto ai sensi dell’art. 2934 c.c. e dell’art. 2946 c.c.;
e) da quanto sopra deriverebbe altresì il venir meno del diritto della compagnia assicurativa a percepire dai ricorrenti le somme semestralmente richieste per il rinnovo delle suddette polizze.
3. Non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota del 17 luglio 2025, i ricorrenti hanno agito nella presente sede per vedere giudizialmente accertare e dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione del diritto del Comune a richiedere il pagamento degli oneri concessori, nonché la conseguenziale estinzione dell’obbligo di garanzia della compagnia assicurativa.
4. Né il Comune, né le compagnie assicurative intimate si sono costituiti in giudizio.
5. Con memoria del 23 gennaio 2026, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese a carico di controparte.
6. All’esito dell’udienza del 24 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. Con la nota prot. n. 5931 del 18 giugno 2025, avente ad oggetto “Morosità e/o interessi legali per ritardato pagamento di oneri concessori, relativamente agli immobili siti in via S.A. Eremita, snc – lotti 2-3”, il Comune ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 10.563,76, a titolo di oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 10/2000 (pratica edilizia n. 361/1997) e relativi interessi.
Il Comune ha altresì avvertito i destinatari che, trascorso infruttuosamente il termine assegnato per il pagamento, per il recupero delle somme dovute sarebbe stata attivata la polizza fideiussoria n. 304055 del 18 settembre 2000 concessa dalla Società assicuratrice “Cattolica Assicurazione”.
7.2. Ciò premesso, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 2946 c.c., “ salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni ” e che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”.
7.3. Con specifico riferimento agli oneri concessori, il Collegio richiama la sentenza di questo T.A.R., sez. I, 10 febbraio 2025, n. 521, ove si precisa che, secondo consolidata giurisprudenza, “ il dies a quo di azionabilità del credito comunale per oneri di urbanizzazione decorre dal momento del rilascio della concessione, poiché è da tale momento che l'Amministrazione determina (o può determinare) i relativi importi e che, di conseguenza, il relativo diritto può esser fatto valere (art. 2935 cod. civ.); la decorrenza del termine prescrizionale dai sessanta giorni successivi alla data di ultimazione delle opere, vale (solo) in relazione ai crediti concernenti il costo di costruzione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 29 novembre 2021, n. 7642; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 6 giugno 2017, n. 1303; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 ottobre 2016, n. 2531 ed ivi precedenti giurisprudenziali) ”.
Anche la giurisprudenza di seconde cure, più di recente, nel ribadire che le pretese inerenti al costo di costruzione “ sono soggette alla prescrizione ordinaria decennale ”, ha precisato che quanto al ridetto costo di costruzione, il termine di prescrizione – per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 2935 cod. civ. e 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – “ inizia a decorrere da quando il diritto diventa definitivamente esigibile, ossia scaduti i sessanti giorni dalla ultimazione della costruzione, ovvero dalla comunicazione della fine dei lavori ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7772; Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2023, n. 11022).
Inoltre, «Per consolidata giurisprudenza, la scadenza del termine per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, in base all’art. 2935 c.c., per cui “ la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3127; n. 3126). Il Comune, una volta consumato il termine di validità della convenzione, ha dunque dieci anni di tempo per poter azionare i diritti ivi previsti (Cons. Stato Sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7008)» (Consiglio di Stato, sez. II, 20 aprile 2020, n. 2532).
E ancora, per consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, “ una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, l’esercizio di ogni azione legale per l’adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni. In questa diversa prospettiva, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione - in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini - o con l’ultimazione delle opere medesime - se avvenuta prima di detta scadenza - entro e non oltre il successivo termine decennale di prescrizione ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327; Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6540; richiamate in: Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 10426).
7.4. Nel caso di specie, in applicazione dei sopramenzionati principi, a fronte di una convenzione urbanistica stipulata il 23 dicembre 1993 e delle concessioni edilizie rilasciate nell’anno 2000, e in mancanza di prova da parte del Comune di formali intimazioni aventi valore di atti interruttivi, il relativo credito per oneri concessori deve ritenersi prescritto.
Deve farsi applicazione, infatti, del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova dei presupposti di fatto posti a fondamento della propria domanda di accertamento della prescrizione, incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti, attraverso l’allegazione e la documentazione di eventuali atti interruttivi del termine decennale, ovvero di dimostrare il mancato decorso di quest’ultimo in relazione allo specifico titolo posto alla base della pretesa creditoria avanzata con la nota del 18 giugno 2025; ma esso, seppure ritualmente intimato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
8. Pertanto, va accolta la domanda proposta dai ricorrenti volta all’accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto gli oneri concessori relativi alle concessioni edilizie nn. 10 e 364 del 2000, il quale va dichiarato estinto.
9. Conseguentemente, in accoglimento dell’ulteriore domanda formulata dal ricorrente, va dichiarato altresì l’obbligo del Comune di svincolare le polizze rilasciate in relazione alle predette concessioni edilizie, affinché i ricorrenti vengano resi indenni dall’obbligo di corrispondere i relativi premi assicurativi.
10. In conclusione il ricorso è fondato e merita accoglimento.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e il Comune intimato, mentre possono essere compensate tra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara estinto il diritto del Comune a pretendere il pagamento degli oneri concessori relativi alle C.E. nn. 364/2000 e 10/2000, con obbligo per l’Amministrazione di svincolare le polizze rilasciate a garanzia del predetto diritto.
Condanna il Comune di San Pietro Clarenza alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in €. 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NA NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO NA ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZO | ES NA NE |
IL SEGRETARIO