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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3759/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LANDI Parte_1 C.F._1
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANDI RA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Cessazione della convivenza 1) I coniugi vivranno separati con diritto di porre il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 1 di 6 Le parti si danno atto che la SI.ra unitamente al figlio rimarrà ad abitare nella Pt_1 Per_1 casa familiare di ES (Mo), Via Provinciale per Pavullo n. 61, loc. Castellaro, di proprietà dei genitori della SI.ra SI.ri e . Quanto ai beni mobili Pt_1 Parte_2 Parte_3 presenti all'interno della casa familiare, i coniugi convengono che essi rimangano di proprietà ed in uso alla SI.ra , ad eccezione dei beni personali del SI. e di quelli Parte_1 CP_1
a lui assegnati in base a separata lista concordata tra le parti. Le parti convengono che il SI. potrà ritirare i propri beni personali presenti in casa e nel garage entro il 27/6/2025. CP_1
Le parti si danno atto che il SI. ha già trasferito la propria residenza presso un CP_1 immobile in locazione sito in ES (Mo) via Della Lima n. 1.
Affidamento e modalità di frequentazione del figlio
2) Le parti eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minore con Per_1
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, educazione, cura e custodia, nonché del suo futuro andamento scolastico.
Le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, avrà con sé il minore.
Le parti dovranno mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e rapporti regolari e collaborativi con l'altro genitore, riconoscendo il diritto del minore alla bigenitorialità e quindi a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori.
3) I SI.ri e concordano che il padre potrà tenere con sé quando lo vorrà, Pt_1 CP_1 Per_1 previo accordo telefonico con la madre, nel rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio, e comunque:
- durante il fine settimana il sabato o la domenica a settimane alternate;
- un pomeriggio, compresa la cena, durante la settimana, da concordarsi settimanalmente in base agli impegni lavorativi del SI. CP_1
- quattro giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o, viceversa, di Capodanno;
- tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo.
Le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, il periodo in cui ciascuno porterà in vacanza con sé il figlio, specificando la località di villeggiatura prescelta. pagina 2 di 6 Riguardo ad ogni altra festività, vacanze e simili sopra non contemplate, resterà con il Per_1 genitore presso il quale già si troverà a motivo della consueta e ordinaria collocazione.
In ogni caso entrambi i genitori si impegnano alla reciproca collaborazione, riservandosi di diversamente accordarsi, entro un congruo termine, per ovviare ad eventuali imprevisti e/o diverse necessità sopravvenute senza pregiudicare le esigenze del figlio.
4) Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi con un ragionevole preavviso, e comunque entro 30 giorni, ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio.
Mantenimento della prole
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario di a far data dal mese di giugno 2025, il Per_1
SI. si obbliga a versare alla moglie la somma mensile di € 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00), da erogarsi per 12 mensilità all'anno, da versarsi alle coordinate bancarie della SI.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, a far Pt_1 tempo dal mese di giugno 2026, in base alla variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
6) I genitori si obbligano a concorrere in modo paritario in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la prole, da concordarsi e documentarsi secondo il seguente schema, tenuto conto del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare vigente presso il Tribunale di Modena e specificatamente:
• spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e spese per farmaci prescritti dal medico curante;
• spese mediche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e ) mensa;
• spese scolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 6 • spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolatiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter ); c) viaggi e vacanze.
Quanto alle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni successivi alla presentazione e consegna, anche a mezzo mail, di copia dei relativi documenti giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.), anche al fine di garantire ai medesimi di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali previsti per legge, che verranno effettuati nel rispetto della normativa e secondo il regime fiscale di ciascun genitore nel limite del 50% cadauno.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
Altre pattuizioni
9) Le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra Pt_1
10) I coniugi reciprocamente riconoscono di disporre di redditi adeguati a far fronte alle proprie necessità e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento.
11) Le parti si autorizzano sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé ed il figlio minore.
12) Il SI. si obbliga altresì a restituire alla SI.ra la somma mutuatagli CP_1 Pt_1 nell'anno 2018 per l'acquisto dell'automobile ad oggi ammontante ad € 22.000,00 CP_2
(ventiduemila/00), non produttiva di interessi, versandola alla stessa SI.ra in Pt_1 un'unica soluzione entro il 31/05/2031 ovvero effettuando il pagamento ratealmente a partire dall'1/6/2027 con un versamento minimo di 300,00 €, convenendo le parti che la rata a saldo ed estinzione del debito dovrà essere pagata entro la data suindicata del 31/05/2031.
13) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto di aver già definito ogni loro rapporto di natura economico – patrimoniale e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo ragione o causa, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente ricorso.
pagina 4 di 6 14) Le parti chiedono sin d'ora che il Tribunale voglia emettere la sentenza di omologazione a definizione della loro separazione.
15) Le spese legali relative alla presente procedura saranno a carico dei ricorrenti in ragione del
50% ciascuno.
16) I coniugi riconoscono la immediata e vincolante efficacia contrattuale del presente ricorso e si obbligano, sin dalla sua sottoscrizione, a dare esecuzione ai suestesi patti, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 20/05/2013; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
AV EL FR (MO) il 07/05/1977 e nato a [...] il Controparte_1
30/05/1973 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SESTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2013 - Atto n.
1 - Parte
I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3759/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LANDI Parte_1 C.F._1
RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANDI RA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Cessazione della convivenza 1) I coniugi vivranno separati con diritto di porre il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 1 di 6 Le parti si danno atto che la SI.ra unitamente al figlio rimarrà ad abitare nella Pt_1 Per_1 casa familiare di ES (Mo), Via Provinciale per Pavullo n. 61, loc. Castellaro, di proprietà dei genitori della SI.ra SI.ri e . Quanto ai beni mobili Pt_1 Parte_2 Parte_3 presenti all'interno della casa familiare, i coniugi convengono che essi rimangano di proprietà ed in uso alla SI.ra , ad eccezione dei beni personali del SI. e di quelli Parte_1 CP_1
a lui assegnati in base a separata lista concordata tra le parti. Le parti convengono che il SI. potrà ritirare i propri beni personali presenti in casa e nel garage entro il 27/6/2025. CP_1
Le parti si danno atto che il SI. ha già trasferito la propria residenza presso un CP_1 immobile in locazione sito in ES (Mo) via Della Lima n. 1.
Affidamento e modalità di frequentazione del figlio
2) Le parti eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio minore con Per_1
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, educazione, cura e custodia, nonché del suo futuro andamento scolastico.
Le decisioni che attengono l'ordinaria amministrazione saranno assunte in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, avrà con sé il minore.
Le parti dovranno mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e rapporti regolari e collaborativi con l'altro genitore, riconoscendo il diritto del minore alla bigenitorialità e quindi a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori.
3) I SI.ri e concordano che il padre potrà tenere con sé quando lo vorrà, Pt_1 CP_1 Per_1 previo accordo telefonico con la madre, nel rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio, e comunque:
- durante il fine settimana il sabato o la domenica a settimane alternate;
- un pomeriggio, compresa la cena, durante la settimana, da concordarsi settimanalmente in base agli impegni lavorativi del SI. CP_1
- quattro giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o, viceversa, di Capodanno;
- tre giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo.
Le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, il periodo in cui ciascuno porterà in vacanza con sé il figlio, specificando la località di villeggiatura prescelta. pagina 2 di 6 Riguardo ad ogni altra festività, vacanze e simili sopra non contemplate, resterà con il Per_1 genitore presso il quale già si troverà a motivo della consueta e ordinaria collocazione.
In ogni caso entrambi i genitori si impegnano alla reciproca collaborazione, riservandosi di diversamente accordarsi, entro un congruo termine, per ovviare ad eventuali imprevisti e/o diverse necessità sopravvenute senza pregiudicare le esigenze del figlio.
4) Le parti si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi con un ragionevole preavviso, e comunque entro 30 giorni, ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio.
Mantenimento della prole
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario di a far data dal mese di giugno 2025, il Per_1
SI. si obbliga a versare alla moglie la somma mensile di € 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00), da erogarsi per 12 mensilità all'anno, da versarsi alle coordinate bancarie della SI.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, a far Pt_1 tempo dal mese di giugno 2026, in base alla variazione degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
6) I genitori si obbligano a concorrere in modo paritario in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la prole, da concordarsi e documentarsi secondo il seguente schema, tenuto conto del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare vigente presso il Tribunale di Modena e specificatamente:
• spese mediche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e spese per farmaci prescritti dal medico curante;
• spese mediche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e ) mensa;
• spese scolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 6 • spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolatiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby sitter ); c) viaggi e vacanze.
Quanto alle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni successivi alla presentazione e consegna, anche a mezzo mail, di copia dei relativi documenti giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.), anche al fine di garantire ai medesimi di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali previsti per legge, che verranno effettuati nel rispetto della normativa e secondo il regime fiscale di ciascun genitore nel limite del 50% cadauno.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nei dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata per la quota di spettanza entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
Altre pattuizioni
9) Le parti convengono che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra Pt_1
10) I coniugi reciprocamente riconoscono di disporre di redditi adeguati a far fronte alle proprie necessità e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento.
11) Le parti si autorizzano sin da ora al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé ed il figlio minore.
12) Il SI. si obbliga altresì a restituire alla SI.ra la somma mutuatagli CP_1 Pt_1 nell'anno 2018 per l'acquisto dell'automobile ad oggi ammontante ad € 22.000,00 CP_2
(ventiduemila/00), non produttiva di interessi, versandola alla stessa SI.ra in Pt_1 un'unica soluzione entro il 31/05/2031 ovvero effettuando il pagamento ratealmente a partire dall'1/6/2027 con un versamento minimo di 300,00 €, convenendo le parti che la rata a saldo ed estinzione del debito dovrà essere pagata entro la data suindicata del 31/05/2031.
13) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto di aver già definito ogni loro rapporto di natura economico – patrimoniale e pertanto dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo ragione o causa, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente ricorso.
pagina 4 di 6 14) Le parti chiedono sin d'ora che il Tribunale voglia emettere la sentenza di omologazione a definizione della loro separazione.
15) Le spese legali relative alla presente procedura saranno a carico dei ricorrenti in ragione del
50% ciascuno.
16) I coniugi riconoscono la immediata e vincolante efficacia contrattuale del presente ricorso e si obbligano, sin dalla sua sottoscrizione, a dare esecuzione ai suestesi patti, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 20/05/2013; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a [...]
AV EL FR (MO) il 07/05/1977 e nato a [...] il Controparte_1
30/05/1973 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SESTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2013 - Atto n.
1 - Parte
I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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