Sentenza 5 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2020, n. 17200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17200 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2020 |
Testo completo
9213 del 2019 SENTENZA sul ricorso proposto da: IM RC, nato ad [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 719/2019 RTLP del Tribunale di Salerno del 2 dicembre 2019; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Antonietta PICARDI, il quale ha cbncluso chied o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza del 2 dicembre 2019, rigettato l'appe90 proposto da RI RC avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Salerno aveva respinto, con ordinanza del 1 ottobre 2019, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in atto nei suoi confronti, con quella degli arresti domicilìari. Nel rigettare il gravame il Tribunale di Salerno ha osservato che il RI, già ammesso, in relazione agli stessi fatti che ora fanno da sfondo alla presente vicenda, in passato al beneficio degli arresti domiciliari, aveva subito l'aggravamento della misura ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., in quanto, in data 3 febbraio 2019, sebbene destinatario della prescrizione di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano, era stato sorpreso a colloquio con tale RO IO, persona che risultava essere stato in passato acquirente di sostanze stupefacenti da lui cedutegli. Sulla base di tale rilievo il Tribunale aveva desunto un giudizio di inaffidabilità del RI, tale da non consentire una prognosi favorevole sul rispetto della eventuale misura autocustodiale, seppure questa fosse applicata, come da lui richiesto, in territorio lontano da quello ove si sarebbero consumati i reati in base ai quali la misura era stata disposta. Ha interposto ricorso per cassazione il RI, assistito dal suo difensore fiduciario, lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge;
ha, infatti, rilevato il ricorrente che il Tribunale, nel respingere l'appello cautelare, ha fatto riferimento ad un'ipotesi di evasione imputabile al RI che, invece, non è stata mai dichiarata in sede giurisdizionale. Tale equivoco non avrebbe consentito al Tribunale di rilevare il dato, costituente fattore di novità, che in data 2 agosto 2019 il coimputato del RI, cioè AR TO, la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella del RI, è stato ammesso agli arresti domiciliari. Il Tribunale non avrebbe, altresì, considerato che il luogo ove il RI, nel caso in cui la sua richiesta fosse accolta, sarebbe collocato agli arresti domiciliari, essendo distante da quello in cui si sono verificati i fatti per cui egli è imputato, sarebbe tale da comportare uno sradicamento dell'imputato dall'ambiente in questione;
né, infine, avrebbe rilevanza ostativa l'avvenuta violazione delle prescrizioni a suo tempo impostegli, consistita nella conversazione allora intrattenuta con tale RO IO, sia perché da tale evento è trascorso quasi un anno, nel corso del quale il ricorrente non ha dato causa ad alcun altro rilievo, sia perché il fatto in sé, escluso che lo stesso si sia materializzato in una evasione dagli arresti domicíliari, è consistito in uno scambio di battute a distanza di diversi metri e con una separazione fra í due soggetti costituita da una rete metallica e da una fioriera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultate manifestamente infondate ovvero direttamente inammissibili in questa fase del giudizio, le ragioni poste alla sua base, va dichiarato, pertanto, inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che - al di là della evidente imprecisione in cui è incorso il Tribunale di Salerno allorché, nella motivazione del provvedimento impugnato, si è impropriamente riferito ad una "ravvisata evasione imputabile al RI", laddove, evidentemente, intendeva riferirsi alla ravvisata violazione delle prescrizioni a lui imposte nel momento in cui questi fu ammesso agli arresti domiciliari - la valutazione operata dal giudice della cautela in occasione del disposto aggravamento della misura cautelare disposta a carico del RI, valutazione che il Tribunale del riesame ha a sua volta ritenuto corretta, non è suscettibile di sindacato da parte di questa Corte laddove la stessa non si palesi o viziata sotto il profilo della violazione di legge ovvero della sua manifesta illogicità. Questa Corte ha infatti osservato che, diversamente da ciò che concerne l'ipotesi di sostituzione in senso deteriore della misura cautelare in atto, secondo la previsione di cui all'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., la quale può derivare anche da un fatto del tutto indipendente dalla volontà del soggetto che di tale aggravamento dovrà subire le conseguenze durante la applicazione della misura sino a quel momento in corso o comunque dalla condotta da lui tenuta in tale periodo (in tal senso è stato ritenuto elemento idoneo a giustificare tale aggravamento, ad esempio, l'avvenuta condanna ad una pesante pena detentiva: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 agosto 2016, n. 34691; ovvero la sussistenza di un nuovo, ancorché relativo ad un tempo preterito, addebito: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 maggio 1999, n. 3072), l'aggravamento della misura ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. ha una valenza, in senso lato, sanzionatoria, in quanto presuppone che la inidoneità attuale della misura cautelare in corso di esecuzione sia desumibile in funzione della violazione da parte del soggetto gravato delle prescrizioni o comunque degli obblighi che a detta misura sono connessi.Come, infatti, è stato rilevato in tema di aggravamento delle misure cautelari (scilicet: ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.), rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 dicembre 2018, n. 58435). Nello svolgimento di tale operazione è attribuito al giudice della misura un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 gennaio 2019, n. 3175). Posto che siffatto potere è sindacabile di fronte a questo giudice nei soli limiti in cui il suo esercizio sia o contra legem (circostanza quest'ultima neppure solidamente prospettata) ovvero sia l'evidente espressione di un illogico arbitrio, si osserva come, nel caso di specie, invece, il Tribunale di Salerno ha congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'aggravamento della misura non fosse viziato da illegittimità, avendo esso fatto seguito ad una violazione da parte del prevenuto dell'obbligo di non avere rapporti, nel corso del periodo in cui questi era assegnato agli arresti domiciliari, con persone diverse dai propri parenti conviventi;
siffatto rilievo è tanto più condivisibile ove si consideri che il soggetto con il quale il RI aveva avuto rapporti di conversazione era un individuo che in passato era stato coinvolto, con l'odierno imputato, in traffici di sostanze stupefacenti, essendo in tale modo chiaramente evidenziata la maggiore gravità della violazione da quello commessa alle prescrizioni impostegli. Una volta ritenuta, come ha fatto il Tribunale di Salerno, la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a preservare le esigenze cautelari che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare a carico del RI, nessun rilievo ha il fatto che lo stesso, ove fosse ristretto in un'abitazione posta a distanza dal luogo ove egli avrebbe commesso i delitti per i quali è già stato condannato (sia pure con sentenza ancora non definitiva) non potrebbe tenere í contatti con gli ambienti ove í delitti in questione sarebbero maturati, posto che la già verificata inidoneità della misura, stante la inaffidabilità del prevenuto con riguardo al rispetto delle prescrizioni ad essa connessa, escludono a priori ogni questione in ordine alla sostituibilità della misura della custodia in carcere con altra misura più blanda ed affidata, inevitabilmente, alla capacità di autocontenímento del ricorrente. Quanto alla affermazione che la circostanza secondo la quale altro correo, tale AR TO, sia stato ammesso agli arresti domiciliari avrebbe dovuto condurre alla estensione del medesimo beneficio anche in favore del RI, essa è, con solare evidenza, del tutto infondata, posto che non esiste in materia cautelare personale alcun principio che di per sé, tenuto conto della riferibilità al singolo soggetto dei requisiti che giustificano l'adozione delle misure cautelari e la individuazione, fra quelle possibili, della più idonea fra queste al singolo caso, possa condurre all'applicazione di una forma di effetto estensivo della decisione favorevole resa nei confronti di un correo, ben potendo questa decisione essere stata determinata, senza alcun pregiudizio vantaggioso nei confronti di altri individui, pur coinvolti nelle stesse indagini e negli stessi procedimenti, che comporti il riverberarsi anche su costoro degli effetti di altra decisione avente ad oggetto la posizione di altre persone, da elementi di giudizio riferibili al solo primo soggetto. Ciò, tanto più, ove anche l'individuo che invochi l'applicazione estensiva della decisione resa nei confronti di altro soggetto, abbia a sua volta impugnato, senza successo, il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento va trasmessa all'Autorità indicata dalla medesima diposizione per quanto di sua competenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art