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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello iscritto al n. 122/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 ter pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, (n. rep. 2426/2020) il 30 settembre 2020, introitato in decisione all'udienza collegiale del 23 settembre 2025 e pendente
TRA la CENTRI LA.SA. (c.f. ), con sede in Terzigno al Corso CP_1 P.IVA_1
Leonardo da NC n. 117, in persona dell'amministratore , Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NZ Simonelli (c.f. C.F._1
e NZ CH (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._2
E la NAPOLI 3 (c.f.: ), con sede legale in Torre del CP_3 P.IVA_2
Greco alla Via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (C.F.
e BI OZ (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 26 luglio 2019, la Centri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
La.Sa. (d'ora in avanti anche solo “EN” o società), nella qualità di CP_1
EN accreditato definitivamente con il S.S.N. presso l' per Parte_1
l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la affinché quest'ultima fosse Parte_1
condannata al pagamento della somma di 20.254,58 €, a titolo di importi non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) su 17 fatture emesse dal EN per le prestazioni erogate nell'anno 2012 e nei primi due mesi del 2013 , il tutto oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo.
2. Con comparsa del 15 gennaio 2020, si costituiva in giudizio la Pt_1
che resisteva alle richieste del EN, deducendo: - in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; - nel merito, l'infondatezza della domanda perché era stata legittimamente applicata la normativa sullo sconto tariffario (L. n. 296/06) e perchè comunque tale applicazione era giustificata dal contratto (stante l'accettazione da parte del EN dell'espressa clausola relativa all'applicazione dello sconto tariffario per gli anni di causa); - che, in ogni caso, la mancata applicazione dello sconto avrebbe comunque determinato il superamento del tetto di spesa;
- la non debenza degli interessi ex d.lgs. n.
231/2002; - di vantare un controcredito nei confronti della ricorrente relativo all'anno 2012 a titolo di “post data” ed “addendum” della somma complessiva di
8.305,06 €.
3. In replica alle difese dell' convenuta, la ricorrente eccepiva, con le CP_5
note depositate il 21 maggio e il 3 novembre 2020, che l' non aveva fornito prova dell'avvenuta comunicazione del superamento del tetto di spesa per l'anno
2012, come previsto dall'art. 5, comma 3, del contratto;
che le somme oggetto di compensazione erano state poste a consuntivo soltanto nel 2018-2019, con le delibere n. 796 del 15 ottobre 2018 e n. 195 del 27 febbraio 2019, e comunicate alla ricorrente solo in sede giudiziale, con significativo ritardo rispetto all'erogazione delle prestazioni, risalenti al 2012; che la convenuta non aveva neppure indicato la RTU applicata e il contributo fornito da ciascun singolo centro
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accreditato all'esaurimento del tetto.
4. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda compensando interamente le spese di lite tra le parti.
Nello specifico, il primo Giudice:
i) aderiva all'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio
2007 - 2009, escludendo, altresì, che lo sconto potesse essere applicato in via pattizia, in considerazione di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti che, nel determinare il limite di spesa ed i criteri di remunerazione applicabili, richiamavano l'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006;
ii) riteneva operante il limite al superamento del tetto di spesa, osservando che, nei singoli contratti, le parti dopo aver fissato i tetti massimi di remunerazione, avevano esplicitamente previsto che essi fossero determinati in base alle tariffe vigenti al momento della stipula e che rimanessero validi anche in caso di variazioni tariffarie, salva la facoltà dell' di rimodulare piano e volumi delle prestazioni. Da tale previsione, deduceva che le stesse avessero inteso
“sterilizzare l'incidenza sul contratto di qualsivoglia variazione tariffaria”, rendendo dunque applicabile la citata clausola di salvaguardia anche con riguardo alla inapplicabilità, dopo il 2009, dello sconto previsto dalla legge n.
296/2006, sostanzialmente ritenendo che l'esclusione dello sconto sulle tariffe, dopo il triennio 2007-2009, configurasse una variazione tariffaria;
iii) osservava poi che la aveva eccepito che, alla luce dei Parte_1
consuntivi per gli anni 2012 e 2013 per la specialistica ambulatoriale e della
Regressione Tariffaria Unica comunicata dal tavolo tecnico per i detti anni, il
EN ricorrente era tenuto alla restituzione, a titolo di “post data” e di
“addendum” dell'importo di 8.305,06 €. Sicché, essendo stato superato il tetto di spesa, rigettava la domanda di pagamento delle somme oggetto di sconto essendo la stessa infondata;
iv) rilevava che, mentre l'azienda sanitaria aveva provato il superamento del tetto di spesa tramite “la nota n. N0146899 del 17.12.2019 indirizzata al EN
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ricorrente, con la quale, richiamata la Deliberazione Aziendale, avente ad oggetto la regressione tariffaria unica anno 2012, si comunica(va) al EN l'applicazione di una decurtazione post data di euro 6.022,28 per esaurimento tetto di spesa anno 2012, nonché la nota prot. n. 0106749 del 16.7.2019, con la quale sempre in riferimento al limite di spesa anno 2012, è (era) previsto un addendum di euro
2.282,78 (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte resistente)”, la ricorrente invece non aveva contestato il dato relativo al superamento del tetto di spesa per l'anno 2012, sostenendo soltanto di non aver ricevuto nessuna comunicazione da parte della nei termini previsti dal contratto;
che l'azienda resistente aveva provveduto alla chiusura dei lavori finalizzati alla RTU da parte del
Tavolo Tecnico con notevole ritardo, a distanza di diversi anni dall'erogazione delle prestazioni;
che i conteggi effettuati non erano corretti.
Tanto premesso, accoglieva l'eccezione formulata dalla sul superamento del tetto di spesa, poiché riteneva che le contestazioni della ricorrente sulla negligenza dell'azienda sanitaria non avessero inciso
“sull'ammontare di quanto effettivamente spetta(va) a rimborso delle prestazioni sanitarie” e che la tardiva comunicazione dell' non aveva avuto nessuna influenza sul programma contrattuale consensualmente stabilito
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto Parte_3
di citazione notificato il 15 gennaio 2021, affidandolo ai due motivi di gravame, con i quali ha contestato:
i) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento dal credito azionato ritenendo che lo stesso, pur essendo relativo allo sconto ex L. n. 296/2006, costituiva una “variazione” tariffaria che le parti avevano voluto escludere contrattualmente. A suo dire, invece, il Tribunale era incorso in un duplice errore, perché non aveva considerato, da un lato, che il modello di contratti, predisposto dalla Regione
Campania, si fondava sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dello sconto anche agli anni 2012-2013; dall'altro che il contratto prevedeva due distinti tetti di spesa, uno al netto e uno al lordo dello sconto, sicché, dichiarata l'inapplicabilità di detto istituto agli anni in esame, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il tetto
Con
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di spesa al lordo dello sconto;
ii) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione dell' sul superamento del tetto di spesa, sull'erroneo convincimento che la ricorrente non aveva contestato tale circostanza e che l'azienda sanitaria aveva allegato documentazione a supporto di tale eccezione, senza considerare, invece, che l' non aveva, in realtà, soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente, non dando prova del fatto impeditivo dedotto, né allegando e documentando di avere tempestivamente comunicato al EN le date presumibili di esaurimento del budget né
l'indicazione consuntiva dell'effettivo raggiungimento del tetto di spese.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della “ al pagamento da parte dell'appellata Parte_3
delle somme illegittimamente scontate ex art.1 comma 796 lett. o) legge 296/06, per gli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo di euro 20.254,58; 2) per
l'effetto condannare l' al pagamento del-la somma di euro CP_6
20.254,58, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; 3) in subordine, della denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione, condannare l'appellata al pagamento della differenza tra l'importo invocato a titolo di sconto tariffario ed il controcredito dell' pari ad euro 11.949,52, ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di ragione. Con vittoria di spese e competenze di causa relative al doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
6. Con comparsa del 29 aprile 2021, si è costituita in giudizio l' Parte_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza e condanna
[...]
della controparte al pagamento delle spese di lite.
7. All'udienza del 23 settembre 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto sulla base della seguente motivazione.
II. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
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Al riguardo, occorre premettere che il Tribunale fonda la sua decisione di rigetto del ricorso apparentemente su di una doppia motivazione, sostenendo, da un lato, che l'affermata esclusione dello sconto per gli anni esaminati avrebbe comportato, sulla base di una lettura anche teleologica della norma contrattuale sulla remunerazione massima delle prestazioni a tariffe vigenti, una variazione in aumento delle tariffe applicabili al EN, e per l'effetto, uno sforamento del tetto di spesa stabilito;
dall'altro lato, che, a prescindere dalla citata interpretazione delle norme contrattuali, che l' stante la non contestazione del EN, aveva dato prova del superamento del tetto di spesa con la produzione in giudizio di proprie note del 2019, che richiamando delibere aventi ad oggetto la regressione tariffaria unica dell'anno 2012, avrebbero richiesto al EN la restituzione dell'importo complessivo di 8.305,06 € a titolo di decurtazione post data e di addendum (sostanzialmente somme che al EN non spettavano perché relative a prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa).
In realtà, però, il Tribunale fonda la sua decisione sul fatto che l' aveva dato prova dell'eccepito superamento del tutto di spesa, determinato anche dall'esclusione dell'applicazione dello sconto per gli anni esaminati, e che il
EN non avesse contestato tale circostanza.
A giudizio della Corte le conclusioni del Tribunale sono errate e vanno corrette.
Infatti, con i suoi motivi d'appello, il EN sostanzialmente contesta la genericità dell'eccezione dell' non rilevata dal primo Giudice - di superamento del tetto di spesa mediante riproduzione della nota del direttore distretto sanitario, la n. 146982 del 17 ottobre 2019, in cui venivano richiamati i superamenti dei tetti di spesa per gli anni 2012 e 2013, desunti da verbali di tavoli tecnici (non prodotti in giudizio) trasmessi all' a mezzo pec, in data 24 Giugno
2013, acquisiti al protocollo con n. 2823 del 24.06.2013.
Il EN sostiene che, tramite il detto richiamo, l' on ha inteso eccepire il superamento del tetto di spesa, e che, in ogni caso, tale eccezione sarebbe stata generica, perché, pur riferendosi per relationem al tetto di spesa indicato in
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contratto, al netto dello sconto (29.481.000€), non gli consentiva un'adeguata difesa, sia perché non preceduto da preventiva comunicazione della data di sforamento del budget (come previsto in contratto), sia perché si riferiva al tetto di spesa al netto dello sconto, e non al lordo, per il quale i due contratti degli anni in esame prevedevano un diverso limite (33.404.921 € per l'anno 2012, cui si riferivano 14 delle 17 fatture prodotte in giudizio).
A tal riguardo, l'appellante si duole anche del fatto che il Tribunale ha illegittimamente e contraddittoriamente, prima escluso l'applicabilità dello sconto per gli anni 2012 e 2013, e poi preso in considerazione, al fine di ritenere provato il superamento del tetto di spesa, il limite di spesa al netto, anziché al lordo dello sconto, com'era naturale che fosse.
Le tesi avanzate dal EN sono corrette. Infatti, solo a fronte di una specifica eccezione dell' che indichi la data di superamento del tetto di spesa di ciascun EN privato , preventivamente comunicata sia pure in modo orientativo, ed indichi, per i tetti di branca, la Regressione tariffaria unica del
EN (con indicazione dell'importo da detrarre per le prestazioni rese in relazione al suo fatturato ed all'incidenza dello stesso sul superamento del tetto di spesa), scatta l'obbligo di specifica contestazione da parte del EN.
Nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'eccezione dell' non era stata compiutamente espressa, non indicando nello specifico l'importo dell'addebito da sottrarre al fatturato del EN e non dando così prova compiuta della Rtu a quest'ultimo applicata.
In ogni caso, va evidenziato che una volta che il Tribunale aveva escluso l'applicazione dello sconto per gli anni in parola, il budget di ciascun anno da prendere in considerazione - come correttamente messo in evidenza dall'appellante - era quello al lordo e non al netto dello sconto, con la conseguenza, che, con riguardo al primo, pure indicato in contratto, l' non aveva dato prova del suo superamento.
Sul punto, infatti, ad avviso di questa Corte ed in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992),
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non v'è dubbio che il diritto di credito della struttura sanitaria incontri i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi preventivamente anche per non comprimere eccessivamente il diritto alla salute (così Corte Cost. n. 416/1995
e n. 356/1992).
Né il riferimento al limite di spesa “al netto dello sconto” contenuto nell'art. 5, comma 2 del contratto stipulato dalle parti per l'anno 2012 (secondo cui
«l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquisite nell'anno … dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06»), può essere utilizzato per ritenere che era questo il limite da prendere in considerazione per la determinazione del tetto di spesa, giacché, come precisato dal contratto stipulato per il successivo anno 2013, il detto limite operava “finché si applica(va) lo sconto”, quasi per dire, che una volto esclusa l'applicazione dello sconto
(com'era stata esclusa per gli anni in esame dal Tribunale), doveva prendersi in considerazione il tetto di spesa al lordo dello sconto (non al netto).
Ritenere diversamente, renderebbe inutile la specificazione, contenuta in entrambi i contratti all'art. 4 (intitolato “rapporto tra spesa sanitaria ed acquisto delle prestazioni”), del doppio limite di spesa, al netto ed al lordo dello sconto.
Le remunerazioni delle prestazioni sanitarie, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Tuttavia, è altrettanto pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide, che il superamento del tetto di spesa deve essere provato dall' trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria e non di un elemento costitutivo del diritto (Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018); in tal senso, l' ancor prima di fornire la relativa prova, deve dedurre il superamento in termini chiari, indicando il limite di spesa per l'anno preso in considerazione e deducendo specificamente il suo sforamento ad opera del centro interessato.
Con
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Ciò che nella specie, come detto, è mancato.
II. Sulla base del medesimo ragionamento può escludersi che esistesse un controcredito dell' nei confronti della ricorrente per l'importo di 8.305,06 €, come desunto dalle note prot. n. 146899 del 17.10.2019 e prot. n. 106749 del
16.07.2019, proprio perché tale credito era stato calcolato sul tetto di spesa al netto e non al lordo dello sconto.
Nello specifico, nelle note sopra citate si affermava che “per esaurimento tetto di spesa” relativo all'anno 2012, la ricorrente era tenuta alla restituzione di
6.022,28 € quale applicazione di una decurtazione post data esaurimento tetto di spesa per l'anno 2012, nonché di ulteriori di 2.282,78 €, quale addedum D.C.A. n.
4/2013 per il medesimo anno;
tuttavia, tali note si limita(va)no a richiamare - e non venivano neppure prodotte in giudizio dalla - le deliberazioni aziendali n. 796 del 15.10.2018 e n. 195 del 27.02.2019, aventi rispettivamente ad oggetto:
• la “Definizione della regressione tariffaria unica per l'anno 2012 – Macro
Area di Assistenza Ambulatoriale” (delibera n. 796/2018);
• e la “Preso d'atto del decreto del commissario ad acta n. 123 del
10/10/2012 inerente la definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera. Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 4 del 14/01/2013 inerente all'attuazione del decreto commissariale n. 66 del
10.06.2012. adempimenti” (deliberazione n. 195/2019).
Tuttavia, l'eccezione di compensazione formulata dalla nel giudizio di primo grado non può dirsi provata, mancando agli atti documenti idonei a dimostrare l'esistenza, l'entità e la determinazione del controcredito che l'azienda appellata assumeva di vantare nei confronti della controparte e soprattutto perché tale controcredito sarebbe maturato prendendo come riferimento il tetto di spesa al netto e non al lordo dello sconto.
Inoltre, occorre rilevare che le note prot. n. 146899 del 17.10.2019 e prot. n.
106749 del 16.07.2019 facevano riferimento, ai fini della determinazione del dedotto controcredito, alle tabelle allegate alle deliberazioni aziendali n. 796 del
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15.10.2018 e n. 195 del 27.02.2019, che, tuttavia, non venivano prodotte in giudizio.
Sicché, deve ritenersi che sarebbe stato indispensabile, anche alla luce delle contestazioni sollevate dal EN, produrre le predette tabelle, da cui evincere in modo chiaro e trasparente i dati e i criteri posti a fondamento del preteso credito compensabile con la conseguenza che, in mancanza di idonea documentazione da cui evincere i criteri di calcolo adottati dall' e gli elementi di fatto sui quali la stessa avrebbe basato l'elaborazione di tale credito,
l'eccezione deve essere disattesa.
III. A questo punto è necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna.
In particolare, il EN ha dedotto di essere una società accreditata presso il S.S.N. con la e che, in esecuzione di contratti ex art. 8- Parte_1
quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992, sottoscritti con l' per gli anni 2012 e
2013, ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni diagnostiche di laboratorio afferenti alla branca di patologia clinica. In relazione agli anni anzidetti,
l'appellante ha altresì depositato in primo grado, nonché nel giudizio di appello, i contratti relativi agli anni 2011 e 2012 unitamente alle relative fatture - emesse da febbraio 2012 a settembre 2013 - in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006.
Segnatamente, dalle fatture, che, quanto al loro contenuto, non sono state contestate dall' risulta che per il 2010 sono stati scorporati, a titolo di sconto, complessivi 16.920,57 € per il 2012 e complessivi 3.334,01 € per il 2013, da cui deriva che l'importo complessivo decurtato a titolo di sconto tariffario è stato pari a 20.254,58 €.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in virtù delle prove offerte dall'appellante, si deve riconoscere dovuto al EN appellante l'importo complessivo di 20.254,58 €, per importi illegittimamente detratti a titolo di sconto sulle prestazioni oggetto delle fatture emesse per gli anni 2011 e 2012.
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III.1. L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario, dalle scadenze di pagamento sino al soddisfo. Orbene, è ormai pacifica l'operatività della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002 anche con riguardo ai rapporti tra aziende sanitarie e centri accreditati (cfr. Cass. SS.UU. 35092/2023).
Gli interessi decorrono, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. b) d.lgs. 231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture;
tuttavia, nel caso di specie, vanno applicati gli interessi previsti nei contratti stipulati, i quali prevedono (art. 7) che per gli acconti le fatture devono essere pagate entro novanta giorni dal mese al quale si riferiscono, mentre i saldi entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al terzo trimestre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative all'ultimo trimestre.
Orbene, trattandosi di fatture riguardanti somme illegittimamente detratte, deve ritenersi necessariamente che vadano considerate le scadenze relative ai saldi e, dunque:
- per gli importi oggetto delle fatture nn. 431 del 08/02/2012 di 2.346,87 €, n.
432 del 08/02/2012 di 16,56 €, n. 948 del 05/04/2012 di 2.294,38 €, n. 949 del
05/04/2012 di 11,34 €, relativi a prestazioni rese nei mesi di gennaio 2012 e marzo
2012, deve ritenersi che gli interessi decorrono dal 1° agosto 2012;
- per gli importi oggetto delle fatture n. 1150 del 09/05/2012 di 1.493,57 €, n.
1151 del 09/05/2012 di 5,36 €, n. 1383 del 07/06/2012 di 1.582,05 €, relativi a prestazioni rese nei mesi di aprile 2012 e maggio 2012, gli interessi decorrono dal
1° novembre 2012;
- per gli importi oggetto delle fatture n. 1857 del 01/08/2012 di 2.029,62 €, n.
1858 del 01/08/2012 di 6,86 €, n. 1988 del 04/09/2012 di 572,55 €, n. 2320 del
04/10/2012 di 2.159,10 €, n. 2321 del 04/10/2012 di 14,48 €, relativi a prestazioni rese nei mesi di luglio 2012, agosto 2012 e settembre 2012, gli interessi decorrono dal 1° febbraio 2013;
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(già Prima sezione civile bis)
- per gli importi oggetto delle fatture n. 2606 del 05/11/2012 di 2.293,02 € e n.
2861 del 04/12/2012 di 2.094,69 €, relativi a prestazioni rese nei messi di ottobre
2012, novembre 2012, gli interessi decorrono dal 1° maggio 2013;
- per gli importi oggetto delle fatture n. 375 del 04/02/2013 di 2.769,52 €, n.
376 del 04/02/2013 di 35,89 €, relativi a prestazioni rese nel mese di gennaio 2013, gli interessi decorrono dal 1° agosto 2013;
- per gli importi oggetto della fattura n. 2045 del 10/09/2013 di 528,72 €, è pur vero che la stessa si riferisce a prestazioni rese nel mese di febbraio 2013, ma la stessa è stata emessa solo il 10/09/2013 e dunque nel quarto trimestre rispetto a quello di riferimento (ossia il primo), sicché non può che applicarsi il termine per il saldo delle prestazioni rese nel terzo trimestre;
quindi, deve ritenersi che gli stessi decorrono dal 1° febbraio 2014.
IV. In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente, in riforma dell'ordinanza impugnata, va accolta la domanda di condanna al pagamento proposta dall'appellante, sicché l' va condannata al pagamento della somma di 20.254,58 €, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 come sopra determinati.
V. Tenuto conto dell'esito della lite che determina la soccombenza della
[...]
, essa va condannata a rifondere alla con distrazione Pt_2 Parte_3
in favore dei propri procuratori dichiaratasi antistatari, le spese del doppio grado che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia (scaglione 5.200,01 € ad 26.000,00 €), in complessivi:
- 5.550,50 € per il primo grado di giudizio, di cui 4.700,00 € per compensi
(1.100,00 € per la fase di studio, 900,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase di trattazione, 1.700,00 € per la fase decisoria), 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 145,50 € per spese vive (118,50 € per c.u. e
27,00 € per marca da bollo) oltre eventuali ulteriori accessori;
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- 6.975,00 € per il secondo grado di giudizio, di cui 5.750,00 € per compensi
(1.200,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 1.550,00 € per la fase istruttoria, 2.000,00 € per la fase decisoria), 862,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 362,50 € per le spese vive (335,50 € per c.u.
e 27,00 € per marac da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c., emessa dal Parte_3
Tribunale di Torre Annunziata il 30 settembre 2020 (rep. n. 2426/2020), così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante dell'importo Parte_1
complessivo di 20.254,58 €, oltre interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2022, come determinati in motivazione;
2. condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 5.550,50 €, di cui 4.700,00
€ per compensi, 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
145,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, e 6.975,00 € per il secondo grado di giudizio, di cui 5.750,00 € per compensi, 862,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 362,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione agli avv. NZ CH e NZ
Simonelli, procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari, ciascuno per la quota del 50%.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello iscritto al n. 122/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 ter pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, (n. rep. 2426/2020) il 30 settembre 2020, introitato in decisione all'udienza collegiale del 23 settembre 2025 e pendente
TRA la CENTRI LA.SA. (c.f. ), con sede in Terzigno al Corso CP_1 P.IVA_1
Leonardo da NC n. 117, in persona dell'amministratore , Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NZ Simonelli (c.f. C.F._1
e NZ CH (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._2
E la NAPOLI 3 (c.f.: ), con sede legale in Torre del CP_3 P.IVA_2
Greco alla Via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (C.F.
e BI OZ (C.F. ) C.F._3 C.F._4
- APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 26 luglio 2019, la Centri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
La.Sa. (d'ora in avanti anche solo “EN” o società), nella qualità di CP_1
EN accreditato definitivamente con il S.S.N. presso l' per Parte_1
l'erogazione di prestazioni diagnostiche di laboratorio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la affinché quest'ultima fosse Parte_1
condannata al pagamento della somma di 20.254,58 €, a titolo di importi non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) su 17 fatture emesse dal EN per le prestazioni erogate nell'anno 2012 e nei primi due mesi del 2013 , il tutto oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo.
2. Con comparsa del 15 gennaio 2020, si costituiva in giudizio la Pt_1
che resisteva alle richieste del EN, deducendo: - in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; - nel merito, l'infondatezza della domanda perché era stata legittimamente applicata la normativa sullo sconto tariffario (L. n. 296/06) e perchè comunque tale applicazione era giustificata dal contratto (stante l'accettazione da parte del EN dell'espressa clausola relativa all'applicazione dello sconto tariffario per gli anni di causa); - che, in ogni caso, la mancata applicazione dello sconto avrebbe comunque determinato il superamento del tetto di spesa;
- la non debenza degli interessi ex d.lgs. n.
231/2002; - di vantare un controcredito nei confronti della ricorrente relativo all'anno 2012 a titolo di “post data” ed “addendum” della somma complessiva di
8.305,06 €.
3. In replica alle difese dell' convenuta, la ricorrente eccepiva, con le CP_5
note depositate il 21 maggio e il 3 novembre 2020, che l' non aveva fornito prova dell'avvenuta comunicazione del superamento del tetto di spesa per l'anno
2012, come previsto dall'art. 5, comma 3, del contratto;
che le somme oggetto di compensazione erano state poste a consuntivo soltanto nel 2018-2019, con le delibere n. 796 del 15 ottobre 2018 e n. 195 del 27 febbraio 2019, e comunicate alla ricorrente solo in sede giudiziale, con significativo ritardo rispetto all'erogazione delle prestazioni, risalenti al 2012; che la convenuta non aveva neppure indicato la RTU applicata e il contributo fornito da ciascun singolo centro
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accreditato all'esaurimento del tetto.
4. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda compensando interamente le spese di lite tra le parti.
Nello specifico, il primo Giudice:
i) aderiva all'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio
2007 - 2009, escludendo, altresì, che lo sconto potesse essere applicato in via pattizia, in considerazione di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti che, nel determinare il limite di spesa ed i criteri di remunerazione applicabili, richiamavano l'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006;
ii) riteneva operante il limite al superamento del tetto di spesa, osservando che, nei singoli contratti, le parti dopo aver fissato i tetti massimi di remunerazione, avevano esplicitamente previsto che essi fossero determinati in base alle tariffe vigenti al momento della stipula e che rimanessero validi anche in caso di variazioni tariffarie, salva la facoltà dell' di rimodulare piano e volumi delle prestazioni. Da tale previsione, deduceva che le stesse avessero inteso
“sterilizzare l'incidenza sul contratto di qualsivoglia variazione tariffaria”, rendendo dunque applicabile la citata clausola di salvaguardia anche con riguardo alla inapplicabilità, dopo il 2009, dello sconto previsto dalla legge n.
296/2006, sostanzialmente ritenendo che l'esclusione dello sconto sulle tariffe, dopo il triennio 2007-2009, configurasse una variazione tariffaria;
iii) osservava poi che la aveva eccepito che, alla luce dei Parte_1
consuntivi per gli anni 2012 e 2013 per la specialistica ambulatoriale e della
Regressione Tariffaria Unica comunicata dal tavolo tecnico per i detti anni, il
EN ricorrente era tenuto alla restituzione, a titolo di “post data” e di
“addendum” dell'importo di 8.305,06 €. Sicché, essendo stato superato il tetto di spesa, rigettava la domanda di pagamento delle somme oggetto di sconto essendo la stessa infondata;
iv) rilevava che, mentre l'azienda sanitaria aveva provato il superamento del tetto di spesa tramite “la nota n. N0146899 del 17.12.2019 indirizzata al EN
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ricorrente, con la quale, richiamata la Deliberazione Aziendale, avente ad oggetto la regressione tariffaria unica anno 2012, si comunica(va) al EN l'applicazione di una decurtazione post data di euro 6.022,28 per esaurimento tetto di spesa anno 2012, nonché la nota prot. n. 0106749 del 16.7.2019, con la quale sempre in riferimento al limite di spesa anno 2012, è (era) previsto un addendum di euro
2.282,78 (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte resistente)”, la ricorrente invece non aveva contestato il dato relativo al superamento del tetto di spesa per l'anno 2012, sostenendo soltanto di non aver ricevuto nessuna comunicazione da parte della nei termini previsti dal contratto;
che l'azienda resistente aveva provveduto alla chiusura dei lavori finalizzati alla RTU da parte del
Tavolo Tecnico con notevole ritardo, a distanza di diversi anni dall'erogazione delle prestazioni;
che i conteggi effettuati non erano corretti.
Tanto premesso, accoglieva l'eccezione formulata dalla sul superamento del tetto di spesa, poiché riteneva che le contestazioni della ricorrente sulla negligenza dell'azienda sanitaria non avessero inciso
“sull'ammontare di quanto effettivamente spetta(va) a rimborso delle prestazioni sanitarie” e che la tardiva comunicazione dell' non aveva avuto nessuna influenza sul programma contrattuale consensualmente stabilito
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto Parte_3
di citazione notificato il 15 gennaio 2021, affidandolo ai due motivi di gravame, con i quali ha contestato:
i) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento dal credito azionato ritenendo che lo stesso, pur essendo relativo allo sconto ex L. n. 296/2006, costituiva una “variazione” tariffaria che le parti avevano voluto escludere contrattualmente. A suo dire, invece, il Tribunale era incorso in un duplice errore, perché non aveva considerato, da un lato, che il modello di contratti, predisposto dalla Regione
Campania, si fondava sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dello sconto anche agli anni 2012-2013; dall'altro che il contratto prevedeva due distinti tetti di spesa, uno al netto e uno al lordo dello sconto, sicché, dichiarata l'inapplicabilità di detto istituto agli anni in esame, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il tetto
Con
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di spesa al lordo dello sconto;
ii) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata l'eccezione dell' sul superamento del tetto di spesa, sull'erroneo convincimento che la ricorrente non aveva contestato tale circostanza e che l'azienda sanitaria aveva allegato documentazione a supporto di tale eccezione, senza considerare, invece, che l' non aveva, in realtà, soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente, non dando prova del fatto impeditivo dedotto, né allegando e documentando di avere tempestivamente comunicato al EN le date presumibili di esaurimento del budget né
l'indicazione consuntiva dell'effettivo raggiungimento del tetto di spese.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della “ al pagamento da parte dell'appellata Parte_3
delle somme illegittimamente scontate ex art.1 comma 796 lett. o) legge 296/06, per gli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo di euro 20.254,58; 2) per
l'effetto condannare l' al pagamento del-la somma di euro CP_6
20.254,58, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002; 3) in subordine, della denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione, condannare l'appellata al pagamento della differenza tra l'importo invocato a titolo di sconto tariffario ed il controcredito dell' pari ad euro 11.949,52, ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di ragione. Con vittoria di spese e competenze di causa relative al doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari”.
6. Con comparsa del 29 aprile 2021, si è costituita in giudizio l' Parte_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conferma dell'ordinanza e condanna
[...]
della controparte al pagamento delle spese di lite.
7. All'udienza del 23 settembre 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto sulla base della seguente motivazione.
II. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
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Al riguardo, occorre premettere che il Tribunale fonda la sua decisione di rigetto del ricorso apparentemente su di una doppia motivazione, sostenendo, da un lato, che l'affermata esclusione dello sconto per gli anni esaminati avrebbe comportato, sulla base di una lettura anche teleologica della norma contrattuale sulla remunerazione massima delle prestazioni a tariffe vigenti, una variazione in aumento delle tariffe applicabili al EN, e per l'effetto, uno sforamento del tetto di spesa stabilito;
dall'altro lato, che, a prescindere dalla citata interpretazione delle norme contrattuali, che l' stante la non contestazione del EN, aveva dato prova del superamento del tetto di spesa con la produzione in giudizio di proprie note del 2019, che richiamando delibere aventi ad oggetto la regressione tariffaria unica dell'anno 2012, avrebbero richiesto al EN la restituzione dell'importo complessivo di 8.305,06 € a titolo di decurtazione post data e di addendum (sostanzialmente somme che al EN non spettavano perché relative a prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa).
In realtà, però, il Tribunale fonda la sua decisione sul fatto che l' aveva dato prova dell'eccepito superamento del tutto di spesa, determinato anche dall'esclusione dell'applicazione dello sconto per gli anni esaminati, e che il
EN non avesse contestato tale circostanza.
A giudizio della Corte le conclusioni del Tribunale sono errate e vanno corrette.
Infatti, con i suoi motivi d'appello, il EN sostanzialmente contesta la genericità dell'eccezione dell' non rilevata dal primo Giudice - di superamento del tetto di spesa mediante riproduzione della nota del direttore distretto sanitario, la n. 146982 del 17 ottobre 2019, in cui venivano richiamati i superamenti dei tetti di spesa per gli anni 2012 e 2013, desunti da verbali di tavoli tecnici (non prodotti in giudizio) trasmessi all' a mezzo pec, in data 24 Giugno
2013, acquisiti al protocollo con n. 2823 del 24.06.2013.
Il EN sostiene che, tramite il detto richiamo, l' on ha inteso eccepire il superamento del tetto di spesa, e che, in ogni caso, tale eccezione sarebbe stata generica, perché, pur riferendosi per relationem al tetto di spesa indicato in
EN La. Sa. c. Pag. 6 di 13 CP_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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contratto, al netto dello sconto (29.481.000€), non gli consentiva un'adeguata difesa, sia perché non preceduto da preventiva comunicazione della data di sforamento del budget (come previsto in contratto), sia perché si riferiva al tetto di spesa al netto dello sconto, e non al lordo, per il quale i due contratti degli anni in esame prevedevano un diverso limite (33.404.921 € per l'anno 2012, cui si riferivano 14 delle 17 fatture prodotte in giudizio).
A tal riguardo, l'appellante si duole anche del fatto che il Tribunale ha illegittimamente e contraddittoriamente, prima escluso l'applicabilità dello sconto per gli anni 2012 e 2013, e poi preso in considerazione, al fine di ritenere provato il superamento del tetto di spesa, il limite di spesa al netto, anziché al lordo dello sconto, com'era naturale che fosse.
Le tesi avanzate dal EN sono corrette. Infatti, solo a fronte di una specifica eccezione dell' che indichi la data di superamento del tetto di spesa di ciascun EN privato , preventivamente comunicata sia pure in modo orientativo, ed indichi, per i tetti di branca, la Regressione tariffaria unica del
EN (con indicazione dell'importo da detrarre per le prestazioni rese in relazione al suo fatturato ed all'incidenza dello stesso sul superamento del tetto di spesa), scatta l'obbligo di specifica contestazione da parte del EN.
Nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'eccezione dell' non era stata compiutamente espressa, non indicando nello specifico l'importo dell'addebito da sottrarre al fatturato del EN e non dando così prova compiuta della Rtu a quest'ultimo applicata.
In ogni caso, va evidenziato che una volta che il Tribunale aveva escluso l'applicazione dello sconto per gli anni in parola, il budget di ciascun anno da prendere in considerazione - come correttamente messo in evidenza dall'appellante - era quello al lordo e non al netto dello sconto, con la conseguenza, che, con riguardo al primo, pure indicato in contratto, l' non aveva dato prova del suo superamento.
Sul punto, infatti, ad avviso di questa Corte ed in conformità con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (così Corte Cost. n. 416/1995 e n. 356/1992),
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non v'è dubbio che il diritto di credito della struttura sanitaria incontri i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi preventivamente anche per non comprimere eccessivamente il diritto alla salute (così Corte Cost. n. 416/1995
e n. 356/1992).
Né il riferimento al limite di spesa “al netto dello sconto” contenuto nell'art. 5, comma 2 del contratto stipulato dalle parti per l'anno 2012 (secondo cui
«l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquisite nell'anno … dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06»), può essere utilizzato per ritenere che era questo il limite da prendere in considerazione per la determinazione del tetto di spesa, giacché, come precisato dal contratto stipulato per il successivo anno 2013, il detto limite operava “finché si applica(va) lo sconto”, quasi per dire, che una volto esclusa l'applicazione dello sconto
(com'era stata esclusa per gli anni in esame dal Tribunale), doveva prendersi in considerazione il tetto di spesa al lordo dello sconto (non al netto).
Ritenere diversamente, renderebbe inutile la specificazione, contenuta in entrambi i contratti all'art. 4 (intitolato “rapporto tra spesa sanitaria ed acquisto delle prestazioni”), del doppio limite di spesa, al netto ed al lordo dello sconto.
Le remunerazioni delle prestazioni sanitarie, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Tuttavia, è altrettanto pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide, che il superamento del tetto di spesa deve essere provato dall' trattandosi di un fatto impeditivo della pretesa creditoria e non di un elemento costitutivo del diritto (Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018); in tal senso, l' ancor prima di fornire la relativa prova, deve dedurre il superamento in termini chiari, indicando il limite di spesa per l'anno preso in considerazione e deducendo specificamente il suo sforamento ad opera del centro interessato.
Con
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Ciò che nella specie, come detto, è mancato.
II. Sulla base del medesimo ragionamento può escludersi che esistesse un controcredito dell' nei confronti della ricorrente per l'importo di 8.305,06 €, come desunto dalle note prot. n. 146899 del 17.10.2019 e prot. n. 106749 del
16.07.2019, proprio perché tale credito era stato calcolato sul tetto di spesa al netto e non al lordo dello sconto.
Nello specifico, nelle note sopra citate si affermava che “per esaurimento tetto di spesa” relativo all'anno 2012, la ricorrente era tenuta alla restituzione di
6.022,28 € quale applicazione di una decurtazione post data esaurimento tetto di spesa per l'anno 2012, nonché di ulteriori di 2.282,78 €, quale addedum D.C.A. n.
4/2013 per il medesimo anno;
tuttavia, tali note si limita(va)no a richiamare - e non venivano neppure prodotte in giudizio dalla - le deliberazioni aziendali n. 796 del 15.10.2018 e n. 195 del 27.02.2019, aventi rispettivamente ad oggetto:
• la “Definizione della regressione tariffaria unica per l'anno 2012 – Macro
Area di Assistenza Ambulatoriale” (delibera n. 796/2018);
• e la “Preso d'atto del decreto del commissario ad acta n. 123 del
10/10/2012 inerente la definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera. Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 4 del 14/01/2013 inerente all'attuazione del decreto commissariale n. 66 del
10.06.2012. adempimenti” (deliberazione n. 195/2019).
Tuttavia, l'eccezione di compensazione formulata dalla nel giudizio di primo grado non può dirsi provata, mancando agli atti documenti idonei a dimostrare l'esistenza, l'entità e la determinazione del controcredito che l'azienda appellata assumeva di vantare nei confronti della controparte e soprattutto perché tale controcredito sarebbe maturato prendendo come riferimento il tetto di spesa al netto e non al lordo dello sconto.
Inoltre, occorre rilevare che le note prot. n. 146899 del 17.10.2019 e prot. n.
106749 del 16.07.2019 facevano riferimento, ai fini della determinazione del dedotto controcredito, alle tabelle allegate alle deliberazioni aziendali n. 796 del
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15.10.2018 e n. 195 del 27.02.2019, che, tuttavia, non venivano prodotte in giudizio.
Sicché, deve ritenersi che sarebbe stato indispensabile, anche alla luce delle contestazioni sollevate dal EN, produrre le predette tabelle, da cui evincere in modo chiaro e trasparente i dati e i criteri posti a fondamento del preteso credito compensabile con la conseguenza che, in mancanza di idonea documentazione da cui evincere i criteri di calcolo adottati dall' e gli elementi di fatto sui quali la stessa avrebbe basato l'elaborazione di tale credito,
l'eccezione deve essere disattesa.
III. A questo punto è necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna.
In particolare, il EN ha dedotto di essere una società accreditata presso il S.S.N. con la e che, in esecuzione di contratti ex art. 8- Parte_1
quinquies, comma 2, D.lgs. n. 502/1992, sottoscritti con l' per gli anni 2012 e
2013, ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni diagnostiche di laboratorio afferenti alla branca di patologia clinica. In relazione agli anni anzidetti,
l'appellante ha altresì depositato in primo grado, nonché nel giudizio di appello, i contratti relativi agli anni 2011 e 2012 unitamente alle relative fatture - emesse da febbraio 2012 a settembre 2013 - in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006.
Segnatamente, dalle fatture, che, quanto al loro contenuto, non sono state contestate dall' risulta che per il 2010 sono stati scorporati, a titolo di sconto, complessivi 16.920,57 € per il 2012 e complessivi 3.334,01 € per il 2013, da cui deriva che l'importo complessivo decurtato a titolo di sconto tariffario è stato pari a 20.254,58 €.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in virtù delle prove offerte dall'appellante, si deve riconoscere dovuto al EN appellante l'importo complessivo di 20.254,58 €, per importi illegittimamente detratti a titolo di sconto sulle prestazioni oggetto delle fatture emesse per gli anni 2011 e 2012.
EN La. Sa. c. Pag. 10 di 13 CP_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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III.1. L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario, dalle scadenze di pagamento sino al soddisfo. Orbene, è ormai pacifica l'operatività della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002 anche con riguardo ai rapporti tra aziende sanitarie e centri accreditati (cfr. Cass. SS.UU. 35092/2023).
Gli interessi decorrono, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. b) d.lgs. 231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture;
tuttavia, nel caso di specie, vanno applicati gli interessi previsti nei contratti stipulati, i quali prevedono (art. 7) che per gli acconti le fatture devono essere pagate entro novanta giorni dal mese al quale si riferiscono, mentre i saldi entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al terzo trimestre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative all'ultimo trimestre.
Orbene, trattandosi di fatture riguardanti somme illegittimamente detratte, deve ritenersi necessariamente che vadano considerate le scadenze relative ai saldi e, dunque:
- per gli importi oggetto delle fatture nn. 431 del 08/02/2012 di 2.346,87 €, n.
432 del 08/02/2012 di 16,56 €, n. 948 del 05/04/2012 di 2.294,38 €, n. 949 del
05/04/2012 di 11,34 €, relativi a prestazioni rese nei mesi di gennaio 2012 e marzo
2012, deve ritenersi che gli interessi decorrono dal 1° agosto 2012;
- per gli importi oggetto delle fatture n. 1150 del 09/05/2012 di 1.493,57 €, n.
1151 del 09/05/2012 di 5,36 €, n. 1383 del 07/06/2012 di 1.582,05 €, relativi a prestazioni rese nei mesi di aprile 2012 e maggio 2012, gli interessi decorrono dal
1° novembre 2012;
- per gli importi oggetto delle fatture n. 1857 del 01/08/2012 di 2.029,62 €, n.
1858 del 01/08/2012 di 6,86 €, n. 1988 del 04/09/2012 di 572,55 €, n. 2320 del
04/10/2012 di 2.159,10 €, n. 2321 del 04/10/2012 di 14,48 €, relativi a prestazioni rese nei mesi di luglio 2012, agosto 2012 e settembre 2012, gli interessi decorrono dal 1° febbraio 2013;
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- per gli importi oggetto delle fatture n. 2606 del 05/11/2012 di 2.293,02 € e n.
2861 del 04/12/2012 di 2.094,69 €, relativi a prestazioni rese nei messi di ottobre
2012, novembre 2012, gli interessi decorrono dal 1° maggio 2013;
- per gli importi oggetto delle fatture n. 375 del 04/02/2013 di 2.769,52 €, n.
376 del 04/02/2013 di 35,89 €, relativi a prestazioni rese nel mese di gennaio 2013, gli interessi decorrono dal 1° agosto 2013;
- per gli importi oggetto della fattura n. 2045 del 10/09/2013 di 528,72 €, è pur vero che la stessa si riferisce a prestazioni rese nel mese di febbraio 2013, ma la stessa è stata emessa solo il 10/09/2013 e dunque nel quarto trimestre rispetto a quello di riferimento (ossia il primo), sicché non può che applicarsi il termine per il saldo delle prestazioni rese nel terzo trimestre;
quindi, deve ritenersi che gli stessi decorrono dal 1° febbraio 2014.
IV. In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente, in riforma dell'ordinanza impugnata, va accolta la domanda di condanna al pagamento proposta dall'appellante, sicché l' va condannata al pagamento della somma di 20.254,58 €, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 come sopra determinati.
V. Tenuto conto dell'esito della lite che determina la soccombenza della
[...]
, essa va condannata a rifondere alla con distrazione Pt_2 Parte_3
in favore dei propri procuratori dichiaratasi antistatari, le spese del doppio grado che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia (scaglione 5.200,01 € ad 26.000,00 €), in complessivi:
- 5.550,50 € per il primo grado di giudizio, di cui 4.700,00 € per compensi
(1.100,00 € per la fase di studio, 900,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase di trattazione, 1.700,00 € per la fase decisoria), 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 145,50 € per spese vive (118,50 € per c.u. e
27,00 € per marca da bollo) oltre eventuali ulteriori accessori;
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- 6.975,00 € per il secondo grado di giudizio, di cui 5.750,00 € per compensi
(1.200,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 1.550,00 € per la fase istruttoria, 2.000,00 € per la fase decisoria), 862,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 362,50 € per le spese vive (335,50 € per c.u.
e 27,00 € per marac da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c., emessa dal Parte_3
Tribunale di Torre Annunziata il 30 settembre 2020 (rep. n. 2426/2020), così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante dell'importo Parte_1
complessivo di 20.254,58 €, oltre interessi, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2022, come determinati in motivazione;
2. condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in 5.550,50 €, di cui 4.700,00
€ per compensi, 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
145,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, e 6.975,00 € per il secondo grado di giudizio, di cui 5.750,00 € per compensi, 862,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, 362,50 € per le spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione agli avv. NZ CH e NZ
Simonelli, procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari, ciascuno per la quota del 50%.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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