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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 164/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Subordina- zione. Retribuzione promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Franchina –
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.to Francesco Petralia e Fiammetta Petralia –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 433 del 4.2.2022, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante volto ad accertare la pre- stazione di attività lavorativa agricola alle dipendenze del fratello, CP_2
; la natura subordinata del rapporto di lavoro e, quindi, la condanna
[...] dell'odierno appellato al pagamento della complessiva di euro 62.201,06 a ti- tolo di retribuzione, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensi- lità e 14°, indennità sostituiva delle ferie, permessi non goduti e T.F.R.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra prossimi congiunti e, quindi, della correlata necessità di una prova rigorosa della subordinazione anche in caso, come quel-
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lo in esame, di persone non conviventi, osservava che: 1) il ricorrente non ave- va nemmeno allegato di aver percepito una retribuzione, così escludendosi l'onerosità; 2) gli elementi allegati nel ricorso e le istanze istruttorie erano del tutto generici e valutativi «in punto di sottoposizione del ricorrente al potere di- rettivo del di lui fratello»; 3) anche l'eventuale dimostrazione dell'orario di la- voro, in quanto elemento indiziario, non era in grado di dimostrare la natura subordinata della prestazione in assenza di ulteriori elementi, così come in as- senza della prova, nel caso di rapporti tra prossimi congiunti, dell'onerosità della prestazione;
4) peraltro, lo stesso ricorrente aveva allegato che l'attività del fratello, odierno appellato, aveva da sempre «coinvolto i suoi prossimi con- giunti attraverso rapporti e intestazioni fittizi per eludere preclusioni o incom- patibilità legali, quindi è probabile che le prestazioni, inclusa quella del ricor- rente, rientrino in rapporti diversi da quelli contestati».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 4.3.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa, espletata istruttoria orale, veniva decisa all'esito dell'udienza del
11.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti i quali, sulla scorta dei principi fissati da Cass. 17384/2019, gli avrebbero consentito di dimostrare quei «criteri distintivi sussidiari» della subordinazione nei casi in cui, come nel presente, la prova di questa non sia agevole.
Afferma, in altra parte del motivo, che l'onerosità della prestazione deriverebbe dal fatto che «oltre 600 capi di suini su un terreno esteso ben 13.325 mq. esclu- dono categoricamente la possibilità che si sia trattato di lavoro prestato a titolo gratuito e per puro affetto familiare».
Rileva di non aver mai affermato di non essere stato retribuito quanto di «non aver percepito [la] retribuzione limitatamente agli anni 2015 e 2016», derivan- done che «gli anni 2013 e 2014 (annualità non richieste) il ricorrente è stato re-
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golarmente retribuito».
Peraltro ritiene che l'onerosità della prestazione deriverebbe dalla stessa affer- mazione dell'appellato contenuta nella comparsa di costituzione di primo gra- do, di essere creditore del fratello, odierno appellante per le spese derivate dalle gestione comune dell'azienda facente parte della comunione ereditaria.
Avrebbe, quindi, ancora errato il primo giudice a valorizzare l'intervenuta divi- sione ereditaria tra i germani «la quale conferma, e non smentisce, Pt_1
l'esistenza in precedenza dell'attività zootecnica intestata esclusivamente all'appellato».
2. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errata valutazione delle prove offerte.
In particolare, il contratto di affitto tra i fratelli ed il proprio padre ed il Pt_1 successivo subentro dell'appellato (docc. 1 e 2 del ricorso di primo grado), in tesi idoneo ad escludere «la conduzione del fondo in regime di affettuosa e be- nevola comunione ereditaria».
Nonché la “registrazione” di un incontro del 4. 4.2018 volta a dimostrare l'accordo tra i due fratelli per il mancato pagamento delle prestazioni rese per l'anno 2015 e per il 2016, «di cui esiste file audio che si chiede all CP_3 dice di acquisirne il contenuto (doc.n.13 del ricorso introduttivo) in considera- zione delle dichiarazioni rese dal dott. in quella sede e non possibile in Pt_1 via telematica».
2.1. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Di recente, la S.C. ha ribadito il principio «secondo cui, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela
o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli in- teressati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicati- va cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli ele- menti costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della
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subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., Civ n. 8132 del 1999; Cass. Civ. n.
10923 del 2000; Cass. Civ. n. 7845 del 2003; Cass. Civ. n. 17992 del 2010)
(Cass. 19144/2021).
Innanzitutto, va osservato che il file audio non è stato prodotto dall'appellante, sebbene autorizzato con ordinanza di questa Corte, del 13.2.2025.
2.2. Osserva il collegio che dall'interrogatorio formale dell'appellato e dalle dichiarazioni dei testi sentiti nel presente grado non può dirsi raggiunta la pro- va della subordinazione che, nel caso in esame, si presenta piuttosto complessa in considerazione del fatto che si tratta di prestazioni lavorative, in tesi subor- dinate, in un contesto di azienda familiare che il primo giudice ha ricondotto a un'attività cogestita.
L'appellante, con le note da ultimo depositate, evidenzia due risposte afferma- tive date dall'appellato ai capitoli 5 e 12 del ricorso introduttivo (5: “vero o no che a partire dalla fine dell'anno 2012 ha incassato esclusivamente anche i ri- cavi della vendita di agrumi del fondo di via Torretta n.36?”; 12) “vero o no che tra le mansioni del sig. vi era anche l'approvvigionamento Parte_1 del cibo per gli animali e per tale motivo si recava giornalmente presso i gran- di supermercati del territorio acese per ritirare gli scarti vegetali dei reparti ortofrutta, mentre, a giorni alterni, si recava in località Reitana, nel territorio del Comune di Aci Catena (CT), presso l'azienda orticola “Soc. IC Rei- tana – Agricor Srl” per ritirare gli scarti di produzione di questa azienda, in- vendibili alla grande distribuzione?), al fine di considerare l'appellato come ti- tolare dell'azienda.
Tuttavia le risposte affermative date dall'appellato non costituiscono ricono- scimento dell'attività lavorativa del proprio fratello odierno appellante, come
“subordinata” in quanto l'appellato ha chiaramente indicato – rispondendo agli altri articolati, che «l'attività è sempre stata svolta da mio padre» né la risposta affermativa al capitolo 12 può essere inequivocamente collocata nel segno di attività prestate in favore dell'appellato quale ipotetico datore di lavoro.
2.3. In ordine alle prove testimoniali va osservato quanto segue.
A) Il teste sentito all'udienza del 18.9.2025 sul capitolo 12, Testimone_1
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così come indicato nel ricorso di primo grado, (“vero o no che tra le mansioni del sig. vi era anche l'approvvigionamento del cibo per gli Parte_1 animali e per tale motivo si recava giornalmente presso i grandi supermercati del territorio acese per ritirare gli scarti vegetali dei reparti ortofrutta, mentre,
a giorni alterni, si recava in località Reitana, nel territorio del Comune di Aci
Catena (CT), presso l'azienda orticola “Soc. IC Reitana – Agricor Srl” per ritirare gli scarti di produzione di questa azienda, invendibili alla grande distribuzione?), ha risposto «non so dove lavorasse il sig. so Persona_1 che ad Acireale c'è una via Torretta ma non so dove si trova il fondo di CP_4
[.
preciso che io sono dipendente dell'az. IC Reitana e CP_5 confermo che il sig. veniva a ritirare le selezioni delle verdure Parte_1 che avevamo lavorato. Non mi ricordo in che anno ho visto il sig. CP_6
posso dire che il sig. si recava in azienda quattro volte a setti-
[...] Pt_1 mana. Non so precisare per quanto tempo ciò sia avvenuto… non sono a cono- scenza dell'esistenza di fondi di e in via Controparte_1 Parte_1
Torretta».
Considerato che il teste nemmeno ha saputo indicare l'ubicazione dei fondi delle parti in causa, nessun elemento utile può essere tratto dalle dichiarazioni rese dal teste.
B) Il teste sentito solo sui capitoli da 1 a 10, ha anzitutto Testimone_2 precisato che «Conosco perché ho lavorato con il medesimo a Parte_1
Piano d'Api frazione di Acireale, per periodi saltuari, nel 2014/2015. Con
l'espressione “periodi saltuari” mi riferisco al mese di novembre fine dicem- bre in occasione della raccolta dei limoni, nonché in occasione della pulitura degli agrumeti anche se non mi ricordo in quale mese tra giugno o luglio ciò sia avvenuto. A dr. del giudice: so dell'esistenza di un terreno sempre in fra- zione Piano d'Api ad Acireale. Sono a conoscenza di ciò perché ci sono stato a lavorare, come raccoglitore di limoni, all'incirca quattro o cinque volte nel
2014. In tali occasioni sono stato fatto entrare nel terreno da ». Parte_1
In ordine al capitolo 1 ha dichiarato che «si, mi ricordo che vi erano dei suini
“a campo libero” e che li ho visti dal 2000 al 2016. Preciso che i predetti ani-
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mali si trovavano sul fondo sito in Piano d'Api, frazione di Acireale. Preciso che detto terreno si trovava a Piano d'Api anche se non so dire se corrisponda alla via Torretta n.36 di Acireale »; sul capitolo 2 ha dichiarato che «dopo il
2000, mi ricordo che gli animali venivano accuditi da . So que- Parte_1 sto perché trovavo sempre lui quando andavo lì e vi rimaneva anche quando io lasciavo il fondo».
Sui capitoli da 3 a 6, il teste ha dichiarato «nulla so».
Sul capitolo 7 del ricorso il teste ha risposto affermando che «posso dire che per l'anno 2015 e 2016 trovavo tutti i giorni sul fondo sito in Parte_1
Piano d'Api».
Sul capitolo 8 «preciso che io avevo un orario di lavoro diverso rispetto a
. Il mio orario era dalle 7 alle 15, in questo lasso di tempo, tro- Parte_1 vavo , il quale eseguiva i lavori che eseguivo anche io, tranne Parte_1 per me, l'accudimento dei suini. Preciso che era ad aprire il Parte_1 cancello automatico grande».
Sul capitolo 9 il teste ha dichiarato che « per quanto mi ha riferito Pt_1
, non ha usufruito di ferie» e sul capitolo 10, il teste ha dichiarato che
[...]
«per quanto mi ha riferito , non ha percepito alcun compenso». Parte_1
Inoltre, rispondendo ai chiarimenti posti in udienza, il teste ha affermato che
«quando andavo sul terreno ho sempre visto quando andavo Persona_1 sul fondo eseguivo i lavori su indicazione di . Non so dire chi Parte_1 fosse a dare indicazioni sui lavori da fare a . Non ho mai visto Parte_1
dare indicazioni di lavoro, né a me, né a Controparte_1 Persona_1 all'epoca dei fatti 2015/2016 abitava all'intero della proprietà Parte_1 sita in Piano D'Api».
Anche per questo teste non può che rilevarsi che dalle dichiarazioni non è emerso alcun elemento sufficientemente idoneo a configurare una rapporto tra i fratelli connotato dalla subordinazione lavorativa dell'uno verso l'altro.
C) Il teste , sentito all'udienza del 30.10.2025 sui Testimone_3 capitoli da 1 a 10 del ricorso introduttivo, ha dichiarato che «conosco Pt_1
perché lavorava tempo fa per la ditta Spoto, se non ricordo male nel
[...]
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2014. Conosco perché, lavorando nell'ambito Controparte_1 dell'ortofrutta, qualche volta consegnavo al medesimo i resti della coltivazione per i maiali. Se non ricordo male ciò è avvenuto nel 2015. Preciso che portavo queste rimanenze del raccolto a Piano d'Api che si trova poco sopra Acirea- le…».
Sul capitolo 1, il teste ha affermato che «nel 2016 portavo i citati resti della raccolta a Piano d'Api e li consegnavo al sig. . Mi ricordo Controparte_1 che c'erano dei maiali nel terreno. Non so dire quanti fossero i maiali. Preciso che consegnavo i predetti resti più o meno quattro volte al mese e ciò dal 2015 al 2016. Escludo categoricamente di aver consegnato i citati resti prima del
2015».
Sul capitolo 2, ha affermato che «quando mi recavo nel fondo sito in Piano
d'Api, vi trovavo intento a lavorare . Non vedevo altri prestare Parte_1 attività lavorativa. Preciso che mi aiutava a scaricare i pro- Parte_1 dotti e l'ho visto anche dare il cibo ai maiali».
Sui capitoli 3, 4, 5 e 6: «Nulla so».
Sul capitolo 7 del ricorso, il teste ha affermato che «qualche volta, in occasione della consegna della citata merce, ho visto dare dei “co- Controparte_1 mandi” a . Per comandi intendo che dava Parte_1 Controparte_1 ordini al fratello su cosa fare il giorno dopo. Me lo ricordo perché le mie con- segne avvenivano la sera o a mezzogiorno».
Sul capitolo 8, ha dichiarato che «ho visto soltanto a mezzo- Parte_1 giorno e il pomeriggio alle 17. Nulla so sugli altri orari di cui mi viene data lettura. Posso dire che una volta ho assistito a un incontro tra i fratelli e
[...]
si è rivolto urlando a . Io sono intervenuto e ho Parte_2 Parte_1 detto a “ma tuo fratello così ti tratta?». Parte_1
Sul capitolo 9, ha dichiarato che «vedevo sempre intento a la- Parte_1 voro. Preciso che ciò posso dire per le volte in cui io andavo a portare le ri- manenze del raccolto, come sopra precisato».
Sul capitolo 10: «Nulla so».
Il teste, le cui dichiarazioni sono state contestate da parte appellata sia in
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udienza che nelle note conclusionali ove si paventa anche un profilo di falsità delle stesse, in realtà non ha dichiarato alcunché di significativo, poiché ha identificato in “qualche volta” i “comandi” con gli “ordini al fratello su cosa fare il giorno dopo”. Si tratta di allegazione del tutto generica e comunque compatibile con la cogestione dell'impresa.
3. Sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria, le dichiarazioni dei testi mancano della necessaria specificità idonea a dimostrare il carattere della su- bordinazione nel contesto specifico del lavoro in agricoltura tra prossimi paren- ti (Cass. 19144/2021, cit.).
Peraltro, va osservato che il teste ha affermato che « all'epoca dei Tes_2 fatti 2015/2016 abitava all'intero della proprietà sita in Piano Parte_1
D'Api», aspetto che rafforza la condizione di cogestione aziendale tra parenti, puntualmente rilevata dal primo giudice.
Sul punto assumono inoltre rilievo proprio le circostanze allegate nel ricorso introduttivo (pagg. 2 e ss.) che, come condivisibilmente affermato dal Tribuna- le, descrivono una condizione di cogestione del fondo tra familiari, anche at- traverso intestazioni aziendali fittizie. Cogestione aziendale di cui è prova ulte- riore proprio il contratto di affitto del 2012 tra i germani e il loro padre Pt_1
e il successivo subentro, nel 2013, di . Controparte_1
3.1. In conclusione, dall'istruttoria non è scaturito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettivo orario di lavoro osservato dall'odierno appellan- te, né tantomeno a comprovare le eventuali conseguenze derivanti dalla manca- ta osservanza di tale orario.
Va rilevato, altresì, che non è stata fornita prova alcuna circa la regolare corre- sponsione di retribuzioni per gli anni 2013 e 2014, essendo stata allegata uni- camente la promessa di un contratto di lavoro che, si afferma «in realtà, non è mai stato stipulato» (pag. 3 ricorso di primo grado).
4. L'appello va respinto.
5. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e dei parametri vigenti, vanno poste a ca- rico dell'appellante.
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6. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del presente grado, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese ge- nerali (15%), CPA e Iva.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 164/2022 R.G., avente ad oggetto: appello. Subordina- zione. Retribuzione promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Franchina –
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.to Francesco Petralia e Fiammetta Petralia –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 433 del 4.2.2022, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante volto ad accertare la pre- stazione di attività lavorativa agricola alle dipendenze del fratello, CP_2
; la natura subordinata del rapporto di lavoro e, quindi, la condanna
[...] dell'odierno appellato al pagamento della complessiva di euro 62.201,06 a ti- tolo di retribuzione, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensi- lità e 14°, indennità sostituiva delle ferie, permessi non goduti e T.F.R.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza in tema di presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra prossimi congiunti e, quindi, della correlata necessità di una prova rigorosa della subordinazione anche in caso, come quel-
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lo in esame, di persone non conviventi, osservava che: 1) il ricorrente non ave- va nemmeno allegato di aver percepito una retribuzione, così escludendosi l'onerosità; 2) gli elementi allegati nel ricorso e le istanze istruttorie erano del tutto generici e valutativi «in punto di sottoposizione del ricorrente al potere di- rettivo del di lui fratello»; 3) anche l'eventuale dimostrazione dell'orario di la- voro, in quanto elemento indiziario, non era in grado di dimostrare la natura subordinata della prestazione in assenza di ulteriori elementi, così come in as- senza della prova, nel caso di rapporti tra prossimi congiunti, dell'onerosità della prestazione;
4) peraltro, lo stesso ricorrente aveva allegato che l'attività del fratello, odierno appellato, aveva da sempre «coinvolto i suoi prossimi con- giunti attraverso rapporti e intestazioni fittizi per eludere preclusioni o incom- patibilità legali, quindi è probabile che le prestazioni, inclusa quella del ricor- rente, rientrino in rapporti diversi da quelli contestati».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 4.3.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa, espletata istruttoria orale, veniva decisa all'esito dell'udienza del
11.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti i quali, sulla scorta dei principi fissati da Cass. 17384/2019, gli avrebbero consentito di dimostrare quei «criteri distintivi sussidiari» della subordinazione nei casi in cui, come nel presente, la prova di questa non sia agevole.
Afferma, in altra parte del motivo, che l'onerosità della prestazione deriverebbe dal fatto che «oltre 600 capi di suini su un terreno esteso ben 13.325 mq. esclu- dono categoricamente la possibilità che si sia trattato di lavoro prestato a titolo gratuito e per puro affetto familiare».
Rileva di non aver mai affermato di non essere stato retribuito quanto di «non aver percepito [la] retribuzione limitatamente agli anni 2015 e 2016», derivan- done che «gli anni 2013 e 2014 (annualità non richieste) il ricorrente è stato re-
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golarmente retribuito».
Peraltro ritiene che l'onerosità della prestazione deriverebbe dalla stessa affer- mazione dell'appellato contenuta nella comparsa di costituzione di primo gra- do, di essere creditore del fratello, odierno appellante per le spese derivate dalle gestione comune dell'azienda facente parte della comunione ereditaria.
Avrebbe, quindi, ancora errato il primo giudice a valorizzare l'intervenuta divi- sione ereditaria tra i germani «la quale conferma, e non smentisce, Pt_1
l'esistenza in precedenza dell'attività zootecnica intestata esclusivamente all'appellato».
2. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'errata valutazione delle prove offerte.
In particolare, il contratto di affitto tra i fratelli ed il proprio padre ed il Pt_1 successivo subentro dell'appellato (docc. 1 e 2 del ricorso di primo grado), in tesi idoneo ad escludere «la conduzione del fondo in regime di affettuosa e be- nevola comunione ereditaria».
Nonché la “registrazione” di un incontro del 4. 4.2018 volta a dimostrare l'accordo tra i due fratelli per il mancato pagamento delle prestazioni rese per l'anno 2015 e per il 2016, «di cui esiste file audio che si chiede all CP_3 dice di acquisirne il contenuto (doc.n.13 del ricorso introduttivo) in considera- zione delle dichiarazioni rese dal dott. in quella sede e non possibile in Pt_1 via telematica».
2.1. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Di recente, la S.C. ha ribadito il principio «secondo cui, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela
o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli in- teressati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicati- va cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli ele- menti costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della
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subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., Civ n. 8132 del 1999; Cass. Civ. n.
10923 del 2000; Cass. Civ. n. 7845 del 2003; Cass. Civ. n. 17992 del 2010)
(Cass. 19144/2021).
Innanzitutto, va osservato che il file audio non è stato prodotto dall'appellante, sebbene autorizzato con ordinanza di questa Corte, del 13.2.2025.
2.2. Osserva il collegio che dall'interrogatorio formale dell'appellato e dalle dichiarazioni dei testi sentiti nel presente grado non può dirsi raggiunta la pro- va della subordinazione che, nel caso in esame, si presenta piuttosto complessa in considerazione del fatto che si tratta di prestazioni lavorative, in tesi subor- dinate, in un contesto di azienda familiare che il primo giudice ha ricondotto a un'attività cogestita.
L'appellante, con le note da ultimo depositate, evidenzia due risposte afferma- tive date dall'appellato ai capitoli 5 e 12 del ricorso introduttivo (5: “vero o no che a partire dalla fine dell'anno 2012 ha incassato esclusivamente anche i ri- cavi della vendita di agrumi del fondo di via Torretta n.36?”; 12) “vero o no che tra le mansioni del sig. vi era anche l'approvvigionamento Parte_1 del cibo per gli animali e per tale motivo si recava giornalmente presso i gran- di supermercati del territorio acese per ritirare gli scarti vegetali dei reparti ortofrutta, mentre, a giorni alterni, si recava in località Reitana, nel territorio del Comune di Aci Catena (CT), presso l'azienda orticola “Soc. IC Rei- tana – Agricor Srl” per ritirare gli scarti di produzione di questa azienda, in- vendibili alla grande distribuzione?), al fine di considerare l'appellato come ti- tolare dell'azienda.
Tuttavia le risposte affermative date dall'appellato non costituiscono ricono- scimento dell'attività lavorativa del proprio fratello odierno appellante, come
“subordinata” in quanto l'appellato ha chiaramente indicato – rispondendo agli altri articolati, che «l'attività è sempre stata svolta da mio padre» né la risposta affermativa al capitolo 12 può essere inequivocamente collocata nel segno di attività prestate in favore dell'appellato quale ipotetico datore di lavoro.
2.3. In ordine alle prove testimoniali va osservato quanto segue.
A) Il teste sentito all'udienza del 18.9.2025 sul capitolo 12, Testimone_1
R.G. 164_2022 5
così come indicato nel ricorso di primo grado, (“vero o no che tra le mansioni del sig. vi era anche l'approvvigionamento del cibo per gli Parte_1 animali e per tale motivo si recava giornalmente presso i grandi supermercati del territorio acese per ritirare gli scarti vegetali dei reparti ortofrutta, mentre,
a giorni alterni, si recava in località Reitana, nel territorio del Comune di Aci
Catena (CT), presso l'azienda orticola “Soc. IC Reitana – Agricor Srl” per ritirare gli scarti di produzione di questa azienda, invendibili alla grande distribuzione?), ha risposto «non so dove lavorasse il sig. so Persona_1 che ad Acireale c'è una via Torretta ma non so dove si trova il fondo di CP_4
[.
preciso che io sono dipendente dell'az. IC Reitana e CP_5 confermo che il sig. veniva a ritirare le selezioni delle verdure Parte_1 che avevamo lavorato. Non mi ricordo in che anno ho visto il sig. CP_6
posso dire che il sig. si recava in azienda quattro volte a setti-
[...] Pt_1 mana. Non so precisare per quanto tempo ciò sia avvenuto… non sono a cono- scenza dell'esistenza di fondi di e in via Controparte_1 Parte_1
Torretta».
Considerato che il teste nemmeno ha saputo indicare l'ubicazione dei fondi delle parti in causa, nessun elemento utile può essere tratto dalle dichiarazioni rese dal teste.
B) Il teste sentito solo sui capitoli da 1 a 10, ha anzitutto Testimone_2 precisato che «Conosco perché ho lavorato con il medesimo a Parte_1
Piano d'Api frazione di Acireale, per periodi saltuari, nel 2014/2015. Con
l'espressione “periodi saltuari” mi riferisco al mese di novembre fine dicem- bre in occasione della raccolta dei limoni, nonché in occasione della pulitura degli agrumeti anche se non mi ricordo in quale mese tra giugno o luglio ciò sia avvenuto. A dr. del giudice: so dell'esistenza di un terreno sempre in fra- zione Piano d'Api ad Acireale. Sono a conoscenza di ciò perché ci sono stato a lavorare, come raccoglitore di limoni, all'incirca quattro o cinque volte nel
2014. In tali occasioni sono stato fatto entrare nel terreno da ». Parte_1
In ordine al capitolo 1 ha dichiarato che «si, mi ricordo che vi erano dei suini
“a campo libero” e che li ho visti dal 2000 al 2016. Preciso che i predetti ani-
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mali si trovavano sul fondo sito in Piano d'Api, frazione di Acireale. Preciso che detto terreno si trovava a Piano d'Api anche se non so dire se corrisponda alla via Torretta n.36 di Acireale »; sul capitolo 2 ha dichiarato che «dopo il
2000, mi ricordo che gli animali venivano accuditi da . So que- Parte_1 sto perché trovavo sempre lui quando andavo lì e vi rimaneva anche quando io lasciavo il fondo».
Sui capitoli da 3 a 6, il teste ha dichiarato «nulla so».
Sul capitolo 7 del ricorso il teste ha risposto affermando che «posso dire che per l'anno 2015 e 2016 trovavo tutti i giorni sul fondo sito in Parte_1
Piano d'Api».
Sul capitolo 8 «preciso che io avevo un orario di lavoro diverso rispetto a
. Il mio orario era dalle 7 alle 15, in questo lasso di tempo, tro- Parte_1 vavo , il quale eseguiva i lavori che eseguivo anche io, tranne Parte_1 per me, l'accudimento dei suini. Preciso che era ad aprire il Parte_1 cancello automatico grande».
Sul capitolo 9 il teste ha dichiarato che « per quanto mi ha riferito Pt_1
, non ha usufruito di ferie» e sul capitolo 10, il teste ha dichiarato che
[...]
«per quanto mi ha riferito , non ha percepito alcun compenso». Parte_1
Inoltre, rispondendo ai chiarimenti posti in udienza, il teste ha affermato che
«quando andavo sul terreno ho sempre visto quando andavo Persona_1 sul fondo eseguivo i lavori su indicazione di . Non so dire chi Parte_1 fosse a dare indicazioni sui lavori da fare a . Non ho mai visto Parte_1
dare indicazioni di lavoro, né a me, né a Controparte_1 Persona_1 all'epoca dei fatti 2015/2016 abitava all'intero della proprietà Parte_1 sita in Piano D'Api».
Anche per questo teste non può che rilevarsi che dalle dichiarazioni non è emerso alcun elemento sufficientemente idoneo a configurare una rapporto tra i fratelli connotato dalla subordinazione lavorativa dell'uno verso l'altro.
C) Il teste , sentito all'udienza del 30.10.2025 sui Testimone_3 capitoli da 1 a 10 del ricorso introduttivo, ha dichiarato che «conosco Pt_1
perché lavorava tempo fa per la ditta Spoto, se non ricordo male nel
[...]
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2014. Conosco perché, lavorando nell'ambito Controparte_1 dell'ortofrutta, qualche volta consegnavo al medesimo i resti della coltivazione per i maiali. Se non ricordo male ciò è avvenuto nel 2015. Preciso che portavo queste rimanenze del raccolto a Piano d'Api che si trova poco sopra Acirea- le…».
Sul capitolo 1, il teste ha affermato che «nel 2016 portavo i citati resti della raccolta a Piano d'Api e li consegnavo al sig. . Mi ricordo Controparte_1 che c'erano dei maiali nel terreno. Non so dire quanti fossero i maiali. Preciso che consegnavo i predetti resti più o meno quattro volte al mese e ciò dal 2015 al 2016. Escludo categoricamente di aver consegnato i citati resti prima del
2015».
Sul capitolo 2, ha affermato che «quando mi recavo nel fondo sito in Piano
d'Api, vi trovavo intento a lavorare . Non vedevo altri prestare Parte_1 attività lavorativa. Preciso che mi aiutava a scaricare i pro- Parte_1 dotti e l'ho visto anche dare il cibo ai maiali».
Sui capitoli 3, 4, 5 e 6: «Nulla so».
Sul capitolo 7 del ricorso, il teste ha affermato che «qualche volta, in occasione della consegna della citata merce, ho visto dare dei “co- Controparte_1 mandi” a . Per comandi intendo che dava Parte_1 Controparte_1 ordini al fratello su cosa fare il giorno dopo. Me lo ricordo perché le mie con- segne avvenivano la sera o a mezzogiorno».
Sul capitolo 8, ha dichiarato che «ho visto soltanto a mezzo- Parte_1 giorno e il pomeriggio alle 17. Nulla so sugli altri orari di cui mi viene data lettura. Posso dire che una volta ho assistito a un incontro tra i fratelli e
[...]
si è rivolto urlando a . Io sono intervenuto e ho Parte_2 Parte_1 detto a “ma tuo fratello così ti tratta?». Parte_1
Sul capitolo 9, ha dichiarato che «vedevo sempre intento a la- Parte_1 voro. Preciso che ciò posso dire per le volte in cui io andavo a portare le ri- manenze del raccolto, come sopra precisato».
Sul capitolo 10: «Nulla so».
Il teste, le cui dichiarazioni sono state contestate da parte appellata sia in
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udienza che nelle note conclusionali ove si paventa anche un profilo di falsità delle stesse, in realtà non ha dichiarato alcunché di significativo, poiché ha identificato in “qualche volta” i “comandi” con gli “ordini al fratello su cosa fare il giorno dopo”. Si tratta di allegazione del tutto generica e comunque compatibile con la cogestione dell'impresa.
3. Sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria, le dichiarazioni dei testi mancano della necessaria specificità idonea a dimostrare il carattere della su- bordinazione nel contesto specifico del lavoro in agricoltura tra prossimi paren- ti (Cass. 19144/2021, cit.).
Peraltro, va osservato che il teste ha affermato che « all'epoca dei Tes_2 fatti 2015/2016 abitava all'intero della proprietà sita in Piano Parte_1
D'Api», aspetto che rafforza la condizione di cogestione aziendale tra parenti, puntualmente rilevata dal primo giudice.
Sul punto assumono inoltre rilievo proprio le circostanze allegate nel ricorso introduttivo (pagg. 2 e ss.) che, come condivisibilmente affermato dal Tribuna- le, descrivono una condizione di cogestione del fondo tra familiari, anche at- traverso intestazioni aziendali fittizie. Cogestione aziendale di cui è prova ulte- riore proprio il contratto di affitto del 2012 tra i germani e il loro padre Pt_1
e il successivo subentro, nel 2013, di . Controparte_1
3.1. In conclusione, dall'istruttoria non è scaturito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettivo orario di lavoro osservato dall'odierno appellan- te, né tantomeno a comprovare le eventuali conseguenze derivanti dalla manca- ta osservanza di tale orario.
Va rilevato, altresì, che non è stata fornita prova alcuna circa la regolare corre- sponsione di retribuzioni per gli anni 2013 e 2014, essendo stata allegata uni- camente la promessa di un contratto di lavoro che, si afferma «in realtà, non è mai stato stipulato» (pag. 3 ricorso di primo grado).
4. L'appello va respinto.
5. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e dei parametri vigenti, vanno poste a ca- rico dell'appellante.
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6. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del presente grado, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese ge- nerali (15%), CPA e Iva.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
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