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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2097/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
COPPOLINO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ANTONELLO MONORITI per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84 – merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 08/10/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1)Accertare e dichiarare che la sig.ra ha Parte_1 diritto all'assegno ordinario di invalidità in quanto affetta da plurime e gravi patologie afferenti a diversi distretti ed organi che incidono nella misura superiore ai due terzi sulle capacità lavorative
e che producano una riduzione permanente a meno di un terzo nell'attività lavorativa svolta e in generale alla sua capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, e ciò con decorrenza dalla data della domanda amministrava ad oggi;
[…] 3)Con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott.ssa , nominato nella presente fase, ha accertato che la signora Persona_1
è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
- Neurofibromatosi di tipo 1 in follow-up con RM encefalo (focolaio in corpo calloso e noduli fronto-parieto-temporali), mammografia, ecografia ginecologica
(lichen scleroatrofico), tiroidite di Hashimoto.
- Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata classe
NYHA II in pz con ipercolesterolemia, stenosi carotidea in follow-up.
- Stato ansioso depressivo in terapia farmacologica.
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale, osteopenia, spondilosi alla colonna, esiti frattura terzo medio femore sinistro sottoposto ad osteosintesi esitata in ritardo di consolidazione, rottura di una vite con successiva asportazione, evoluzione in pseudoartrosi, dismetria piatti tibiali per rialzo di
4mm con deficit deambulatorio.
Ha poi concluso nel modo che segue: “La sig.ra , che svolge l'attività di Operatore Parte_1 sanitario assistenziale, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Maggio 2025, poiché la paziente presenta un quadro patologico che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta è stato accertato solo a far data da maggio 2025, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa (cfr. Cass. civ. n.
14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2097/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza da maggio 2025, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2097/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
COPPOLINO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ANTONELLO MONORITI per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84 – merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 08/10/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di: “1)Accertare e dichiarare che la sig.ra ha Parte_1 diritto all'assegno ordinario di invalidità in quanto affetta da plurime e gravi patologie afferenti a diversi distretti ed organi che incidono nella misura superiore ai due terzi sulle capacità lavorative
e che producano una riduzione permanente a meno di un terzo nell'attività lavorativa svolta e in generale alla sua capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, e ciò con decorrenza dalla data della domanda amministrava ad oggi;
[…] 3)Con vittoria di spese e compensi, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa
(cfr. Cass. n. 12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott.ssa , nominato nella presente fase, ha accertato che la signora Persona_1
è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
- Neurofibromatosi di tipo 1 in follow-up con RM encefalo (focolaio in corpo calloso e noduli fronto-parieto-temporali), mammografia, ecografia ginecologica
(lichen scleroatrofico), tiroidite di Hashimoto.
- Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata classe
NYHA II in pz con ipercolesterolemia, stenosi carotidea in follow-up.
- Stato ansioso depressivo in terapia farmacologica.
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale, osteopenia, spondilosi alla colonna, esiti frattura terzo medio femore sinistro sottoposto ad osteosintesi esitata in ritardo di consolidazione, rottura di una vite con successiva asportazione, evoluzione in pseudoartrosi, dismetria piatti tibiali per rialzo di
4mm con deficit deambulatorio.
Ha poi concluso nel modo che segue: “La sig.ra , che svolge l'attività di Operatore Parte_1 sanitario assistenziale, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali. La decorrenza dei termini si riconosce da Maggio 2025, poiché la paziente presenta un quadro patologico che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta è stato accertato solo a far data da maggio 2025, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa (cfr. Cass. civ. n.
14577/2025). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2097/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza da maggio 2025, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 18/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.