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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
CO EF CELESTE, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 028523623072025U IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento di diniego di autotutela Prot. numero
0285236.23-07-2025.U con il quale l'Agenzia delle Entrate ha confermato la rettifica operata con l'avviso di accertamento cod. atto n. 04994332288 per un importo pari ad Euro 11.099,00 oltre interessi e sanzioni, sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2021. Tale avviso di accertamento è stato emesso al fine di disconoscere una detrazione, esposta in dichiarazione, riguardante l'imposta sui redditi da lavoro dipendente corrisposta dal ricorrente in GI (Paese dove lo stesso ricorrente ha prestato attività di lavoro dipendente nell'anno 2020).
Il disconoscimento è avvenuto in quanto la detrazione è stata per la prima volta richiesta nella dichiarazione dei redditi afferente all'anno 2021, e non in quella afferente all'anno 2020. Secondo l'Amministrazione, infatti,
l'art. 165, commi 4 e 8, del TUIR imporrebbe al contribuente, a pena di decadenza, di calcolare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito (nel concreto, come detto, anno
2020).
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura con cui si deduce che, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione, l'art. 165 TUIR non prevede alcun termine di decadenza e non impedisce, quindi, di beneficiare della detrazione ivi prevista qualora la stessa sia stata richiesta, per la prima volta, in una dichiarazione riguardante una annualità successiva a quella cui appartiene il reddito estero che l'ha originata.
A questo proposito si deve osservare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 TUIR, il credito d'imposta per le imposte versate all'estero è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate: a) conseguimento di un reddito prodotto all'estero; b) concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo;
c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito,
a titolo definitivo.
Il comma 4 del suindicato articolo stabilisce poi la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo in cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
Va infine richiamato il successivo comma 8 il quale stabilisce che il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in alcune recenti pronunce, queste disposizioni, a differenza di quanto prevedeva l'abrogato art. 15 TUIR, non prevedono alcun termine di decadenza: per potere beneficiare della detrazione di cui si discute è quindi sufficiente che il reddito estero sia stato dichiarato e che la detrazione venga richiesta in una dichiarazione anche successiva purché, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, il credito spettante sia “calcolato” con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025).
Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che sia del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente, per l'imposta versata in GI riguardante un reddito prodotto nell'anno 2020, abbia chiesto la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021. Per le ragioni anzidette, il ritardo con il quale è stata richiesta la detrazione non ha infatti comportato alcuna decadenza.
Deve essere quindi ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.
Poiché prima del recente chiarimento della Corte di Cassazione si era formato sulla questione un contrasto giurisprudenzile, può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Milano 26 gennaio 2026
Il relatore Il Presidente
ST C. CO VI ER
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente
CO EF CELESTE, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4357/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 028523623072025U IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento di diniego di autotutela Prot. numero
0285236.23-07-2025.U con il quale l'Agenzia delle Entrate ha confermato la rettifica operata con l'avviso di accertamento cod. atto n. 04994332288 per un importo pari ad Euro 11.099,00 oltre interessi e sanzioni, sulla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2021. Tale avviso di accertamento è stato emesso al fine di disconoscere una detrazione, esposta in dichiarazione, riguardante l'imposta sui redditi da lavoro dipendente corrisposta dal ricorrente in GI (Paese dove lo stesso ricorrente ha prestato attività di lavoro dipendente nell'anno 2020).
Il disconoscimento è avvenuto in quanto la detrazione è stata per la prima volta richiesta nella dichiarazione dei redditi afferente all'anno 2021, e non in quella afferente all'anno 2020. Secondo l'Amministrazione, infatti,
l'art. 165, commi 4 e 8, del TUIR imporrebbe al contribuente, a pena di decadenza, di calcolare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito (nel concreto, come detto, anno
2020).
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura con cui si deduce che, contrariamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione, l'art. 165 TUIR non prevede alcun termine di decadenza e non impedisce, quindi, di beneficiare della detrazione ivi prevista qualora la stessa sia stata richiesta, per la prima volta, in una dichiarazione riguardante una annualità successiva a quella cui appartiene il reddito estero che l'ha originata.
A questo proposito si deve osservare che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 TUIR, il credito d'imposta per le imposte versate all'estero è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate: a) conseguimento di un reddito prodotto all'estero; b) concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo;
c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito,
a titolo definitivo.
Il comma 4 del suindicato articolo stabilisce poi la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo in cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
Va infine richiamato il successivo comma 8 il quale stabilisce che il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in alcune recenti pronunce, queste disposizioni, a differenza di quanto prevedeva l'abrogato art. 15 TUIR, non prevedono alcun termine di decadenza: per potere beneficiare della detrazione di cui si discute è quindi sufficiente che il reddito estero sia stato dichiarato e che la detrazione venga richiesta in una dichiarazione anche successiva purché, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, il credito spettante sia “calcolato” con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto (cfr. Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025).
Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che sia del tutto irrilevante il fatto che il ricorrente, per l'imposta versata in GI riguardante un reddito prodotto nell'anno 2020, abbia chiesto la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021. Per le ragioni anzidette, il ritardo con il quale è stata richiesta la detrazione non ha infatti comportato alcuna decadenza.
Deve essere quindi ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.
Poiché prima del recente chiarimento della Corte di Cassazione si era formato sulla questione un contrasto giurisprudenzile, può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Milano 26 gennaio 2026
Il relatore Il Presidente
ST C. CO VI ER