Versione
20 luglio 1991
20 luglio 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire due miliardi per l'anno 1991, si provvede quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Iniziative a favore della cultura" e quanto a lire un miliardo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2015, n. 4349Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. BRONZINI SE - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 25055-2011 proposto da: TE NI [...], OR GI [...], BUONICONTI UMBERTO [...], SIMEOLI VINCENZO [...], SI IO [...], NO GI [...], PAGANO EMILIO [...], AMBRA GENNARO [...], MA VA [...], CO MARIO [...], domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE FELICE Raffaele, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro "MEDIO SARNO" …Leggi di più...
- cessazione dell'attività di impresa o fine dell'opera·
- rilevanza·
- esaurimento della fase di lavoro per cui è stata disposta l'assunzione·
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