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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 03/02/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 404/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 858/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1465/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez. 1 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- PREAV IPOTECA n. 10676202400000027000 IMU 2012
- PREAV IPOTECA n. 10676202400000027000 IMU 2013
- PREAV IPOTECA n. 10676202400000027000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/03/2025 il sig. Ricorrente_2 presentava ricorso per ottemperanza contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere l'esecuzione della sentenza n.1465\2024 Sez. I, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Taranto il 09.10.2024, depositata nella Segreteria il 14.10.2024, ritualmente notificata alla controparte, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dal contribuente, di cui all'R.G. 478/2024, unitamente agli altri ricorsi a cui era stato riunito, e si condannava il Concessionario al pagamento delle spese e compensi di lite, pari ad € 450,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato.
In data 25/10/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo l'Ente regolarmente provveduto, in data 10/03/2025, alla rifusione delle spese in favore del difensore Avv. Difensore_1, delegato all'incasso, ancor prima che il ricorso fosse iscritto a ruolo.
All'odierna udienza il Giudice monocratico sentiti i rappresentanti delle parti, visti gli atti, si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, preso atto che l'agente per la riscossione ha regolarmente provveduto a rifondere le spese in favore del difensore così come disposto dalla sentenza di primo grado e che, conseguentemente, è venuta meno la materia del contendere, non può che estinguere il giudizio. L'Ente ha provveduto in data 12-3-2025 a rifondere le spese cosi come stabilito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e considerato il breve ritardo si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 858/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1465/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez. 1 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- PREAV IPOTECA n. 10676202400000027000 IMU 2012
- PREAV IPOTECA n. 10676202400000027000 IMU 2013
- PREAV IPOTECA n. 10676202400000027000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/03/2025 il sig. Ricorrente_2 presentava ricorso per ottemperanza contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere l'esecuzione della sentenza n.1465\2024 Sez. I, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Taranto il 09.10.2024, depositata nella Segreteria il 14.10.2024, ritualmente notificata alla controparte, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dal contribuente, di cui all'R.G. 478/2024, unitamente agli altri ricorsi a cui era stato riunito, e si condannava il Concessionario al pagamento delle spese e compensi di lite, pari ad € 450,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato.
In data 25/10/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando proprie controdeduzioni con le quali chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo l'Ente regolarmente provveduto, in data 10/03/2025, alla rifusione delle spese in favore del difensore Avv. Difensore_1, delegato all'incasso, ancor prima che il ricorso fosse iscritto a ruolo.
All'odierna udienza il Giudice monocratico sentiti i rappresentanti delle parti, visti gli atti, si riserva di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, preso atto che l'agente per la riscossione ha regolarmente provveduto a rifondere le spese in favore del difensore così come disposto dalla sentenza di primo grado e che, conseguentemente, è venuta meno la materia del contendere, non può che estinguere il giudizio. L'Ente ha provveduto in data 12-3-2025 a rifondere le spese cosi come stabilito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e considerato il breve ritardo si ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.