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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27221/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, III comma, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE
La causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III comma, nella causa iscritta al n. 27221/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t. ass.to, rapp.to e difeso dall'Avv. Fortunato Savarese ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Diaz 8 presso lo studio del predetto procuratore (C.F. , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_1
- APPELLANTE-
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pontano C.F._2
61 presso lo studio legale dell'Avv. Enrico Viggiano C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pace di Napoli n.
21608/2024 pubblicata il 2.11.2024 nel procedimento RG n. 67115 / 2013.
Conclusioni: come da note conclusionali e da note in sostituzione di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e convenivano Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Napoli il Controparte_3 al fine di ottenere il risarcimento dei danni quantificati in euro 3.800,00 per i lavori svolti al fine dell'eliminazione di infiltrazioni d'acqua presuntivamente riconducibili alla responsabilità CP_4
Il si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
- 2 -
Con sentenza n. 21608/2024, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma relativamente alla parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato la compensazione delle spese di lite.
In data 25.3.2025, si è costituito , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza chiedendone, quindi il rigetto.
è rimasta invece contumace. Controparte_2
L'appello è ammissibile con riferimento, innanzitutto, alla censura mossa da parte appellata in relazione agli artt. 342 e 348 bis cpc.
Invero, l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti spesi dal
Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, ex art. 342 cpc.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal e motivata dalla mancata notifica della sentenza appellata. Invero, CP_1 tale adempimento non è richiesto dalla legge.
E' dunque possibile passare alla disamina del merito.
L'art. 92, comma 2, cpc prevede, quali vicende legittimanti la compensazione: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione giuridica trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Infine, la
Corte Costituzionale con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
- 3 -
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite in assenza dei predetti presupposti, per cui va riformata disponendo la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi oltre spese generali,
IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge, applicati i parametri medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a
5.200,00, in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale da attribuirsi all'Avv. Savarese che si era dichiarato antistatario.
In virtù del criterio della soccombenza condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi applicati i parametri medi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, di valore fino a 5.200,00 in ordine alla fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge secondo le vigenti aliquote con attribuzione all'Avv. Savarese.
- Condanna e in solido, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese
- 4 -
generali, IVA e CPA come per legge secondo le vigenti aliquote con attribuzione all'Avv. Savarese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 23.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 5 -
Il Giudice, premesso che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con termine per il deposito di note sino alla data di udienza;
osservato che il presente giudizio è stato rinviato all'udienza del 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, III comma, cpc;
lette le comparse conclusionali e le note scritte;
DECIDE
La causa ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III comma, nella causa iscritta al n. 27221/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t. ass.to, rapp.to e difeso dall'Avv. Fortunato Savarese ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Diaz 8 presso lo studio del predetto procuratore (C.F. , giusta procura in atti;
CodiceFiscale_1
- APPELLANTE-
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pontano C.F._2
61 presso lo studio legale dell'Avv. Enrico Viggiano C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA
CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pace di Napoli n.
21608/2024 pubblicata il 2.11.2024 nel procedimento RG n. 67115 / 2013.
Conclusioni: come da note conclusionali e da note in sostituzione di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e convenivano Controparte_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Napoli il Controparte_3 al fine di ottenere il risarcimento dei danni quantificati in euro 3.800,00 per i lavori svolti al fine dell'eliminazione di infiltrazioni d'acqua presuntivamente riconducibili alla responsabilità CP_4
Il si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
- 2 -
Con sentenza n. 21608/2024, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la Parte_1 riforma relativamente alla parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato la compensazione delle spese di lite.
In data 25.3.2025, si è costituito , eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza chiedendone, quindi il rigetto.
è rimasta invece contumace. Controparte_2
L'appello è ammissibile con riferimento, innanzitutto, alla censura mossa da parte appellata in relazione agli artt. 342 e 348 bis cpc.
Invero, l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti spesi dal
Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, ex art. 342 cpc.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal e motivata dalla mancata notifica della sentenza appellata. Invero, CP_1 tale adempimento non è richiesto dalla legge.
E' dunque possibile passare alla disamina del merito.
L'art. 92, comma 2, cpc prevede, quali vicende legittimanti la compensazione: la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione giuridica trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Infine, la
Corte Costituzionale con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
- 3 -
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite in assenza dei predetti presupposti, per cui va riformata disponendo la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi oltre spese generali,
IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge, applicati i parametri medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a
5.200,00, in ordine alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale da attribuirsi all'Avv. Savarese che si era dichiarato antistatario.
In virtù del criterio della soccombenza condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi applicati i parametri medi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, di valore fino a 5.200,00 in ordine alla fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna e in solido, Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3 che si liquidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge secondo le vigenti aliquote con attribuzione all'Avv. Savarese.
- Condanna e in solido, alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese
- 4 -
generali, IVA e CPA come per legge secondo le vigenti aliquote con attribuzione all'Avv. Savarese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 23.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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