Decreto cautelare 1 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca e Nicolò D'Alessandro, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Carmelo Barreca in Catania, Via V. Giuffrida 37;
contro
Comune Sant’Agata Li Battiati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IA Concetta Tringali, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 187;
nei confronti
-OMISSIS- Costruzioni S.r.l. e-OMISSIS-. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato PE Sciuto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato PE Sciuto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37;
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
Eredi di-OMISSIS-S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di S. Agata Li Battiati n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE variante al progetto esecutivo relativo alla realizzazione della viabilità e delle opere di urbanizzazione connesse al Piano Particolareggiato dei comparti -OMISSIS- ”;
- nonché ove occorra e nei limiti d’interesse delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di S. Agata Li Battiati, ed in particolare dell’art. 41 che disciplina le modalità di calcolo dell’altezza degli edifici;
- nonché ogni atto istruttorio e/o presupposto;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 giugno 2025:
- del Permesso di Costruire (PdiC) n. -OMISSIS- (provvedimento e suoi allegati) rilasciato a favore dei sigg.ri -OMISSIS-, conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti dell’8.5.2025, con cui è stata assentita la realizzazione di n. 2 ville da sorgere nel (macro)lotto -OMISSIS-;
- ove occorra e nei limiti d’interesse del Regolamento Edilizio Comunale del Comune di S. Agata Li Battiati nelle parti di interesse e di cui infra;
- di ogni atto istruttorio e/o presupposto, connesso e consequenziale;
C) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dall’ing. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-il 23 settembre 2025:
- della concessione edilizia in sanatoria n.-OMISSIS- rilasciata dal Comune di Sant’Agata Li Battiati (CT) al Signor -OMISSIS- per il condono edilizio di alcune opere edilizie realizzate in ampliamento nell’immobile di proprietà sito nel Comune di Sant’Agata Li Battiati (CT) -OMISSIS-;
- del certificato di abitabilità e autorizzazione allo scarico -OMISSIS- con cui il Comune di Sant’Agata Li Battiati (CT) ha autorizzato il Signor -OMISSIS- all’abitabilità “ -sub 2 – unità abitativa composta da: PIANO SOTTOSTRADA: quattro studi professionali, due locali archivio, due riposti, cinque WC, cinque disimpegni, uno spogliatoio, due locali tecnici; PIANO TERRA: soggiorno con angolo cottura, lavanderia, WC, disimpegno e vano letto. I piani sono collocati tra loro da una scala interna; - sub 3 – garage; - PISCINA al piano terra. ”;
D) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 27 settembre 2025:
- dei medesimi atti sopra calendati ed impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio ( sub A) e con il ricorso per motivi aggiunti ( sub B);
Visti il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorsi motivi aggiunti - proposti dal sig. -OMISSIS- - e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’ing. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Costruzioni S.r.l. e di-OMISSIS-. S.r.l., dell’ing. -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-e del Comune Sant'Agata Li Battiati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OV PE IO DA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 17 novembre 2023 e depositato in data 23 novembre 2023 il sig.-OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è comproprietario - insieme alla moglie - di una villa sita nel Comune di S. Agata Li Battiati, con accesso (a valle) da -OMISSIS-; tale proprietà immobiliare è fronteggiante e confinante con i terreni di proprietà di vari lottizzanti e, in particolare, con un tratto della realizzanda strada facente parte (zona nord) delle opere di viabilità autorizzate giusta delibera di G.M. n-OMISSIS- del 7 luglio 2021, correlate ad un piano di lottizzazione che prevede poi la realizzazione di n. 32 villette.
L’ATI -OMISSIS- S.r.l. e Eredi di-OMISSIS-S.r.l., in virtù dell’autorizzazione urbanistica rilasciata con la delibera di G.M. n-OMISSIS- del 7 luglio 2021, in qualità di appaltatrice/esecutrice dei predetti lavori nella zona nord del comparto, ha avviato alcuni mesi addietro la realizzazione di alcune opere di viabilità interne al lotto in questione.
Il ricorrente ha tuttavia constatato che (in difformità al progetto approvato con la predetta delibera) nel corso dell’esecuzione dei lavori si stava procedendo ad un innalzamento, tramite terrapieno, della predetta viabilità fronteggiante la propria abitazione di almeno 1,60 ml, rispetto alla quota di campagna; tale opera (oltre ad esser difforme dal progetto approvato e quindi abusiva sotto il profilo urbanistico) è dunque costituita da un lungo “terrapieno” (su cui poggia la nuova quota della strada) che costeggia il muro di confine della proprietà del ricorrente.
Lo scrivente ha quindi diffidato il Comune con PEC del 31 maggio 2023, segnalando l’abuso edilizio in corso; il Comune ha riscontrato la diffida disponendo temporaneamente la sospensione dei lavori, onde compiere le opportune verifiche sul rispetto dell’originario rilievo plano-altimetrico.
I lottizzanti a questo punto, onde sanare l’abuso, hanno presentato al Comune una richiesta di variante, che è stata approvata con la delibera impugnata; confrontando la quota originaria di campagna del terreno per come indicata negli allegati alla delibera del 2021, ove era indicata la misura di ml. 217,25, rispetto alla nuova quota indicata negli allegati alla relazione di cui alla deliberazione di approvazione della variante, si nota che la nuova quota di campagna è stata elevata a ml. 219,60, quindi con un innalzamento artificiale della quota originaria di campagna di 2,35 ml. (superiore a quella già rilevata nel corso dei lavori con la perizia del consulente tecnico di parte).
Dopo aver richiamato l’art. 41 delle NTA del Comune di S. Agata Li Battiati (parimenti impugnato) la parte ricorrente ha argomentato che ove tale prescrizione fosse da ritenersi legittima ed applicabile, ed ove la variante fosse ritenuta legittima, il deducente medesimo subirebbe un innalzamento dell’altezza dei realizzandi edifici frontestanti la sua abitazione, facenti parte del piano di lottizzazione, di ben 2,35 ml., rispetto all’originario piano di campagna, con conseguente rilevante privazione e riduzione della vista paesaggistica che si gode dalla sua abitazione, donde l’evidente differenziato interesse al ricorso.
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente principale sig.-OMISSIS- ha dunque avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Agata Li Battiati chiedendo il rigetto del ricorso proposto perché inammissibile, inaccoglibile e infondato in fatto e in diritto.
Si sono altresì costituite in giudizio la -OMISSIS- Costruzioni S.r.l. e la-OMISSIS-. S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con (primo) ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 giugno 2025 e depositato in data 30 giugno 2025 il ricorrente principale sig.-OMISSIS- ha rappresentato di aver appreso, nelle more del giudizio, che l’ing.-OMISSIS- (già direttore dei lavori e redattore della relazione di accompagnamento all’istanza che ha preceduto il rilascio della variante alla strada di cui alla delibera n. 68 del 27 settembre 2023) ha chiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di costruire, a nome proprio e della moglie, per la realizzazione di due ville fronteggianti la villa del medesimo ricorrente principale.
Agli inizi del mese di maggio 2025 il ricorrente principale sig.-OMISSIS- ha notato l’avvio di lavori di trasformazione nel terreno ed altresì l’apposizione di un cartello che dava notizia dell’esistenza di lavori inerenti il permesso di costruire per la costruzione di due ville.
Formulata istanza di accesso, dalla documentazione tecnica ottenuta il deducente ha verificato che in virtù dell’artificiale innalzamento della quota stradale di circa mt. 2, assunta a quota zero per la determinazione dei parametri edilizi, l’altezza finale effettiva delle due ville risulta superiore al limite consentito (il deducente ha precisato che se l’altezza finale delle due ville fosse stata legittima e comunque inferiore rispetto a quella prospettata in progetto - in modo da non superare la misura massima regolamentare a partire dalla quota di campagna - la lesione non sussisterebbe).
Il deducente, dopo aver premesso l’avvenuta presentazione in data 23 giugno 2025 della richiesta di accesso allo strumento urbanistico di secondo grado e dopo aver precisato che i pertinenti documenti non sono stati rilasciati, ha proposto con il ricorso per motivi aggiunti le ulteriori domande in epigrafe.
4. Si sono costituiti in giudizio l’ing. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-deducendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti.
Con memorie depositate in data 10 luglio 2025 le parti controinteressate - -OMISSIS- Costruzioni S.r.l. e-OMISSIS-. S.r.l. e ing. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS-- hanno eccepito (in sintesi): l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi per carenza di interesse; la tardività dell’impugnazione recata dal ricorso per motivi aggiunti; l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per disomogeneità del contraddittorio; infine, le medesime parti hanno argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti proposti dal sig.-OMISSIS-.
Con memoria depositata in data 14 luglio 2025 il Comune di Sant’Agata Li Battiati ha eccepito: la tardività dell'impugnazione del permesso di costruire e, dunque, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti; l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse; l’inammissibilità delle censure al regolamento edilizio per carenza di notifica del ricorso alla Regione Siciliana; infine, la parte resistente ha argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
5. Con ricorso incidentale notificato e depositato in data 23 settembre 2025 l’ing. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-hanno rappresentato di aver avanzato istanza di accesso agli atti (del 15 maggio 2025 prot.-OMISSIS-) al fine di acquisire i titoli edilizi abilitativi rilasciati al ricorrente principale sig.-OMISSIS-, accesso assentito con rilascio dei documenti nei giorni del 7, 8 e 9 luglio 2025.
Con ricorso incidentale, dunque, l’ing. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS-hanno chiesto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-ilasciata dal Comune resistente al sig.-OMISSIS- per il condono edilizio di alcune opere edilizie realizzate in ampliamento nell’immobile di proprietà nonché del certificato di abitabilità e autorizzazione allo scarico -OMISSIS- rilasciato dal medesimo Comune nella parte in cui ha autorizzato il ricorrente principale all’abitabilità dell’unità abitativa composta da piano sottostrada (quattro studi professionali, due locali archivio, due riposti, cinque WC, cinque disimpegni, uno spogliatoio, due locali tecnici), piano terra (soggiorno con angolo cottura, lavanderia, WC, disimpegno e vano letto), collegati tra loro da una scala interna, garage e piscina al piano terra.
La parte ricorrente incidentale ha chiesto l’accoglimento del proposto gravame con l’annullamento degli atti impugnati e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti.
6. Con (secondo) ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25 settembre 2025 e depositato in data 27 settembre 2025, il sig.-OMISSIS- ha avversato i medesimi atti già impugnati dopo aver ottenuto l’accesso a copia degli strumenti urbanistici attuativi che disciplinano l’edificazione nell’area in questione in data 8 settembre 2025.
7. Con memoria depositata in data 29 settembre 2025 il Comune di Sant’Agata Li Battiati ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale perché tardivo ed inoltre per carenza di legittimazione e interesse dei ricorrenti incidentali; il Comune resistente ha altresì argomentato in ordine all’infondatezza del detto ricorso.
Inoltre, il Comune di Sant’Agata Li Battiati ha eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per tardività dell'impugnazione e per carenza di interesse; il Comune resistente ha altresì argomentato in ordine all’infondatezza del detto ricorso.
8. Con memoria depositata in data 27 ottobre 2025 il ricorrente principale ha eccepito la tardività del ricorso incidentale, nonché l’inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione e di interesse dei ricorrenti incidentali, oltre che per mancanza di connessione sostanziale tra le questioni introdotte in via incidentale e quelle oggetto del giudizio principale; il ricorrente principale ha altresì argomentato in ordine all’infondatezza del detto ricorso incidentale.
9. Con memorie depositate in data 15 novembre 2025 le parti controinteressate - -OMISSIS- Costruzioni S.r.l. e-OMISSIS-. S.r.l. e ing. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS-– hanno eccepito (in sintesi) l’inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente principale e hanno ribadito le eccezioni e le argomentazioni articolate avverso il ricorso introduttivo del giudizio e il primo ricorso per motivi aggiunti; infine, le dette parti hanno argomentato in ordine all’infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti.
10. Infine, il ricorrente principale sig.-OMISSIS- (in data 26 novembre 2025), il Comune resistente e i controinteressati ing. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS-(in data 25 novembre 2025) hanno depositato repliche.
11. All’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025, presenti i difensori della parte ricorrente, del Comune resistente e delle parti controinteressate, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla controparte, mentre il difensore della parte controinteressata ha contestato l’eccezione in questione.
I difensori del Comune resistente e delle parti controinteressate hanno insistito sulla eccezione di inammissibilità già in atti.
Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, deve essere esaminata la domanda proposta dai controinteressati, ing. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS-, di cancellazione della frase “ dediti alla crapula ” contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 giugno 2025; per i controinteressati, infatti, si tratta di una espressione che ha il solo fine di rivolgersi alla controparte per recarle offesa senza alcuna connessione con le necessità difensive (cfr. memoria depositata in data 10 luglio 2025).
A giudizio del Collegio non sussistono i presupposti per disporre, come richiesto dalla parte controinteressata, la deletazione della detta locuzione impiegata nel primo ricorso per motivi aggiunti.
Ed invero, la cancellazione delle espressioni ritenute offensive o sconvenienti ex art. 89 cod. proc. civ. - applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ex art. 39, comma 1, cod. proc. amm. - “ va esclusa allorché il loro uso non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo infatti preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29 ottobre 2025, n. 3462).
Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dalla difesa di parte ricorrente non eccedono comunque gli scopi difensivi e l’oggetto del giudizio né trascendono al piano dell’offesa gratuita ed avulsa dalla vis polemica che connota il dibattito tra le parti in causa; le stesse, inoltre, risultano in rapporto di strumentalità rispetto al diritto di difesa. Ed invero, l’espressione contestata - “ dediti alla crapula ” - è stata inserita in un contesto (cfr. pag. 22 del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 giugno 2025) nel quale il ricorrente principale ha contestato l’“artificio” (così dallo stesso deducente definito) utilizzato dai controinteressati al fine di sostenere l’irrilevanza, ai fini del computo dei volumi, del c.d. piano seminterrato, argomentando, in particolare, in ordine all’enorme spazio destinato alla cantina, alla dispensa e alla lavanderia.
Ciò posto, l’espressione utilizzata dalla difesa della parte ricorrente può essere ritenuta riconducibile ad una forma di enfasi difensiva, in quanto si pone in rapporto con l'esercizio del diritto di difesa, volto a dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, senza risultare espressiva di quell’intento esclusivamente offensivo e dispregiativo necessario per la riconducibilità all'ambito applicativo segnato dall’art. 89 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 febbraio 2022, n. 342).
13. Deve essere disattesa anche l’eccezione di inammissibilità - frapposta dalla parte ricorrente - della replica depositata dalla parte controinteressata.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che la previsione di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. consente alle parti di “ presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza ”; orbene, tale regola evidenzia come la funzione della memoria di replica sia solo quella di contraddire ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate da controparte in vista dell'udienza di merito; la ratio della previsione di cui all’art. 73 cod. proc. amm. è, inoltre, quella di garantire la par condicio delle parti, evitando elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica rendendo così impossibile all'avversario di controdedurre per iscritto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3727).
Orbene, la replica depositata in data 25 novembre 2025 dalla parte controinteressata - ing. -OMISSIS- e sig.ra -OMISSIS-- contiene, alle pagg. 1-3 (paragrafo “A) Sulle eccezioni preliminari”), le “repliche” (per l’appunto) alla memoria datata 25 ottobre 2025 e depositata dalla parte ricorrente in data 27 ottobre 2025 (pagg. 1-3); inoltre, alle pagg. 3 e seguenti (paragrafo “B) Nel merito”), la replica in questione contesta le ulteriori argomentazioni racchiuse nelle pagg. 3 e seguenti della citata memoria datata 25 ottobre 2025 e depositata dalla parte ricorrente in data 27 ottobre 2025.
In conclusione, l’eccezione de qua si rivela infondata, restando l'oggetto della replica in questione contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria avversaria.
14. Il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti proposti dal sig.-OMISSIS- sono inammissibili per originaria carenza di interesse - come fondatamente eccepito nei numerosi scritti difensivi depositati nel fascicolo del giudizio dal Comune resistente e dalle parti controinteressate - per le ragioni di seguito specificate.
In ragione della fondatezza dell’eccezione de qua il Collegio, per ragioni di economia processuale, prescinde dall’esame delle ulteriori eccezioni frapposte dalle stesse parti (resistente e controintereessate).
14.1. Occorre premettere che l’ZA Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, si è soffermata, in particolare, sulla questione della sufficienza del requisito della vicinitas (inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione) a fondare insieme la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione di annullamento dei titoli edilizi altrui.
L’ZA Plenaria - dopo articolato approfondimento - ha formulato i seguenti principi di diritto sulle questioni deferite ai sensi dell'art. 99, comma 1, cod. proc. amm.:
“ a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
b) L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo ”.
Orbene, in ordine alla consistenza dell’interesse al ricorso in ambito edilizio, l’ZA Plenaria ha precisato che: “ Il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio […] a fronte di un intervento edilizio contra legem è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Si può discutere se tali beni siano il risultato della scomposizione di un unico interesse per così dire riassuntivo, quello alla qualità dell’insediamento abitativo […] o se debbano essere considerati per forza atomisticamente, sull’assunto che non sarebbe dato un interesse inerente all’insediamento abitativo come tale. Il riferimento al godimento dell’immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico […]”.
L’insegnamento espresso nella citata pronuncia si fonda sulla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura (dovendosi, pertanto, ribadire che “ la vicinitas non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire del terzo, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi sin ad incidere negativamente sulla proprietà del ricorrente, dovendo essere concretamente accertato e indagato l'interesse ad agire ”: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2025, n. 1743).
A tal fine, l'interesse dev’essere caratterizzato dai noti predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e concretezza (l'interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente): cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 12 maggio 2025, n. 9015.
Ulteriore fondamento del detto insegnamento è dato dal divieto di atti di emulazione sancito dall'art. 833 cod. civ., quale principio generale dettato per le azioni a tutela della proprietà, ritenuto a maggior ragione valido per i ricorsi in materia edilizia (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 11 aprile 2025, n. 1204).
14.2. Nel caso di specie, non risulta dimostrato che gli interventi contestati - con il ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti - abbiano capacità di propagarsi sin ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del sig.-OMISSIS-. Ed invero, la parte ricorrente principale, in particolare:
a) nel ricorso introduttivo del giudizio ha evidenziato che se le prescrizioni dell’art. 41 delle NTA del Comune resistente (impugnate) fossero legittime ed applicabili ed ove la variante (parimenti impugnata) fosse ritenuta legittima, il deducente “ subirebbe un innalzamento dell’altezza dei realizzandi edifici frontestanti la sua abitazione, facenti parte del piano di lottizzazione, di ben 2,35 ml, rispetto all’originario piano di campagna, con conseguente rilevante privazione e riduzione della vista paesaggistica che si gode dalla sua abitazione ” (pagg. 4 e 5; cfr. anche pag. 12); inoltre, la parte ricorrente principale ha versato in atti una relazione tecnica (con corredo fotografico) a firma del dott. ing. -OMISSIS-, secondo cui la viabilità in costruzione adiacente la proprietà del sig.-OMISSIS- è stata abusivamente rialzata di mt. 1,60 rispetto al progetto approvato;
b) il sopradetto interesse è stato ribadito nel (primo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 giugno 2025 (cfr., in particolare, pagg. 5, 7 e 14);
c) sempre per il ricorrente principale la “ legittimazione deriva da un comprovato interesse qualificato e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, consistente nella tutela del diritto di veduta e nella preservazione delle caratteristiche paesaggistiche dell'area nonché delle caratteristiche urbanistiche del comprensorio come definito dal PRG e dai dipendenti strumenti urbanistici di secondo grado. La circostanza che parte dell'immobile sia ubicata al piano seminterrato non esclude affatto la sussistenza di un interesse alla tutela della veduta panoramica, atteso che il diritto di veduta si estende all'intero complesso immobiliare e alle sue pertinenze ” (cfr. pagg. 4 e 5 della memoria depositata in data 27 ottobre 2025);
d) infine, il ricorrente principale ha ribadito di essere “ pienamente legittimato alla proposizione del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti. La legittimazione deriva da un comprovato interesse qualificato e differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, consistente nella tutela del diritto di veduta panoramica da ogni punto dell’immobile (villa e pertinenze) di sua proprietà e nella preservazione delle caratteristiche paesaggistiche dell'area nonché delle caratteristiche urbanistiche del comprensorio come definito dal PRG e dai dipendenti strumenti urbanistici di secondo grado. La circostanza che parte dell'immobile sia ubicata al piano seminterrato non esclude affatto la sussistenza di un interesse alla tutela della veduta panoramica, atteso che, si ripete, il diritto di veduta si estende all'intero complesso immobiliare e alle sue pertinenze ” (cfr. pag. 6 della memoria di replica depositata in data 26 novembre 2025).
14.3. Premesso quanto sopra, la giurisprudenza amministrativa, più di recente, ha avuto modo di precisare che l’interesse alla tutela della visuale panoramica costituisce “ un interesse di mero fatto, come tale, di regola, inidoneo a configurare una lesione giuridicamente rilevante utile ad integrare la condizione dell’interesse a ricorrere ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 7464; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, nn. 7612 e 7619; Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2025, n. 6958; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2025, n. 7533). All’uopo, la sopra richiamata giurisprudenza amministrativa ha evocato una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “…. la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi… Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama ….esige che di esso sia previamente accertata l'esistenza. Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta….l'esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all'opera contestata. Ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l'opera contestata ne compromettesse l'esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali ” (Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2023, n. 17922 richiamata dalle cit. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 7464; Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, nn. 7612 e 7619; Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2025, n. 6958; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2025, n. 7533).
È stato altresì evidenziato che la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e in questo senso, come ricordato dalla ZA Plenaria, la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere, “ ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà ” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 7464; cfr. anche cit. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, nn. 7612 e 7619; Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2025, n. 6958; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2025, n. 7533).
Nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente principale non ha dimostrato la sussistenza di una visuale connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio (all’uopo, risulta inadeguata allo scopo - e comunque priva dei caratteri di autoevidenza - la relazione tecnica, con corredo fotografico, a firma del dott. ing. -OMISSIS-).
Sul punto va, infatti, evidenziato che la visuale panoramica, proprio in ragione dell’evanescenza del bene tutelato, “ non può consistere nella percezione soggettiva della bellezza della veduta ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5423).
Peraltro, il difetto di dimostrazione di un pregiudizio effettivo e serio, nella vicenda in esame, è reso ancor più palese dalla circostanza che, a ben vedere, il ricorrente principale contesta - non in sé la realizzazione degli immobili frontistanti - ma l’innalzamento (ritenuto illegittimo) degli stessi manufatti edilizi a causa del (parimenti ritenuto illegittimo) innalzamento - di m. 2,35 secondo la parte ricorrente principale, di m. 1,60 secondo il tecnico di fiducia del ricorrente principale - dell’originario piano di campagna, ciò che imponeva, a fortiori, al ricorrente principale di dimostrare la specifica, puntuale e concreta lesione - sul piano della riduzione della visuale - che quell’innalzamento, comunque di non rilevante portata, avrebbe determinato (ciò che si sarebbe potuto provare, ad esempio, servendosi della tecnica del rendering ).
14.4. Non idoneo a configurare l’interesse al ricorso nella vicenda in esame, secondo le conclusioni raggiunte dall’ZA Plenaria (cfr. supra ), è il richiamo alla “ preservazione delle caratteristiche paesaggistiche dell'area nonché delle caratteristiche urbanistiche del comprensorio” come definito dalla strumentazione urbanistica, non solo in ragione dell’evanescenza del concetto nonché della sua genericità, ma anche perché con tale espressione non si rinvia ad una lesione della sfera giuridica personale della parte ricorrente (e, dunque, si tratta di argomento inidoneo a sorreggere la condizione dell’azione in questione), riguardando, semmai, una lesione dell’interesse generale al corretto assetto della zona, risultando dunque espressione del mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa, incompatibile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa.
14.5. Parimenti inidonea a configurare l’interesse al ricorso nella vicenda in esame, secondo le conclusioni raggiunte dall’ZA Plenaria (cfr. supra ), è la critica formulata dal ricorrente principale nel primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 30 giugno 2025 (punto 8.3, pagg. 22 e seguenti).
Il ricorrente principale ha infatti contestato che almeno il 70% della cubatura del seminterrato (in cui ampi spazi sono riservati a cantina, dispensa, lavanderia e stireria) avrebbe dovuto essere computato nel volume degli edifici realizzandi, e che la quota del seminterrato emergente dalla quota naturale, ovvero coincidente con il riempimento del terrapieno artificiale, deve essere computata come cubatura.
Per l’esponente ne deriva un maggior carico insediativo ed un aumento del carico urbanistico (con la conseguenza che non ci sarebbero “ servizi […] né verde pubblico né parcheggi ”).
Il ricorrente principale, tuttavia, tralascia di considerare la decisiva circostanza che i locali accessori (“ in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e di breve durata ”, fra i quali servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale, magazzini e depositi in genere, corridoi e disimpegni, autorimesse per solo parcheggio, lavanderie private, stenditoi: cfr. art. 47 delle NTA), a differenza delle unità ad uso residenziale, non possono essere utilizzati per finalità residenziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2023, n. 6572).
Da ciò deriva che solo in caso di conversione di superficie accessoria in superficie ad uso abitativo si determina un aumento di superficie utile, seppur in assenza di aumento di superficie calpestabile, con conseguente incremento della capacità insediativa (cfr. cit. Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2023, n. 6572).
Ne discende che un effetto lesivo, legato alla eventuale maggiore pressione antropica e all’aumento del carico urbanistico - con conseguente emersione dell’interesse ad agire - potrebbe derivare da un provvedimento che autorizzi il cambio di destinazione d’uso dei detti locali accessori (in funzione di un uso abitativo degli stessi), ma si tratta di ipotesi eventuale, incerta e futura, comunque non attuale.
Difetta, pertanto, l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dagli atti impugnati.
14.6. Infine, anche la contestazione articolata dal ricorrente principale in ordine alla violazione delle distanze – punto 8.4. del primo ricorso per motivi aggiunti, pag. 25 e seguenti – si rivela non sorretta da interesse al ricorso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa.
Ed invero, il ricorrente principale argomenta che le villette progettate ed assentite con il titolo edilizio impugnato violano la distanza di 10 ml dal muro del terrapieno artificiale sia quello retrostante (a nord) che sorregge la strada sia quelli laterali, sempre artificialmente (ed artificiosamente) costruiti onde sostenere l’interramento del piano terra.
Premesso quanto sopra, per condiviso orientamento giurisprudenziale, nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, rileva non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2025, n. 9384).
Orbene, in merito alle caratteristiche che devono possedere le allegazioni di parte, al fine di radicare l’interesse al ricorso, la giurisprudenza ha chiarito che al fine di non neutralizzare nella sostanza la distinzione fra legittimazione e interesse ed evitare che la decisione dell'ZA Plenaria produca il solo effetto di costringere la parte alla formulazione di mere affermazioni labiali, occorre che tali allegazioni siano “ puntuali, dettagliate e convincenti, risultando inammissibile […] la generica menzione del mancato rispetto delle distanze ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 21 maggio 2024, n. 1556).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato rappresentato dal ricorrente principale alcun reale pregiudizio per effetto della dedotta violazione delle richiamate distanze (non afferenti direttamente la sua proprietà), né questo pregiudizio è astrattamente ipotizzabile.
15. Il ricorso incidentale proposto dall’ing. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-deve essere dichiarato improcedibile, in ragione della inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti dal sig.-OMISSIS-.
Invero, nel processo amministrativo funzione del ricorso incidentale è consentire l'unitarietà del processo attraverso la proposizione di domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda proposta in via principale ed il cui fine è quello di paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale: esso, pertanto, introduce una ragione ostativa che funziona come eccezione nel senso che, pur atteggiandosi formalmente ad autonoma azione di impugnazione, si traduce in un mezzo di difesa in senso tecnico, con la conseguenza di collocarsi sempre in posizione accessoria rispetto all'oggetto del giudizio principale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 1584).
Ne consegue che il ricorso incidentale “segue le sorti” del ricorso principale in ragione della sua accessorietà: in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale (nonché dei ricorsi per motivi aggiunti, nel caso in esame), quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
16. In conclusione, per le ragioni precisate il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per originaria carenza di interesse, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
17. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante l’esito in rito, la natura interpretativa delle questioni agitate e i peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, sui ricorsi per motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara inammissibili il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti proposti dal sig.-OMISSIS-;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’ing. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IA TA, Presidente
OV PE IO DA, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV PE IO DA | IO IA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.