Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da
La Malfa 30 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , avv. Maria Saia, anche nella qualità di procuratore distrattario, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Saia, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1508/2022, depositata il 28 maggio 2022, resa dal Giudice di Pace di Palermo, Quarta Sezione Civile, e della sentenza n. 2641/2024, depositata il 9 maggio 2024, resa dal Tribunale di Palermo, III Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LL SA RU e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 25 settembre 2025 e depositato il successivo 4 ottobre, i ricorrenti, ognuno per quanto di rispettivo interesse, hanno chiesto la condanna del Comune di Palermo a dare esecuzione alle sentenze in epigrafe indicate, con cui l’ente locale è stato condannato:
- al pagamento “delle somme appresso indicate in favore di società LA MALFA 30 SRL: Euro € 1934,36 oltre Iva, se dovuta, quale risarcimento per le spese occorrenti per le riparazioni e il ripristino dello stato dei luoghi oltre gli interessi legali sulla superiore somma dalla data della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo” nonché delle “spese e competenze del presente giudizio in favore della LA MALFA 30 SRL: che si liquidano in € 870,00 per onorari di avvocato, € 98,00 per spese imponibili oltre spese generali nella misura del 15% ex art 15 LTF oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv Maria Saia” (sentenza n. 1508/2022);
- “alla eliminazione dell’albero di “Pino Domestico” posizionato sul marciapiede della via Ugo La Malfa, Palermo, in corrispondenza dei numeri civici 28/30; … alla contemporanea sistemazione della pavimentazione pedonale della via Ugo La Malfa, Palermo, in corrispondenza dei numeri civici 28/30 con eliminazione delle crepe e delle fessure esistenti; …alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali (da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.), che si liquidano in € 5.000,00, oltre oneri accessori come per legge” (sentenza n. 2641/2024).
In questa sede, infatti, agisce anche il difensore distrattario per quanto attiene al mancato pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda e distratte in suo favore quale antistatario.
I ricorrenti hanno riferito e documentato di aver notificato entrambe le sentenze di cui è chiesta l’esecuzione, a mezzo pec, al Comune di Palermo (la prima, il 21 giugno 2022 e la seconda, il 9 maggio 2024) e che entrambe sono passate in giudicato, come da attestazioni prodotte agli atti del presente giudizio.
Il Comune di Palermo, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio, né ha fatto pervenire documenti o giustificazioni in ordine alla mancata ottemperanza al titolo.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione, presente l’avvocato di parte ricorrente, come da verbale.
Ciò premesso, il collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi di seguito illustrati.
L’intimata Amministrazione dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, all’esecuzione dei titoli di cui è chiesta l’ottemperanza, per quanto di rispettivo interesse di entrambi i ricorrenti.
Nell’ipotesi di inutile decorso dell’indicato termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Responsabile del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, provvisto delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le opportune valutazioni in merito alla eventuale responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata attivazione dell’organo tenuto per legge ad adempiere;
e) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
f) il commissario deve intendersi autorizzato, ai fini dell’espletamento dell’incarico, all’utilizzo del mezzo proprio, al ricorso a strumenti telematici di collegamento a distanza nonché all’utilizzo di ausiliari di propria fiducia (preferibilmente scelti nell’ambito del medesimo Dipartimento) ai fini dello svolgimento delle attività esecutive volte all’eliminazione del pino domestico ed al ripristino del marciapiede (cfr. art. 56, co. 3 d.m. 115/2002).
Si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore di parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal giorno della comunicazione della presente sentenza e fino all’effettivo adempimento o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta ).
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini indicati in parte motiva e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione comunale di Palermo di dare integrale esecuzione al titolo azionato; nomina commissario ad acta , affinchè provveda come indicato in motivazione, il Responsabile del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, provvisto delle necessarie competenze.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 857,00, oltre accessori e oltre alla rifusione del contributo unificato.
Si trasmetta alle parti, al commissario ad acta ed al segretario generale del Comune di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
LL SA RU, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SA RU | RT VA |
IL SEGRETARIO