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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3603 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._1
9/11/1987,
e
, C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._2
l'1/01/1988,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi FRIGO BETTINADO e Anita
CROSARA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1.- il figlio minore della coppia, , viene affidato congiuntamente ai Per_1
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole
dell'affido condiviso, il figlio avrà stabile permanenza e residenza presso
l'abitazione del padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé
previo accordo con il padre e avuto riguardo agli impegni scolastici e
ludico/ricreativi del minore e, in ogni caso, secondo il seguente calendario
minimo, considerata l'età del minore e gli impegni lavorativi di entrambi i
genitori:
- Il figlio resterà con il padre dal mercoledì, al termine dell'orario Per_1
scolastico, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola, e sino alle ore
12:00 della domenica quando il sig. accompagnerà dalla CP_1 Per_1
madre.
- resterà con la madre dalle ore 12:00 della domenica sino alle ore 8:00 Per_1
del mercoledì mattina quando accompagnerà il figlio a scuola.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali i coniugi si coordineranno in base ai
turni di lavoro.
- Il giorno di Natale e di pasqua ed il giorno del compleanno di entrambi Per_1
i genitori lo passeranno assieme al figlio.
- In base a quando verrà concesso il periodo di ferie da parte dei rispettivi
2 datori di lavoro i Sigg.ri e si organizzeranno per trascorrere CP_1 CP_2
una settimana a testa con . Per_1
- Dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore l'eventuale
intenzione di effettuare le ferie all'estero con il figlio minore.
- Durante il periodo estivo e durante le festività con ponti i genitori si
organizzeranno in base ai turni di lavoro.
5) L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig. CP_1
6) I Sigg.ri e stabiliscono che per il CP_1 CP_2
mantenimento del figlio divideranno ogni spesa al 50% attesa Per_1
l'alternanza prevista nella gestione del figlio.
7) I sigg. e rifonderanno reciprocamente le CP_1 CP_2
eventuali spese sostenute per il figlio , su semplice esibizione di idonea Per_1
documentazione, il 50% delle spese di carattere straordinario medico-
specialistiche, scolastiche di iscrizione, assicurazione scolastica, libri e gite di
studio organizzate dalla scuola, quelle ludico sportive (per uno sport e/o attività
ludica), sostenute da ogni singolo genitore in favore del figlio, che verranno
previamente concordate salvo le urgenze. In ogni caso per la distinzione delle
spese i genitori rimandano al protocollo emesso dal Tribunale di Vicenza che
si ha per integralmente richiamate.
8) I coniugi dichiarano di aver già definito, a parte, ogni altra restante questione
di natura economica e patrimoniale. I coniugi dichiarano di non avere null'altro
reciprocamente a pretendere e di essere entrambi autonomi economicamente.
9) Ciascuno dei coniugi provvederà a sostenere, anche in via solidale, il costo
3 relativo alle spese legali dovute ai difensori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Asiago (VI) in data 6/06/2015.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 30/2024 del 3/01/2024 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
4 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere al mantenimento del figlio dividendo ogni spesa al 50%; Per_1
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in Asiago (VI) il 6/06/2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 3, parte I,
anno 2015;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3603 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._1
9/11/1987,
e
, C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._2
l'1/01/1988,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi FRIGO BETTINADO e Anita
CROSARA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1.- il figlio minore della coppia, , viene affidato congiuntamente ai Per_1
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole
dell'affido condiviso, il figlio avrà stabile permanenza e residenza presso
l'abitazione del padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé
previo accordo con il padre e avuto riguardo agli impegni scolastici e
ludico/ricreativi del minore e, in ogni caso, secondo il seguente calendario
minimo, considerata l'età del minore e gli impegni lavorativi di entrambi i
genitori:
- Il figlio resterà con il padre dal mercoledì, al termine dell'orario Per_1
scolastico, quando il padre andrà a prendere il figlio a scuola, e sino alle ore
12:00 della domenica quando il sig. accompagnerà dalla CP_1 Per_1
madre.
- resterà con la madre dalle ore 12:00 della domenica sino alle ore 8:00 Per_1
del mercoledì mattina quando accompagnerà il figlio a scuola.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali i coniugi si coordineranno in base ai
turni di lavoro.
- Il giorno di Natale e di pasqua ed il giorno del compleanno di entrambi Per_1
i genitori lo passeranno assieme al figlio.
- In base a quando verrà concesso il periodo di ferie da parte dei rispettivi
2 datori di lavoro i Sigg.ri e si organizzeranno per trascorrere CP_1 CP_2
una settimana a testa con . Per_1
- Dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore l'eventuale
intenzione di effettuare le ferie all'estero con il figlio minore.
- Durante il periodo estivo e durante le festività con ponti i genitori si
organizzeranno in base ai turni di lavoro.
5) L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig. CP_1
6) I Sigg.ri e stabiliscono che per il CP_1 CP_2
mantenimento del figlio divideranno ogni spesa al 50% attesa Per_1
l'alternanza prevista nella gestione del figlio.
7) I sigg. e rifonderanno reciprocamente le CP_1 CP_2
eventuali spese sostenute per il figlio , su semplice esibizione di idonea Per_1
documentazione, il 50% delle spese di carattere straordinario medico-
specialistiche, scolastiche di iscrizione, assicurazione scolastica, libri e gite di
studio organizzate dalla scuola, quelle ludico sportive (per uno sport e/o attività
ludica), sostenute da ogni singolo genitore in favore del figlio, che verranno
previamente concordate salvo le urgenze. In ogni caso per la distinzione delle
spese i genitori rimandano al protocollo emesso dal Tribunale di Vicenza che
si ha per integralmente richiamate.
8) I coniugi dichiarano di aver già definito, a parte, ogni altra restante questione
di natura economica e patrimoniale. I coniugi dichiarano di non avere null'altro
reciprocamente a pretendere e di essere entrambi autonomi economicamente.
9) Ciascuno dei coniugi provvederà a sostenere, anche in via solidale, il costo
3 relativo alle spese legali dovute ai difensori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Asiago (VI) in data 6/06/2015.
All'esito dell'udienza del 7/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 30/2024 del 3/01/2024 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
4 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere al mantenimento del figlio dividendo ogni spesa al 50%; Per_1
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in Asiago (VI) il 6/06/2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 3, parte I,
anno 2015;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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