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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/09/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 12.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 829 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. , nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(SU), in via Cuba n. 28, elettivamente domiciliata in Roma, salita di S. Nicola da
Tolentino n. 1/b, presso lo Studio dell'Avv. Domenico NASO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Elmas (CA), via sulcitana,
presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona WRONKA, dal Dott.
pagina 1 ATZORI e dal Dott. Angelo CAMBONI, in forza di delega in CP_2 CP_3
calce alla memoria di costituzione di nuovo Difensore;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento,
relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a
Cont tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal
CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti
stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta
conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera
con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici,
dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' CP_5
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la
ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione
stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa
disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di
ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a
decorrere dal 01.09.2010, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica
pagina 2 di “collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici
che economici di anni 9 Mesi 11 giorni 25, o comunque a collocarla nella
posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della
ricorrente della somma di EURO 9.276,12 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a
titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il
Cont periodo di precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale
e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola,
nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione
in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto
del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a
favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse del resistente : CP_1
“rigettare il ricorso perché infondato immotivato e non provato con vittoria di
spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, il Parte_1
già Controparte_6 [...]
al fine di domandare il Controparte_7
pagina 3 riconoscimento del suo diritto alla ricostruzione di carriera in ragione del pregresso intero servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, nonché
al pagamento differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato.
In specie, la ricorrente ha esposto:
− di aver prestato servizio e di prestare ancora servizio, quale collaboratrice scolastica, assunta alle dipendenze del convenuto a tempo CP_1
indeterminato a seguito di nomina in ruolo del 01.09.2010 e di avere prestato servizio a tempo determinato nei periodi indicati in dettaglio nel decreto di ricostruzione di carriera;
− che il relativo decreto di immissione in ruolo aveva illegittimamente riconosciuto solo una parte del pregresso servizio da lei prestato, posto che l'Amministrazione scolastica, in applicazione dell'art. 569, d.lgs. n. 297/1994, ma che tale modus operandi risulta ingiustificato rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato provvisti di analoga anzianità avuto riguardo a quanto prevede la direttiva 1990/70/CE alla clausola 1, lett. a) ove pone quale obiettivo primario il miglioramento del lavoro a tempo determinato garantendo in tal senso il principio di non discriminazione come precisato dalla successiva clausola 4;
− di avere, quindi, diritto alla ricostruzione della carriera col riconoscimento di un'anzianità di servizio pre-ruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali, di 9
anni, 11 mesi e 25 giorni, con condanna delle convenute alla corresponsione del maturato economico derivante dalle conseguenti progressioni in carriera mediante l'aggiornamento delle attuali spettanze stipendiali, previa disapplicazione del
pagina 4 richiamato decreto di ricostruzione di carriera, maggiorate con gli accessori di legge fino al saldo effettivo.
2. Il si è Controparte_6 CP_6
costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In particolare, esso ha affermato la piena legittimità del proprio operato in aderenza alla disciplina contenuta negli accordi collettivi operanti nella specie,
nell'art. 569, d.lgs. n. 297/1994, nonché alla stregua di quanto statuito dalla
CGUE con sentenza 20.9.2018 resa nella causa c-446/17.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Anzitutto, deve essere richiamato, poiché questo Giudice intende aderirvi, in quanto congruamente motivato, l'orientamento giurisprudenziale della Sezione
Lavoro del Tribunale intestato (ex multis, sentenza n. 215/2020, depositata il
13.02.2020, Giudice Dott. G. MURRU, che si richiama anche ai fini dell'art. 118
disp. att. c.p.c., e altre).
Il Tribunale reputa anzitutto opportuno ripercorrere brevemente la cornice normativa di riferimento.
In proposito l'art. 3, d.l. 19.06.1970, n. 370, convertito in l. 26.07.1970, n. 576,
concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare,
secondaria e artistica, prevede che “Al personale insegnante il servizio di cui ai
precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero
e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove
richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto
di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene
pagina 5 valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella
misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi”.
Tale disposizione deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 485,
d.lgs. 16.04.1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,
secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate
comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto
come servizio di ruolo a fini giuridici economici, per intero per i primi quattro
anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché a solo fini
economici per il rimanente terzo”; quanto al personale Ata, l'art. 569, d.lgs.
297/1994 cit. dispone che “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
il servizio non di ruolo pre-stato nelle scuole e istituzioni educative statali è
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e,
per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio
di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini
giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Dunque, il servizio prestato in preruolo sarebbe riconoscibile (a fini sia economici e/o giuridici) limitatamente ai primi anni, con riduzione dell'ulteriore periodo fino a due terzi (a fini sia giuridici che economici), e, per l'altro terzo, a soli fini economici, laddove soltanto l'anzianità valorizzabile a fini sia giuridici che economici è utile per l'inquadramento/progressione del lavoratore nelle posizioni e fasce stipendiali.
La giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio di diritto, secondo cui
“L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo
pagina 6 del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato
alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile
integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e
per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una
volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare
la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni
effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato” (n. Cass. civ., Sez. L., 28.11.2019, n. 31150).
La clausola 4 dell'Accordo quadro Ces, Unice Ceep sul lavoro a tempo determinato (all. alla Direttiva 28.6.1999 n. 1999/70/Ce del Consiglio), intitolata
“principio di discriminazione” prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che
non sussistano ragioni oggettive” (punto 1) e “i criteri del periodo di anzianità di
servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia
per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto
quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da
motivazioni oggettive” (punto 4).
In tale cornice si è innestata la nota sentenza CGUE “MOTTER” (in data
20.09.2018 nella causa n. C466-17), invocata dalla Difesa convenuta, la quale decidendo su una questione pregiudiziale sollevata dal Trib. di Trento, ha ritenuto che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
pagina 7 il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a
tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea
di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento
principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria
retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente
pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di
contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e
poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”; fondando tali assunti sul rilievo che, ferme le verifiche casistiche devolute al Giudice del rinvio,
“gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare
le differenze nell'attività lavorativa tra le 2 categorie di lavoratori in questione e,
dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei
dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso
generale possono essere considerati come configuranti una ragione oggettiva, ai
sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi
rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito
e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012,
e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)”. Per_1
La stessa pronuncia ha precisato che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato
(cui sono equiparabili i collaboratori ATA salve le suddette differenze tecniche)
corrisponde a obiettivi legittimi solo qualora miri a “rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita
dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle mate-rie, delle
pagina 8 condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare
nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti” (nei limiti delle verifiche rimesse al Giudice del rinvio).
Tali enunciati vanno correlati con gli indirizzi interpretativi seguiti dal giudice comunitario sulla medesima clausola 4, punto 1, laddove nella pronuncia ha chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Parte_2
Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di
trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego [...] essa è
incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti
dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale
perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio
cosicché gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei
confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale
questo agisce come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi
è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza
del diritto dell'Unione” (ivi, al punto 82, cause C- 444/09 e C-456/09).
Il Giudice sovranazionale ha inoltre chiarito nella pronuncia ” (C- Parte_3
307/05) che “l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di
discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato al fine di
impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore
di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo
indeterminato; che la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola, 4
punto 1 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può
servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame […] che mira ad
pagina 9 attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato e che la
stessa clausola va interpretata nel senso che “osta all'introduzione di una
disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una
disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un
contratto collettivo di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo
concluso fra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro
interessato”.
In sostanza, alla luce di tali arresti, emerge con sufficiente chiarezza che i lavoratori “precari” non possono subire un trattamento che, al di fuori di ogni giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato a lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dovendosi intendere la nozione di ragione oggettiva (punto 1 clausola cit.) “nel senso che essa non autorizza a giustificare
una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a
tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma
interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo” (v. sempre sent. “ , punti 53, 54). Parte_2
Deve, infine, rammentarsi, come già ribadito nella citata pronuncia CP_8
, che “qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad
[...]
un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto
dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo
di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare il diritto che esso attribuisce
ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del
diritto interno”.
pagina 10 Alla luce dei cennati principi pare evidente come la disparità di trattamento fra una tipologia e l'altra di lavoratori (a parità di funzioni, caratteristiche e tempi di servizio), alla stregua della normativa interna, non sia sorretta da alcun preciso elemento, fondato su caratteri obiettivi e necessità concrete (come, ad esempio, il perseguimento di specifici obiettivi della medesima Direttiva 1999/70/CE o di una legittima, verificata, finalità di politica sociale dello Stato membro).
Né giustificherebbe una diversità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori in ruolo la circostanza che i primi siano stati assunti in seno a particolari procedure, diverse da quelle osservate per le assunzioni a tempo indeterminato,
costituendo semmai tale profilo un ulteriore motivo d'ingiustificata disparità fra le
2 categorie, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte (e a parità
di tempistiche del servizio reso e dunque di un bagaglio di qualificazione professionale e di esperienza sostanzialmente sovrapponibile).
Nella vicenda scrutinata, in definitiva, non vi sono elementi di fatto per ritenere che la professionalità della ricorrente differisse in via sostanziale da quella di un collaboratore di ruolo, sussistendo piuttosto alla luce delle documentate (e pacifiche) tempistiche del pre-ruolo, reso peraltro in orario full-time,
dell'uniforme profilo di appartenenza (collaboratore scolastico/responsabile ATA)
e dell'intensità/continuità di tali mansioni adeguati indici del contrario, ossia che la stessa svolgesse funzioni analoghe se non identiche a quelle espletate dopo l'immissione in ruolo, pienamente assimilabili dunque a quelle di un collega (di pari qualifica) già di ruolo.
Alcun elemento induce quindi a ritenere obiettivamente giustificata, alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, una disparità di trattamento.
pagina 11 Il ricorrente, dunque, ove collocato ab initio nelle fasce correlabili alle effettive tempistiche di servizio avrebbe legittimamente goduto di ogni conseguente beneficio non solo sul piano economico ma anche dell'avanzamento di carriera.
Pertanto, se la condotta mantenuta nella vicenda in esame dall'Amministrazione
integra una lesione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
punto 1, Accordo quadro sul contratto a tempo determinato, all. alla Direttiva
1999/70/CE stante l'illegittima disparità di trattamento col personale a tempo indeterminato del medesimo comparto, non deve essere applicata la normativa nazionale (art. 3, comma 3°, d.l. 19.06.1970, n. 370, convertito in l. 26.07.1970, n.
576, trasfuso negli artt. 485 e 569, d.lgs. 16.04.1994, n. 297).
Deve conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente alla Parte_1
ricostruzione di carriera con pieno computo (anche a fini giuridici) di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, disattendendosi la ricostruzione previamente operata dall'Amministrazione scolastica (doc. n. 1, prodotto con il ricorso introduttivo), in quanto in contrasto con il descritto quadro normativo di riferimento.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa contestazione specifica relativamente alle modalità di calcolo degli stessi da parte del resistente, conteggi che quantificano le CP_1
differenze maturate alla data del ricorso in euro 9.276,12, oltre i ratei di 13ª
mensilità, dovuti a titolo di arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera in base al C.C.N.L. Comparto Scuola,
oltre accessori di legge.
Le condanne devono pronunciarsi tutte nei confronti del
[...]
, succeduto al già convenuto Controparte_6 CP_1
in giudizio.
pagina 12
4. In forza del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
, in persona del Ministro pro Controparte_6
tempore, deve essere condannato a rifondere delle spese del Parte_1
giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 10.03.2014, n. 55,
secondo i parametri previsti per i procedimenti in materia di lavoro, valore indeterminabile, secondo i minimi tariffari, in ragione della semplicità e indubbia serialità della controversia e senza considerare la fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
5. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
disapplica il decreto di ricostruzione di carriera in atti e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione integrale della carriera a Parte_1
tutti i fini anche giuridici, con pieno computo dei servizi non di ruolo per come dedotti;
2. condanna il , in Controparte_6
persona del Ministro pro tempore, a computare l'intero servizio reso da
[...]
pre-ruolo e di ruolo, nel profilo di appartenenza, e a collocarla, per Parte_1
l'effetto, nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo), complessivamente maturata e utilmente valutabile secondo le previsioni dei C.C.N.L. di comparto vigenti nell'arco temporale considerato
(fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “collaboratore scolastico” e con
pagina 13 l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9, mesi 11 e giorni 25);
3. condanna il , in Controparte_6
persona del Ministro pro tempore, a pagare, a le differenze Parte_1
retributive maturate, pari a euro 9.276,12, oltre i ratei di 13ª mensilità, e maturande in applicazione di quanto disposto al capo che precede, maggiorate con gli interessi legali o con la rivalutazione monetaria ove maggiore, dalle singole scadenze fino al saldo;
4. condanna il , in Controparte_6
persona del Ministro pro tempore, a rifondere delle spese di lite, Parte_1
che liquida in euro 3.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Domenico NASO, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 12.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 14