CASS
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18112 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OR AR n. in Belgio il 14/2/1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine in data 26/11/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
uditi il difensore, Avv.Stefano Buonocore, anche in sostituzione dell'Avv. MA LE, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Udine rigettava la richiesta di riesame proposta dai difensori di AR OR avverso il decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine in data 8/11/2024, eseguito il 14 novembre seguente, e il conseguente sequestro dell'apparecchio cellullare del OR e di documenti pertinenti il 1 <-I Penale Sent. Sez. 2 Num. 18112 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 reato di truffa addebitatogli, avente ad oggetto l'anomalo flusso di scommesse riferite alla partita di calcio Lazio-Udinese, disputata il giorno 11/3/2024, e concernenti l'ammonizione del portiere della squadra friulana. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Stefano Buonocore e MA LE, deducendo: 2.1 l'error in iudicando in conseguenza della ritenuta preclusione a valutare in sede di riesame il fumus commissi delicti con riguardo all'accertamento della procedibilità dell'azione nei casi in cui sia pacificamente decorso il termine per la proposizione di istanza punitiva. I difensori lamentano che il collegio cautelare, pur avendo dato atto che l'incolpazione provvisoria trasfusa nel decreto di perquisizione non fa cenno alcuno alla circostanza aggravante della minorata difesa, ha, tuttavia, ritenuto non rilevante la questione circa il regime di procedibilità del reato sull'assunto che la stessa attenga al merito, limitandosi al richiamo di una risalente pronunzia di legittimità senza confrontarsi con la successiva elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'assicurazione delle fonti di prova per evitarne la dispersione è giustificata solo nei casi in cui la condizione di procedibilità possa utilmente sopravvenire e, in ogni caso, il giudice della cautela deve farsi carico della verifica circa l'esistenza della condizione di procedibilità quando effettui la riqualificazione del fatto originariamente contestato in un'ipotesi perseguibile ad istanza di parte. Nella specie risulta dallo stesso decreto di sequestro che la p.o. Snaitech S.p.A. ha avuto conoscenza del fatto oggetto di indagine il 5/8/2024 sicché al momento della decisione impugnata la invalida querela presente in atti non poteva essere rinnovata mentre con riguardo all'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen. deve ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia implicitamente disconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.; 2.2 la violazione degli artt. 122 cod.proc.pen. e 37 Disp. att. con riguardo ai contenuti della procura speciale preventiva che deve conferire espressamente il potere di proporre querela ed individuare il genus dei reati per i quali può essere formulata. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha erroneamente disatteso i rilievi proposti in punto di legittimazione del procuratore della società che ha sporto querela, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia a fronte di un atto che ha i caratteri di una procura generale alle liti di matrice civilistica, la quale prevede solo il potere di rappresentanza e non menziona in alcun modo il conferimento del potere di esercitare il diritto di querela che costituisce il presupposto della legittimazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo in punto di qualificazione giuridica del fatto e procedibilità dell'azione è infondato. E' d'uopo chiarire in via di premessa che il OR è attinto da provvisoria incolpazione ai sensi dell'art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen., avendo il P.m. provveduto ad aggiornare l'originaria iscrizione a suo carico per il delitto di truffa semplice, ipotizzando l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione alla commissione dei fatti in tempo di notte e sfruttando preventive e riservate informazioni che non consentivano ai bookmakers di adeguare le quote di giocata, secondo quanto prospettato dalla P.g. Si tratta di ipotesi di reato procedibile d'ufficio a differenza della c.d. truffa telematica aggravata ex art. 640, comma 2 ter, cod.pen., circostanza quest'ultima introdotta dall'art. 16 L. 90/2024, ravvisabile solo ove "il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione". 1.1 Va ulteriormente precisato che non assume alcun significativo rilievo il fatto che all'atto della perquisizione il P.m. avesse elevato rubrica per l'ipotesi di truffa semplice, stante l'intervenuta novazione dell'iscrizione, né può convenirsi con la tesi difensiva secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe di fatto escluso la sussistenza della circostanza aggravante, non essendosi l'ordinanza impugnata soffermata sul problema in attendibile applicazione del principio di derivazione civilistica della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U Civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; in termini, Cass. Civ. Sez. 2, 09/01/2024, n. 693, Rv. 669926 — 01; Sez. 5,ord. n. 363 del 09/01/2019,Rv. 652184 — 01). Nella specie alla ritenuta esistenza di valida querela a sostegno della procedibilità dell'azione anche in ipotesi di esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. il Collegio ha connesso valore dirimente ai fini delle determinazioni conclusive. 2.Ciò posto, non è condivisibile l'incidentale affermazione del collegio cautelare circa l'impossibilità di valutare in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misure cautelari reali questioni relative alla procedibilità dell'azione in quanto attinenti al merito dell'imputazione. Infatti, è risalente e del tutto condivisibile il principio secondo cui tra le cause di non punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibilità) importa l'inapplicabilità delle misure cautelari rientra anche il difetto di una condizione di procedibilità, come è dato argomentare da quanto previsto dall'art. 129, comma primo, cod.proc.pen. che, nello stabilire l'obbligo della immediata declaratoria di determinate "cause di non punibilità", ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità. Ne consegue che il giudice, investito del controllo di un'ordinanza in materia cautelare, ha il potere-dovere di sindacare anche l'esistenza della condizione di procedibilità eventualmente 3 necessaria, disponendo la caducazione della misura ove accerti la mancanza della condizione in parola (in materia di misura cautelare personale, avuto riguardo anche al tenore dell'art. 273 cod.proc.pen., Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, Tarek, Rv. 197879 - 01). La giurisprudenza di legittimità, superando quanto in apparenza in senso contrario affermato da Sez. 5, n. 7278 del 22/01/2001, Gaudimonte, Rv. 218431-01, ha successivamente in più occasioni precisato che il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella fase del riesame di provvedimenti cautelari reali (Sez. 2, n. 22407 del 14/05/2013, Pittalis, Rv. 255938 - 01; nello stesso senso, con generale richiamo alle cause di non punibilità, Sez. 2, n. 19180 del 16/04/2013, Nicita, Rv. 255409-01; Sez. 5, n. 1936 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272000-01; in ipotesi di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., Sez. 3, n. 3983 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 282713-01), sempre che sia scaduto il termine previsto per proporre querela. Si tratta di conclusione imposta dal rilievo che lo scrutinio del fumus, proprio delle impugnazioni cautelari reali, non può prescindere dal seppur sommario accertamento circa la giuridica esistenza del reato, cui il bene appreso è funzionalmente vincolato in quanto prodotto, profitto, o prezzo dell'illecito o, comunque, allo stesso pertinente, e del tutto coerente con il principio secondo cui il tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01). 2.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata risulta, dunque, erronea ma non comporta gli effetti caducatori invocati dalla difesa in quanto in ordine al reato provvisoriamente ascritto si procede d'ufficio; peraltro, il collegio ha, comunque, valutato il merito dell'eccezione d'improcedibilità, ritenendo valida la querela sporta dalla p.o. Snaitech sulla base di corretti argomenti giuridici. 3. Sempre incidentalmente è opportuno precisare (pure premessa la procedibilità d'ufficio) che le valutazioni del collegio cautelare in punto di legittimazione alla querela del procuratore della società non prestano il fianco a censura. RR AS, legai manager della Snaitech SpA, ha sporto tempestiva querela in veste di procuratore della stessa, abilitato, giusta atto notarile registrato il 14/10/2021, a rappresentare la società "innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado, agendo innanzi ai medesimi con pieni effetti giuridici, nonché a rappresentare la società nei relativi contenziosi nei confronti dei terzi e davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o arbitrale, in ogni sede e giurisdizione". 4 Si tratta, come segnalato dalla difesa del ricorrente, di un atto assimilabile ad una procura generale alle liti che attribuisce al procuratore il potere di agire in nome e per conto della società mandante in relazione alla totalità dei contenziosi che dovessero coinvolgerla, non esuberanti l'importo di 200mila euro, senza, tuttavia, alcuna limitazione rispetto all'autorità giudiziaria procedente e che impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nel descritto ambito indipendentemente dal conferimento di singole e specifiche procure. La latitudine dell'atto impone di ricomprendervi la legittimazione del procuratore a sporgere querela in relazione a fatti riconducibili all'oggetto sociale in relazione ai quali la società risulti parte offesa. 3.1 Non è fuor di luogo rilevare che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate in senso conservativo (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195 - 01). Nella specie l'invocata esclusione dei poteri di rappresentanza del procuratore in relazione a fatti ricadenti sotto la giurisdizione penale non risulta conforme alla lettera e al tenore complessivo dell'atto, con il quale si è inteso assegnare al RR la cura e la tutela degli interessi societari per gli affari legali di natura ordinaria, senza alcuna distinzione. Né può essere interpretato quale indice d'esclusione dell'efficacia penalistica della procura il riferimento al valore delle cause, dal momento che gli interessi restitutori e risarcitori fatti valere in sede penale non solo possono ma debbono essere economicamente quantificati in sede processuale. 3.2 Con riguardo ai residui rilievi contenutistici formulati dalla difesa in ordine alla legittimazione del querelante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rituale presentazione della querela nell'interesse di una persona giuridica non richiede che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere quando gli stessi sono implicitamente desumibili dall'oggetto sociale dell'ente ( in fattispecie riguardante società di finanziamento in cui la Corte ha ritenuto implicitamente devoluto il potere di sporgere querela per reati di truffa, Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, P.m. in proc. AN e altri, Rv. 247748 - 01; nel senso che la procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto, dovendosi la stessa intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale, Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 - 01; in termini, Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, P.c. in proc. Dindi, Rv. 268769 - 01; Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv. 260859 - 01). Si tratta di principi che debbono trovare applicazione anche in relazione al caso di specie, stante il riconoscimento in favore del procuratore costituito di "tutti i poteri" necessari alla tutela degli interessi societari "ivi 5 d'-‘14 compresi quelli di sottoscrivere ogni eventuale atto presupposto o conseguente", dizione atecnica nella quale tuttavia refluisce la facoltà di rimuovere ostacoli all'azione penale attraverso la proposizione della querela. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
uditi il difensore, Avv.Stefano Buonocore, anche in sostituzione dell'Avv. MA LE, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Udine rigettava la richiesta di riesame proposta dai difensori di AR OR avverso il decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine in data 8/11/2024, eseguito il 14 novembre seguente, e il conseguente sequestro dell'apparecchio cellullare del OR e di documenti pertinenti il 1 <-I Penale Sent. Sez. 2 Num. 18112 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 reato di truffa addebitatogli, avente ad oggetto l'anomalo flusso di scommesse riferite alla partita di calcio Lazio-Udinese, disputata il giorno 11/3/2024, e concernenti l'ammonizione del portiere della squadra friulana. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti Stefano Buonocore e MA LE, deducendo: 2.1 l'error in iudicando in conseguenza della ritenuta preclusione a valutare in sede di riesame il fumus commissi delicti con riguardo all'accertamento della procedibilità dell'azione nei casi in cui sia pacificamente decorso il termine per la proposizione di istanza punitiva. I difensori lamentano che il collegio cautelare, pur avendo dato atto che l'incolpazione provvisoria trasfusa nel decreto di perquisizione non fa cenno alcuno alla circostanza aggravante della minorata difesa, ha, tuttavia, ritenuto non rilevante la questione circa il regime di procedibilità del reato sull'assunto che la stessa attenga al merito, limitandosi al richiamo di una risalente pronunzia di legittimità senza confrontarsi con la successiva elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'assicurazione delle fonti di prova per evitarne la dispersione è giustificata solo nei casi in cui la condizione di procedibilità possa utilmente sopravvenire e, in ogni caso, il giudice della cautela deve farsi carico della verifica circa l'esistenza della condizione di procedibilità quando effettui la riqualificazione del fatto originariamente contestato in un'ipotesi perseguibile ad istanza di parte. Nella specie risulta dallo stesso decreto di sequestro che la p.o. Snaitech S.p.A. ha avuto conoscenza del fatto oggetto di indagine il 5/8/2024 sicché al momento della decisione impugnata la invalida querela presente in atti non poteva essere rinnovata mentre con riguardo all'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen. deve ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia implicitamente disconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.; 2.2 la violazione degli artt. 122 cod.proc.pen. e 37 Disp. att. con riguardo ai contenuti della procura speciale preventiva che deve conferire espressamente il potere di proporre querela ed individuare il genus dei reati per i quali può essere formulata. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha erroneamente disatteso i rilievi proposti in punto di legittimazione del procuratore della società che ha sporto querela, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia a fronte di un atto che ha i caratteri di una procura generale alle liti di matrice civilistica, la quale prevede solo il potere di rappresentanza e non menziona in alcun modo il conferimento del potere di esercitare il diritto di querela che costituisce il presupposto della legittimazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo in punto di qualificazione giuridica del fatto e procedibilità dell'azione è infondato. E' d'uopo chiarire in via di premessa che il OR è attinto da provvisoria incolpazione ai sensi dell'art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen., avendo il P.m. provveduto ad aggiornare l'originaria iscrizione a suo carico per il delitto di truffa semplice, ipotizzando l'aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione alla commissione dei fatti in tempo di notte e sfruttando preventive e riservate informazioni che non consentivano ai bookmakers di adeguare le quote di giocata, secondo quanto prospettato dalla P.g. Si tratta di ipotesi di reato procedibile d'ufficio a differenza della c.d. truffa telematica aggravata ex art. 640, comma 2 ter, cod.pen., circostanza quest'ultima introdotta dall'art. 16 L. 90/2024, ravvisabile solo ove "il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione". 1.1 Va ulteriormente precisato che non assume alcun significativo rilievo il fatto che all'atto della perquisizione il P.m. avesse elevato rubrica per l'ipotesi di truffa semplice, stante l'intervenuta novazione dell'iscrizione, né può convenirsi con la tesi difensiva secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe di fatto escluso la sussistenza della circostanza aggravante, non essendosi l'ordinanza impugnata soffermata sul problema in attendibile applicazione del principio di derivazione civilistica della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U Civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; in termini, Cass. Civ. Sez. 2, 09/01/2024, n. 693, Rv. 669926 — 01; Sez. 5,ord. n. 363 del 09/01/2019,Rv. 652184 — 01). Nella specie alla ritenuta esistenza di valida querela a sostegno della procedibilità dell'azione anche in ipotesi di esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. il Collegio ha connesso valore dirimente ai fini delle determinazioni conclusive. 2.Ciò posto, non è condivisibile l'incidentale affermazione del collegio cautelare circa l'impossibilità di valutare in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misure cautelari reali questioni relative alla procedibilità dell'azione in quanto attinenti al merito dell'imputazione. Infatti, è risalente e del tutto condivisibile il principio secondo cui tra le cause di non punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibilità) importa l'inapplicabilità delle misure cautelari rientra anche il difetto di una condizione di procedibilità, come è dato argomentare da quanto previsto dall'art. 129, comma primo, cod.proc.pen. che, nello stabilire l'obbligo della immediata declaratoria di determinate "cause di non punibilità", ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità. Ne consegue che il giudice, investito del controllo di un'ordinanza in materia cautelare, ha il potere-dovere di sindacare anche l'esistenza della condizione di procedibilità eventualmente 3 necessaria, disponendo la caducazione della misura ove accerti la mancanza della condizione in parola (in materia di misura cautelare personale, avuto riguardo anche al tenore dell'art. 273 cod.proc.pen., Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, Tarek, Rv. 197879 - 01). La giurisprudenza di legittimità, superando quanto in apparenza in senso contrario affermato da Sez. 5, n. 7278 del 22/01/2001, Gaudimonte, Rv. 218431-01, ha successivamente in più occasioni precisato che il difetto di una condizione di procedibilità è rilevabile anche nella fase del riesame di provvedimenti cautelari reali (Sez. 2, n. 22407 del 14/05/2013, Pittalis, Rv. 255938 - 01; nello stesso senso, con generale richiamo alle cause di non punibilità, Sez. 2, n. 19180 del 16/04/2013, Nicita, Rv. 255409-01; Sez. 5, n. 1936 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272000-01; in ipotesi di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., Sez. 3, n. 3983 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 282713-01), sempre che sia scaduto il termine previsto per proporre querela. Si tratta di conclusione imposta dal rilievo che lo scrutinio del fumus, proprio delle impugnazioni cautelari reali, non può prescindere dal seppur sommario accertamento circa la giuridica esistenza del reato, cui il bene appreso è funzionalmente vincolato in quanto prodotto, profitto, o prezzo dell'illecito o, comunque, allo stesso pertinente, e del tutto coerente con il principio secondo cui il tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01). 2.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata risulta, dunque, erronea ma non comporta gli effetti caducatori invocati dalla difesa in quanto in ordine al reato provvisoriamente ascritto si procede d'ufficio; peraltro, il collegio ha, comunque, valutato il merito dell'eccezione d'improcedibilità, ritenendo valida la querela sporta dalla p.o. Snaitech sulla base di corretti argomenti giuridici. 3. Sempre incidentalmente è opportuno precisare (pure premessa la procedibilità d'ufficio) che le valutazioni del collegio cautelare in punto di legittimazione alla querela del procuratore della società non prestano il fianco a censura. RR AS, legai manager della Snaitech SpA, ha sporto tempestiva querela in veste di procuratore della stessa, abilitato, giusta atto notarile registrato il 14/10/2021, a rappresentare la società "innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado, agendo innanzi ai medesimi con pieni effetti giuridici, nonché a rappresentare la società nei relativi contenziosi nei confronti dei terzi e davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o arbitrale, in ogni sede e giurisdizione". 4 Si tratta, come segnalato dalla difesa del ricorrente, di un atto assimilabile ad una procura generale alle liti che attribuisce al procuratore il potere di agire in nome e per conto della società mandante in relazione alla totalità dei contenziosi che dovessero coinvolgerla, non esuberanti l'importo di 200mila euro, senza, tuttavia, alcuna limitazione rispetto all'autorità giudiziaria procedente e che impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nel descritto ambito indipendentemente dal conferimento di singole e specifiche procure. La latitudine dell'atto impone di ricomprendervi la legittimazione del procuratore a sporgere querela in relazione a fatti riconducibili all'oggetto sociale in relazione ai quali la società risulti parte offesa. 3.1 Non è fuor di luogo rilevare che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate in senso conservativo (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195 - 01). Nella specie l'invocata esclusione dei poteri di rappresentanza del procuratore in relazione a fatti ricadenti sotto la giurisdizione penale non risulta conforme alla lettera e al tenore complessivo dell'atto, con il quale si è inteso assegnare al RR la cura e la tutela degli interessi societari per gli affari legali di natura ordinaria, senza alcuna distinzione. Né può essere interpretato quale indice d'esclusione dell'efficacia penalistica della procura il riferimento al valore delle cause, dal momento che gli interessi restitutori e risarcitori fatti valere in sede penale non solo possono ma debbono essere economicamente quantificati in sede processuale. 3.2 Con riguardo ai residui rilievi contenutistici formulati dalla difesa in ordine alla legittimazione del querelante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rituale presentazione della querela nell'interesse di una persona giuridica non richiede che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere quando gli stessi sono implicitamente desumibili dall'oggetto sociale dell'ente ( in fattispecie riguardante società di finanziamento in cui la Corte ha ritenuto implicitamente devoluto il potere di sporgere querela per reati di truffa, Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, P.m. in proc. AN e altri, Rv. 247748 - 01; nel senso che la procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto, dovendosi la stessa intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale, Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 - 01; in termini, Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, P.c. in proc. Dindi, Rv. 268769 - 01; Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv. 260859 - 01). Si tratta di principi che debbono trovare applicazione anche in relazione al caso di specie, stante il riconoscimento in favore del procuratore costituito di "tutti i poteri" necessari alla tutela degli interessi societari "ivi 5 d'-‘14 compresi quelli di sottoscrivere ogni eventuale atto presupposto o conseguente", dizione atecnica nella quale tuttavia refluisce la facoltà di rimuovere ostacoli all'azione penale attraverso la proposizione della querela. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte